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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 1423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1423 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. US LU Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa RY AR Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 359/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
); C.F._1
elettivamente domiciliata in Palermo, in Via Principe di Villafranca n. 99, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pace, rappresentata e difesa dall'avv. US Incandela per mandato in atti;
appellante (ammessa al P.S.S.)
E
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec dell'avv. Maria Cristina C.F._2
Sciuto che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 21 Marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 901/2021 pubblicata il 3/12/21 all'esito del giudizio n.r.g. 1728/2018, ha: 1) rigettato la domanda proposta dalla parte convenuta in via riconvenzionale e, per l'effetto, ha accertato la validità del contratto di vitalizio alimentare stipulato tra e con atto del 5/07/2016 in Notar Parte_2 Controparte_1 Per_1
2) accertato la comproprietà tra l'attrice ed in ragione del 50%
[...] Parte_1 ciascuno degli immobili siti in Castelvetrano in via Ugo Foscolo n. 1-3-5 piano T-1-2, identificato al N.C.E.U. fg. Di mappa 52, p.lla n. 233 sub. 1 e in via Bengasi n. 32 piano T individuati nel N.C.E.U. al fg. di mappa 52, p.lle 233, sub. 2; 3) dichiarato improcedibile la domanda di scioglimento della comunione dei suddetti beni immobili;
4) condannato la parte convenuta al pagamento dell'indennità di occupazione in favore dell'attrice che ha liquidato in € 3.126,71; 5) rigettato ogni altra domanda proposta;
6) confermato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Marsala del 14 maggio 2018 di concessione del sequestro giudiziario;
7) compensato le spese di lite tra le parti per metà; 8) condannato la convenuta a rifondere la restante quota di metà in favore dell'attrice che ha liquidato in complessivi € 10.002,61, di cui € 2.631,00 per la fase cautelare di primo grado ed € 6.715,00 per il giudizio di merito ed € 656,61 per spese vive oltre Iva, rimborso spese generali, CPA come per legge dovuti.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello eccependone Parte_1
l'erroneità sotto vari profili.
Ha resistito al gravame insistendo per la conferma integrale della sentenza Controparte_1 resa dal giudice di primo grado.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine perentorio del 21/03/2025, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni cinquantatré per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 36 c.p.c. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe errato nel qualificare la mera eccezione dalla stessa formulata come domanda riconvenzionale e, conseguentemente, nel pronunciarsi sulla validità del contratto di vitalizio alimentare stipulato tra e Parte_2 CP_1 con atto del 5/07/2016.
[...]
2.Con il secondo motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 115, comma 1, c.p.c., per avere il Tribunale posto a fondamento della decisione fatti non specificatamente contestati.
3.Con il terzo motivo di appello, l'appellante lamenta la violazione degli artt. 83, 84, 99 e 112 c.p.c. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, poiché l'azione promossa da controparte era volta esclusivamente allo scioglimento della comunione ex art. 1111 c.c. e non all'accertamento della proprietà ex art. 948 c.c., il Tribunale, nell'accertare la validità del contratto di vitalizio alimentare, sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione.
4.Con il quarto motivo di appello, l'appellante deduce la violazione delle norme di cui alla legge urbanistica fondamentale (L. 1150/1942) e al D.P.R. n. 380/2001, art. 46 e della L. n. 47/1985 artt. 17 e 40. Secondo la prospettazione dell'appellante, infatti, il Tribunale avrebbe dovuto valutare attentamente le risultanze istruttorie e documentali acquisite e accertare la nullità della cessione per irregolarità urbanistica.
5.Con il quinto motivo di appello, l'appellante impugna la statuizione sulle spese per avere il Tribunale compensato le spese tra le parti per metà, nonostante fosse stata rigettata la domanda principale di divisione formulata dall'attrice.
6. Con il sesto motivo di appello, parte appellante lamenta l'errata applicazione dello scaglione tariffario previsto dal DM 55/2014. Deduce, in particolare, che poiché il Tribunale l'ha condannata al pagamento della somma di € 3.126,71 a titolo di indennità per occupazione abusiva degli immobili, avrebbe dovuto utilizzare lo scaglione tariffario previsto per le cause di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00 e non quello per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00.
7. Con il settimo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui è stata condannata a rifondere la parte attrice delle spese di lite (€ 2.631,00 oltre accessori di legge) sostenute per la fase cautelare di primo grado.
8. Con l'ottavo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha posto le spese di CTU a carico di entrambe le parti in solido.
9. Con il nono motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui ha posto il compenso del custode a carico di entrambe le parti in solido.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Il tenore dei motivi di appello formulati impone di soffermarsi sulla questione preliminare della legittimazione ad agire di e, quindi, di succeduta al primo Parte_3 Parte_1 nel processo ex art. 111 c.p.c., rispetto all'eccezione di nullità del contratto di assistenza del 5.07.2016 in Notar con cui aveva ceduto a la Persona_1 Parte_2 Controparte_1 metà indivisa dei beni immobili oggetto di domanda e rispetto ai quali quest'ultima ha chiesto la divisione. Tale questione non è stata, infatti, oggetto di contraddittorio nel primo grado di giudizio e, dunque, non può sulla stessa ritenersi formato il giudicato (v. Cassazione civile sez. un., 20/03/2019, n.7925). Peraltro, la “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass., Sez. U, 9 febbraio 2012, n. 1912).
Ebbene, nel caso che ci occupa, ha inteso far valere la nullità del contratto di Parte_3 assistenza del 5.07.2016 in Notar pur non essendone legittimato. A questo Persona_1 proposito, occorre rammentare che la legittimazione generale prevista dall'art. 1421 c.c. all'azione di nullità non esime l'attore dall'onere di dimostrare il proprio concreto interesse ad agire. Nel caso di specie, nulla ha argomentato, né dimostrato, circa il suo interesse ad agire Parte_3 in giudizio e, in particolare, sull'attitudine del contratto di cui ha invocato la nullità a incidere sulla sua sfera giuridica (v. Cass. 10703/2025), soprattutto in considerazione della circostanza che la domanda di divisione proposta da aveva ad oggetto beni in comunione Controparte_1 ordinaria. Ciò posto, devono intendersi rigettati tutti i motivi di appello aventi ad oggetto questioni attinenti alla nullità del contratto di assistenza più volte citato.
Quanto alla censura relativa al capo della sentenza impugnata con cui l'appellante è stato condannato al pagamento dell'indennità di occupazione in favore dell'appellata nella misura di € 3.126,71, la stessa è infondata. Per un verso l'appellante non ha fornito alcuna prova di aver apportate migliorie all'immobile, e dall'altro il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (v. Cassazione civile sez. II, 03/04/2025, n.8900).
Nel caso che ci occupa, peraltro, l'istruttoria svolta ha acclarato che viveva con la Parte_3 sua famiglia all'interno dell'immobile per cui è causa e deve anche precisarsi che l'indennità di occupazione è stata riconosciuta soltanto con riferimento al periodo intercorrente dalla morte di (27 Luglio 2017), data a partire dalla quale può ritenersi risolto il comodato d'uso Parte_2 gratuito invocato dall'appellante, sino alla data di apposizione del vincolo del sequestro con liberazione dell'immobile (10 agosto 2018).
In definitiva e ritenute assorbite tutte le restanti censure formulate dall'appellante anche relative alla ripartizione delle spese del procedimento tra le parti, l'appello dev'essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive integrazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
1) Rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, nei confronti di delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 2.900,00 oltre accessori di legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione della Corte di Appello di Palermo, in data 01/10/2025.
Palermo, 9/10/2025
La Consigliera rel. Il Presidente
RY AR US LU