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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/12/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1785 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.25, vertente
TRA in persona del Responsabile Servizio Sinistri dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro;
Parte_2
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Morcavallo;
CP_1
; Controparte_2
CP_3
APPELLATI
Oggetto: sinistro stradale;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n.
393/2024.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per ottenere la CP_1
condanna in solido di e al risarcimento dei CP_3 Parte_1
danni materiali, quantificati in euro 5.000,00, subiti a causa di sinistro verificatosi in data
16.3.18 alle ore 19,40 circa a Cosenza in Via Oberdan, quando l'autovettura Mercedes
Classe A targata EC237VK di proprietà e condotta dall'appellata ed assicurata da con polizza N. 30813000107917 veniva tamponata dal Parte_1
veicolo Fiat Multipla targato BV006GB di proprietà di condotto da CP_3 [...]
, il quale, nell'effettuare manovra di retromarcia in uscita da una strada CP_4
privata, urtava la parte laterale sinistra della sua autovettura.
pagina 1 di 4 Evocato in giudizio, nel termine appositamente assegnato, , quale Controparte_2 proprietario del veicolo Fiat Multipla, espletata l'attività istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice adìto ha condannato, in solido, il ed CP_2 Parte_1 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, liquidati in euro 2.539,57, oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo Parte_1
l'insufficienza degli elementi in base ai quali il primo giudice ha ritenuto di poter individuare la responsabilità dello nella causazione del sinistro, atteso che il CP_4
modello CAI, firmato dal solo conducente e non dal proprietario del veicolo, non vale quale confessione nei riguardi dell'assicuratore, e che la deposizione di CP_4
è priva di valore probatorio, in quanto il teste è stato indicato tardivamente, lo
[...]
stesso era portatore di interesse nella causa e comunque ha reso dichiarazioni generiche ed imprecise. L'appellante ha contestato la quantificazione del danno, avendo il giudice di prime cure preso in considerazione la sola documentazione medica prodotta dall'attrice, ed ha dedotto infine l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite. Su tali basi ha chiesto: “A modifica della impugnata sentenza, considerato non assolto l'onere probatorio, stante l'accertata inattendibilità del teste escusso, rigettare le domande nei confronti della proposta da con Parte_1 CP_1
ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite e condanna delle stesse alla restituzione di quanto indebitamente percepito, pari alla somma di € 3.213,23 (vedi conteggi allegati); accertare e dichiarare non dovuto l'importo liquidato a titolo di spese legali e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di quanto CP_1 indebitamente percepito, pari alla somma di € 1.517,52. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata ha resistito al gravame.
Il giudizio deve essere definito in rito per le ragioni che seguono.
All'udienza del 5.11.24, il Tribunale, su richiesta della parte appellante, ha assegnato termine sino al 31.1.25 per la rinnovazione della citazione in confronto degli appellati non costituiti, e Controparte_2 CP_3
Nel termine assegnato, avente carattere perentorio ai sensi dell'art. 291, comma 1,
c.p.c. (nonché, per quanto attiene al , ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; cfr. Cass. CP_2
23313/21), la compagnia assicuratrice ha richiesto la notifica, che è stata però soltanto tentata, ma non si è perfezionata.
pagina 2 di 4 Mentre l'esito negativo della notifica in confronto di si profila irrilevante, CP_3
trattandosi di soggetto estraneo alla vicenda (inizialmente evocato in giudizio sull'erroneo presupposto che fosse proprietario del veicolo responsabile), a diversa conclusione deve pervenirsi per ciò che attiene alla posizione di , Controparte_2
preteso responsabile del danno quale proprietario del veicolo tamponante e dunque litisconsorte necessario (cfr., tra le altre, Cass. 23797/24, 4994/23).
Dalla certificazione anagrafica prodotta dalla appellante risulta che il risiede CP_2
in Cosenza al corso Garibaldi n. 2, mentre la notifica della citazione in rinnovazione è stata tentata presso l'indirizzo di C.so LD n. 2 lettera T, risultato inesistente.
Si legge nella relata di notifica: “non potuto notificare perchè a Cosenza non esiste
Corso LD N. 2, esiste P.zza CO LD n. 2 dove lo stesso è sconosciuto”.
L'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa ove ad essa consegua, come nella specie, l'omessa consegna dell'atto da notificare (cfr.
Cass. 15976/24, 26960/23, 30367/22).
Considerato che il mancato perfezionamento della notifica è imputabile all'appellante – nella specie, per “errore di digitazione dell'indirizzo” (cfr. verbale di udienza del 13.5.25)
-, giacchè l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (cfr. Cass. 40724/21 alla cui motivazione si rinvia), è preclusa la possibilità di assegnare nuovo termine per la ulteriore rinnovazione, non rilevando che l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario
(cfr. Cass., Sez. Un., 7607/10).
Dunque, trattandosi, per quanto sopra detto, di causa inscindibile, l'appello si profila inammissibile ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellane, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
pagina 3 di 4 - condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_1
, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e
[...]
iva;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma
1- bis.
Cosenza, 21.12.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1785 R.G.A.C. dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.25, vertente
TRA in persona del Responsabile Servizio Sinistri dott. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Mortoro;
Parte_2
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Morcavallo;
CP_1
; Controparte_2
CP_3
APPELLATI
Oggetto: sinistro stradale;
appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Cosenza n.
