Art. 8. S a n z i o n i 1. Fatte salve le sanzioni previste nel caso che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni previste dalla presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
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10 luglio 1989
10 luglio 1989
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- 1. Una pietra miliare nel diritto giurisprudenziale nordico in materia di tutela dei SaamiMauro Mazza · https://www.filodiritto.com/ · 13 ottobre 2020