CASS
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 4635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4635 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI OL TO, nato a [...] il [...]; od, rappresentato ed assistito dau avv. Gianfranco Briguglio - di fiducia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone emessa in data 15/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppina Casella, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica datata 22/10/2025 a firma avv. Gianfranco Briguglio;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4635 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone in composizione monocratica in data 15/05/2025 ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di TO Di OL, indagato del delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 3, cod. pen.; arresto divenuto obbligatorio ex art. 380, comma 2, lett. f.1 cod. proc. pen. a seguito della modifica operata con D.L. 11/04/2025 n. 48. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale solleva la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 I.c. 1/1948 e dell'art. 23 I. 87/1956 dell'art. 11 comma 3 Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 - che ha introdotto, per il delitto in esame, l'obbligo di arresto in flagranza - in riferimento agli artt. 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2 Cost., con richiesta di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, conseguentemente, chiede di annullare l'impugnata ordinanza. 2.1. In particolare, il ricorrente, premesso di essersi opposto in sede di convalida dell'arresto, oltre che alla convalida stessa, anche all'applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, assume che la disposizione che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all'art 640, comma 3, cod. pen., per come introdotta dall'art 11 comma 3, d.l. 11 aprile 2025 n. 48, e richiamata dal tribunale, è da ritenersi in contrasto con molteplici disposizioni costituzionali, affermando che la questione è rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata per i seguenti motivi: sotto il primo aspetto, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della nuova lettera f.1 al comma 2, dell'art. 380 cod. proc. pen. comporterebbe la declaratoria di illegittimità dell'arresto e della sua convalida perché operata in ipotesi di obbligo di legge illegittimo;
sotto il secondo aspetto, si assume che l'art. 11, comma 3, d.l. 11 aprile 2025 n. 48 violerebbe i principi sanciti dagli agli artt. 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2, Cost.. Nel dettaglio, la difesa assume quanto segue: la disposizione in esame è stata adottata con decreto legge in mancanza di un necessario periodo di vacatio legis (è entrata in vigore il 12/04/2025, il giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale) che ne assicuri la conoscibilità, in violazione dei principi di colpevolezza e di rieducazione della pena (art. 27, commi 1 e 3 Cost.) e in assenza dei motivi di gravità e urgenza richiesti dalla Costituzione (art. 77, comma 2, Cost.) per la decretazione d'urgenza, in violazione anche del principio di riserva di legge (art. 25, comma 2 Cost.), sottraendo al Parlamento la responsabilità di scelte di criminalizzazione;
l'obbligo della polizia giudiziaria di arresto in flagranza per il delitto di truffa aggravata crea una disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 Cost.) rispetto a delitti puniti più gravemente (come quelli contro la pubblica amministrazione) per i quali è previsto l'arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. e si pone in contrasto anche con l'art. 13 Cost. che giustifica la compromissione della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria solo in casi eccezionali di gravità e urgenza, che non possono ravvisarsi nella necessità 2 di "introdurre misure in materia di sicurezza urbana", che non può di per sé legittimare ricorso alla decretazione d'urgenza per l'introduzione di una nuova ipotesi di arresto obbligatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente evidenziato che l'eccezione di illegittimità costituzionale viene sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando dedotta in sede di convalida dell'arresto ed apparendo, pertanto, oggetto di un motivo non consentito. Si tratta, ad ogni buon conto, di questione che, pur astrattamente rilevante, è manifestamente infondata non apparendo la disciplina in contestazione in contrasto con erincipi costituzionali richiamati, avendo voluto il legislatore implementare la tutela irragionevolezza. i essenziali, rifuggendo da ogni incongruenza o 2.1. La recente novella normativa introdotta con il D.L. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza) che, proprio allo scopo di tutelare maggiormente gli anziani vittime di artifici e raggiri ha previsto, al comma 2 dell'art. 11, l'introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 cod. pen. recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, ha altresì previsto, per tale reato, un'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza con l'introduzione della lett. f.
1. nell'art. 380 comma 2, cod. proc. pen.. L'intervento si colloca in un percorso di ampliamento della tutela che trova fondamento nel particolare allarme sociale scaturito da tale tipo di reati (come quelli indicati dall'art. 380 cod. proc. pen.), commessi ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili ed esposti, come gli anziani, sovente anche in ambiti chiusi, come le loro abitazioni, e con il ricorso ad artifici e raggiri, per carpirne il consenso alla consegna di somme di denaro o beni di valore, mediante la falsa rappresentazione di fatti in verità mai accaduti della specie più variegata, spesso facendo leva sulla sfera affettiva. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis dell'art. 640 comma 2 cpd. pen., alla quale, con l'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, viene ora attribuito autonomo rilievo, prevedendo altresì la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio in flagranza, autorizzando, in ossequio alla deroga prevista dall'art. 13, terzo comma, Cost., l'intervento repressivo immediato delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell'autorità giudiziaria, ricorrendo i "casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge", connotati, rispetto ad altre fattispecie, proprio dalla particolare gravità del delitto, che legittima la momentanea limitazione della libertà personale dell'autore, nell'ambito di una scelta discrezionale del legislatore, che non appare lesiva dei principi denunciati dal ricorrente, proprio per la peculiarità della situazione considerata di cui, come detto, si è inteso implementare la tutela. L'obiettivo della norma, nella logica dell'eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l'adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, connotate dalla durata limitata nel tempo (48 ore), prima della convalida dell'autorità giudiziaria, e che, in quanto tali, restano del tutto 3 Il Consigliere estensore estranee anche ai principi di colpevolezza e di rieducazione della pena, prospettati dal ricorrente. Non è dunque ravvisabile, nell'intervento in questione, alcun contrasto con i principi costituzionali prospettati, neanche sotto il profilo del mancato rispetto del principio della riserva di legge, trattandosi comunque di intervento soggetto ad un controllo successivo di convalida, di tipo anche caducatorio e disciplinato secondo una rigorosa tempistica che consente la verifica, tra l'altro, dei requisiti di necessità e urgenza necessari quali presupposti giustificativi dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. 3. Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il Presi ente
avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone emessa in data 15/05/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Giuseppina Casella, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica datata 22/10/2025 a firma avv. Gianfranco Briguglio;
1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 4635 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 24/10/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Crotone in composizione monocratica in data 15/05/2025 ha convalidato l'arresto in flagranza eseguito dalla Polizia Giudiziaria nei confronti di TO Di OL, indagato del delitto di truffa aggravata di cui all'art. 640, comma 3, cod. pen.; arresto divenuto obbligatorio ex art. 380, comma 2, lett. f.1 cod. proc. pen. a seguito della modifica operata con D.L. 11/04/2025 n. 48. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale solleva la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 1 I.c. 1/1948 e dell'art. 23 I. 87/1956 dell'art. 11 comma 3 Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 - che ha introdotto, per il delitto in esame, l'obbligo di arresto in flagranza - in riferimento agli artt. 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2 Cost., con richiesta di sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, conseguentemente, chiede di annullare l'impugnata ordinanza. 2.1. In particolare, il ricorrente, premesso di essersi opposto in sede di convalida dell'arresto, oltre che alla convalida stessa, anche all'applicazione della misura cautelare richiesta dal pubblico ministero, assume che la disposizione che prevede l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di cui all'art 640, comma 3, cod. pen., per come introdotta dall'art 11 comma 3, d.l. 11 aprile 2025 n. 48, e richiamata dal tribunale, è da ritenersi in contrasto con molteplici disposizioni costituzionali, affermando che la questione è rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata per i seguenti motivi: sotto il primo aspetto, l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della nuova lettera f.1 al comma 2, dell'art. 380 cod. proc. pen. comporterebbe la declaratoria di illegittimità dell'arresto e della sua convalida perché operata in ipotesi di obbligo di legge illegittimo;
sotto il secondo aspetto, si assume che l'art. 11, comma 3, d.l. 11 aprile 2025 n. 48 violerebbe i principi sanciti dagli agli artt. 3, 13, 25 comma 2, 27 comma 1 e comma 3 e 77 comma 2, Cost.. Nel dettaglio, la difesa assume quanto segue: la disposizione in esame è stata adottata con decreto legge in mancanza di un necessario periodo di vacatio legis (è entrata in vigore il 12/04/2025, il giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale) che ne assicuri la conoscibilità, in violazione dei principi di colpevolezza e di rieducazione della pena (art. 27, commi 1 e 3 Cost.) e in assenza dei motivi di gravità e urgenza richiesti dalla Costituzione (art. 77, comma 2, Cost.) per la decretazione d'urgenza, in violazione anche del principio di riserva di legge (art. 25, comma 2 Cost.), sottraendo al Parlamento la responsabilità di scelte di criminalizzazione;
l'obbligo della polizia giudiziaria di arresto in flagranza per il delitto di truffa aggravata crea una disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 Cost.) rispetto a delitti puniti più gravemente (come quelli contro la pubblica amministrazione) per i quali è previsto l'arresto facoltativo ex art. 381 cod. proc. pen. e si pone in contrasto anche con l'art. 13 Cost. che giustifica la compromissione della libertà personale ad opera della polizia giudiziaria solo in casi eccezionali di gravità e urgenza, che non possono ravvisarsi nella necessità 2 di "introdurre misure in materia di sicurezza urbana", che non può di per sé legittimare ricorso alla decretazione d'urgenza per l'introduzione di una nuova ipotesi di arresto obbligatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente evidenziato che l'eccezione di illegittimità costituzionale viene sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità, non risultando dedotta in sede di convalida dell'arresto ed apparendo, pertanto, oggetto di un motivo non consentito. Si tratta, ad ogni buon conto, di questione che, pur astrattamente rilevante, è manifestamente infondata non apparendo la disciplina in contestazione in contrasto con erincipi costituzionali richiamati, avendo voluto il legislatore implementare la tutela irragionevolezza. i essenziali, rifuggendo da ogni incongruenza o 2.1. La recente novella normativa introdotta con il D.L. 48 del 2025 (c.d. decreto sicurezza) che, proprio allo scopo di tutelare maggiormente gli anziani vittime di artifici e raggiri ha previsto, al comma 2 dell'art. 11, l'introduzione di un nuovo terzo comma dell'articolo 640 cod. pen. recante una specifica ipotesi di truffa aggravata, ha altresì previsto, per tale reato, un'ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza con l'introduzione della lett. f.
1. nell'art. 380 comma 2, cod. proc. pen.. L'intervento si colloca in un percorso di ampliamento della tutela che trova fondamento nel particolare allarme sociale scaturito da tale tipo di reati (come quelli indicati dall'art. 380 cod. proc. pen.), commessi ai danni di soggetti particolarmente vulnerabili ed esposti, come gli anziani, sovente anche in ambiti chiusi, come le loro abitazioni, e con il ricorso ad artifici e raggiri, per carpirne il consenso alla consegna di somme di denaro o beni di valore, mediante la falsa rappresentazione di fatti in verità mai accaduti della specie più variegata, spesso facendo leva sulla sfera affettiva. Tale ipotesi si sostanzia nella condotta già prevista dal soppresso numero 2-bis dell'art. 640 comma 2 cpd. pen., alla quale, con l'inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio, viene ora attribuito autonomo rilievo, prevedendo altresì la possibilità di procedere ad arresto obbligatorio in flagranza, autorizzando, in ossequio alla deroga prevista dall'art. 13, terzo comma, Cost., l'intervento repressivo immediato delle forze di polizia, senza una previa disposizione dell'autorità giudiziaria, ricorrendo i "casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge", connotati, rispetto ad altre fattispecie, proprio dalla particolare gravità del delitto, che legittima la momentanea limitazione della libertà personale dell'autore, nell'ambito di una scelta discrezionale del legislatore, che non appare lesiva dei principi denunciati dal ricorrente, proprio per la peculiarità della situazione considerata di cui, come detto, si è inteso implementare la tutela. L'obiettivo della norma, nella logica dell'eccezionalità sancita a livello costituzionale, è di consentire l'adozione di provvedimenti protettivi immediati, quali sono le misure pre-cautelari, connotate dalla durata limitata nel tempo (48 ore), prima della convalida dell'autorità giudiziaria, e che, in quanto tali, restano del tutto 3 Il Consigliere estensore estranee anche ai principi di colpevolezza e di rieducazione della pena, prospettati dal ricorrente. Non è dunque ravvisabile, nell'intervento in questione, alcun contrasto con i principi costituzionali prospettati, neanche sotto il profilo del mancato rispetto del principio della riserva di legge, trattandosi comunque di intervento soggetto ad un controllo successivo di convalida, di tipo anche caducatorio e disciplinato secondo una rigorosa tempistica che consente la verifica, tra l'altro, dei requisiti di necessità e urgenza necessari quali presupposti giustificativi dell'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza. 3. Sulla base di quanto precede la questione di legittimità costituzionale prospettata risulta manifestamente infondata e il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 24 ottobre 2025 Il Presi ente