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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 48089/2010 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. Andrea Bernava e Avv. Monica Curcuruto)
ATTORE - OPPONENTE
E
(già ) NTroparte_1 NTroparte_2
(Avv. Joachim Lau e Avv. Claudio Giangiacomo)
CONVENUTO - OPPOSTO
E NEI CONFRONTI DI
NTroparte_3
(Avv. Leonardo Alesii)
CP_4
(Avv. Leonardo Alesii)
TERZO CP_5
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi avverso atto di pignoramento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di pignoramento presso terzi l' NTroparte_6
intraprendeva azione esecutiva, iscritta al n. R.G. 1371/2010, in base alla sentenza n. 137/97 del
Tribunale Greco di Livadia e della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione Greca del
13.4.2000, rese esecutive in Italia dalla Corte di Appello di Firenze (sent. irrevocabili del 20.3.2007
e 25.11.2008). L'esecuzione forzata veniva avviata nei confronti della , in Parte_1 qualità di “condebitrice, che risponde dei debiti dello Stato tedesco, come successore a titolo particolare” (cfr. atto di pignoramento, pag. 4).
In data 9.2.2010 la proponeva ricorso in opposizione all'esecuzione e agli Parte_1
atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., lamentando: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo il creditore agito in base a titoli che condannavano esclusivamente la Repubblica Federale di
Germania al pagamento di somme a titolo di risarcimento e spese legali;
b) il difetto di legittimazione attiva del creditore;
c) la mancanza di procura alle liti legittimamente concessa al legale del creditore. In ragione di ciò chiedeva la sospensione della procedura esecutiva, con vittoria di spese di lite.
Con memoria si costituiva la creditrice, affermando l'infondatezza delle avverse prospettazioni e sostenendo la tesi della sostanziale immedesimazione organica fra le e la Pt_2
Repubblica Federale di Germania, in ragione della quale la prima rispondeva in qualità di condebitrice dei debiti della seconda.
All'udienza del 15.4.2010, verificato che tutte le dichiarazioni dei terzi erano negative, il creditore chiedeva procedersi ex art. 548 c.p.c. (v.t.), onde accertare l'obbligo dei terzi di accantonamento delle somme. All'esito, il GE sospendeva di diritto la procedura esecutiva ex art. 548 c.p.c., dichiarava non doversi procedere sull'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito della proposta opposizione.
Con tempestivo atto di citazione è stato quindi introdotto dalla l'odierno Parte_1
giudizio di merito (R.G. 48089/2010), nel quale la società ha riproposto le medesime doglianze avanzate in fase cautelare, chiedendone l'accoglimento, con vittoria di spese di lite.
Con memoria depositata il 26.4.2011 si è quindi costituita la creditrice, ribadendo la correttezza della ricostruzione normativa ed interpretativa fornita nel proprio atto di pignoramento, in base alla quale la era tenuta a rispondere in qualità di condebitrice dei debiti della Parte_1
NT
.
Nelle more del riassunto giudizio di merito, della cui successiva cronologia si dirà per coerenza espositiva più avanti, nell'ambito dell'esecuzione R.G. 1371/2010 veniva depositata da parte del debitore richiesta di estinzione della procedura esecutiva, per il sopravvenuto deposito della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3.2.2012 con la quale la CIG accertava che il diritto internazionale consuetudinario imponeva di riconoscere allo stato estero l'immunità dalla giurisdizione civile nazionale per le attività compiute iure imperii; dichiarava che pertanto l'Italia, con le sentenze azionate, aveva violato la descritta immunità nei confronti della Germania e per l'effetto ordinava all'Italia di far cessare gli effetti dei provvedimenti giudiziari lesivi dell'immunità. Con ordinanza del 30.11.2012 il GE, ritenuta la fondatezza della richiesta, dichiarava improcedibile l'esecuzione.
In data 15.12.2012 l' proponeva opposizione agli atti NTroparte_8
esecutivi avverso il predetto provvedimento, chiedendo la sospensione degli effetti esecutivi dell'ordinanza impugnata.
Il giudizio di merito ex art. 617 c.p.c., successivamente incardinato in riassunzione, veniva iscritto al ruolo R.G. n. 79588/2012. In data 28.02.2013 la si costituiva nel Parte_1
suddetto giudizio di opposizione agli atti esecutivi rilevando, tra l'altro, l'inesistenza del titolo esecutivo giudiziale del creditore procedente nei propri confronti.
Parallelamente, nel presente giudizio di merito R.G. 48089/2010 con ordinanza del
14.3.2013 il Giudice disponeva la sospensione del giudizio di opposizione all'esecuzione per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione “del pendente giudizio di opposizione agli atti esecutivi 79588/2012 r.g.” ritenendo “che l'accertamento, oggetto del descritto giudizio di opposizione agli atti esecutivi, nella specie relativo alla perdurante azionabilità in sede esecutiva -
e dunque alla persistenza dell'esecutorietà - delle sentenze poste a fondamento dell'esecuzione contestata colla presente opposizione all'esecuzione, costituisce antecedente logico-giuridico necessariamente pregiudiziale rispetto alla definizione del merito dell'opposizione stessa;
essendo notoriamente il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di opposizione all'esecuzione, tenuto ad accertare e preliminarmente dichiarare, anche d'ufficio, indipendentemente dal tenore delle domande formulate dalle parti in causa, l'eventuale inesistenza del titolo esecutivo giudiziale azionato nell'esecuzione e contestata” (All. n. 2).
In data 15.03.2017 il giudizio di opposizione agli atti esecutivi R.G. n. 79588/2012 si concludeva con sentenza n. 5228/2017 con la quale il Giudice accoglieva l'opposizione proposta dall' e per l'effetto annullava il provvedimento di improcedibilità NTroparte_8
del 30.11.2012.
In data 15.05.2017 avverso la sentenza n. 5228/2017 del Tribunale Ordinario di Roma la proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost., esitato nella Parte_1
sentenza n. 21996/2019, con la quale il ricorso veniva dichiarato inammissibile.
Il 15.9.2019 l' depositava quindi nella procedura esecutiva CP_8 NTroparte_8
R.G.E. n. 1371/2010 ricorso per la riassunzione del processo esecutivo, chiedendo la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del procedimento.
All'udienza del 9.6.2021, celebratasi nell'ambito della procedura esecutiva R.G. 1371/2010,
a fronte della concorde richiesta delle parti, il GE sospendeva la procedura ex art. 548 v.t. c.p.c. Successivamente, in data 7.10.2022 la debitrice presentava sempre all'interno della procedura esecutiva istanza di estinzione, in considerazione di quanto disposto con Decreto-legge n.
36 del 30 aprile 2022 all'art. 43, comma 3 (così come modificato dalla legge n. 79 del 29 giugno
2022), in forza del quale “Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre
1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti”.
Disposto lo scambio di note fra le parti, con ordinanza del 19.1.2023 il GE denegava la richiesta estinzione, ritenendo inapplicabile al caso di specie il sopra riportato art. 43. Il GE valutava infatti che “Dalla lettura complessiva delle norme citate si impone, allora, un'interpretazione univocamente orientata verso il riconoscimento di un necessario nesso di continuità fra la nazionalità e/o il profilo territoriale italiani del soggetto che ha diritto di accedere al Fondo e i crimini perpetrati dal Terzo Reich nell'intervallo temporale fra l'1.9.1939 e
l'8.5.1945: l'istituzione di tale Fondo si palesa, infatti, come una diretta applicazione pratica dell'originario versamento, da parte dell'allora Repubblica Federale di Germania ed in favore dell'Italia, della somma di quaranta milioni di Marchi tedeschi, in dipendenza dei quali si intende:
a) definire ogni rivendicazione dell'Italia nei confronti della Germania per diritti o ragioni sorti nel predetto arco temporale;
b) tenere indenne la Germania da ogni azione legale da parte di persone fisiche o giuridiche italiane per le rivendicazioni e richieste suddette.
