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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9823 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 21307/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] ma di fatto domiciliata in Milano, via Fratelli
Morelli 15 con l'Avv. Giulia Facchini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
pagina 1 di 4 2) Parte_2 nato/a Milano il 18 gennaio 1981 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Cinzia Novara presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 22 maggio 2010
(anno 2010 atto n. 0154 reg. 08 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
La ricorrente, signora con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 depositato in data 6 giugno, chiedeva di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi;
si costituiva in giudizio il signor con comparsa depositata in data 15 settembre 2025. I Parte_2 coniugi comparivano personalmente all'udienza del 14 ottobre 2025, durante la quale, espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione con esito negativo, veniva raggiunto un accordo in virtù del quale le parti chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. alle seguenti condizioni:
1. affidamento esclusivo di alla madre, con autorizzazione ad assumere in autonomia le Pt_3 decisioni per il figlio, fatta eccezione per quelle più rilevanti in ordine alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla fissazione della residenza abituale, che dovranno essere assunte da entrambi i genitori d'accordo tra loro;
2. collocamento del minore presso la madre;
pagina 2 di 4 3. presa in carico di da parte del Consultorio Familiare Integrato ASST Santi AO e Carlo, Pt_3 con sede in Milano, via Monreale 13, in persona della psicologa – psicoterapeuta, dottoressa Caterina
De Colle, con prosecuzione del percorso di sostegno psicologico già intrapreso, con espressa delega allo psicologo di fornire ai genitori ogni opportuno suggerimento per avviare un graduale riavvicinamento del minore con il padre;
4. contributo economico di mantenimento per il figlio minore a carico del padre pari a Euro 250,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT, cui vanno aggiunte le spese straordinarie in misura del 50%, in ottemperanza alle linee guida del Protocollo del Tribunale e della Corte d'appello di Milano, sottoscritto nel giugno del 2025;
5. assegno unico da percepire integralmente da parte della madre;
6. diritto di visita del padre da esercitarsi previo riavvicinamento al minore, nei termini che verranno indicati in futuro, tenuto conto anche delle indicazioni dello specialista psicologo;
7. integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 3 di 4 L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, signori e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Milano il giorno 22 maggio 2010 (anno 2010 Parte_2 atto n. 0154 reg. 08 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa AN Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 giugno 2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] ma di fatto domiciliata in Milano, via Fratelli
Morelli 15 con l'Avv. Giulia Facchini presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
pagina 1 di 4 2) Parte_2 nato/a Milano il 18 gennaio 1981 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Cinzia Novara presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il giorno 22 maggio 2010
(anno 2010 atto n. 0154 reg. 08 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino italiano Parte_3
FATTO
La ricorrente, signora con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. personalmente sottoscritto e Parte_1 depositato in data 6 giugno, chiedeva di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi;
si costituiva in giudizio il signor con comparsa depositata in data 15 settembre 2025. I Parte_2 coniugi comparivano personalmente all'udienza del 14 ottobre 2025, durante la quale, espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione con esito negativo, veniva raggiunto un accordo in virtù del quale le parti chiedevano di procedersi ex art. 473 bis 51 c.p.c. alle seguenti condizioni:
1. affidamento esclusivo di alla madre, con autorizzazione ad assumere in autonomia le Pt_3 decisioni per il figlio, fatta eccezione per quelle più rilevanti in ordine alla salute, all'educazione, all'istruzione ed alla fissazione della residenza abituale, che dovranno essere assunte da entrambi i genitori d'accordo tra loro;
2. collocamento del minore presso la madre;
pagina 2 di 4 3. presa in carico di da parte del Consultorio Familiare Integrato ASST Santi AO e Carlo, Pt_3 con sede in Milano, via Monreale 13, in persona della psicologa – psicoterapeuta, dottoressa Caterina
De Colle, con prosecuzione del percorso di sostegno psicologico già intrapreso, con espressa delega allo psicologo di fornire ai genitori ogni opportuno suggerimento per avviare un graduale riavvicinamento del minore con il padre;
4. contributo economico di mantenimento per il figlio minore a carico del padre pari a Euro 250,00 mensili, oltre a rivalutazione ISTAT, cui vanno aggiunte le spese straordinarie in misura del 50%, in ottemperanza alle linee guida del Protocollo del Tribunale e della Corte d'appello di Milano, sottoscritto nel giugno del 2025;
5. assegno unico da percepire integralmente da parte della madre;
6. diritto di visita del padre da esercitarsi previo riavvicinamento al minore, nei termini che verranno indicati in futuro, tenuto conto anche delle indicazioni dello specialista psicologo;
7. integrale compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. pagina 3 di 4 L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi, signori e Parte_1
che hanno contratto matrimonio Milano il giorno 22 maggio 2010 (anno 2010 Parte_2 atto n. 0154 reg. 08 parte 2 serie A) in regime di separazione dei beni.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 17 dicembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa AN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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