Articolo 8 della Legge 3 maggio 1989, n. 169
Articolo 7Articolo 9
Versione
10 luglio 1989
Art. 8. S a n z i o n i 1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
Entrata in vigore il 10 luglio 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente