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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1169/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5579/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 13/05/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400000226000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/06/2024, il contribuente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento il preavviso di fermo amministrativo n. 017802024000002260000, notificato da
Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12/03/2024, con il quale si intimava il pagamento di € 18.802,62
a titolo di debiti tributari portati da diverse cartelle di pagamento. Deduceva: in via principale, l'illegittimità dell'atto per insussistenza del credito, asserendo che le somme relative all'anno 2015 (IRPEF euro 2.047,00, interessi, sanzioni e addizionali) erano state pagate a seguito di rateazione della presupposta comunicazione ex art. 36bis DPR 600/73 e che quelle relative all'anno 2016 erano state annullate con sentenza n. 848/2023 della medesima Corte. In via gradata, lamentava l'eccessività dell'azione cautelare.
Con controdeduzioni tempestivamente depositate, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la parzialità dell'impugnazione, limitata alle sole cartelle n. 01720200006547346000 (euro
2047,00 Irpef anno 2015) e n. 01720220001911965000 (Irpef 2016), la mancata prova dei pagamenti asseriti e del passaggio in giudicato della sentenza menzionata, nonché la piena legittimità del preavviso di fermo, atto meramente informativo e prodromico all'azione esecutiva.
Con memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/92, il contribuente modificava le proprie difese, allegando quietanze di pagamento (invero, modelli F24 non quietanzati ed una sola quietanza di euro 304,73) relative alla cartella n. 01720220006610788 (diversa da quella originariamente contestata per il 2015) e, soprattutto, introducendo per la prima volta un motivo di ricorso nuovo, relativo alla pretesa nullità della notifica di tre cartelle di pagamento (nn. 01720200006547346000, 01720230001468174000, 01720230002169217000) per omessa spedizione della raccomandata informativa a seguito di consegna a “persona di famiglia”.
e) Con la sentenza n. 686/2025, depositata il 13/05/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Benevento accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il preavviso di fermo limitatamente alla cartella n.
01720200006547346000, ritenendo il relativo debito estinto per pagamento, e compensava le spese di lite.
Presenta appello Agenzia delle Entrate - Riscossione, che lamenta: a) erronea valutazione delle risultanze processuali, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione;
b) violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 – Inammissibilità dei motivi nuovi introdotti con le memorie illustrative;
c) in via subordinata: infondatezza nel merito della censura sulla nullità delle notifiche.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che il giudice di prime cure ha erroneamente attribuito le prove di pagamento relative a un debito (cartella n. 01720220006610788) ad un altro e diverso debito
(cartella n. 01720200006547346000), per il quale nessun pagamento era stato né allegato né tantomeno provato dal contribuente il quale, né nel ricorso introduttivo né nelle successive memorie, ha mai allegato o provato di aver pagato la specifica cartella n. 01720200006547346000. Ed infatti, i presunti documenti di pagamento prodotti in primo grado sono modelli F24 di Agenzia delle Entrate, non quietanzati (e quindi non pagati), ad eccezione di uno di € 304,73; inoltre, tali modelli F24 (non pagati) si riferivano, per stessa ammissione del ricorrente, ad un'altra cartella, la n. 01720220006610788. Ad ogni modo, il contribuente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze impugnando la cartella di pagamento, la cui notifica invece non
è stata contestata nel ricorso, ma solo nelle memorie illustrative, introducendo motivi nuovi e, quindi, inammissibili.
In definitiva, la Sentenza gravata deve essere riformata, dovendo ritenere non provato il pagamento della cartella n. 01720200006547346000 e quindi confermare la validità del preavviso di fermo amministrativo n.
017802024000002260000 nella sua totalità.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello nei termini anzidetti, compensando le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della ricostruzione in fatto delle circostanze controverse.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5579/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 686/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 13/05/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01780202400000226000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 77/2026 depositato il 14/01/2026 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 08/06/2024, il contribuente impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento il preavviso di fermo amministrativo n. 017802024000002260000, notificato da
Agenzia delle Entrate Riscossione in data 12/03/2024, con il quale si intimava il pagamento di € 18.802,62
a titolo di debiti tributari portati da diverse cartelle di pagamento. Deduceva: in via principale, l'illegittimità dell'atto per insussistenza del credito, asserendo che le somme relative all'anno 2015 (IRPEF euro 2.047,00, interessi, sanzioni e addizionali) erano state pagate a seguito di rateazione della presupposta comunicazione ex art. 36bis DPR 600/73 e che quelle relative all'anno 2016 erano state annullate con sentenza n. 848/2023 della medesima Corte. In via gradata, lamentava l'eccessività dell'azione cautelare.
Con controdeduzioni tempestivamente depositate, si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo la parzialità dell'impugnazione, limitata alle sole cartelle n. 01720200006547346000 (euro
2047,00 Irpef anno 2015) e n. 01720220001911965000 (Irpef 2016), la mancata prova dei pagamenti asseriti e del passaggio in giudicato della sentenza menzionata, nonché la piena legittimità del preavviso di fermo, atto meramente informativo e prodromico all'azione esecutiva.
Con memorie illustrative ex art. 32 D. Lgs. 546/92, il contribuente modificava le proprie difese, allegando quietanze di pagamento (invero, modelli F24 non quietanzati ed una sola quietanza di euro 304,73) relative alla cartella n. 01720220006610788 (diversa da quella originariamente contestata per il 2015) e, soprattutto, introducendo per la prima volta un motivo di ricorso nuovo, relativo alla pretesa nullità della notifica di tre cartelle di pagamento (nn. 01720200006547346000, 01720230001468174000, 01720230002169217000) per omessa spedizione della raccomandata informativa a seguito di consegna a “persona di famiglia”.
e) Con la sentenza n. 686/2025, depositata il 13/05/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Benevento accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il preavviso di fermo limitatamente alla cartella n.
01720200006547346000, ritenendo il relativo debito estinto per pagamento, e compensava le spese di lite.
Presenta appello Agenzia delle Entrate - Riscossione, che lamenta: a) erronea valutazione delle risultanze processuali, travisamento dei fatti e violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio di non contestazione;
b) violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 – Inammissibilità dei motivi nuovi introdotti con le memorie illustrative;
c) in via subordinata: infondatezza nel merito della censura sulla nullità delle notifiche.
Non risulta costituito il contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Dall'esame della documentazione in atti, risulta che il giudice di prime cure ha erroneamente attribuito le prove di pagamento relative a un debito (cartella n. 01720220006610788) ad un altro e diverso debito
(cartella n. 01720200006547346000), per il quale nessun pagamento era stato né allegato né tantomeno provato dal contribuente il quale, né nel ricorso introduttivo né nelle successive memorie, ha mai allegato o provato di aver pagato la specifica cartella n. 01720200006547346000. Ed infatti, i presunti documenti di pagamento prodotti in primo grado sono modelli F24 di Agenzia delle Entrate, non quietanzati (e quindi non pagati), ad eccezione di uno di € 304,73; inoltre, tali modelli F24 (non pagati) si riferivano, per stessa ammissione del ricorrente, ad un'altra cartella, la n. 01720220006610788. Ad ogni modo, il contribuente avrebbe dovuto far valere le sue doglianze impugnando la cartella di pagamento, la cui notifica invece non
è stata contestata nel ricorso, ma solo nelle memorie illustrative, introducendo motivi nuovi e, quindi, inammissibili.
In definitiva, la Sentenza gravata deve essere riformata, dovendo ritenere non provato il pagamento della cartella n. 01720200006547346000 e quindi confermare la validità del preavviso di fermo amministrativo n.
017802024000002260000 nella sua totalità.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello nei termini anzidetti, compensando le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della ricostruzione in fatto delle circostanze controverse.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.