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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2288/2023 promossa da:
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Angelini (c.f. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliati in Castiglione del Lago (PG), via Marcantoni n. 16, presso lo studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , e, per essa, (già c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
, p. iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luca Patalini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Perugia, via C.F._4
Baglioni n. 24, presso lo studio del difensore;
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti (c.f. ) e dall'avv. Marcello C.F._5
Arbasino (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, C.F._6
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10;
CONVENUTE OPPOSTE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI delle parti:
per parte attrice: come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositata in pct il
12.09.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento della presente opposizione e disattesa
1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e assorbente dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per carenza di legittimazione attiva di – CF CP_1
– con sede in Conegliano Veneto (TV), via Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro - tempore e per essa , già – CF P.I. CP_2 CP_3 P.IVA_2
- con sede in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro -tempore ivi elettivamente domiciliata in Perugia (PG), via Baglioni, n. 24 presso lo studio dell'Avv. Luca Patalini;
in via ulteriormente preliminare e cautelare disporre la immediata sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione e/o dell'esecutività del titolo costituito dal contratto di mutuo sottoscritto in data 06.12.2007 Rep. 15071/ Racc. 4474), nonché l'efficacia del precetto per le ragioni indicate in via preliminare sussistendo gravi e fondati motivi con conseguente inefficacia/ inidoneità del precetto, ovvero in denegata ipotesi fissare a breve udienza ad hoc per la discussione della sola istanza cautelare concedendo termine per la notifica dell'atto e del decreto a controparte;
in via principale nel merito per tutto quanto sopra esposto in narrativa e nella richiamata perizia di parte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mutuo anche per violazione della legge 108/96 con conseguente ripetizione delle somme non dovute, degli interessi corrisposti o di quelli ritenuti di giustizia anche a seguito dell'espletanda CTU ed il proseguimento di ammortamento a costo zero;
sempre in via principale nel merito accertare e dichiarare che già Parte_3
ha posto in essere nei confronti dei sigg.ri e Controparte_4 Parte_1 [...]
pratiche scorrette, aggressive o abusive in violazione di quanto previsto dal Codice del Pt_2
Consumo e per l'effetto condannare già al risarcimento dei Parte_3 Controparte_4 danni patrimoniali e non da valutarsi in via equitativa;
In via istruttoria Ordinare a – CP_1
CF – con sede in Conegliano Veneto (TV), via Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro - tempore e per essa , già - CF P.I. CP_2 CP_3 P.IVA_2
– con sede in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro - tempore ivi elettivamente domiciliata in Perugia (PG), via Baglioni, n. 24 presso lo studio dell'Avv. Luca Patalini e ad - Codice Fiscale e P. IVA n° - Parte_3 P.IVA_4 in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti,
n. 3 anche ai sensi dell'art. 119, IV comma, TUB, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutta la documentazione inerente la posizione dei sigg.ri e Parte_1 [...]
