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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/11/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1049/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. SE NI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR AR Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1049 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 16.03.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Letizia Ida, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.09.1984, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lombardo Serena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 5 R.G. n. 1049/2025
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: All'udienza del 17.09.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con ricorso depositato il 9.05.2025 ha chiesto la revisione delle Parte_1
condizioni della sentenza definitiva di divorzio n. 238 del 28.03.2022, emessa da questo Tribunale nel procedimento iscritto al n. 3475/2021, deducendo che la figlia nata a [...] il [...], ha raggiunto la maggiore età e costituito un Per_1
proprio nucleo familiare. Ha pertanto domandato la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, la conferma del versamento in favore della resistente della somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché che la Per_2
regolamentazione del diritto di visita con la figlia maggiorenne sia rimessa alla libera determinazione delle parti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla richiesta di revoca Controparte_1
dell'assegno di mantenimento per la figlia In via riconvenzionale ha Per_1
tuttavia richiesto la determinazione dell'assegno dovuto per la figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo che le esigenze della minore, ormai quindicenne, sono notevolmente aumentate e che il padre, come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali, non ha mantenuto alcun contatto con la
Pag. 2 di 5 R.G. n. 1049/2025
figlia, né ha partecipato al percorso di sostegno alla genitorialità disposto dal
Giudice Tutelare nel procedimento di vigilanza.
All'udienza del 17.09.2025 il Giudice delegato — ritenuta la causa matura per la decisione — ha adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, revocando l'assegno di mantenimento disposto per la figlia e confermando, invece, Per_1
quello già stabilito per la figlia Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 473- Per_2
bis.22, ultimo comma, c.p.c., la discussione orale della causa, che, all'esito, è stata posta in decisione.
DIRITTO
È pacifico che la figlia abbia raggiunto la maggiore età e Persona_3
formato un proprio autonomo nucleo familiare. Tale circostanza comporta il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
L'assegno disposto in favore di deve pertanto essere revocato, non Per_1
sussistendo più la condizione di dipendenza economica che ne giustificava la corresponsione.
Diversa è la questione concernente la figlia minore per la quale il Per_2
ricorrente chiede la conferma dell'importo originariamente stabilito di € 150,00, mentre la resistente ne sollecita l'aumento a € 400,00.
Orbene, come noto, i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli minori, pur rivestendo carattere definitivo, sono soggetti a un giudicato operante rebus sic stantibus, e possono essere modificati ove intervengano fatti sopravvenuti idonei a incidere in modo apprezzabile sull'equilibrio economico tra i genitori o sulle esigenze dei figli.
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito prova di fatti nuovi di tale natura. Le ordinarie esigenze di una figlia adolescente non sono di per sé sufficienti a fondare
Pag. 3 di 5 R.G. n. 1049/2025
un aumento dell'assegno, occorrendo che esse si traducano in un accertato incremento delle spese necessarie per il suo mantenimento o in una significativa variazione delle condizioni patrimoniali delle parti. Le relazioni dei Servizi Sociali, pur attestando un perdurante disinteresse del padre nei confronti della figlia, non documentano alcuna rilevante modificazione reddituale o patrimoniale in capo ai genitori.
Il disinteresse paterno non costituisce parametro per la determinazione dell'assegno, che resta commisurato alle capacità economiche dei genitori e alle esigenze materiali e formative della prole.
Non emergendo, dunque, elementi sopravvenuti di rilievo, la misura dell'assegno di mantenimento per la minore deve essere confermata nella Persona_4
misura già determinata in sede di divorzio.
In considerazione del complessivo esito della lite e dell'adesione della resistente alla richiesta di revoca dell'assegno per la figlia maggiorenne, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 238/2022 emessa da questo Tribunale e pubblicata in data 28.03.2022, così provvede:
REVOCA l'assegno disposto per il mantenimento della figlia Persona_3
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, volta alla revisione del contributo al mantenimento della figlia minore;
Persona_4
CONFERMA, pertanto, la misura dell'assegno stabilita nella sentenza di divorzio di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre
Pag. 4 di 5 R.G. n. 1049/2025
e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., Controparte_1
oltre alla partecipazione di ciascun genitore, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla minore;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 14/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR SE NI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Dott. SE NI Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott. AR AR Giudice (est.) ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1049 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, cod. fisc. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(PA) il 16.03.1985, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Letizia Ida, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, cod. fisc. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
30.09.1984, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lombardo Serena, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero;
Pag. 1 di 5 R.G. n. 1049/2025
– interveniente necessario –
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni: All'udienza del 17.09.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
FATTO
Con ricorso depositato il 9.05.2025 ha chiesto la revisione delle Parte_1
condizioni della sentenza definitiva di divorzio n. 238 del 28.03.2022, emessa da questo Tribunale nel procedimento iscritto al n. 3475/2021, deducendo che la figlia nata a [...] il [...], ha raggiunto la maggiore età e costituito un Per_1
proprio nucleo familiare. Ha pertanto domandato la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in suo favore, la conferma del versamento in favore della resistente della somma di € 150,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché che la Per_2
regolamentazione del diritto di visita con la figlia maggiorenne sia rimessa alla libera determinazione delle parti.
Si è costituita in giudizio , la quale ha aderito alla richiesta di revoca Controparte_1
dell'assegno di mantenimento per la figlia In via riconvenzionale ha Per_1
tuttavia richiesto la determinazione dell'assegno dovuto per la figlia minore nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Per_2
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, deducendo che le esigenze della minore, ormai quindicenne, sono notevolmente aumentate e che il padre, come risulta dalle relazioni dei Servizi Sociali, non ha mantenuto alcun contatto con la
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figlia, né ha partecipato al percorso di sostegno alla genitorialità disposto dal
Giudice Tutelare nel procedimento di vigilanza.
All'udienza del 17.09.2025 il Giudice delegato — ritenuta la causa matura per la decisione — ha adottando i provvedimenti temporanei e urgenti, revocando l'assegno di mantenimento disposto per la figlia e confermando, invece, Per_1
quello già stabilito per la figlia Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 473- Per_2
bis.22, ultimo comma, c.p.c., la discussione orale della causa, che, all'esito, è stata posta in decisione.
DIRITTO
È pacifico che la figlia abbia raggiunto la maggiore età e Persona_3
formato un proprio autonomo nucleo familiare. Tale circostanza comporta il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al suo mantenimento.
L'assegno disposto in favore di deve pertanto essere revocato, non Per_1
sussistendo più la condizione di dipendenza economica che ne giustificava la corresponsione.
Diversa è la questione concernente la figlia minore per la quale il Per_2
ricorrente chiede la conferma dell'importo originariamente stabilito di € 150,00, mentre la resistente ne sollecita l'aumento a € 400,00.
Orbene, come noto, i provvedimenti relativi al mantenimento dei figli minori, pur rivestendo carattere definitivo, sono soggetti a un giudicato operante rebus sic stantibus, e possono essere modificati ove intervengano fatti sopravvenuti idonei a incidere in modo apprezzabile sull'equilibrio economico tra i genitori o sulle esigenze dei figli.
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito prova di fatti nuovi di tale natura. Le ordinarie esigenze di una figlia adolescente non sono di per sé sufficienti a fondare
Pag. 3 di 5 R.G. n. 1049/2025
un aumento dell'assegno, occorrendo che esse si traducano in un accertato incremento delle spese necessarie per il suo mantenimento o in una significativa variazione delle condizioni patrimoniali delle parti. Le relazioni dei Servizi Sociali, pur attestando un perdurante disinteresse del padre nei confronti della figlia, non documentano alcuna rilevante modificazione reddituale o patrimoniale in capo ai genitori.
Il disinteresse paterno non costituisce parametro per la determinazione dell'assegno, che resta commisurato alle capacità economiche dei genitori e alle esigenze materiali e formative della prole.
Non emergendo, dunque, elementi sopravvenuti di rilievo, la misura dell'assegno di mantenimento per la minore deve essere confermata nella Persona_4
misura già determinata in sede di divorzio.
In considerazione del complessivo esito della lite e dell'adesione della resistente alla richiesta di revoca dell'assegno per la figlia maggiorenne, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, a modifica della sentenza n. 238/2022 emessa da questo Tribunale e pubblicata in data 28.03.2022, così provvede:
REVOCA l'assegno disposto per il mantenimento della figlia Persona_3
RIGETTA la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, volta alla revisione del contributo al mantenimento della figlia minore;
Persona_4
CONFERMA, pertanto, la misura dell'assegno stabilita nella sentenza di divorzio di € 150,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della madre
Pag. 4 di 5 R.G. n. 1049/2025
e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I., Controparte_1
oltre alla partecipazione di ciascun genitore, nella misura del 50%, alle spese straordinarie relative alla minore;
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Termini Imerese, il 14/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
AR AR SE NI
Il presente atto, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e dall'Estensore, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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