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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/02/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA DRUSILLA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CO procura in atti, dall'avv. GIAMPAOLO ANGELA, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07/03/2024
Per parte ricorrente: Reiterato tutto quanto eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo nonché nella memoria integrativa ritualmente depositata, nelle memorie istruttorie. Per_ In considerazione della circostanza che il primogenito attualmente vive presso il padre, nonché del fatto che gli altri due figli e , che vivono con la madre, PE Persona_3 da tempo incontrano il padre solo sporadicamente e per poco tempo ( non lo incontra PE da mesi, per poche ore qualche sabato) si chiede che l'assegno di mantenimento Persona_3 tenga conto che i figli minori sono a totale carico della madre.
La SI.ra ha attualmente l'Assegno di inclusione pari ad €.209,00 mensi-li e Pt_1 pertanto ha modestissime disponibilità per il mantenimento dignitoso dei figli, in quanto non sta percependo neanche l'assegno unico di cui ha fatto richiesta il padre. (all.)
Il SI. pare, lavori a Verona con un incarico più rilevante del precedente ma CP_1 con evidenti difficoltà a prendere parte alla vita dei figli minori.
In conclusione si chiede mantenere l'affido esclusivo alla madre per e PE [...]
(anche per l'attuale sede di lavoro del padre), assegno di almeno €.350,00 mensili a Per_3 carico del padre per il mantenimento ordinario di ognuno dei due figli conviventi con la madre
(€. 700,00 totali), assegno di non oltre €. 100,00 mensili a carico della ricorrente per il figlio Per_
maggiorenne che vive presso la residenza del padre. Spese straordinarie necessarie o concordate al 70% a cari-co del ed al 30% per la . CP_1 Pt_1 Per parte resistente: rigettare tutte le domande proposte dalla SI.ra , Parte_1 perché del tutto inammissibili ed infondate e così statuire: 1) dichiarare l'addebito esclusivo della separazione a carico della SI.ra , che con la sua condotta ha influito con efficacia Parte_1 causale sulla fine della unione coniugale;
2) stabilire che nulla è dovuto dal SI. CO
a titolo di assegno di mantenimento alla moglie in quanto a quest'ultima è addebitabile in via esclusiva la separazione;
3) in ogni caso prevedere che nulla è dovuto alla SI.ra Parte_1
a nessun titolo, perché ella lavora e, comunque, ha una piena capacità lavorativa;
4) prevedere per Per_ il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, una somma complessiva di € 350,00 al mese a carico della madre, oltre spese straordinarie nella misura del 50% per le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche;
5) prevedere per il mantenimento dei figli minorenni e una somma complessiva PE Persona_4 di € 400,00 al mese a carico del padre, oltre spese straordinarie nella misura del 50% per le sole spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche;
6) affidare in maniera condivisa i figli e ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata PE Persona_4 presso la madre, con le seguenti modalità di visita: prevedere che i minori rimangano col padre tre giorni a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, ed il fine settimana, dal sabato dall'uscita di scuola alle ore 21,00 della domenica a settimane alterne;
nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio presso ciascun genitore;
ad anni alterni presso ciascun genitore il giorno di Pasqua o del lunedì in albis;
ad anni alterni la festa del proprio compleanno e dell'onomastico; ogni anno per la festa del papà; 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da comunicarsi entro l'8 maggio di ogni anno;
e per il giorno del compleanno ed onomastico di ciascun genitore;
7) con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore anticipatario.
