Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/03/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1144/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. Diego Bonanni;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 25.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 9.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 20.2.2024 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo
Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando altresì
1
- con sentenza n. 68/2024, pubblicata il 5.6.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 25.2.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno rinnovato la richiesta di divorzio alle condizioni come ivi precisate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
Per_
- i ricorrenti (dalla cui unione è nato il figlio il 19.4.2002) hanno contratto matrimonio concordatario a Genova il 14.2.1999 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n. 68/2024 del 5.6.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
2 PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
E , Parte_1 Parte_2
contratto a Genova il 14.2.1999;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“a) di anni 22, oggi assunto in prova da pochi giorni quale operaio manutentore Parte_3
in ASTER e quindi ancora non autosufficiente economicamente, attualmente convive presso la residenza paterna, in Genova, località Crevari, Via Giacomo Canepa, n. 61 UNICO;
il padre con lui convivente provvederà al mantenimento del figlio maggiorenne, il quale resta libero di frequentare sia la casa materna, salvo preavviso per le vie brevi, che quella paterna, con contribuzione della madre alle spese straordinarie per i due terzi, restando la residua quota di un terzo a carico del padre, che potrà fruire e godere per intero di tutte le detrazioni fiscali relative al figlio a carico. Per la regolamentazione delle dette spese si farà riferimento comunque alle linee guida del Tribunale di Genova contenute nel verbale di riunione della
Sezione IV in data 15 settembre 2016. Quanto sopra fino al raggiungimento dell'indipendenza Per_ economica di;
b) i coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
c) le parti concordano altresì quanto segue:
c1) ogni onere relativo all'immobile ex coniugale (tributario, manutentivo, di amministrazione, relativo alle utenze, esemplificativamente), grava sulla Sig.ra come da Parte_1
accordi con effetto retroattivo, sin dal 26/10/2023;
c2) le parti hanno provveduto concordemente e per le vie brevi all'assegnazione dei beni mobili ed alla divisione relativa ai gioielli e preziosi di famiglia e di non aver null'altro a pretendere in proposito;
c3) il Sig. è gravato dell'obbligo di pagamento del finanziamento relativo al Parte_2
motociclo Honda SH targato FF 30654, fino al 20/3/2025; il Sig. in quanto Parte_2
proprietario esclusivo, provvederà a sua cura e spese alle necessarie volturazioni e trascrizioni
3 al PRA e/o alle coperture assicurative, ogni altro onere tributario e manutentivo, con impegno della Sig.ra alla necessaria collaborazione per le formalità eventualmente necessarie;
Pt_1
d) i coniugi dichiarano di non aver null'altro a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo pregressi”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 27, parte II, serie A, anno 1999), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 28.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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