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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2882 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 18302/2023 R.G.A.C.
UDIENZA DEL 20/03/2025
E' presente per parte attrice l'avv. Dario Martorano per delega dell'avv.
Fabio Ravone.
E' presente per parte convenuta l'avv. Francesco De Giovanni.
Il Giudice,
a questo punto, invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
Ciascuno dei difensori presenti si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate in tutti i propri atti e nei verbali di causa.
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 20.3.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 18302 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.I.F. ESB58229049, in persona del legale Parte_1
rapp.te p.t., elett. dom.ta in Milano, Corso Monforte n. 39 presso lo studio degli avv.ti Walter Limongi e Fabio Ravone che la difendono e rappresentano, giusta procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
P. I. , in persona del legale rapp.te
[...] P.IVA_1
p.t., elett. dom.ta a Montoro (AV), alla Via N. Spiniello n. 3, presso lo studio dell' avv.to Francesco de Giovanni che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
CONVENUTA
Oggetto: vendita di beni mobili
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 2 1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
(Cass., 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass., 11 maggio 2012, n. 7268; Cass., 15 dicembre 2011, n. 27002).
2. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 30.8.2023,
[...]
conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
innanzi al sopra intestato Tribunale, al fine di
[...]
sentire accogliere le seguenti richieste:
“In via preliminare, accertata e dichiarata, per quanto esposto in narrativa, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 186-ter c.p.c., emettere ordinanza esecutiva per l'importo di € 153.814,65, oltre interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 e ss., dal dovuto al saldo effettivo.
In via principale, accertato e dichiarato, per quanto esposto in narrativa, il grave e persistente inadempimento contrattuale di
[...]
, condannarla per l'effetto al pagamento di € 153.814,65 in CP_1
favore di , o quella diversa e/o maggiore somma che Parte_1 emergerà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia dall'intestato
Tribunale, oltre interessi di mora ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e ss., dal dovuto al saldo effettivo.
n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 3 In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di lite, oltre rimborso forfettario al 15% e accessori di legge”.
L'attrice contestava alla convenuta il mancato pagamento delle merci relative al periodo compreso tra giugno e ottobre 2022, per le quali aveva emesso diverse fatture (numeri 149, 159, 163, 165, 169, 170, 194,
205, 229 del 2022) per un ammontare complessivo di €153.814,65.
Nonostante un sollecito di pagamento inviato il 10 maggio 2023,
l'inadempimento da parte della convenuta persisteva, secondo quanto sostenuto dalla parte attrice, giustificando così la richiesta di condanna per l'importo indicato, oltre agli interessi ai sensi del d. lgs. 231/2002.
3. Si costituiva la convenuta che eccepiva:
“Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito indicato dall'attrice e per l'effetto rigettare totalmente la domanda perché inammissibile, improcedibile ed infondata;
in via riconvenzionale e previa dichiarazione di responsabilità da inadempimento contrattuale, condannare l'attrice al risarcimento di tutti i danni cagionati alla convenuta con il pagamento della somma di
€ 38.817.19, oltre al danno all'immagine che sarà determinato in via equitativa dal Tribunale;
Il tutto oltre interessi moratori e rivalutazione;
Condannare la parte attrice, al pagamento delle spese di lite con attribuzione e clausola come per legge”.
In particolare, la convenuta eccepiva il parziale pagamento di circa
€100.695,33 come saldo per alcune fatture specifiche (nn. 159, 163,
165, 169, 170).
Per l'importo residuo richiesto dall'attrice, invece, contestava la presenza di vizi per alcune delle merci ricevute, relative alle fatture nn.
88, 170 e 194 del 2022, affermando che, di conseguenza, nulla sarebbe dovuto alla società attrice.
Infine, a causa dei vizi riscontrati, la convenuta avanzava domanda riconvenzionale chiedendo condanna al risarcimento danni di
€38.817,19, oltre al danno d'immagine da determinarsi in via equitativa.
n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 4 4. L'attrice, in risposta alle domande riconvenzionali sollevate dalla convenuta, contestava quanto da questa affermato sostenendo che le ricevute di pagamento dei bonifici non costituiscono prova dell'effettivo pagamento.
Inoltre, precisava che tali bonifici devono essere imputati alle fatture più risalenti e che i vizi contestati dalla convenuta non erano stati denunziati nei termini previsti dall'art. 1495 c.c. e 1511 c.c..
5. In prima udienza (22.01.2024), sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., lo scrivente rigettava le richieste attoree ai sensi degli artt. 186-bis e 186-ter c.p.c. per mancanza dei presupposti poiché
i crediti in questione erano oggetto di contestazione dalle parti e illiquidi.
Rigettava, altresì, richiesta di prova orali, consulenza tecnico d'ufficio e prove testimoniali avanzate dalle parti in quanto relative a circostanze documentali, irrilevanti e non necessarie.
Ritenuta, infine, la causa matura per la decisione la controversia veniva rinviata la stessa per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 20.3.2025, con termine per note fino al 6.3.2025.
6. All'udienza odierna il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
7. Le domande attoree sono parzialmente fondate.
7.1. Va premesso che la parte convenuta non contesta, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., né di aver ricevuto le merci, né l'effettiva emissione delle fatture a suo carico, né la data delle stesse o la loro scadenza, né
l'ammontare originario del credito.
Inoltre, il pagamento parziale e la contestazione dei vizi relativi alle merci ricevute costituiscono un'ammissione dell'esistenza di un precedente rapporto contrattuale tra le parti.
Pertanto, è sufficientemente provata l'esistenza del credito
(€153.814,65) vantata dalla società attrice con la conseguenza che spetta al debitore convenuto fornire la prova dell'esatto adempimento n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 5 dell'obbligazione o di eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa.
7.2. La parte convenuta ha preliminarmente eccepito il pagamento parziale di €100.736,00 effettuato a favore della società attrice, allegando bonifici bancari e i relativi dettagli di movimento (come evidenziato negli allegati di parte convenuta, comparsa di costituzione e risposta, n. 3 bonif.pdf; memoria n. 2 ex art. 171 ter, m. 4 ricevutepag.pdf).
Tale eccezione di parziale pagamento, qualificabile come fatto modificativo-estintivo, deve essere accolta, poiché, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, non è il creditore che sceglie a quale credito imputare il pagamento, bensì il debitore, ex art. 1193 comma 1
c.c..
Nel caso di specie nelle causali del bonifico (cfr. doc. “n. 3 bonif.”
Depositato da parte convenuta al momento della costituzione in giudizio) sono individuate le fatture alle quali il pagamento deve essere imputato.
Pertanto, dall'originario credito di €153.814,65 dovrà essere detratta la somma di €100.736,00 (che l'attrice non ha contestato di aver incassato ma ha dichiarato di averlo imputata ad altro debito più antico: cfr. prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.), residuando un credito residuo di
€53.078,65, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze id cui al d.lgs. n.
231/02.
7.3. Deve essere respinta, invece, l'eccezione per garanzia dei vizi della cosa sollevata dalla convenuta in quanto non è stato rispettato il termine decadenziale ai sensi degli artt. 1495 e 1591 c.c..
Infatti, la denuncia dei vizi da parte della convenuta è stata notificata tramite p.e.c. il 10 gennaio 2023, ben oltre la data di consegna delle merci relative alle fatture nn. 88, 170 e 194 del 2022, come risulta dallo stesso documento allegato.
Non ha rilevanza la circostanza che, nel documento, la parte abbia dichiarato di aver effettuato la denuncia in una data precedente, in n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 6 quanto si tratta di un atto unilaterale contestato dalla controparte non avente alcuna efficacia probatoria (vedi allegati di parte convenuta, memoria n. 2 ex art. 171-ter c.p.c., Email_1
pdf).
Altresì, i vizi non possono essere considerati occulti poiché la stessa convenuta ammette che i vizi erano “ben visibili” (vedi allegati di parte convenuta, comparsa di costituzione e risposta, CTPBe Green pdf, p.
8).
In ogni caso, anche qualora si volesse perorare l'assunto di parte convenuta in merito alla natura dei vizi e alla tempestività della denuncia, l'eccezione non potrebbe comunque essere accolta.
In effetti, al di là della restituzione di alcune merci – circostanza non contestata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 115 c.p.c. – i vizi sarebbero emersi solo dopo la lavorazione delle pelli da parte della convenuta
(atteso che non vi è prova che le lavorazioni siano state realizzate dall'attrice), che ha provveduto a rivendere successivamente le merci.
Pertanto, sarebbe stato necessario da parte convenuta dimostrare che i vizi erano presenti già prima della lavorazione operata dalla stessa (vedi allegati di parte convenuta, comparsa di costituzione e risposta, p. 5).
Sul punto la relazione tecnica di parte convenuta, anche senza considerarne l'attendibilità, è avvenuta più di un anno dopo dalla consegna della merce e sicuramente dopo la lavorazione delle stesse ad opera della convenuta (8.10.2023) e non all'epoca dei fatti rilevanti (v. allegati di parte convenuta, comparsa di costituzione e risposta, CTPBe green pdf).
Per questi motivi
, si deve rigettare l'eccezione per garanzia dei vizi proposta dalla convenuta.
7.4. Stante l'assenza di prova di inadempimento dell'attrice, risulta di conseguenza infondata anche la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dalla convenuta.
8. Le spese di lite, tenuto conto del fatto che l'accoglimento solo parziale della domanda non giustifica la compensazione delle spese n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 7 (Cass. S.U. n. 31.10.2022, n. 32061) e che la domanda riconvenzionale
è stata rigettata, seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in forza dei parametri introdotti dal DM 55/14, così come modificati dal
DM 147/2022, ai valori minimi stante la non particolare complessità della controversia (scaglione: fino ad € 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'istanza promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande attoree;
2) per effetto di cui sub 1) condanna Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...] Parte_1 della somma di €53.078,65, oltre interessi al tasso ed alle decorrenze id cui al d.lgs. n. 231/02;
3) rigetta la domanda riconvenzionale;
4) condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 in € 3.809,00 per compensi professionali ed € 786,00 per esborsi, oltre
I.V.A., se dovuta, C.P.A. e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
Il Giudice
Dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
n. 18302/2023 r.g.a.c. Pag. 8