Ragionare diversamente, consentendo l'accesso al Fondo a soggetti che non hanno alcun nesso di continuità con il nostro Paese, priverebbe infatti di significato l'esplicito riferimento che il legislatore fa nell'art. 43 D.L. 36/2022 all'Accordo del 1961.
Per i predetti soggetti, privi del nesso di continuità con il nostro Paese, e nella specie per i creditori procedenti dell'odierna procedura esecutiva, non potendo quindi ritenersi applicabile
l'art. 43 D.L. 36/2022 e, pertanto, possibile l'accesso al Fondo, rimane impregiudicata la possibilità di esecuzione forzata nei confronti dello Stato tedesco attraverso l'esercizio della giurisdizione nel nostro Paese, ove le regole processuali consentano di ivi radicare la competenza”.
Con il rigetto dell'istanza di estinzione rimaneva pertanto ferma la sospensione pronunciata ex art. 548 c.p.c.
Impugnata con lo strumento del reclamo, l'ordinanza veniva confermata dal Collegio con sentenza n. 13453/2023. Parallelamente e successivamente alla pubblicazione della sentenza n. 21996/2019 della
Corte di Cassazione, il 20.9.2019 la ha riassunto il presente giudizio di merito Parte_1
di opposizione.
Scambiatesi altresì nella presente sede contenziosa note fra le parti sulla questione dell'applicabilità del citato art. 43, comma 3 D.L. 36/2022 (così come modificato dalla legge n. 79 del 29 giugno 2022), con ordinanza del 18.1.2023 il giudice ha ritenuto inapplicabile la norma e ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Disposta con ordinanza del 13.7.2023 l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con i terzi pignorati alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 13533/2021, NTroparte_9
si sono costituite con comparsa depositata il 14.5.2024 affermando la
[...] CP_4 fondatezza dell'opposizione della e ne hanno chiesto l'accoglimento, con vittoria di Parte_1
spese di lite.
All'udienza del 15.5.2024, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia della Repubblica Federale di Germania che pur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
Parimenti in via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità dei motivi relativi alla
“Omessa notifica dell'atto di pignoramento. Inesistenza del pignoramento ed improcedibilità dell'azione” ed alla “Omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto. Nullità del pignoramento”, articolati per la prima volta solamente in sede di riassunzione della causa di merito e segnatamente in sede di memorie conclusionali (cfr. pag. 10 e ss.) depositate il 20.3.2023, mai fatti oggetto dell'opposizione presentata dalla nella fase cautelare (laddove peraltro le doglianze Parte_1 sono, quanto meno in parte, lapalissianamente smentite dalla stessa opponente nell'incipit – pg. 2 – del ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c. depositato il 9.2.2010, laddove si legge “Con atto di pignoramento presso terzi notificato all'odierna esponente, […] l'Autogestione Prefettizia di
Voiotia, come in epigrafe rappresentata, ha citato […]. Ma altresì, pg. 8 “L'atto di Parte_1
pignoramento da ultimo modificato dal creditore precedente è stato notificato alla Parte_1
[...
dal prefetto […]”).
In proposito, si deve sottolineare come il thema decidendum della causa venga definitivamente cristallizzato in fase cautelare al momento del deposito del ricorso in opposizione, nel quale vengono declinate le differenti doglianze oppositive. Qualsiasi motivo di opposizione differente, aggiuntivo ed avanzato in un secondo momento, ivi compresa la fase di merito conseguente alla riassunzione della causa, non può trovare pertanto ingresso nel giudizio, dovendo la relativa domanda essere dichiarata inammissibile.
Non avendo l'opponente mai avanzato in fase cautelare simili doglianze, le stesse devono essere pertanto dichiarate inammissibili.