Per il P.M. : conferma dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre e degli altri provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/01/2020, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di Per_ aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati tre figli ( , nato il
14/07/2005; , nato il [...]; , nata il [...]) chiedeva - per le PE Persona_4 ragioni indicate nell'atto introduttivo – la gelosia ossessiva, i comportamenti controllanti, i maltrattamenti e le violenze subite, i comportamenti diffamatori del coniuge- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
affidare i figli minori in via esclusiva alla madre con regolamentazione degli incontri padre-figli; l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 250,00 e dei figli minori con l'assegno mensile di € 1.350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie -per le denunce calunniose che ne avevano determinato l'arresto, la gelosia ossessiva, l'aggressività; disporre l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e fissare la somma mensile di € 300,00 a suo carico a titolo di mantenimento in favore dei figli minori;
nulla per la moglie, in possesso del diploma di scuola media superiore, di diversi titoli sportivi per esercitare la professione di personal trainer svolgendo in maniera stabile e continuativa attività lavorativa, vittoria di spese e competenze di lite da attribuire. Concludeva come in epigrafe trascritto. All'udienza del 08/07/2020, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Escussi i testi, sentiti i minori, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 02/07/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo
a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I,
22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, deve, in punto di diritto, rilevarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. n. 14840/06). Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito l'atteggiamento ossessivo e violento assunto dal coniuge. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione del suo addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del
19.02.2018, Rv. 647886 - 01). Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai testi non consentono di affermare che le lesioni lamentate dalla ricorrente siano state provocate dal resistente. Invero, vi è prova della litigiosità e conflittualità tra le parti, ma non dei comportamenti di aggressione fisica attuati dal resistente in danno della moglie. Invero, i testi escussi nel corso del presente procedimento, in particolare, la madre e il fratello della ricorrente, hanno affermato che, sentite le urla, sono accorsi dalla ricorrente e di averla trovata sanguinante e, un'altra volta, con dei segni alla gola, ma di non aver assistito all'aggressione e ciò non consente di ritenere sufficientemente provati i fatti posti alla base della domanda, anche senza dare rilievo al complessivo quadro probatorio - cfr atti e dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale, dai quali emergono elementi contrastanti con specifico riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dalla fidanzata - dell'epoca- del fratello della ricorrente, il quale avrebbe provocato segni di aggressione alla sorella per far ricadere sul resistente la violenza-.Dal complessivo quadro probatorio emerge, altresì, la reciproca condotta dei coniugi improntata a gelosia.
Parimenti infondata è la domanda di addebito spiegata dal resistente, secondo il quale la separazione sarebbe da addebitare ai comportamenti ossessivi della ricorrente e alle calunnie che hanno determinato il suo arresto. Orbene, i comportamenti addebitati alla ricorrente costituiscono il culmine della esasperata conflittualità tra le parti e di per sé non consentono di ritenere provato il nesso causale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, I° comma c.c., con rigetto delle reciproche domande di addebito. Per_ Premesso che, essendo divenuto maggiorenne nelle more della causa il figlio , il
Tribunale deve stabilire la forma di affido più conforme agli interessi dei figli ancora minori,
e . Orbene, i minori hanno dichiarato di avere un buon rapporto con il PE Persona_4 padre. La conflittualità tra i coniugi, determinata essenzialmente da motivi di reciproca gelosia
è risalente nel tempo, con la conseguenza che i minori possono essere affidati ad entrambi i genitori, con la precisazione che, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, potranno adottare autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione.
Il figli minori sono collocati presso la madre, con la quale convivono sin dalla separazione Per_ di fatto. , divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, si è trasferito presso il padre.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età dei ragazzi, la regolamentazione degli incontri possa essere lasciata alla loro libera volontà.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente presso la quale i minori sono collocati.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico del resistente di un contributo mensile al mantenimento dei due figli minori, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 377 ter, comma 4 c.c., in particolare delle eSIenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, della capacità lavorativa della ricorrente, la quale ha competenza specifica in quanto ha presieduto un'associazione sportiva e svolto la professione di personal trainer, del reddito percepito dal resistente -circa € 2500,00 mensili- e delle spese a carico delle parti -il resistente è onerato dal canone di locazione di circa 5400,00 annui e ha contratto finanziamenti, del contributo domestico della ricorrente, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, il Collegio ritiene congrua la somma di € 700,00. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 60%, alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
La resistente è obbligata al pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_ maggiorenne , trasferitosi presso il padre, rispetto al quale non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica. Riguardo al quantum, tenuto conto di quanto sopra, pare equo porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 200,00, oltre al 40% delle spese straordinarie concordate, se non contrassegnate da urgenza e debitamente documentate.
Considerato l'esito della controversia, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. e rigetta le reciproche domande di addebito;
• affida i figli minori e a entrambi i genitori con residenza PE Persona_4 prioritaria presso la madre e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• assegna la casa coniugale alla ricorrente;
• pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla CO SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma ( ripartita in uguale misura tra i figli) sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del SI. l'obbligo di contribuire, nella CO misura del 60%, alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
• pone a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al Parte_1 SI. , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma CO Per_ mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio .
Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico della SI.ra l'obbligo di contribuire, nella Parte_1 Per_ misura del 40%, alle spese straordinarie per il figlio purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
• Compensa le spese di lite. Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 20/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 635 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2020 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. DE NICOLA DRUSILLA, presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta CO procura in atti, dall'avv. GIAMPAOLO ANGELA, presso il quale elettivamente domicilia
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da udienza del 07/03/2024
Per parte ricorrente: Reiterato tutto quanto eccepito e richiesto nel ricorso introduttivo nonché nella memoria integrativa ritualmente depositata, nelle memorie istruttorie. Per_ In considerazione della circostanza che il primogenito attualmente vive presso il padre, nonché del fatto che gli altri due figli e , che vivono con la madre, PE Persona_3 da tempo incontrano il padre solo sporadicamente e per poco tempo ( non lo incontra PE da mesi, per poche ore qualche sabato) si chiede che l'assegno di mantenimento Persona_3 tenga conto che i figli minori sono a totale carico della madre.
La SI.ra ha attualmente l'Assegno di inclusione pari ad €.209,00 mensi-li e Pt_1 pertanto ha modestissime disponibilità per il mantenimento dignitoso dei figli, in quanto non sta percependo neanche l'assegno unico di cui ha fatto richiesta il padre. (all.)
Il SI. pare, lavori a Verona con un incarico più rilevante del precedente ma CP_1 con evidenti difficoltà a prendere parte alla vita dei figli minori.
In conclusione si chiede mantenere l'affido esclusivo alla madre per e PE [...]
(anche per l'attuale sede di lavoro del padre), assegno di almeno €.350,00 mensili a Per_3 carico del padre per il mantenimento ordinario di ognuno dei due figli conviventi con la madre
(€. 700,00 totali), assegno di non oltre €. 100,00 mensili a carico della ricorrente per il figlio Per_
maggiorenne che vive presso la residenza del padre. Spese straordinarie necessarie o concordate al 70% a cari-co del ed al 30% per la . CP_1 Pt_1 Per parte resistente: rigettare tutte le domande proposte dalla SI.ra , Parte_1 perché del tutto inammissibili ed infondate e così statuire: 1) dichiarare l'addebito esclusivo della separazione a carico della SI.ra , che con la sua condotta ha influito con efficacia Parte_1 causale sulla fine della unione coniugale;
2) stabilire che nulla è dovuto dal SI. CO
a titolo di assegno di mantenimento alla moglie in quanto a quest'ultima è addebitabile in via esclusiva la separazione;
3) in ogni caso prevedere che nulla è dovuto alla SI.ra Parte_1
a nessun titolo, perché ella lavora e, comunque, ha una piena capacità lavorativa;
4) prevedere per Per_ il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, una somma complessiva di € 350,00 al mese a carico della madre, oltre spese straordinarie nella misura del 50% per le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche;
5) prevedere per il mantenimento dei figli minorenni e una somma complessiva PE Persona_4 di € 400,00 al mese a carico del padre, oltre spese straordinarie nella misura del 50% per le sole spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e le spese scolastiche;
6) affidare in maniera condivisa i figli e ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata PE Persona_4 presso la madre, con le seguenti modalità di visita: prevedere che i minori rimangano col padre tre giorni a settimana, dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00, ed il fine settimana, dal sabato dall'uscita di scuola alle ore 21,00 della domenica a settimane alterne;
nel periodo natalizio ad anni alterni dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio presso ciascun genitore;
ad anni alterni presso ciascun genitore il giorno di Pasqua o del lunedì in albis;
ad anni alterni la festa del proprio compleanno e dell'onomastico; ogni anno per la festa del papà; 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da comunicarsi entro l'8 maggio di ogni anno;
e per il giorno del compleanno ed onomastico di ciascun genitore;
7) con vittoria di spese e competenze in favore del procuratore anticipatario.
Per il P.M. : conferma dell'affidamento esclusivo dei minori alla madre e degli altri provvedimenti provvisori.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/01/2020, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di Per_ aver contratto matrimonio con il resistente e che dall'unione erano nati tre figli ( , nato il
14/07/2005; , nato il [...]; , nata il [...]) chiedeva - per le PE Persona_4 ragioni indicate nell'atto introduttivo – la gelosia ossessiva, i comportamenti controllanti, i maltrattamenti e le violenze subite, i comportamenti diffamatori del coniuge- pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito al marito;
affidare i figli minori in via esclusiva alla madre con regolamentazione degli incontri padre-figli; l'assegnazione della casa coniugale;
porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie con l'assegno mensile di € 250,00 e dei figli minori con l'assegno mensile di € 1.350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Concludeva come in epigrafe trascritto.
Il resistente, costituitosi in giudizio, chiedeva di pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie -per le denunce calunniose che ne avevano determinato l'arresto, la gelosia ossessiva, l'aggressività; disporre l'affido condiviso dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e fissare la somma mensile di € 300,00 a suo carico a titolo di mantenimento in favore dei figli minori;
nulla per la moglie, in possesso del diploma di scuola media superiore, di diversi titoli sportivi per esercitare la professione di personal trainer svolgendo in maniera stabile e continuativa attività lavorativa, vittoria di spese e competenze di lite da attribuire. Concludeva come in epigrafe trascritto. All'udienza del 08/07/2020, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, il
Presidente d. del Tribunale adottava i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinnanzi al G.I.
Nel corso del procedimento veniva emessa la sentenza sullo status.
Escussi i testi, sentiti i minori, sulle conclusioni delle parti, all'udienza del 02/07/2024, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Preliminarmente, in ordine all'istruzione probatoria della causa, il Collegio condivide le valutazioni operate dal giudice istruttore in ordine all'ammissione delle prove, dovendosi dare continuità all'orientamento secondo il quale: a) la richiesta di provare per testimoni un fatto eSIe non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (Cass., Sez. VI, 12.10.2011, n. 2099); b) non possono essere ammessi, in quanto non aventi ad oggetto fatti specifici, i capitoli di prova diretti ad ottenere dal teste un mero giudizio, privo cioè di riferimenti concreti (Cass., Sez. II, 8.4.1995, n. 4111); c) il giudice può sempre rilevare di ufficio la inammissibilità di una prova che verta su apprezzamenti e valutazioni del teste piuttosto che su fatti specifici a conoscenza dello stesso: infatti, poiché il giudice non può legare il suo convincimento ai giudizi dei testi, la predetta prova resterebbe comunque inutilizzabile anche in assenza di una eccezione di parte (Cass., Sez. II, 2.10.1996, n. 8620); d) la rilevanza di una prova testimoniale va valutata con riguardo alla formulazione ed al contenuto dei capitoli di prova articolati dalla parte e non già nella prospettiva di eventuali domande integrative da rivolgere ai testi durante la loro escussione, atteso che tali domande devono essere dirette solo
a "chiarire" i fatti e non possono supplire alle deficienze della prova dedotta (Cass., Sez. I,
22.2.1990, n. 1312). Sicché, correttamente non hanno trovato accoglimento le richieste istruttorie relative a circostanze evidentemente irrilevanti o generiche (non accompagnate da indicazioni temporali specifiche ed implicanti una serie di valutazioni precluse ai testimoni.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, deve, in punto di diritto, rilevarsi che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverossia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (cfr. Cass. n. 14840/06). Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha posto a fondamento della domanda di addebito l'atteggiamento ossessivo e violento assunto dal coniuge. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha espresso il seguente principio di diritto “Le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione del suo addebito all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3925 del
19.02.2018, Rv. 647886 - 01). Nel caso in esame, le dichiarazioni rese dai testi non consentono di affermare che le lesioni lamentate dalla ricorrente siano state provocate dal resistente. Invero, vi è prova della litigiosità e conflittualità tra le parti, ma non dei comportamenti di aggressione fisica attuati dal resistente in danno della moglie. Invero, i testi escussi nel corso del presente procedimento, in particolare, la madre e il fratello della ricorrente, hanno affermato che, sentite le urla, sono accorsi dalla ricorrente e di averla trovata sanguinante e, un'altra volta, con dei segni alla gola, ma di non aver assistito all'aggressione e ciò non consente di ritenere sufficientemente provati i fatti posti alla base della domanda, anche senza dare rilievo al complessivo quadro probatorio - cfr atti e dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento penale, dai quali emergono elementi contrastanti con specifico riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese dalla fidanzata - dell'epoca- del fratello della ricorrente, il quale avrebbe provocato segni di aggressione alla sorella per far ricadere sul resistente la violenza-.Dal complessivo quadro probatorio emerge, altresì, la reciproca condotta dei coniugi improntata a gelosia.
Parimenti infondata è la domanda di addebito spiegata dal resistente, secondo il quale la separazione sarebbe da addebitare ai comportamenti ossessivi della ricorrente e alle calunnie che hanno determinato il suo arresto. Orbene, i comportamenti addebitati alla ricorrente costituiscono il culmine della esasperata conflittualità tra le parti e di per sé non consentono di ritenere provato il nesso causale.
La separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151, I° comma c.c., con rigetto delle reciproche domande di addebito. Per_ Premesso che, essendo divenuto maggiorenne nelle more della causa il figlio , il
Tribunale deve stabilire la forma di affido più conforme agli interessi dei figli ancora minori,
e . Orbene, i minori hanno dichiarato di avere un buon rapporto con il PE Persona_4 padre. La conflittualità tra i coniugi, determinata essenzialmente da motivi di reciproca gelosia
è risalente nel tempo, con la conseguenza che i minori possono essere affidati ad entrambi i genitori, con la precisazione che, nei periodi di rispettiva permanenza dei figli, potranno adottare autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione.
Il figli minori sono collocati presso la madre, con la quale convivono sin dalla separazione Per_ di fatto. , divenuto maggiorenne nel corso del procedimento, si è trasferito presso il padre.
Quanto alle modalità di frequentazione padre-figli, ritiene il Collegio che, tenuto conto dell'età dei ragazzi, la regolamentazione degli incontri possa essere lasciata alla loro libera volontà.
La casa coniugale va assegnata alla ricorrente presso la quale i minori sono collocati.
Quanto alla domanda di parte ricorrente volta ad ottenere l'imposizione a carico del resistente di un contributo mensile al mantenimento dei due figli minori, tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 377 ter, comma 4 c.c., in particolare delle eSIenze di vita e di relazione dei figli in ragione dell'età, della capacità lavorativa della ricorrente, la quale ha competenza specifica in quanto ha presieduto un'associazione sportiva e svolto la professione di personal trainer, del reddito percepito dal resistente -circa € 2500,00 mensili- e delle spese a carico delle parti -il resistente è onerato dal canone di locazione di circa 5400,00 annui e ha contratto finanziamenti, del contributo domestico della ricorrente, della necessaria rivalutazione dell'ammontare dell'assegno, il Collegio ritiene congrua la somma di € 700,00. Detta somma dovrà essere corrisposta alla ricorrente entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e automaticamente rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT-F.O.I. Va posto a carico del resistente anche l'obbligo di contribuire, nella misura del 60%, alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
La resistente è obbligata al pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio Per_ maggiorenne , trasferitosi presso il padre, rispetto al quale non è stata prospettata la sopraggiunta autosufficienza economica. Riguardo al quantum, tenuto conto di quanto sopra, pare equo porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con l'assegno mensile di € 200,00, oltre al 40% delle spese straordinarie concordate, se non contrassegnate da urgenza e debitamente documentate.
Considerato l'esito della controversia, le spese di lite si compensano tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. e rigetta le reciproche domande di addebito;
• affida i figli minori e a entrambi i genitori con residenza PE Persona_4 prioritaria presso la madre e disciplina l'esercizio del diritto di visita come in parte motiva;
• assegna la casa coniugale alla ricorrente;
• pone a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla CO SI.ra , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma Parte_1 mensile di euro 700,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Detta somma ( ripartita in uguale misura tra i figli) sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico del SI. l'obbligo di contribuire, nella CO misura del 60%, alle spese straordinarie per i figli purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
• pone a carico della SI.ra l'obbligo di corrispondere al Parte_1 SI. , entro il giorno cinque di ogni mese, la somma CO Per_ mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio .
Detta somma sarà annualmente e automaticamente rivalutata secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
• pone carico della SI.ra l'obbligo di contribuire, nella Parte_1 Per_ misura del 40%, alle spese straordinarie per il figlio purché concordate, se non contrassegnate da urgenza, e debitamente documentate.
• Compensa le spese di lite. Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConSIlio del 20/12/24
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso