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10 aprile 2002
10 aprile 2002
Art. 32. Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000 , relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'.
Note all' art. 32:
- La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332.
Note all' art. 32:
- La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 23/06/2014, n. 6612Provvedimento: […] Avverso i detti provvedimenti è quindi proposto il presente ricorso a sostegno del quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 136, 146 e 159 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'art. 32 della legge Regione Lazio n. 39 del 2002. Si contesta, in particolare, il presupposto da cui muove l'amministrazione secondo cui il pino di cui trattasi è un immobile di notevole interesse pubblico, segnatamente paesaggistico. Comunque lamenta parte ricorrente il difetto di motivazione e soprattutto l'eccesso di potere per difetto di istruttoria per non aver la procedente amministrazione colto le effettive ragioni che imponevano l'abbattimento della pianta.Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 136, 146, 159 d.lgs. 42/2004·
- autotutela amministrativa·
- spese processuali·
- consulenza tecnica d'ufficio·
- vincolo paesaggistico·
- pericolosità pubblica·
- art. 32 legge Regione Lazio 39/2002·
- eccesso di potere·
- difetto di istruttoria