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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3017/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POZZOLI ES Parte_1 P.IVA_1
ND, dell'avv. SIBANI FRANCESCO e dell'avv. CHIELLO ANGELO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. POZZOLI ES ND
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AP TO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AP
TO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio chiedendo che: 1) fosse Controparte_1 accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra e era Parte_1 Controparte_1 definitivamente cessato per giusta causa, o, in subordine, per giustificato motivo soggettivo, con decorrenza ed effetto dal 1.5.2024; 2) in via subordinata, fosse accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra e era definitivamente cessato ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/70, con decorrenza ed effetto dall'1.5.2024.
Affermava in particolare che: 1) le aveva affidato, tramite contratto di appalto, lo CP_2 svolgimento dei servizi di pulizia da svolgersi presso i propri treni sia durante la corsa sia in stazione, appalto denominato “TV” (“nuovo trasporto viaggiatori”); 2) CP_1
pagina 1 di 8 era stato assunto dal 16.2.2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e CP_1 indeterminato con inquadramento al III livello del CCNL Multiservizi e mansioni di “addetto Contr pulizie”, con sede di lavoro, da ultimo, in Milano presso l'appalto ; il rapporto di lavoro era poi stato trasformato a tempo pieno;
3) il 29.4.2024 era stato Controparte_1 Contr comandato in servizio presso l'appalto Milano, con turno dalle ore 8.25 alle ore 17.00, con caposquadra 4) alle ore 15.30 circa del 29.4.2024 un passeggero Persona_1 del treno Italo 9980, arrivato a termine corsa presso la Stazione Centrale di Milano, aveva segnalato all'operatore di impianto di aver lasciato a bordo treno la custodia dei propri auricolari Apple;
5) in quel momento si stava occupando, unitamente Controparte_1 ai colleghi della sua squadra, della pulizia del treno 9980 fermo in Stazione Centrale e gli era stata affidata la pulizia dei bagni;
6) a seguito della segnalazione fatta dal passeggero, era subito stata data comunicazione, tramite l'altoparlante del treno, dall'addetto Protezione Asset Contr a tutto il personale presente sul treno e agli operatori di di cercare una Parte_1 custodia per auricolari Apple e, in caso di ritrovamento, di recarsi immediatamente alla carrozza numero 8 per la restituzione al cliente;
7) nessun operatore aveva segnalato il ritrovamento dell'oggetto; a quel punto su autorizzazione della caposquadra, il viaggiatore aveva azionato la geolocalizzazione ed era risultato che gli auricolari erano ancora a bordo del treno, ma nessuno degli addetti alle pulizie aveva comunicato di aver reperito la loro custodia;
8) la caposquadra aveva chiesto a tutti gli addetti alle pulizie di di scendere dal Parte_1 treno per consentire al passeggero di riattivare la geolocalizzazione in modo da essere guidato dal suono nel ritrovamento della custodia;
9) a quel punto si era Controparte_1 Contr presentato dagli operatori e aveva restituito la custodia degli auricolari;
10) la caposquadra gli aveva chiesto perché avesse la custodia e non l'avesse restituita subito e costui le aveva risposto che non l'aveva consegnata perché era vuota;
11) nella medesima giornata l'operatore di impianto - – aveva presentato formale relazione di servizio per Testimone_1 rappresentare quanto avvenuto alla società committente che, in seguito a ciò, aveva chiesto di allontanare immediatamente dall'appalto 12) contestati i fatti Controparte_1
l'1.5.2024 e ritenute infondate le sue giustificazioni del 2.5.2024, il 10.5.2024 Parte_1
l'aveva licenziato per giusta causa;
13) il fatto era grave e integrava la giusta causa di licenziamento poiché era consistito nell'appropriazione di un bene di un passeggero, cliente della società committente, approfittando della propria libertà di azione connessa allo svolgimento delle mansioni;
14) del resto il CCNL multiservizi, applicato al rapporto, prevedeva fra le cause che giustificavano il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. il “furto nell'azienda o presso il committente” e il “trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente” ex art. 48 CCNL;
15) il licenziamento era legittimo e, in ogni caso, anche a ritenerlo sproporzionato, l'accertamento della sua sproporzione non avrebbe comunque consentito la tutela reintegratoria.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) il 29.4.2024 era stato comandato al cantiere CP_4
ed era in servizio con orario 8:25/17:00; 2) verso le 15,30, mentre era in servizio di
[...] pulizia sul treno Italo 9980 quale addetto alla pulizia dei bagni presso la carrozza 1, aveva rinvenuto una custodia porta auricolari Apple vuota dimenticata da un passeggero;
3) accortosi che stavano cercando il predetto oggetto, si era recato dalla carrozza 1 verso il fondo del treno Contr e, giunto alla carrozza 8, aveva incontrato , addetto protezione asset di , e Persona_2
pagina 2 di 8 gli aveva chiesto se era quello che aveva trovato l'oggetto che stavano cercando;
4) ottenuta risposta positiva, glielo aveva consegnato ed era ritornato alle sue attività lavorative;
5) non v'era quindi stata alcuna condotta di appropriazione perché – trovata la custodia dimenticata – l'aveva immediatamente portata all'addetto protezione asset dell'appalto.
Svolgeva quindi domanda riconvenzionale chiedendo che: 1) fosse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 10.5.2024, perché privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
2) fosse condannata la resistente a reintegrarlo nel suo CP_5 posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento, le retribuzioni mensili lorde utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a decorrere dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 3.4.2025 ed è stata decisa all'udienza del 23.10.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande della società ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, e alla qualità e al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o pagina 3 di 8 comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
In particolare, il furto di beni sul luogo di lavoro, indipendentemente dal valore economico degli stessi e dal buon esito del tentativo di sottrazione, giustifica il licenziamento per giusta causa poiché la condotta è tale da far venire definitivamente meno “l'affidamento che il datore di lavoro di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente” (Cass. civ., sez. lav., n. 8918/24). Nel caso in esame la società datrice di lavoro il 30.4.2024 ha contestato al ricorrente: “In data 29.04.2024 Lei, comandato di servizio presso il cantiere , con turno CP_6
08:25/17:00, aveva un comportamento inqualificabile sul posto di lavoro. Alle ore 15.30 circa, durante le attività di pulizia sul servizio commerciale n. 9980 fermo presso la stazione di Milano Centrale (Le era stata assegnata la pulizia dei bagni), un passeggero segnalava di aver smarrito la custodia degli auricolari Apple a bordo treno. Ne veniva subito data comunicazione all'altoparlante e, a seguito di ricerche, confronti con la nostra caposquadra e Contr gli operatori nessuno si presentava per la restituzione dell'oggetto. Il proprietario dello stesso azionava la ricerca da remoto col cellulare, da cui risultava la presenza dell'oggetto sul treno. Dopo più di 20 minuti di caos, Lei finalmente si presentava dagli operatori TV (presenti il macchinista manovratore e l'addetto protezione asset) e, alla presenza anche della caposquadra, estraeva dalla propria tasca la custodia degli auricolari, restituendola al passeggero. Il Suo comportamento ha generato forti disagi nonché le rimostranze formali del Cliente, che ha chiesto il Suo immediato allontanamento dal cantiere” (documento n. 4 di parte ricorrente).
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
pagina 4 di 8 La teste dipendente di dal Testimone_2 Parte_1
17.5.2021, caposquadra, ha dichiarato: “ … è vero, mi risulta che la procedura sia quella indicata;
quando troviamo un oggetto smarrito sul treno o lo indichiamo al caposquadra oppure è lui stesso che, accorgendosene, lo prende;
anche a me sono consegnati gli oggetti quando qualche addetto alle pulizie li trova … è vera la circostanza, ero io la caposquadra;
ricordo che il treno era il numero 9980 sul quale la squadra sale a fare la pulizia dalle 15.20 alle 15.45 … è vera la circostanza, ricordo che stavo facendo le pulizie e l'operatore di impianto mi ha segnalato un passeggero che stava bussando al vetro del vagone perché si era dimenticato la custodia degli auricolari, ricordo che l'operatore di impianto mi ha chiamato e il passeggero ha detto che stava verificando la posizione degli auricolari con il cellulare e il cellulare indicava la posizione ancora sul treno … è vera la circostanza, preciso che la squadra di pulitori è divisa in due gruppi, il primo gruppo deve pulire le carrozze dalla 1 alla 6, il secondo dalla 7 alla 11. Chi deve pulire le prime carrozze deve salire e incominciare dalla carrozza 1, chi invece deve pulire le ultime deve salire e incominciare dalla carrozza numero 11. Ricordo però che in quell'occasione il sig. era salito dall'ultima carrozza CP_1 nonostante dovesse pulire le prime sei … ricordo che fu annunciato dall'addetto protezione asset , tramite l'altoparlante, che c'era un passeggero che stava cercando la Persona_3 custodia degli auricolari e che quindi chi l'avesse trovata doveva portarla … ricordo che prima degli annunci all'altoparlante io sono passata da tutti gli operatori della squadra, compreso il resistente per chiedere se qualcuno avesse trovato una custodia degli auricolari. Tutti mi hanno dato risposta negativa. Allora ho suggerito al cliente di aspettare la fine della pulizia del treno e poi di provare a farla suonare per vedere se si trovava ancora sulla carrozza. Con l'altoparlante gli annunci sono stati due … ricordo di avere detto a tutta la squadra di riunirci tutti insieme, alla fine del turno delle pulizie, perché il passeggero avrebbe fatto suonare il dispositivo per localizzare la custodia degli auricolari. La squadra dei pulitori si era riunita sulla carrozza. Ricordo che prima che il passeggero facesse ciò il resistente ha consegnato la cuffia a , addetto protezione asset, e ciò è avvenuto alla fine del Persona_3 turno della pulizia. Ricordo che il resistente ha chiamato il sig. per parlargli;
si sono Per_3 appartati dietro il bagno e il sig. è ricomparso con la custodia degli auricolari. A quel Per_3 punto gli ho chiesto chi aveva la custodia e mi ha indicato il resistente;
per la precisione ha commentato: “Sempre il solito”; preciso che non ho assistito a quando il resistente ha materialmente consegnato la custodia al sig. … ho già risposto, confermo quello che ho Per_3 detto … è vera la circostanza, ricordo che gli ho chiesto perché non l'avesse riconsegnata subito e mi ha risposto che non l'aveva fatto perché era vuota. Preciso che gli altoparlanti interni si trovano su tutto il treno, non solo negli ambienti dei viaggiatori ma anche in bagno e nella cabina dei macchinisti perché gli annunci del capotreno devono essere sentiti da tutti … ricordo che quando ha fatto riferimento al fatto che era sempre il solito, Persona_3
l'operatore di impianto ha chiesto spiegazioni del perché avesse detto quella frase e Per_3
gli ha spiegato che era capitato anche altre volte. È per questo motivo che ha chiesto il
[...] nome di chi era stato poiché non aveva potuto fare la prova del freno … mi risulta che in seguito all'episodio l'operatore di impianto abbia presentato una relazione scritta su quanto accaduto … confermo le dichiarazioni che ho reso il 3.5.2024 che mi vengono mostrate” (alla testimone è stato mostrato il documento n. 6 di parte resistente. Il teste , Persona_3 dipendente di dal maggio 2012, addetto protezione asset, ha dichiarato: “è vero, non CP_2 conosco i suoi orari di servizio … ricordo che fu annunciato con gli altoparlanti che un
pagina 5 di 8 passeggero aveva smarrito una custodia di auricolari. Ricordo che mi diressi verso la carrozza 8 e agli operatori delle pulizie che erano presenti su quella carrozza dissi degli annunci e chiesi se qualcuno avesse trovato la custodia. Fra i presenti vi era anche il resistente. A quel punto il resistente ha tirato fuori la custodia dalla tasca e me l'ha consegnata dicendo che non aveva sentito gli annunci. Ricordo che era presente anche la caposquadra di che Parte_1 si chiama . Ricordo che il resistente mi ha dato la custodia davanti a tutti. Credo che Per_1 fossero presenti anche dipendenti di Il passeggero era fuori dal treno, la porta della CP_2 carrozza era aperta, a lui ho consegnato la custodia quando mi è stata data. Ricordo che il passeggero, attraverso la geolocalizzazione, sapeva che era ancora sul treno la cuffia che stava cercando. Confermo la dichiarazione che ho reso il 22.5.2024 che mi viene mostrata” (al testimone è mostrato il documento n. 2 di parte resistente). Il teste ha poi aggiunto: “Se non ricordo male il resistente arrivava dalla carrozza numero 11; non ne sono sicuro … non ricordo se quando ho detto agli addetti alle pulizie che stavamo cercando le cuffie, ho precisato che il passeggero mi aveva detto che sapeva che erano ancora a bordo … non ricordo di avere fatto commenti particolari al momento della consegna”. Alla luce dell'istruttoria compiuta deve anzitutto rilevarsi che il 29.4.2024, nel turno di lavoro del resistente, più precisamente intorno alle 15.30, durante le attività di pulizia sul treno n. 9980 fermo alla stazione di Milano Centrale un passeggero segnalava di aver smarrito la custodia degli auricolari Apple a bordo treno. Tale circostanza, pacifica, è stata comunque confermata dalla teste
[...]
, caposquadra all'epoca dei fatti, che ha precisato che stava facendo le Testimone_2 pulizie quando l'operatore di impianto le segnalava un passeggero che stava bussando al vetro del vagone perché si era dimenticato la custodia degli auricolari e che il passeggero le disse che il telefono cellulare le indicava che si trovavano ancora sul treno. È poi pacifico che la custodia sia stata prelevata dal resistente, circostanza anche questa confermata dalla medesima testimone che peraltro ha anche confermato che la procedura definita dalla società per la gestione degli oggetti smarriti sul treno e trovati dagli operatori durante il servizio di pulizia prevede che l'oggetto venga lasciato sul posto e che il ritrovamento venga soltanto segnalato dall'addetto alle pulizie al suo caposquadra. Questa procedura consente di agevolare la restituzione degli oggetti ai passeggeri, tramite la semplice indicazione del posto assegnato durante il viaggio. A tal proposito deve rilevarsi che, invece, il resistente si è impossessato della custodia lasciata sul treno dal passeggero, peraltro negando di averlo fatto. La testimone ha infatti affermato che prima degli annunci all'altoparlante era passata da tutti gli operatori della squadra, compreso il resistente per chiedere se qualcuno avesse trovato una custodia degli auricolari, ma tutti le hanno risposto negativamente. A quel punto sono stati fatti due avvisi all'altoparlante. La stessa teste ha infatti aggiunto che fu annunciato dall'addetto protezione asset , tramite l'altoparlante, che Persona_3
c'era un passeggero che stava cercando la custodia degli auricolari e che quindi chi l'avesse trovata doveva portarla. Nelle stesse affermazioni della società l'annuncio diceva che la custodia doveva essere portata alla carrozza n.
8. La teste ha poi dichiarato che ha suggerito al Testimone_2 cliente di aspettare la fine della pulizia del treno e poi di provare a fare suonare la geo- localizzazione per vedere se si trovava ancora sulla carrozza. Ha aggiunto di avere detto a tutta la squadra di riunirsi, alla fine del turno delle pulizie, perché il passeggero avrebbe fatto pagina 6 di 8 suonare il dispositivo per localizzare la custodia degli auricolari. La squadra dei pulitori si era riunita sulla carrozza. Ha aggiunto ancora che, a quel punto, prima che il passeggero facesse ciò, il resistente ha consegnato la custodia a . Persona_3
Quest'ultimo ha riferito di essersi diretto verso la carrozza 8 e di avere detto degli annunci agli operatori delle pulizie che erano presenti su quella carrozza, chiedendo se qualcuno avesse trovato la custodia. Ha aggiunto che fra i presenti vi era anche il resistente che, a quel punto, ha tirato fuori la custodia dalla tasca e gliel'ha consegnata dicendo di non avere sentito gli annunci. Se così è, deve rilevarsi che non è stato ricorrente a riferire spontaneamente a Per_3 di aver trovato la custodia delle cuffie e a chiedere se fosse proprio quello l'oggetto
[...] che stavano cercando;
è stato invece a chiedere a tutti gli operatori, compreso Persona_3 il ricorrente, se qualcuno avesse trovato l'oggetto smarrito a cui si riferivano gli annunci fatti con l'altoparlante. A quel punto, il resistente ha consegnato l'oggetto ritrovato.
La teste ha riferito che dopo la riconsegna Testimone_2 dell'oggetto ha commentato: “Sempre il solito”. non ha Persona_3 Persona_3 smentito la circostanza, affermando di non ricordare di avere fatto commenti particolari al momento della consegna, ma senza negare in modo specifico quanto riferito dall'altra testimone. Peraltro, la circostanza risulta dalla segnalazione presentata dal dott.
[...] CP_
di nella quale si legge che “si sono verificati già in passato altri episodi simili Per_4 con tale soggetto evidenziato” (documento n. 3 di parte resistente). È poi pacifico che tutto è durato almeno venti minuti, la circostanza riferita dalla società non è mai stata contestata dal ricorrente. Se così è, deve anzitutto ritenersi che – se è vero che il ricorrente non ha sentito gli altoparlanti, circostanza peraltro poco verosimile visto che gli annunci sono stati due e non è emerso alcun loro malfunzionamento – avrebbe dovuto lasciare la custodia dove l'aveva trovata per avvisare la caposquadra, secondo le disposizioni del regolamento, confermate anche dalla teste . Solo i due avvisi facoltizzavano chi avesse Testimone_2 trovato la custodia a portarla nella carrozza 8. Invece è pacifico che il ricorrente se ne è impossessato. Ma anche a prescindere dal fatto che abbia sentito o meno gli altoparlanti, non è verosimile che il ricorrente abbia impiegato venti minuti per raggiungere la carrozza n. 8, o comunque la caposquadra, e riconsegnare la custodia. Su questo i due testimoni sono stati concordi, la riconsegna è avvenuta in quella carrozza dove era stato riunito tutto il personale di pulizia. E la teste Testimone_2
ha riferito che ciò era stato da lei deciso perché così il cliente avrebbe potuto
[...] attivare il geo-localizzatore, la cui suoneria avrebbe indicato il luogo in cui si trovava la custodia, visto che il dispositivo segnalava comunque la sua presenza ancora sul treno. A quel punto il resistente, prima che fosse fatta la prova, ha riconsegnato a Per_3 la custodia, il che fa ritenere che – impossessatosi di essa – l'abbia restituita per
[...] evitare di essere scoperto. Consapevole del fatto che la custodia non era stata abbandonata ma solo dimenticata, quando non ha più potuto nasconderla, l'ha restituita. Del resto, la caposquadra ha chiesto a tutti, compreso il ricorrente, se avevano trovato una custodia, il che esclude che il ricorrente abbia potuto pensare che era abbandonata, visto che era chiaro che tutti la stavano cercando.
pagina 7 di 8 Se così è, il fatto appare di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario, poiché il furto di beni sul luogo di lavoro, indipendentemente dal valore economico degli stessi e dal buon esito del tentativo di sottrazione, giustifica il licenziamento per giusta causa poiché la condotta è tale da far venire definitivamente meno “l'affidamento che il datore di lavoro di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente” (Cass. civ., sez. lav., n. 8918/24). Né la conclusione può mutare solo perché si tratta di un bene di un cliente della società committente e non della società datrice di lavoro appaltatrice, poiché il vincolo fiduciario si estende inevitabilmente anche in relazione a condotte che riguardano tali clienti, essendo l'appalto svolto a favore della società committente appunto e la condotta del resistente ha inevitabili riflessi, anche solo indiretti, sull'esecuzione dell'appalto. Non a caso la società committente ha segnalato al suo interno il disservizio e ha immediatamente richiesto l'allontanamento dall'appalto del dipendente (documento n. 3 di parte ricorrente). Per tale ragione devono essere accolte le domande della società ricorrente e deve, quindi, essere accertato che il rapporto di lavoro tra e è cessato Parte_1 Controparte_1 per licenziamento per giusta causa, con decorrenza ed effetto dall'1.5.2024. Devono, per converso, essere rigettate tutte le domande riconvenzionali che presuppongono l'illegittimità del licenziamento, il che non è per i motivi detti.
Vista la particolarità della vicenda le spese possono essere compensate per metà; la restante metà segue la soccombenza ed è liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3017/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide:
1) accerta che il rapporto di lavoro tra e è cessato per Parte_1 Controparte_1 licenziamento, per giusta causa, del 10.5.2024;
2) rigetta le altre domande;
3) compensa per metà le spese processuali;
condanna al pagamento Controparte_1 della restante metà a favore di liquidata in complessivi €. 2.128,50, di cui €. Parte_1
128,50 per anticipazioni ed €. 2.000,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 21.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3017/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. POZZOLI ES Parte_1 P.IVA_1
ND, dell'avv. SIBANI FRANCESCO e dell'avv. CHIELLO ANGELO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. POZZOLI ES ND
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AP TO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. AP
TO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.2.2024 adiva il Tribunale di Bologna, quale Parte_1 giudice del lavoro, evocando in giudizio chiedendo che: 1) fosse Controparte_1 accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra e era Parte_1 Controparte_1 definitivamente cessato per giusta causa, o, in subordine, per giustificato motivo soggettivo, con decorrenza ed effetto dal 1.5.2024; 2) in via subordinata, fosse accertato che il rapporto di lavoro intercorso tra e era definitivamente cessato ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/70, con decorrenza ed effetto dall'1.5.2024.
Affermava in particolare che: 1) le aveva affidato, tramite contratto di appalto, lo CP_2 svolgimento dei servizi di pulizia da svolgersi presso i propri treni sia durante la corsa sia in stazione, appalto denominato “TV” (“nuovo trasporto viaggiatori”); 2) CP_1
pagina 1 di 8 era stato assunto dal 16.2.2013 con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e CP_1 indeterminato con inquadramento al III livello del CCNL Multiservizi e mansioni di “addetto Contr pulizie”, con sede di lavoro, da ultimo, in Milano presso l'appalto ; il rapporto di lavoro era poi stato trasformato a tempo pieno;
3) il 29.4.2024 era stato Controparte_1 Contr comandato in servizio presso l'appalto Milano, con turno dalle ore 8.25 alle ore 17.00, con caposquadra 4) alle ore 15.30 circa del 29.4.2024 un passeggero Persona_1 del treno Italo 9980, arrivato a termine corsa presso la Stazione Centrale di Milano, aveva segnalato all'operatore di impianto di aver lasciato a bordo treno la custodia dei propri auricolari Apple;
5) in quel momento si stava occupando, unitamente Controparte_1 ai colleghi della sua squadra, della pulizia del treno 9980 fermo in Stazione Centrale e gli era stata affidata la pulizia dei bagni;
6) a seguito della segnalazione fatta dal passeggero, era subito stata data comunicazione, tramite l'altoparlante del treno, dall'addetto Protezione Asset Contr a tutto il personale presente sul treno e agli operatori di di cercare una Parte_1 custodia per auricolari Apple e, in caso di ritrovamento, di recarsi immediatamente alla carrozza numero 8 per la restituzione al cliente;
7) nessun operatore aveva segnalato il ritrovamento dell'oggetto; a quel punto su autorizzazione della caposquadra, il viaggiatore aveva azionato la geolocalizzazione ed era risultato che gli auricolari erano ancora a bordo del treno, ma nessuno degli addetti alle pulizie aveva comunicato di aver reperito la loro custodia;
8) la caposquadra aveva chiesto a tutti gli addetti alle pulizie di di scendere dal Parte_1 treno per consentire al passeggero di riattivare la geolocalizzazione in modo da essere guidato dal suono nel ritrovamento della custodia;
9) a quel punto si era Controparte_1 Contr presentato dagli operatori e aveva restituito la custodia degli auricolari;
10) la caposquadra gli aveva chiesto perché avesse la custodia e non l'avesse restituita subito e costui le aveva risposto che non l'aveva consegnata perché era vuota;
11) nella medesima giornata l'operatore di impianto - – aveva presentato formale relazione di servizio per Testimone_1 rappresentare quanto avvenuto alla società committente che, in seguito a ciò, aveva chiesto di allontanare immediatamente dall'appalto 12) contestati i fatti Controparte_1
l'1.5.2024 e ritenute infondate le sue giustificazioni del 2.5.2024, il 10.5.2024 Parte_1
l'aveva licenziato per giusta causa;
13) il fatto era grave e integrava la giusta causa di licenziamento poiché era consistito nell'appropriazione di un bene di un passeggero, cliente della società committente, approfittando della propria libertà di azione connessa allo svolgimento delle mansioni;
14) del resto il CCNL multiservizi, applicato al rapporto, prevedeva fra le cause che giustificavano il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. il “furto nell'azienda o presso il committente” e il “trafugamento di oggetti o documenti dell'azienda o del committente” ex art. 48 CCNL;
15) il licenziamento era legittimo e, in ogni caso, anche a ritenerlo sproporzionato, l'accertamento della sua sproporzione non avrebbe comunque consentito la tutela reintegratoria.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 perché infondate in fatto e in diritto.
Affermava a tal proposito che: 1) il 29.4.2024 era stato comandato al cantiere CP_4
ed era in servizio con orario 8:25/17:00; 2) verso le 15,30, mentre era in servizio di
[...] pulizia sul treno Italo 9980 quale addetto alla pulizia dei bagni presso la carrozza 1, aveva rinvenuto una custodia porta auricolari Apple vuota dimenticata da un passeggero;
3) accortosi che stavano cercando il predetto oggetto, si era recato dalla carrozza 1 verso il fondo del treno Contr e, giunto alla carrozza 8, aveva incontrato , addetto protezione asset di , e Persona_2
pagina 2 di 8 gli aveva chiesto se era quello che aveva trovato l'oggetto che stavano cercando;
4) ottenuta risposta positiva, glielo aveva consegnato ed era ritornato alle sue attività lavorative;
5) non v'era quindi stata alcuna condotta di appropriazione perché – trovata la custodia dimenticata – l'aveva immediatamente portata all'addetto protezione asset dell'appalto.
Svolgeva quindi domanda riconvenzionale chiedendo che: 1) fosse accertata l'illegittimità del licenziamento intimatogli il 10.5.2024, perché privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
2) fosse condannata la resistente a reintegrarlo nel suo CP_5 posto di lavoro e a corrispondergli, a titolo di risarcimento, le retribuzioni mensili lorde utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto a decorrere dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali.
La causa era istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali ammesse con l'ordinanza istruttoria del 3.4.2025 ed è stata decisa all'udienza del 23.10.2025 all'esito della discussione, con motivazione riservata.
Le domande della società ricorrente sono fondate e, come tali, devono essere accolte.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide, per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale e, dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
anche nel caso in cui la disciplina del contratto collettivo preveda un determinato comportamento quale giusta causa di licenziamento, occorre comunque valutare ex art. 2119 c.c. l'effettiva gravità del comportamento stesso alla luce di tutte le circostanze del caso concreto;
la previsione di ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta in un contratto collettivo non è vincolante, essendo sempre necessario verificare se quella previsione sia conforme alla nozione di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c. e se, in ossequio al principio generale di ragionevolezza e di proporzionalità, il fatto addebitato sia di entità tale da legittimare il recesso, tenendo anche conto dell'elemento intenzionale che ha sorretto la condotta del lavoratore;
il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione dell'illecito commesso si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso e tale inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della non scarsa importanza di cui all'art. 1455 c.c., cosicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata soltanto in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ex art. 3 L. n. 604/66 o addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto ex art. 2119 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 6498/12).
Per valutare la legittimità del licenziamento: 1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti, e alla qualità e al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore;
2) l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali o pagina 3 di 8 comunque di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. civ., sez. lav., n. 4060/11).
È inoltre consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui per valutare la proporzionalità fra fatto addebitato e recesso la congruità della sanzione espulsiva deve essere valutata non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto “di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., 17514/10); se anche la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, deve comunque essere verificata l'effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09), poiché è pur sempre necessario che essa sia riconducibile alla nozione legale di giusta causa, tenendo conto della gravità del comportamento in concreto del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo (Cass. civ., sez. lav., n. 4435/04), e ciò a maggior ragione se manca una precisa corrispondenza tra i fatti addebitati e le ipotesi specifiche elencate dal contratto collettivo (Cass. civ., sez. lav., n. 13983/00); il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo all'illecito commesso si sostanzia nella “valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto” e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della
“non scarsa importanza” di cui all'art. 1455 c.c.
L'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (Cass. civ., sez. lav., n. 6848/10 e Cass. civ., sez. lav., n. 5280/13).
In particolare, il furto di beni sul luogo di lavoro, indipendentemente dal valore economico degli stessi e dal buon esito del tentativo di sottrazione, giustifica il licenziamento per giusta causa poiché la condotta è tale da far venire definitivamente meno “l'affidamento che il datore di lavoro di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente” (Cass. civ., sez. lav., n. 8918/24). Nel caso in esame la società datrice di lavoro il 30.4.2024 ha contestato al ricorrente: “In data 29.04.2024 Lei, comandato di servizio presso il cantiere , con turno CP_6
08:25/17:00, aveva un comportamento inqualificabile sul posto di lavoro. Alle ore 15.30 circa, durante le attività di pulizia sul servizio commerciale n. 9980 fermo presso la stazione di Milano Centrale (Le era stata assegnata la pulizia dei bagni), un passeggero segnalava di aver smarrito la custodia degli auricolari Apple a bordo treno. Ne veniva subito data comunicazione all'altoparlante e, a seguito di ricerche, confronti con la nostra caposquadra e Contr gli operatori nessuno si presentava per la restituzione dell'oggetto. Il proprietario dello stesso azionava la ricerca da remoto col cellulare, da cui risultava la presenza dell'oggetto sul treno. Dopo più di 20 minuti di caos, Lei finalmente si presentava dagli operatori TV (presenti il macchinista manovratore e l'addetto protezione asset) e, alla presenza anche della caposquadra, estraeva dalla propria tasca la custodia degli auricolari, restituendola al passeggero. Il Suo comportamento ha generato forti disagi nonché le rimostranze formali del Cliente, che ha chiesto il Suo immediato allontanamento dal cantiere” (documento n. 4 di parte ricorrente).
Dall'istruttoria compiuta è emerso quanto segue.
pagina 4 di 8 La teste dipendente di dal Testimone_2 Parte_1
17.5.2021, caposquadra, ha dichiarato: “ … è vero, mi risulta che la procedura sia quella indicata;
quando troviamo un oggetto smarrito sul treno o lo indichiamo al caposquadra oppure è lui stesso che, accorgendosene, lo prende;
anche a me sono consegnati gli oggetti quando qualche addetto alle pulizie li trova … è vera la circostanza, ero io la caposquadra;
ricordo che il treno era il numero 9980 sul quale la squadra sale a fare la pulizia dalle 15.20 alle 15.45 … è vera la circostanza, ricordo che stavo facendo le pulizie e l'operatore di impianto mi ha segnalato un passeggero che stava bussando al vetro del vagone perché si era dimenticato la custodia degli auricolari, ricordo che l'operatore di impianto mi ha chiamato e il passeggero ha detto che stava verificando la posizione degli auricolari con il cellulare e il cellulare indicava la posizione ancora sul treno … è vera la circostanza, preciso che la squadra di pulitori è divisa in due gruppi, il primo gruppo deve pulire le carrozze dalla 1 alla 6, il secondo dalla 7 alla 11. Chi deve pulire le prime carrozze deve salire e incominciare dalla carrozza 1, chi invece deve pulire le ultime deve salire e incominciare dalla carrozza numero 11. Ricordo però che in quell'occasione il sig. era salito dall'ultima carrozza CP_1 nonostante dovesse pulire le prime sei … ricordo che fu annunciato dall'addetto protezione asset , tramite l'altoparlante, che c'era un passeggero che stava cercando la Persona_3 custodia degli auricolari e che quindi chi l'avesse trovata doveva portarla … ricordo che prima degli annunci all'altoparlante io sono passata da tutti gli operatori della squadra, compreso il resistente per chiedere se qualcuno avesse trovato una custodia degli auricolari. Tutti mi hanno dato risposta negativa. Allora ho suggerito al cliente di aspettare la fine della pulizia del treno e poi di provare a farla suonare per vedere se si trovava ancora sulla carrozza. Con l'altoparlante gli annunci sono stati due … ricordo di avere detto a tutta la squadra di riunirci tutti insieme, alla fine del turno delle pulizie, perché il passeggero avrebbe fatto suonare il dispositivo per localizzare la custodia degli auricolari. La squadra dei pulitori si era riunita sulla carrozza. Ricordo che prima che il passeggero facesse ciò il resistente ha consegnato la cuffia a , addetto protezione asset, e ciò è avvenuto alla fine del Persona_3 turno della pulizia. Ricordo che il resistente ha chiamato il sig. per parlargli;
si sono Per_3 appartati dietro il bagno e il sig. è ricomparso con la custodia degli auricolari. A quel Per_3 punto gli ho chiesto chi aveva la custodia e mi ha indicato il resistente;
per la precisione ha commentato: “Sempre il solito”; preciso che non ho assistito a quando il resistente ha materialmente consegnato la custodia al sig. … ho già risposto, confermo quello che ho Per_3 detto … è vera la circostanza, ricordo che gli ho chiesto perché non l'avesse riconsegnata subito e mi ha risposto che non l'aveva fatto perché era vuota. Preciso che gli altoparlanti interni si trovano su tutto il treno, non solo negli ambienti dei viaggiatori ma anche in bagno e nella cabina dei macchinisti perché gli annunci del capotreno devono essere sentiti da tutti … ricordo che quando ha fatto riferimento al fatto che era sempre il solito, Persona_3
l'operatore di impianto ha chiesto spiegazioni del perché avesse detto quella frase e Per_3
gli ha spiegato che era capitato anche altre volte. È per questo motivo che ha chiesto il
[...] nome di chi era stato poiché non aveva potuto fare la prova del freno … mi risulta che in seguito all'episodio l'operatore di impianto abbia presentato una relazione scritta su quanto accaduto … confermo le dichiarazioni che ho reso il 3.5.2024 che mi vengono mostrate” (alla testimone è stato mostrato il documento n. 6 di parte resistente. Il teste , Persona_3 dipendente di dal maggio 2012, addetto protezione asset, ha dichiarato: “è vero, non CP_2 conosco i suoi orari di servizio … ricordo che fu annunciato con gli altoparlanti che un
pagina 5 di 8 passeggero aveva smarrito una custodia di auricolari. Ricordo che mi diressi verso la carrozza 8 e agli operatori delle pulizie che erano presenti su quella carrozza dissi degli annunci e chiesi se qualcuno avesse trovato la custodia. Fra i presenti vi era anche il resistente. A quel punto il resistente ha tirato fuori la custodia dalla tasca e me l'ha consegnata dicendo che non aveva sentito gli annunci. Ricordo che era presente anche la caposquadra di che Parte_1 si chiama . Ricordo che il resistente mi ha dato la custodia davanti a tutti. Credo che Per_1 fossero presenti anche dipendenti di Il passeggero era fuori dal treno, la porta della CP_2 carrozza era aperta, a lui ho consegnato la custodia quando mi è stata data. Ricordo che il passeggero, attraverso la geolocalizzazione, sapeva che era ancora sul treno la cuffia che stava cercando. Confermo la dichiarazione che ho reso il 22.5.2024 che mi viene mostrata” (al testimone è mostrato il documento n. 2 di parte resistente). Il teste ha poi aggiunto: “Se non ricordo male il resistente arrivava dalla carrozza numero 11; non ne sono sicuro … non ricordo se quando ho detto agli addetti alle pulizie che stavamo cercando le cuffie, ho precisato che il passeggero mi aveva detto che sapeva che erano ancora a bordo … non ricordo di avere fatto commenti particolari al momento della consegna”. Alla luce dell'istruttoria compiuta deve anzitutto rilevarsi che il 29.4.2024, nel turno di lavoro del resistente, più precisamente intorno alle 15.30, durante le attività di pulizia sul treno n. 9980 fermo alla stazione di Milano Centrale un passeggero segnalava di aver smarrito la custodia degli auricolari Apple a bordo treno. Tale circostanza, pacifica, è stata comunque confermata dalla teste
[...]
, caposquadra all'epoca dei fatti, che ha precisato che stava facendo le Testimone_2 pulizie quando l'operatore di impianto le segnalava un passeggero che stava bussando al vetro del vagone perché si era dimenticato la custodia degli auricolari e che il passeggero le disse che il telefono cellulare le indicava che si trovavano ancora sul treno. È poi pacifico che la custodia sia stata prelevata dal resistente, circostanza anche questa confermata dalla medesima testimone che peraltro ha anche confermato che la procedura definita dalla società per la gestione degli oggetti smarriti sul treno e trovati dagli operatori durante il servizio di pulizia prevede che l'oggetto venga lasciato sul posto e che il ritrovamento venga soltanto segnalato dall'addetto alle pulizie al suo caposquadra. Questa procedura consente di agevolare la restituzione degli oggetti ai passeggeri, tramite la semplice indicazione del posto assegnato durante il viaggio. A tal proposito deve rilevarsi che, invece, il resistente si è impossessato della custodia lasciata sul treno dal passeggero, peraltro negando di averlo fatto. La testimone ha infatti affermato che prima degli annunci all'altoparlante era passata da tutti gli operatori della squadra, compreso il resistente per chiedere se qualcuno avesse trovato una custodia degli auricolari, ma tutti le hanno risposto negativamente. A quel punto sono stati fatti due avvisi all'altoparlante. La stessa teste ha infatti aggiunto che fu annunciato dall'addetto protezione asset , tramite l'altoparlante, che Persona_3
c'era un passeggero che stava cercando la custodia degli auricolari e che quindi chi l'avesse trovata doveva portarla. Nelle stesse affermazioni della società l'annuncio diceva che la custodia doveva essere portata alla carrozza n.