393/2024.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha agito dinanzi al Giudice di Pace di Cosenza per ottenere la CP_1
condanna in solido di e al risarcimento dei CP_3 Parte_1
danni materiali, quantificati in euro 5.000,00, subiti a causa di sinistro verificatosi in data
16.3.18 alle ore 19,40 circa a Cosenza in Via Oberdan, quando l'autovettura Mercedes
Classe A targata EC237VK di proprietà e condotta dall'appellata ed assicurata da con polizza N. 30813000107917 veniva tamponata dal Parte_1
veicolo Fiat Multipla targato BV006GB di proprietà di condotto da CP_3 [...]
, il quale, nell'effettuare manovra di retromarcia in uscita da una strada CP_4
privata, urtava la parte laterale sinistra della sua autovettura.
pagina 1 di 4 Evocato in giudizio, nel termine appositamente assegnato, , quale Controparte_2 proprietario del veicolo Fiat Multipla, espletata l'attività istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe, il giudice adìto ha condannato, in solido, il ed CP_2 Parte_1 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, liquidati in euro 2.539,57, oltre
[...]
interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese processuali.
Avverso tale decisione ha proposto appello deducendo Parte_1
l'insufficienza degli elementi in base ai quali il primo giudice ha ritenuto di poter individuare la responsabilità dello nella causazione del sinistro, atteso che il CP_4
modello CAI, firmato dal solo conducente e non dal proprietario del veicolo, non vale quale confessione nei riguardi dell'assicuratore, e che la deposizione di CP_4
è priva di valore probatorio, in quanto il teste è stato indicato tardivamente, lo
[...]
stesso era portatore di interesse nella causa e comunque ha reso dichiarazioni generiche ed imprecise. L'appellante ha contestato la quantificazione del danno, avendo il giudice di prime cure preso in considerazione la sola documentazione medica prodotta dall'attrice, ed ha dedotto infine l'erroneità della condanna al pagamento delle spese di lite. Su tali basi ha chiesto: “A modifica della impugnata sentenza, considerato non assolto l'onere probatorio, stante l'accertata inattendibilità del teste escusso, rigettare le domande nei confronti della proposta da con Parte_1 CP_1
ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite e condanna delle stesse alla restituzione di quanto indebitamente percepito, pari alla somma di € 3.213,23 (vedi conteggi allegati); accertare e dichiarare non dovuto l'importo liquidato a titolo di spese legali e, per l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione di quanto CP_1 indebitamente percepito, pari alla somma di € 1.517,52. Spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellata ha resistito al gravame.
Il giudizio deve essere definito in rito per le ragioni che seguono.
All'udienza del 5.11.24, il Tribunale, su richiesta della parte appellante, ha assegnato termine sino al 31.1.25 per la rinnovazione della citazione in confronto degli appellati non costituiti, e Controparte_2 CP_3
Nel termine assegnato, avente carattere perentorio ai sensi dell'art. 291, comma 1,
c.p.c. (nonché, per quanto attiene al , ai sensi dell'art. 331 c.p.c.; cfr. Cass. CP_2
23313/21), la compagnia assicuratrice ha richiesto la notifica, che è stata però soltanto tentata, ma non si è perfezionata.
pagina 2 di 4 Mentre l'esito negativo della notifica in confronto di si profila irrilevante, CP_3
trattandosi di soggetto estraneo alla vicenda (inizialmente evocato in giudizio sull'erroneo presupposto che fosse proprietario del veicolo responsabile), a diversa conclusione deve pervenirsi per ciò che attiene alla posizione di , Controparte_2
preteso responsabile del danno quale proprietario del veicolo tamponante e dunque litisconsorte necessario (cfr., tra le altre, Cass. 23797/24, 4994/23).
Dalla certificazione anagrafica prodotta dalla appellante risulta che il risiede CP_2
in Cosenza al corso Garibaldi n. 2, mentre la notifica della citazione in rinnovazione è stata tentata presso l'indirizzo di C.so LD n. 2 lettera T, risultato inesistente.
Si legge nella relata di notifica: “non potuto notificare perchè a Cosenza non esiste
Corso LD N. 2, esiste P.zza CO LD n. 2 dove lo stesso è sconosciuto”.
L'erronea identificazione del luogo della notificazione comporta l'inesistenza della stessa ove ad essa consegua, come nella specie, l'omessa consegna dell'atto da notificare (cfr.
Cass. 15976/24, 26960/23, 30367/22).
Considerato che il mancato perfezionamento della notifica è imputabile all'appellante – nella specie, per “errore di digitazione dell'indirizzo” (cfr. verbale di udienza del 13.5.25)
-, giacchè l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante (cfr. Cass. 40724/21 alla cui motivazione si rinvia), è preclusa la possibilità di assegnare nuovo termine per la ulteriore rinnovazione, non rilevando che l'atto sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario
(cfr. Cass., Sez. Un., 7607/10).
Dunque, trattandosi, per quanto sopra detto, di causa inscindibile, l'appello si profila inammissibile ai sensi dell'art. 331, comma 2, c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Deve darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellane, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1- bis.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
pagina 3 di 4 - condanna l'appellante al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_1
, che liquida in € 1.276,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e
[...]
iva;
- visto l'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma
1- bis.
Cosenza, 21.12.2025
Il giudice dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4