Del pari deve essere preliminarmente valutata l'eccezione avanzata da parte opponente, relativa alla inammissibilità della nuova produzione documentale depositata dalla convenuta successivamente alle memorie ex art. 183, VI co., c.p.c. CP_8
Dall'esame del fascicolo, tanto cartaceo quanto telematico, emerge che l'Autogestione
Prefettizia di Viotia:
- ha depositato per la prima volta con la comparsa conclusionale del 20.3.2023, numerosi documenti, molti dei quali peraltro esclusivamente in lingua tedesca (cfr. ad es. docc. 9,
10, 11), nonché numerose sentenze, anche straniere;
- con note del 3.7.2024, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza a trattazione scritta, l'opposta ha inoltre depositato ulteriori documenti nuovi (anch'essi per la quasi totalità in lingua tedesca, cfr. doc. 3, 4, 5, 6, 7, per un totale di quasi tremila pagine);
- con le seconde memorie ex art. 190 c.p.c. l' ha ripetuto il NTroparte_2
13.9.2024 il deposito del 20.3.2023, versando in atti anche in tal caso alcuni documenti esclusivamente in lingua tedesca (cfr. docc. 1, 2, 3, 4, 14, 15).
Orbene, andando ad analizzare nello specifico la documentazione depositata per la prima volta il 20.3.2023 e nelle date successive, certamente non possono essere considerate inammissibili le produzioni che attengono a disposizioni normative, per il noto principio per cui jura novit curia, a maggior ragione dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 L. 218/1995, che alla rubrica “Conoscenza della legge straniera applicabile”, stabilisce che “L'accertamento della legge straniera è compiuto
d'ufficio dal giudice” (cfr. altresì Cass. 7365/2001 e ss). Parimenti dicasi quanto alle sentenze depositate, che comunque non apportano alcun elemento aggiuntivo che potenzialmente altera l'equilibrio fra le parti e del giudizio.
Diverso a dirsi quanto alle produzioni documentali del 3.7.2024, documentazione versata in atti in lingua tedesca.
Invero, si legge nelle note di accompagnamento della Autogestione Prefettizia che “Si depositano anche tre documenti contabili del Bund di recente pubblicazione, sopravvenuti al NT deposito delle memorie istruttorie, da cui si trae che, tutt'oggi, la controlla totalmente la DB
AG e il suo patrimonio (allegati n. 3, 4, 5, 6). Si tratta delle relazioni sulle partecipazioni in imprese pubbliche del Governo tedesco del 2022 e del 2023 (pubblicati rispettivamente nel 2023 e nel 2024), di un estratto dal bilancio consuntivo dello stato tedesco dell'anno 2023 (pubblicato nel
2024), della relazione della Corte dei NTi sulla SC Banh AG del 2023 e dello statuto della
DB AG aggiornato”.
La parte assume l'ammissibilità della documentazione in quanto sopravvenuta alle memorie ex art. 183, VI co. Ciò nonostante tale tesi non può trovare accoglimento.
Parte opponente, infatti, mai prima di allora aveva depositato documenti contabili ufficiali
NT riferiti alla , né alla DB AG, che fornissero la prova, così come asseritamente dichiarato dall'Autogestione Prefettizia, del totale controllo esercitato dalla prima nei confronti della seconda.
Discende da ciò che mentre sarebbe stato consentito, a livello di preclusioni processuali, il deposito di documentazione successiva per annualità che attestasse unicamente la persistenza di un elemento già provato in precedenza (in breve, il deposito dei medesimi documenti ufficiali riferiti alle annualità in cui sono state depositate la costituzione o le memorie ex art 183 c.p.c.), tale produzione deve al contrario esser considerata inammissibile.
Deve infatti ricordarsi quanto chiaramente affermato dalla Suprema Corte in thema, per la quale, anche da ultimo, “Le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile
d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene;
ne consegue che
l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini né l'applicazione del principio di non contestazione, il quale è richiamato dall'art. 115 c.p.c. con espresso riferimento alle sole parti costituite, restando così esclusa la sua validità rispetto a quelle contumaci” (Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv.
649419 – 01)” (Cass. 2171/2023).
Il principio, del resto, era stato già ampiamente ribadito dalla Giurisprudenza costituzionale, che nel 2010 aveva affermato che “Se dai principi del giusto processo discende il diritto ad un equo vaglio giurisdizionale, ciò non toglie che il processo debba essere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività” (Corte costituzionale, sent.
