Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 24/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 338 /2024, promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
SINATRA GIUSEPPE parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio CP_2 dell'avv. SABATINI RAFFAELA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE
MODALITA' DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PROLE
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale modificare le condizioni di cui al decreto di accoglimento numero cronologico 505/2016 del 29/02/2016, emesso dal Tribunale di Terni a conclusione del procedimento n. 722/2015 R.G., limitatamente alla quantificazione del contributo al mantenimento dovuto dal padre, , alla madre, CP_2 CP_1
[...] afferenti al collocamento della prole e l'assegnazione della ex casa familiare alla , CP_1 come segue:
- NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: disporre che il padre, , CP_2 corrisponda alla madre, , a titolo di contributo al mantenimento di ciascun CP_1 dei figli minori e anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Per_1 Persona_2 mese, mediante bonifico sul c/c intestato a l'importo di € 700,00 mensili CP_1
(complessivi euro 1.400,00), somma da intendersi comprensiva della quantificazione forfettaria delle spese straordinarie e da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, a far data dalla domanda, altresì stabilendo che detto contributo per
i minori sia maggiorato di € 500,00 mensili per ciascun figlio nei mesi in cui il CP_2
è stato (fino all'aprile 2024) e sarà, successivamente al deposito del presente atto, impegnato in missione fuori sede.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali di causa, rimborso forfettario,
C.n.f. ed I.V.A. come per legge;
- SEMPRE NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: disporre che il padre, CP_2
, corrisponda alla madre, , a titolo di contributo al mantenimento di
[...] CP_1 ciascun dei figli minori e anticipatamente entro il giorno 5 di Per_1 Persona_2 ogni mese, mediante bonifico sul c/c intestato a la somma di € 650,00 CP_1 mensili (complessivi € 1.300,00), da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni degli indici ISTAT, a far data dalla domanda, oltre rimborso del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Terni, altresì stabilendo che detto contributo per i minori sia maggiorato di € 500,00 mensili per ciascun figlio nei mesi in cui il è stato (fino all'aprile 2024) e sarà, successivamente al deposito del CP_2 presente atto, impegnato in missione fuori sede.
Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali di causa, rimborso forfettario,
C.n.f. ed I.V.A. come per legge.”
Per parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria e diversa istanza disattesa, stante le risultanze dell'audizione dei minori ed i tempi di permanenza effettivi dei minori presso il padre, disporre come segue:
a) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori secondo i principi Per_1 Per_2 dell'affido condiviso, con collocamento degli stessi presso l'abitazione familiare in cui vivranno con la madre con conseguente conferma dell'assegnazione della stessa, alla
Sig.ra CP_1
b) I minori staranno con il padre per due giorni a settimana dall'uscita da scuola fino a dopo cena. I giorni saranno decisi concordemente, insieme ai figli, in base alle esigenze
e necessità sia scolastiche che sportive degli stessi, secondo il regime già in essere.
I genitori accompagneranno i figli alle rispettive attività ludiche, sportive e ricreative, nei giorni di loro spettanza, sia infrasettimanali che durante il week end;
c) I minori trascorreranno con il padre weekend alternati a partire dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena;
d) Per quanto attiene le vacanze estive, i figli trascorreranno con il padre due settimane anche non consecutive, la cui decorrenza dovrà essere concordata dai genitori entro il
31 maggio di ogni anno;
e) Per le vacanze natalizie: i minori trascorreranno il giorno di Natale e il Capodanno con l'uno e con l'altro ad anni alterni, in tale periodo il padre terrà i figli minori sempre due giorni a settimana come stabilito al punto i) di cui sopra e, nel caso di coincidenza con le festività del periodo, saranno sostituiti previo accordo tra le parti;
f) Per le vacanze pasquali: i minori trascorreranno il giorno di Pasqua e il lunedì dell'angelo ad anni alterni con ciascun genitore;
g) Per tutte le altre festività i genitori si alterneranno di anno in anno;
h) Il Sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento, la somma di € 250,00 CP_2 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 500 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, da pagarsi entro il 5 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie, come previsto dal protocollo di Terni. L'A.U. sarà suddiviso al 50% tra essi genitori.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 23.2.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di mantenimento dei figli e , entrambi nati l'8.1.2011 dalla Per_1 Per_2 relazione more uxorio intrattenuta con . La ricorrente ha esposto: CP_2
-che con decreto del 29.02.2016 cron. N. 505/2016 emesso dal Tribunale di Terni nel procedimento R.G. n. 722/2015, sono state determinate le modalità di affidamento e mantenimento dei figli prevedendo l'affidamento condiviso della prole, la collocazione prevalente dei minori presso l'abitazione materna, con ampie frequentazioni padre figli
(per due giorni settimanali e a fine settimana alternati, oltre ai periodi di vacanza),
l'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti gravata da rata di mutuo di € 650 mensili (corrisposta al 50% dalle parti) alla con determinazione del CP_1 contributo a carico del padre per il mantenimento della prole per € 200 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
-che nel tempo la situazione sarebbe mutata in ragione dell'aumento dei redditi percepiti dal resistente da circa € 1750 mensili percepiti al momento dell'adozione del provvedimento per la disciplina del mantenimento della prole, fino a oltre 2300 percepiti all'attualità; della riduzione dei costi per la locazione dell'immobile prima abitato dal resistente poi rilasciato, avendo il scelto di vivere in immobile di cui è CP_2 comproprietario con madre e fratello;
della percezione da parte del resistente del 50% dell'assegno unico per il figli pari a circa € 221, pro quota, importo precedentemente non percepito in quanto gli assegni familiari (di importo pari ad € 443 mensili) venivano percepiti interamente dalla stessa CP_1
- che le esigenze dei figli in ragione dell'età sarebbero notevolmente aumentate, dovendo inoltre essere considerati i maggiori costi a carico del genitore collocatario secondo quanto previsto nel protocollo sulle spese straordinarie siglato nell'intestato Tribunale nel 2018, in data successiva al decreto disciplinante le modalità di mantenimento dei figli delle parti, Protocollo che ha ricompreso nel mantenimento ordinario spese prima non presenti (quali la mensa e il trasporto dei minori da e per la scuola);
- che il resistente avrebbe spesso omesso di prestare il consenso ovvero di rimborsare spese straordinarie sostenute per i figli dalla ricorrente, creando alle stessa percettrice di redditi meno elevati (pari a circa € 1400 mensili), consistenti difficoltà;
- che il avrebbe in alcune circostanza compensato da quota della rata di mutuo CP_2 dovuta dalla per la casa familiare con il contributo al mantenimento dei figli;
CP_1
- che il militare della aereonautica militare si sarebbe recato in molte CP_2 circostanza in missione all'estero, per lunghi periodi, con totale sospensione delle frequentazioni padre figli, con onere per il mantenimento dei minori per tali periodi integralmente a carico della CP_1 tanto premesso la ricorrente ha chiesto l'aumento del contributo da porre a carico del resistente per il mantenimento dei minori, oltra a chiedere la determinazione di un contributo ulteriore da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli in caso di missioni all'estero, conclusioni puntualizzate in corso di causa e riportate in epigrafe.
Si è costituito negando la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento CP_2 delle domande formulate dalla controparte e formulando domanda riconvenzionale di collocazione dei minori presso di sé. Il resistente ha esposto:
-di percepire sostanzialmente la stessa retribuzione percepita al momento dell'emissione del decreto del 2016;
- di esser onerato da rilevanti costi di trasporto da e per il luogo di lavoro con conseguenti spese per la manutenzione dell'auto e per il carburante;
- di continuare ad essere onerato da costi abitativi in quanto pur avendo rilasciato l'immobile detenuto in locazione al momento dell'adozione del decreto del 2016, all'attualità continuerebbe ad erogare l'importo mensile di € 300 alla madre ed al fratello comproprietari, pro quota, dell'immobile destinato a propria residenza;
- di rilevare la percezione di redditi da parte della più elevati di quelli dichiarati CP_1 svolgendo al stessa attività di modella presso il negozio nel quale è occupata, e potendo la ricorrente contare sul rilevante sostegno economico della famiglia di origine, tanto da poter destinare rilevante quota dei redditi in spese voluttuarie per esigenze estetiche
(come desumibile dall'esame degli estratti di conto corrente in atti);
- di essere un padre molto presente con i figli richiedendo pertanto in ragione della diversa età dei minori il collocamento prevalente degli stessi presso la propria abitazione;
- di aver sempre versato la propria quota di spese straordinarie, nel caso di condivisione delle stesse, contestando alcune spese effettuate dalla ricorrente senza il proprio consenso
(quale l'acquisto di telefonini di ultima generazione di elevato valore economico regalati dai nonni);
- di aver eseguito limitate trasferte all'estero per far fronte ai rilevanti costi, provvedendo prima della partenza ad acquistare numerosi beni per i figli.
Tanto premesso il resistente in via principale ha chiesto venisse disposto il collocamento prevalente di figli presso di sé con conseguente assegnazione a sé della casa familiare e ampia disciplina delle frequentazione madre figli, con revoca del contributo al mantenimento dei figli posto a suo carico disponendo il mantenimento diretto dei minori nei periodi di spettanza presso ciascun genitore, con spese straordinarie al 50% oltre al 50% per il vestiario con assegno unico al 50% ; formulando quale richiesta subordinata quella di conferma delle attuali modalità di affidamento e collocamento dei figli, determinando in € 250,00 ciascuno il mantenimento a suo carico per la prole, per un totale di € 500 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat al consumo, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie, come previste dal Protocollo del Tribunale di Terni oltre il 50% dell'A.U. Con vittoria di spese e competenze professionali di causa. Tali conclusioni sono state modificate dal resistente in corso di causa, avendo lo stesso concluso nei termini riportati in epigrafe.
All'udienza di comparizione del parti hanno dichiarato: la di risiedere nella casa familiare immobile in comproprietà tra le parti con rata CP_1 di mutuo di € 650 (pagata al 50% dalle parti), di percepire come operaia reddito mensile netto di euro 1100/1200 per 14 mensilità, di avere risparmi per circa € 4000; il i risiedere in immobile di cui è comproprietario corrispondendo € 300 CP_2 alla madre ed al fratello per il godimento dell'immobile, di percepire come militare della aereonautica reddito mensile netto di euro 1950,00 per 13 mensilità, di essere comproprietario di 1/3 della casa di abitazione e del 50% della casa familiare;
di avere risparmi per circa 19.000; oltre a fondo pensione con accumulo di circa € 10.000.
All'esito dell'udienza preso atto della richiesta del ricorrente di mutare il collocamento prevalente dei figli presso la propria abitazione, è stato disposto l'ascolto diretto dei minori.
All'udienza del 2.10.2024 i minori hanno dichiarato
: “Io frequento la terza media ad Attigliano. La mattina mi sveglio e vado a scuola, Per_2 quando torno studio per il giorno dopo. Il lunedì, mercoledì e il venerdì vado a pallavolo, gioco e esco con gli amici. Il mio rapporto con mamma e PA va bene, a volte con PA ci sto 2 giorni a settimana e un fine settimana alternato con mamma. Quando sto con lui ci dormo il fine settimana (venerdì e sabato notte), durante la settimana ci sto il pomeriggio. Per me così va bene come sempre. Va bene continuare così. il rapporto con loro va bene. Pregi di mamma sono che mi lascia fare più cose rispetto a PA, lui in alcune cose mi limita, più o meno sono uguali. Cose che di loro non mi piacciono sono quando si arrabbiano per il disordine o magari i compiti. Io non cambierei niente. Io a loro racconto quello che succede. Le vacanze le faccio alcune volte con PA, dipende poi una settimana o 10 giorni dipende dal posto. Con PA siamo andati a Napoli e nel
Cilento. Con mamma siamo andati alcune volte in piscina, qui nei dintorni.”
“Vado nella stessa classe di mio fratello, la mattina mi sveglio per andare a Per_1 scuola.Mi trovo bene in questa classe, faccio pallavolo tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, lui aveva iniziato anche nuoto ma a me non piaceva. Esco con gli amici nel paese. il rapporto con mamma e PA è buonissimo, mi trovo bene con entrambi.
L'organizzazione con mamma e PA mi va bene, mi trovo benissimo così. preferisco continuare così. I miei sono separati da tanto tempo e mi sono abituato così. Per le vacanze siamo andati con PA in Cilento. Mamma è gentilissima e anche PA lo è.
Puntuali e precisi entrambi. AP è gentile. I difetti non saprei, per me non hanno difetti. Vorrei tanto il motorino, entrambi hanno un po' paura e sono un po' contrari. Mi occorrerebbe per spostarmi e non tornare a piedi. Non cambierei nulla rispetto alla situazione attuale”.
All'esito dell'udienza acquisita nelle successive udienze documentazione bancaria e reddituale la decisione è stata rimessa al Collegio sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.
Il Collegio preso atto che nelle note conclusionali il resistente ha rinunciato alle domande riconvenzionali di modifica delle condizioni di collocamento dei minori (anche in considerazione degli esiti dell'ascolto dei figli che hanno entrambi dichiarato di aver un positivo rapporto con entrambi i genitori e di non ravvisare difficoltà nell'attuale organizzazione di vita), pertanto devono essere confermati gli attuali provvedimenti ai affidamento e frequentazione dei figli;
deve essere decisa la sola domanda di aumento del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli formulata dalla ricorrente, alla quale il resistente si è opposto.
A tal fine occorre ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti rispetto a quella in essere al momento dell'adozione del provvedimento che ha determinato le modalità di mantenimento della prole.
La ricorrente operaia percepiva al momento dell'adozione del decreto del 2016 (cfr. motivazione del decreto), reddito mensile netto di € 1370, ed era gravata della rata per il mutuo della casa di abitazione pari pro quota ad € 350 mensili, percepiva per intero gli assegni familiari (circostanza non contestata).
All'attualità la ricorrente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi:
CU 2023 reddito complessivo lordo 16.540
CU 2022 reddito complessivo lordo 13.326
Importi ai quali sommare l'importo di € 221,60 percepito a titolo di quota dell'assegno unico per i figli. E' gravata del 50% della rata di mutuo per la casa familiare pari ad €
350 circa.
Il resistente militare dell'Aereonautica al momento dell'emissione del decreto del 2016 percepiva reddito mensile netto di € 1750, era gravato da costi per la locazione dell'immobile, e non percepiva gli assegni familiare.
All'attualità il resistente ha dichiarato di percepire i seguenti redditi: CU 2024 reddito complessivo lordo € 38.881;
CU 2023 reddito complessivo lordo € 37.006;
CU 2022 reddito complessivo lordo € 31.055 Importi ai quali sommare l'importo di € 221,60 percepito a titolo di quota dell'assegno unico per i figli. E' gravato del 50% della rata di mutuo per la casa familiare pari ad €
350 circa;
e dell'importo di € 300 per godimento della casa di abitazione (importo del quale peraltro non sono stati forniti i criteri di calcolo e che appare sproporzionato rispetto all'ordinario valore locatizio degli immobili nella zona poiché essendo il resistente comproprietario per 1/3 dell'immobile, il valore locativo dello stesso dovrebbe essere pari ad € 900 importo come detto totalmente sproporzionato in ragione del costo delle locazioni).
Oltre al rilevante aumento dei redditi del resistente notevolmente più consistente rispetto all'aumento reddituale della ricorrente deve essere evidenziato come dall'esame dei conti correnti del resistente emergono accrediti per emolumenti percepiti notevolmente superiori (presumibilmente per la missione all'estero svolta, pari nel semestre da gennaio
2024 a giugno 2024 ad importi superiori mediamente a € 5500 che si riportano 23.1.2024 € 5.825,95; 23.2.2024 € 5555,26; 23.3.2024 € 5804; 23.5.2024 € 5825; 21.6.2024 € 4.795).
In considerazione del notevole incremento dei redditi del resistente, considerati i modesti incrementi reddituali della ricorrente, considerate le maggiori esigenze dei figli in ragione dell'età che gravano principalmente sul genitore che percepisce il contributo al mantenimento e che deve sostenete i costi ordinari (per esempio per abbigliamento e trasporti), valutati i tempi di permanenza dei figli presso i genitori con ampia frequentazione padre figli che pertanto provvede al mantenimento diretto dei minori nei periodi di frequentazione di sé il Collegio stima equo determinare il € 350 mensili il contributo a carico del padre per il mantenimento di ciascuno dei figli, da corrispondere con decorrenza dalla data della domanda.
Deve essere accolta la domanda della ricorrente di determinare un importo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli nei momenti in cui il resistente è in missione poiché in tali periodi l'intero onere del mantenimento ordinario dei minori grava sulla madre, che deve provvedere all'accudimento dei figli anche per i periodi che sarebbero di spettanza del padre.
Tale importo deve essere determinato in € 500 mensili, per ciascun figlio, da porre a carico del in caso di assenza dal luogo di residenza abituale (per missioni CP_2 retribuite) per un periodo di giorni superiore a 30 giorni, per ogni mese di assenza.
Le ragioni della decisione con accoglimento solo parziale delle richieste della ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica del decreto emesso in data 29.02.2016 cron. N. 505/2016, fermo il resto, così dispone:
determina in € 350 mensili il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento di ciascuno dei figli (pari ad € 700 mensili), da corrisponde alla madre con le modalità in essere con decorrenza dal mese di marzo 2024 data della domanda, oltre ISTAT annuale;
conferma il contributo a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie per i figli determinate secondo quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Terni;
l'assegno unico per i figli verrà suddiviso al 50% tra i genitori;
determina in € 500 mensili il contributo per ciascun figlio a carico del padre per il mantenimento dei figli da aggiungere al mantenimento ordinario e da corrispondere alla madre, in caso di assenza dal luogo di residenza abituale del per periodi CP_2 superiori a 30 giorni per ragioni di lavoro con conseguente percezione di indennità per tali missioni;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 14 maggio 2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti