Art. 3.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dalla presente legge si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 217 (lire cinque milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi, ed al capitolo n. 211 (lire venti milioni) dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno finanziario 1966, e corrispondente per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.