163/2010).
Discende da quanto sopra l'impossibilità di tener conto della documentazione depositata solamente in data 3.7.2023 (doc. 3, 4, 5, 6, 7), in quanto inammissibile per il suo tardivo deposito. * * *
Venendo quindi al merito della controversia, nell'esaminare la complessa vicenda giudiziaria che ha interessato il presente giudizio, si deve osservare quanto segue.
Il primo motivo di opposizione avanzato dalla poggia sull'eccezione di Parte_1
carenza di legittimazione passiva, per non riportare i titoli azionati la come Parte_1
debitrice, bensì la Repubblica Federale di Germania.
I titoli esecutivi poste a base dell'esecuzione forzata R.G. 1371/2010 sono costituiti, come sopra detto, dalle sentenze della Corte d'Appello di Firenze (sent. irrevocabili del 20.3.2007 e
25.11.2008), che hanno dichiarato esecutive in Italia la sentenza n. 137/97 del Tribunale Greco di
Livadia, con la quale lo Stato tedesco è stato condannato al risarcimento del danno per la strage nazista nella città di Distomo, nonché la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
NT Greca del 13.4.2000 con la quale la è stata condannata al pagamento di spese legali.
In entrambi i casi il soggetto nei cui confronti i titoli sono stati emessi è la Repubblica
Federale di Germania.
Orbene, la tesi sposata dai creditori poggia sull'assunto per cui: NT
- la partecipazione della nel capitale della è totalitaria;
Parte_1
- la è assoggettata al potere di gestione del Governo Federale Tedesco, il Parte_1
quale nomina direttamente il consiglio di sorveglianza, il consiglio di amministrazione e il presidente;
- la società ha l'obbligo di seguire le direttive e le linee guida del Ministero dei Trasporti;
- il bilancio della è legato a quello della Repubblica Federale Tedesca Parte_1
tramite un meccanismo di pareggio finanziario;
- gli impiegati hanno mantenuto lo status di funzionario pubblico.
Ciò nonostante, è necessario ricostruire i rapporti societari in relazione ai principi che regolano la responsabilità patrimoniale delle società, in base ai quali:
- le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica che i beni conferiti dai soci formano un complesso nettamente separato rispetto ai beni facenti parte del patrimonio personale dei soci stessi, destinato al raggiungimento del fine sociale e come tale aggredibile esclusivamente dai creditori sociali;
- non possono invece agire sul patrimonio della società i creditori particolari dei soci
(e, dunque, nella fattispecie, i creditori dello Stato tedesco, socio unico della SC BA AG
Holding).
I creditori pignoranti hanno affermato l'inapplicabilità di tale meccanismo in quanto hanno inteso dimostrare l'esistenza di un potere di direzione e coordinamento dello Stato tedesco sulla società ferroviaria talmente penetrante, da determinare sul piano sostanziale il venir meno dell'alterità soggettiva tra gli enti, sicché la SC BA AG Holding, non potrebbe ritenersi terza rispetto all'amministrazione controllante, ma dovrebbe considerarsi quale mera articolazione della pubblica amministrazione da cui promana. Cadrebbe dunque lo schermo societario, facendo così venir meno la distinzione tra patrimonio dello e patrimonio della società. Pt_3
A tal fine i creditori opposti hanno valorizzato gli aspetti sopra riportati, elementi dai quali deriverebbe il diritto dei creditori dello Stato di agire contro di esso pignorando il patrimonio delle
Ferrovie tedesche.
Occorre tuttavia rilevare che tali previsioni non sono idonee a scardinare il principio dell'autonomia patrimoniale delle società di capitali.
È infatti evidente che anche le società partecipate dallo Stato sono soggette al regime della separazione tra patrimonio della società e patrimonio del socio pubblico. Ciò in quanto le società pubbliche, assumendo una veste privatistica, soggiacciono al relativo regime giuridico, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge.
Il legislatore ha talvolta assegnato rilevanza all'elemento dell'assoggettamento della società
a penetranti poteri di direzione e coordinamento da parte dell'ente pubblico, al fine di consentire deroghe più o meno intense al regime privatistico delle società di capitali, come è avvenuto ad esempio in tema affidamento diretto alle società in house. Si tratta, tuttavia, di deroghe cui non può essere in alcun modo attribuita una valenza di ordine generale, che vada al di là della specifica portata delle singole disposizioni eccezionali. Esse sono dunque inidonee ad esprimere un principio generale che consenta di sottrarre le società soggette a direzione e controllo pubblico al regime generale delle società di capitali, imperniato sulla personalità giuridica autonoma e sull'autonomia patrimoniale perfetta della società rispetto all'ente controllante.
In particolare, e andando ad esaminare ulteriormente la tematica (di cui vi è già un precedente nell'ordinanza collegiale del 25.3.2021 emessa dalla III Sez. del Tribunale di Roma), della riconducibilità della SC BA AG Holding ad una società in house, si deve evidenziare quanto segue.
L'affidamento in house è un modello organizzativo per mezzo del quale la pubblica amministrazione reperisce prestazioni a contenuto negoziale al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, distinto sul piano formale, ma non già a livello sostanziale, e quindi dotato di autonoma capacità decisionale.
NTraddistinguono tale affidamento l'assenza di terzietà del soggetto affidato rispetto al soggetto affidante e la possibilità di considerare il primo quale parte integrante ed estrinsecazione organizzativa del secondo, tanto da determinare l'esclusione in radice, all'ipotesi della società in house, dell'applicazione della normativa europea in tema di procedure ad evidenza pubblica.
I contorni dell'istituto sono stati delineati in modo significativo dalla Corte di Giustizia, che con la sentenza Teckal del 18.11.1999, ha chiarito che può dirsi che in una società ricorrono elementi in house quando:
1) l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto aggiudicatario “un controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi (elemento strutturale del rapporto in house);
2) il soggetto aggiudicatario svolga la maggior parte della propria attività in favore dell'ente pubblico di appartenenza (elemento funzionale del rapporto in house).
Quanto al primo profilo, la Corte di Giustizia ha altresì specificato nel caso CP_11
del 13.10.2005, che non è sufficiente che vi sia la partecipazione pubblica totalitaria, essendo altresì necessario che il soggetto pubblico, socio al 100%, abbia anche la possibilità (da verificare in concreto, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti) di influire sulle decisioni più importanti, in specie quelle strategiche della società. Ben può accadere, infatti, che il soggetto pubblico abbia il
100% del capitale azionario del soggetto societario e che, ciò nonostante, il consiglio di amministrazione di quest'ultimo, sulla base delle previsioni statutarie della società, si veda riconoscere un margine di autonomia decisoria, potendo auto-assumere rilevanti atti gestionali.
Si impone, pertanto, una valutazione caso per caso, attenta alle previsioni statutarie, e soprattutto volta a verificare che il socio pubblico totalitario abbia anche la possibilità in concreto di incidere sull'elaborazione e sulla determinazione, se non di tutte, delle più importanti e determinanti decisioni che la società controllata deve assumere.
Nello specifico, allora, il ricorso all'affidamento in house presuppone che l'ente controllante disponga di penetranti e sostanziali strumenti di controllo.
La giurisprudenza europea li ha da tempo individuati, affermando in particolare che:
- l'ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- l'impresa non deve aver “acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo” da parte dell'ente pubblico;
- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente pubblico;
- il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione, nello statuto, della cedibilità delle quote ai privati.
La ricorrenza di tutti questi elementi, tuttavia, non trova puntuale riscontro documentale fornito da parte dei creditori né nella precedente fase cautelare, né nella presente fase di riassunzione del giudizio di merito, non avendo la versato in atti NTroparte_1
documentazione validamente idonea a ritenerne provata la sussistenza.
A ciò si aggiunga che, nel caso qui in esame il pacchetto azionario non è detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo (c.d. controllo a cascata). In tal caso, tale forma di partecipazione “può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale” (Corte Giust. UE 11 maggio 2006, C-340/04, caso
). Parte_4
Sul piano funzionale, si richiede poi che la società in house realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
in altri termini, le prestazioni dell'impresa devono essere “sostanzialmente destinate in via esclusiva” all'ente pubblico o, per meglio dire, in via
“principale” e che “ogni altra attività” deve avere “solo un carattere marginale” (Corte Giust. UE 11 maggio 2006, C-340/04, caso ). Parte_4
Neppure tale elemento pare sussistere nel caso di specie, non avendo la creditrice precisato alcunché, né depositato valida documentazione al riguardo.
Anche la circostanza del pareggio di bilancio e del pervasivo controllo di quest'ultimo da
NT parte della non trova riscontro nella documentazione legittimamente depositata da parte convenuta, né in fase cautelare, né in fase di merito nella costituzione e nelle memorie ex art. 183,
VI co., c.p.c.
L'esclusione della configurabilità della SC BA AG Holding quale società in house e, dunque, quale longa manus dello Stato tedesco determina l'infondatezza delle argomentazioni di parte esecutante, che intende pignorare i crediti della sul presupposto della Parte_1
identità della società con la Repubblica Federale Tedesca, unico soggetto passivo delle sentenze azionate.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve allora concludere nel senso che nel caso di specie la , quale società partecipata dallo Stato, è soggetta al regime della Parte_1
separazione tra patrimonio della società e patrimonio del socio pubblico. Ciò in quanto le società pubbliche, assumendo una veste privatistica, soggiacciono al relativo regime giuridico, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge. Ed allora, in mancanza di una specifica disciplina al riguardo, deve farsi applicazione dei principi che regolano la responsabilità patrimoniale delle società, in base ai quali:
- le società di capitali godono di autonomia patrimoniale perfetta, la quale implica che i beni conferiti dai soci formano un complesso nettamene separato rispetto ai beni facenti parte del patrimonio personale dei soci stessi, destinato al raggiungimento del fine sociale e come tale aggredibile esclusivamente dai creditori sociali;
- non possono invece agire sul patrimonio della società i creditori particolari dei soci (e, dunque, nella fattispecie, i creditori dello Stato tedesco, socio unico della SC BA AG
Holding).
Del resto, autonoma personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta costituiscono l'essenza stessa del paradigma organizzativo societario, sicché negarne l'applicazione con riferimento ad alcune categorie di società pubbliche in difetto di rigorosa prova contraria, significherebbe negare in radice la stessa scelta dell'amministrazione di avvalersi del modello societario.
NT La scelta dello Stato (nel caso di specie, o anche di un ente territoriale di avvalersi di strutture da esso partecipate per la realizzazione di determinati interessi rientra nella sua sfera discrezionale e nella sua piena autonomia, trattandosi di un modello organizzativo (quello societario) che rende l'attività economica (con riflessi pubblicistici) più efficace e più funzionale. NT Da ciò consegue l'impossibilità per il creditore del socio ( ) di rivalersi sul patrimonio delle società da questi partecipate ( ). Parte_1
Stante tutto quanto sin qui riportato, ritenuta l'assenza di prova in ordine all'assunta NT immedesimazione organica o comunque alla sussistenza di profili in house nel rapporto fra la e la , l'opposizione deve conclusivamente essere accolta. Parte_1
Rimangono assorbite tutte le ulteriori questioni.
Le spese di lite, in considerazione della particolare complessità delle questioni affrontate, vengono interamente compensate fra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dei motivi di opposizione relativi a “Omessa notifica dell'atto di pignoramento. Inesistenza del pignoramento ed improcedibilità dell'azione” e ad “Omessa notifica del titolo esecutivo e del precetto. Nullità del pignoramento”;
- accoglie l'opposizione avanzata dalla e per l'effetto dichiara Parte_1
l'inesistenza del diritto di precedere ad esecuzione forzata da parte della NTroparte_1
(già ) nei confronti della con la
[...] NTroparte_2 Parte_1
procedura esecutiva R.G. 1371/2010;
- compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti del giudizio. Roma, 3.2.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina