Articolo 32 della Legge 1 marzo 2002, n. 39
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10 aprile 2002
Art. 32. Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico). 1. Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000 , relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'.
Note all' art. 32:
- La direttiva del 27 novembre 2000, n. 2000/59/CE reca: "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico" e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 dicembre 2000, n. L 332.
Entrata in vigore il 10 aprile 2002
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