8. La teste ha poi dichiarato che ha suggerito al Testimone_2 cliente di aspettare la fine della pulizia del treno e poi di provare a fare suonare la geo- localizzazione per vedere se si trovava ancora sulla carrozza. Ha aggiunto di avere detto a tutta la squadra di riunirsi, alla fine del turno delle pulizie, perché il passeggero avrebbe fatto pagina 6 di 8 suonare il dispositivo per localizzare la custodia degli auricolari. La squadra dei pulitori si era riunita sulla carrozza. Ha aggiunto ancora che, a quel punto, prima che il passeggero facesse ciò, il resistente ha consegnato la custodia a . Persona_3
Quest'ultimo ha riferito di essersi diretto verso la carrozza 8 e di avere detto degli annunci agli operatori delle pulizie che erano presenti su quella carrozza, chiedendo se qualcuno avesse trovato la custodia. Ha aggiunto che fra i presenti vi era anche il resistente che, a quel punto, ha tirato fuori la custodia dalla tasca e gliel'ha consegnata dicendo di non avere sentito gli annunci. Se così è, deve rilevarsi che non è stato ricorrente a riferire spontaneamente a Per_3 di aver trovato la custodia delle cuffie e a chiedere se fosse proprio quello l'oggetto
[...] che stavano cercando;
è stato invece a chiedere a tutti gli operatori, compreso Persona_3 il ricorrente, se qualcuno avesse trovato l'oggetto smarrito a cui si riferivano gli annunci fatti con l'altoparlante. A quel punto, il resistente ha consegnato l'oggetto ritrovato.
La teste ha riferito che dopo la riconsegna Testimone_2 dell'oggetto ha commentato: “Sempre il solito”. non ha Persona_3 Persona_3 smentito la circostanza, affermando di non ricordare di avere fatto commenti particolari al momento della consegna, ma senza negare in modo specifico quanto riferito dall'altra testimone. Peraltro, la circostanza risulta dalla segnalazione presentata dal dott.
[...] CP_
di nella quale si legge che “si sono verificati già in passato altri episodi simili Per_4 con tale soggetto evidenziato” (documento n. 3 di parte resistente). È poi pacifico che tutto è durato almeno venti minuti, la circostanza riferita dalla società non è mai stata contestata dal ricorrente. Se così è, deve anzitutto ritenersi che – se è vero che il ricorrente non ha sentito gli altoparlanti, circostanza peraltro poco verosimile visto che gli annunci sono stati due e non è emerso alcun loro malfunzionamento – avrebbe dovuto lasciare la custodia dove l'aveva trovata per avvisare la caposquadra, secondo le disposizioni del regolamento, confermate anche dalla teste . Solo i due avvisi facoltizzavano chi avesse Testimone_2 trovato la custodia a portarla nella carrozza 8. Invece è pacifico che il ricorrente se ne è impossessato. Ma anche a prescindere dal fatto che abbia sentito o meno gli altoparlanti, non è verosimile che il ricorrente abbia impiegato venti minuti per raggiungere la carrozza n. 8, o comunque la caposquadra, e riconsegnare la custodia. Su questo i due testimoni sono stati concordi, la riconsegna è avvenuta in quella carrozza dove era stato riunito tutto il personale di pulizia. E la teste Testimone_2
ha riferito che ciò era stato da lei deciso perché così il cliente avrebbe potuto
[...] attivare il geo-localizzatore, la cui suoneria avrebbe indicato il luogo in cui si trovava la custodia, visto che il dispositivo segnalava comunque la sua presenza ancora sul treno. A quel punto il resistente, prima che fosse fatta la prova, ha riconsegnato a Per_3 la custodia, il che fa ritenere che – impossessatosi di essa – l'abbia restituita per
[...] evitare di essere scoperto. Consapevole del fatto che la custodia non era stata abbandonata ma solo dimenticata, quando non ha più potuto nasconderla, l'ha restituita. Del resto, la caposquadra ha chiesto a tutti, compreso il ricorrente, se avevano trovato una custodia, il che esclude che il ricorrente abbia potuto pensare che era abbandonata, visto che era chiaro che tutti la stavano cercando.
pagina 7 di 8 Se così è, il fatto appare di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario, poiché il furto di beni sul luogo di lavoro, indipendentemente dal valore economico degli stessi e dal buon esito del tentativo di sottrazione, giustifica il licenziamento per giusta causa poiché la condotta è tale da far venire definitivamente meno “l'affidamento che il datore di lavoro di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente” (Cass. civ., sez. lav., n. 8918/24). Né la conclusione può mutare solo perché si tratta di un bene di un cliente della società committente e non della società datrice di lavoro appaltatrice, poiché il vincolo fiduciario si estende inevitabilmente anche in relazione a condotte che riguardano tali clienti, essendo l'appalto svolto a favore della società committente appunto e la condotta del resistente ha inevitabili riflessi, anche solo indiretti, sull'esecuzione dell'appalto. Non a caso la società committente ha segnalato al suo interno il disservizio e ha immediatamente richiesto l'allontanamento dall'appalto del dipendente (documento n. 3 di parte ricorrente). Per tale ragione devono essere accolte le domande della società ricorrente e deve, quindi, essere accertato che il rapporto di lavoro tra e è cessato Parte_1 Controparte_1 per licenziamento per giusta causa, con decorrenza ed effetto dall'1.5.2024. Devono, per converso, essere rigettate tutte le domande riconvenzionali che presuppongono l'illegittimità del licenziamento, il che non è per i motivi detti.
Vista la particolarità della vicenda le spese possono essere compensate per metà; la restante metà segue la soccombenza ed è liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3017/24 R.G. LAV. promosso da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, contro , ogni diversa Controparte_1 istanza disattesa e respinta, così decide:
1) accerta che il rapporto di lavoro tra e è cessato per Parte_1 Controparte_1 licenziamento, per giusta causa, del 10.5.2024;
2) rigetta le altre domande;
3) compensa per metà le spese processuali;
condanna al pagamento Controparte_1 della restante metà a favore di liquidata in complessivi €. 2.128,50, di cui €. Parte_1
128,50 per anticipazioni ed €. 2.000,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Bologna, 21.10.2025
Il giudice del lavoro
dott. Luigi Bettini
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