, sin dall'origine dell'impugnato rapporto, delle ricevute di versamento, delle schede Pt_2 dell'istituto bancario e di quanto altro inerente al contratto di mutuo sopra richiamato;
Disporre consulenza tecnica d'ufficio sul contratto di mutuo sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 06 dicembre 2007, Repertorio n.ro 15071 Raccolta n.ro 4474, ammontante ad € Pt_2
129.600,00 (dicasi euro centoventinovemilaseicento/00), volta a verificare:- il tasso effettivamente applicato nel contratto di mutuo che ci occupa;
- calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo del coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi;
- se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento e, quindi, calcolare il maggior costo complessivo del finanziamento;
se il tasso indicato nel contratto corrisponda o meno a quello effettivo applicato;
- sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
- adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
- se il tasso effettivamente applicato superi il tasso soglia normativamente previsto. Con vittoria di spese competenze ed anticipi del presente procedimento”;
2 per parte convenuta e, per essa, come da nota di precisazione delle Controparte_1 CP_2 conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositata in pct in data 11.09.2024: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo per cui è causa per le ragioni esposte in atto;
In via ulteriormente preliminare Dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva in merito ad eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie avanzate da parte opponente essendo CP_1 esclusivamente cessionaria del solo credito già vantati da in forza del contratto di mutuo Parte_3
a rogito Notaio del 6.12.2007 (rep. N. 15071); Nel merito Respingere l'opposizione Persona_1 proposta dagli attori opponenti perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, con condanna degli opponenti al pagamento che risulterà dovuto a causa del mancato rimborso del finanziamento ipotecario. Con vittoria di spese e competenze di lite”; per parte convenuta come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. Parte_3 depositata in pct il 17.09.2024: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - In via preliminare i) dichiarare inammissibili tutte le domande proposte contro per mancata richiesta di autorizzazione alla Parte_3 chiamata del terzo;
ii) Respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze assertive;
- In via principale di merito, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili, superflue ed esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso prescritte tutte le domande formulate dagli attori nei confronti di Con vittoria di spese e compenso di Parte_3 causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.05.2023 hanno proposto Parte_4 opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe. In particolare, a fondamento della spiegata opposizione hanno dedotto i seguenti motivi e le seguenti circostante: la nullità del precetto notificato in data 03.05.2023 per difetto di legittimazione attiva di e, per essa, mancando la prova della cessione del credito e della Controparte_1 CP_2 titolarità sostanziale della posizione creditoria in capo a quest'ultima; che i sig.ri e Pt_1 Pt_2 hanno sottoscritto in data 06.12.2007 con un mutuo assistito da garanzia Controparte_4 ipotecaria per complessivi € 129.600,00; che, contestualmente e su richiesta del consulente che si occupava della gestione della pratica (sig.ra , il sig. ha sottoscritto anche Parte_5 Pt_1 polizza assicurativa, polizza vita e polizza danni con senza essere Controparte_5 sottoposto ad alcuna visita medica, nonostante l'odierno opponente avesse rappresentato alla sig.ra di essere stato ricoverato qualche mese prima per problemi al cuore, tanto da avere Pt_5 presentato, nel mese di novembre 2007, domanda per accertare il proprio grado di invalidità; che la consulente ha dato atto della non necessità della visita e del fatto che la polizza fosse assolutamente necessaria per poter velocizzare la pratica di concessione del mutuo;
che, dopo essere stato sottoposto a febbraio 2008 a un intervento chirurgico, a marzo 2008 la commissione ASL ha riconosciuto al sig. una riduzione della sua capacità lavorativa, ovvero un'invalidità del 67%, poi elevata al 75% a Pt_1
3 seguito di ulteriori interventi;
che il sig. quindi, ha denunciato il sinistro alla compagnia Pt_1 assicurativa, dato che la polizza sottoscritta nel dicembre 2007 prevedeva l'estinzione automatica del mutuo nel caso in cui il soggetto assicurato avesse conseguito, successivamente alla sottoscrizione della polizza vita, un'invalidità superiore al 60%; che ha rigettato la richiesta di estinzione del CP_5 mutuo, considerando la patologia preesistente alla data di sottoscrizione della polizza;
che il sig. Pt_1 ha chiesto anche l'estinzione anticipata della polizza in questione con restituzione di quanto versato, ma , nonostante ciò, il premio corrisposto non è stato restituito;
di non avere ottenuto risposta rispetto al reclamo inoltrato all' nel mese di febbraio 2010; che, dopo varie richieste, il premio di € CP_6
9.000,00 è stato restituito solo nell'aprile del 2018, a seguito dell'intervento del proprio legale;
che, a seguito della scoperta di un saldo negativo di € 9,00 sul proprio conto corrente, il direttore della filiale di Castiglione del Lago di ha rappresentato che la somma corrisposta da Parte_3 [...] era una somma di e che, pertanto, l'istituto bancario aveva Controparte_5 Parte_3 provveduto a prelevarla direttamente dal conto corrente degli odierni opponenti;
che il 07.05.2018 è stato presentato reclamo per ottenere la restituzione della somma indebitamente sottratta dal conto corrente dei sig.ri e e in data 08.05.2018 è stata depositata denuncia-querela; che la Pt_1 Pt_2 somma in questione è stata riaccreditata in data 08.05.2018; di avere successivamente inoltrato ulteriore reclamo per chiedere la cancellazione dei nominativi degli odierni attori dalla Crif e dalla
Centrale Rischi, il rimborso della commissione incassata dalla per la lavorazione della pratica CP_4 relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa e il risarcimento dei danni non patrimoniali;
che ha negato ogni responsabilità; che il ricorso presentato all'ABF si è concluso con il Parte_3 rigetto delle richieste avanzate;
che anche il procedimento penale incardinato a seguito della denuncia- querela di cui sopra ha avuto esito negativo;
che, nel richiedere informazioni circa le agevolazioni previste dal progetto ARCA al fine della sospensione temporanea del mutuo, è stato erroneamente comunicato al sig. che a tal fine era necessario non pagare almeno una rata del mutuo, tanto che Pt_1 nella richiesta di sospensione temporanea di n. 8 rate del mutuo predisposta da si dava Parte_3 atto di come le parti fino al quel momento avessero sempre corrisposto quanto dovuto, ma che appunto la rata del mese di marzo 2013 non era stata versata, e così accadeva anche per le richieste di sospensione successive;
che, essendo divenuta la rata insostenibile, i sig.ri e hanno Pt_1 Pt_2 deciso di chiedere una surroga del mutuo e ha comunicato loro che la somma Parte_3 necessaria per estinguere anticipatamente il finanziamento era di € 139.203,55, addirittura superiore al capitale iniziale di oltre € 10.000,00; che è stata negata anche la rinegoziazione del mutuo, in quanto entrambe le parti risultavano segnalate presso la Crif e la Centrale Rischi da dopo il Parte_3 mancato pagamento della rata di marzo 2013, nonostante fosse stato l'istituto bancario a fornire tale informazione erronea;
di essersi rivolti al dott. per una perizia tecnico-contabile sul contratto di Per_2 mutuo stipulato in data 06.12.2007 e di aver inviato in data 16.02.2020 a a fronte della Parte_3 risultanze peritali, una pec contenente richiesta di restituzione degli interessi indebitamente percepiti, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del mutuo e la chiusura del conto corrente;
che nessun effetto ha sortito la procedura di mediazione introdotta, così come vani sono stati i tentativi di risolvere in via transattiva la controversia;
che il contratto di mutuo di cui si discute contiene clausole vessatorie, sussistendo in capo al giudice il dovere di procedere d'ufficio alla verifica del carattere vessatorio o meno delle clausole sottoposte alla sua attenzione;
che il predetto contratto contiene un'illegittima capitalizzazione degli interessi ed è affetto da presunta usura;
che, alla luce dei fatti sopra rappresentati, sussiste la responsabilità di per violazione della direttiva 2005/29/CE, del d. l.vo n. Parte_3
4 146/2007 e del Codice del Consumo per avere la Banca, abusando della propria posizione dominante, fatto sottoscrivere una polizza non sottoscrivibile, fornito informazioni erronee circa le modalità di adesione al progetto ARCA, segnalato a sofferenza entrambe le parti presso la Crif e la Centrale Rischi
e ceduto un credito illegittimo, con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle pratiche scorrette messe in atto dalla Banca.
Si è costituita in giudizio e, per essa, domandando il rigetto sia Controparte_1 CP_2 dell'avversa istanza di sospensione che dell'opposizione, ed esponendo in particolare che: sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta opposta, in quanto la posizione creditoria per cui è causa è ricompresa nell'ambito della cessione avvenuta con Parte_3
già con contratto del 03.05.2022, nel relativo avviso di cessione
[...] Controparte_4 pubblicato in G.U. è contenuto il link del sito internet ove è possibile consultare la lista dei creditori ceduti e i dati identificativi dei crediti ceduti e la cedente ha rilasciato apposita Parte_3 dichiarazione di cessione del credito;
è carente di legittimazione passiva e di titolarità Controparte_1 passiva rispetto a qualsiasi domanda risarcitoria e/o restitutoria avanzata da parte opponente, essendo la stessa cessionaria del solo credito già vantato da nei confronti dei sig.ri e Parte_3 Pt_1
in forza del contratto di mutuo del 06.12.2007 e restando immutata, a seguito del Pt_2 perfezionamento della cessione del credito, la posizione sostanziale e processuale di per Parte_3 qualsiasi altra vicenda relativa al rapporto obbligatorio intrattenuto con gli attori opponenti a seguito della sottoscrizione del contratto de quo; le contestazioni afferenti al quantum intimato sono del tutto generiche e indeterminate, gravando in ogni caso sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione dedotta in giudizio;
infondata è la censura relativa alla presunta usurarietà dei tassi, atteso che il tasso convenzionale del 5,95% previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia fissato per legge nel periodo di riferimento, così come il tasso di mora è inferiore al tasso soglia calcolato in base alla normativa in materia;
il piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, non implicando detto piano di ammortamento alcuna capitalizzazione degli interessi.
Si costituita in giudizio anche la quale, nel rassegnare le conclusioni riportate in Parte_3 epigrafe, ha dedotto quanto segue: che rispetto alle domande proprie dell'opposizione (sospensiva e nullità del precetto) legittimata passiva è la cessionaria del credito, nei confronti della quale si conferma l'avvenuta cessione del credito, mentre le domande restitutorie e risarcitorie, rispetto alle quali legittimata passiva è sono inammissibili in rito in mancanza di richiesta e Parte_3 autorizzazione alla chiamata di terzo;
che irrilevanti sono le questioni attinenti alla polizza vita, sia perché le contestazioni riguardano la compagnia assicurativa, sia perché gli stessi opponenti, senza assumere che la condotta della Banca abbia loro determinato qualche ulteriore danno, riconoscono l'intervenuta estinzione della polizza e il completo rimborso dei premi versati cui ha CP_5 provveduto pur senza esservi obbligata;
che le questioni sollevate in questa sede sono state già oggetto di ricorso in sede arbitrale, respinto dall'Arbitro Bancario;
che pretestuose e non rilevanti sono le contestazioni mosse avverso la missiva della Banca con cui sono stati comunicati i conteggi di estinzione anticipata dal mutuo, atteso che il mutuo non è stato estinto e non è stato contestato l'importo del credito precettato;
che la persistente litigiosità della controparte è dimostrata anche dalla
5 temeraria querela penale, oggetto di archiviazione per l'inconsistenza della prospettazione del reato;
che, in ogni caso, le cause petendi poste a fondamento della domanda di ripetizione e di risarcimento sono illustrate in maniera del tutto generica, mai contestualizzata, con meri e inammissibili rinvii alla c.t.p. e/o a dissertazioni giuridico/scolastiche che ne palesano la manifesta inammissibilità e infondatezza;
che, comunque, è prescritta la domanda di restituzione della quota capitale delle rate scadute prima del 21.05.2013, così come è prescritta la domanda risarcitoria per il decorso del quinquennio della responsabilità extracontrattuale, avendo parte avversa riferito condotte del 2008 o del 2010, essendo peraltro trascorso anche il decennio, oltre ad essere prescritti tutti i danni verificatisi anteriormente al 21.05.2018 (per responsabilità extracontrattuale) o al 21.05.2013 (per responsabilità extracontrattuale o precontrattuale); che, volendo analizzare il merito delle contestazioni, le condizioni economiche del contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio sono determinate, legittime e rispettose della normativa di settore, atteso che sia il tasso fisso di ammortamento (5,95%) che quello di mora (7,95%) sono ampiamente al di sotto della soglia usura di periodo (9,09%); che la consulenza di parte prodotta dagli odierni opponenti si basa su una metodologia di calcolo strumentale e palesemente erronea, in ragione del fatto che, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, i costi di assicurazione devono essere ricompresi nel calcolo del TEG solo se obbligatori, i costi notarili sono espressamente esclusi dalla verifica del TEG e il piano di ammortamento alla francese non determina l'applicazione di nessun anatocismo, non comportando, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, nessuna capitalizzazione degli interessi;
che destituite di fondamento sono anche le censure sottese alla violazione della normativa comunitaria e del Codice del Consumo, atteso che: le contestazioni sulle polizze sono irrilevanti alla luce della loro estinzione con rimborso integrale del premio e non è vero che l'operatore di filiale abbia indotto controparte a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza per accedere al mutuo;
il mancato indennizzo del sinistro è una mera conseguenza della non assicurabilità ab origine del cliente, poiché le dichiarazioni dallo stesso rese in fase di sottoscrizione si sono rivelate non rispondenti alle sue reali condizioni di salute, come già rappresentato da Parte_3 davanti all'ABF; la non ha preso parte alla stipula della polizza e ha comunque CP_4 CP_5 accolto la richiesta di estinzione e rimborsato i premi assicurativi al fine di non alimentare un inutile contenzioso;
non corrisponde altresì a verità che avrebbe indotto parte avversaria a non Parte_3 versare una rata di mutuo per chiedere la sospensione, avendo gli impiegati bancari semplicemente illustrato le modalità di accesso al progetto ARCA;
l'importo complessivo superiore all'erogato, quantificato in sede di richiesta di estinzione, deriva dalle rate impagate/sospese, oltre che dalla penale d'estinzione, e, in ogni caso, gli opponenti non hanno in alcun modo contestato il credito precettato;
la contestazione in tema di Centrale Rischi è inammissibile, perché controparte non allega quale segnalazione sarebbe pregiudizievole né quando sarebbe avvenuta, né il conseguente danno, potendo trattarsi al più di un impagato, anche se dalle visure prodotte non emerge alcun impagato segnalato da la quale, peraltro, quando è stata titolare del credito, ha sempre segnalato correttamente lo Parte_3 stato del rapporto, il concesso e l'utilizzato; la cessione del credito è legittima, conforme alle condizioni contrattuali, sottoscritte tra le parti e rispettose della normativa di settore;
nessuna condotta illegittima, quindi, può essere addebitata alla banca convenuta opposta, tanto meno collegata a un qualche danno.
6 Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 21.09.2023 non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione dell'invocato provvedimento di sospensione inaudita altera parte ed è stata differita l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con ordinanza del 22.02.2024 sono state rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le richieste istruttorie formulate da parte opponente, ed è stata fissata ex art. 189 c.p.c. l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Pertanto, all'udienza del 21.11.2024, preso atto del deposito ad opera delle parti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.Preliminarmente, l'adito Tribunale rileva il difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva della cessionaria del credito, con riguardo alle domande restitutorie formulate dagli Controparte_1 odierni opponenti (la domanda risarcitoria, in relazione alla quale la cessionaria sarebbe stata ugualmente carente di legittimazione e titolarità passiva, è stata invece avanzata nei soli confronti di
. Parte_3
1.1 Ed invero, mentre la cessione del contratto determina il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e producendo, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta in capo all'originario creditore-cedente, e l'esercizio di esso, che viene trasferito al cessionario. Ne consegue che il cessionario della posizione creditoria acquista soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, più segnatamente, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
di contro, non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 17.05.2022).
2. Procedendo con l'esame delle questioni preliminari, deve essere poi esaminata la questione relativa alla citazione diretta in causa, da parte dei sig.ri e , di nell'ambito di Pt_1 Pt_2 Parte_3 un giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promosso a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte della cessionaria del credito.
2.1 Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, partendo dal presupposto dell'ammissibilità della chiamata in causa di terzo ad opera di parte opponente (cfr. Cass., n. 2928/1994), “in sede di opposizione a precetto, l'opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto, nonostante la formale veste di attore, mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore nonostante la formale veste di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne
7 consegue che l' opponente può citare unicamente il soggetto che ha ottenuto nei suoi confronti il precetto, non potendo le parti essere altre che il soggetto istante per il precetto e il soggetto nei cui confronti il precetto è diretto, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria (cfr. Cass., sez. I, 29.10.2015, n. 22113; Cass., sez. I, 19.10.2015, n. 21101)”
(Tribunale di Terni, sentenza del 10.02.2020).
2.2 Nel caso di specie, gli opponenti, non avendo chiesto al giudice di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., sono incorsi nella predetta decadenza, in quanto hanno provveduto a citare in giudizio direttamente soggetto diverso dal creditore precettante. Parte_3
Pertanto, le domande restitutorie e di risarcimento del danno formulate da e Parte_1 [...]
nei confronti di devono considerarsi inammissibili. Pt_2 Parte_3
3. Ciò posto, è possibile a questo punto analizzare i motivi riconducibili propriamente nell'ambito dell'opposizione a precetto, ossia l'asserito difetto di legittimazione attiva di e, per essa, Controparte_1
e le contestazioni avanzate nei confronti del contratto di mutuo azionato quale titolo CP_2 esecutivo, nonostante il difetto di legittimazione e di titolarità passiva del cessionario rispetto alle domande restitutorie e l'inammissibilità delle domande restitutorie nei riguardi di in Parte_3 quanto comunque afferenti al diritto del creditore precettante a procedere ad esecuzione forzata.
Rimane, invece, assorbito l'esame della domanda risarcitoria e le allegazioni ad essa sottostanti
(violazione della direttiva 2005/29/CE, del d. l.vo n. 146/2007 e del Codice del Consumo) stante l'inammissibilità della domanda per le ragioni sopra esposte.
4. Specificamente, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e, per Controparte_1 essa, potendo ritenersi sussistente, ad avviso di questo Tribunale, la prova della CP_2 cessione del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti, avvenuta con contratto di cessione del 03.05.2022 tra (cedente) – che, con atto notarile del 20.10.2008, ha incorporato per Parte_3 fusione istituto di credito erogante il mutuo di cui si discute - e Controparte_4 Controparte_1
(cessionaria), nonché della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo a quest'ultima.
4.1 E' utile rammentare innanzitutto che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
8 acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021).
4.2 Inoltre, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
4.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n.
31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
9 4.4 L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione”, specificando ulteriormente che “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Cass. n. 220/2023).
4.5 Nella tematica qui affrontata è intervenuta nuovamente di recente la Suprema Corte per
“rettamente” intendere i precedenti della stessa in cui si è fatto riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa (cfr. in particolare Cass. n.
17944/2023, nella cui motivazione si afferma: “Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: <<l secondo comma del d. lgs. settembre n. nel testo originario applicabile ratione temporis ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici prevedendo quale presupposto efficacia stessa nei confronti dei debitori ceduti pubblicazione un avviso nella gazzetta ufficiale e dispensando banca cessionaria dall provvedere alla notifica alle singole controparti acquisiti tale adempimento ponendosi sullo stesso piano quelli prescritti via generale c.c. pu essere validamente surrogato da questi ultimi segnatamente dalla notificazione che non subordinata a particolari requisiti forma quindi aver luogo anche mediante l citazione con cui il cessionario intima pagamento al debitore ceduto ovvero corso giudizio esso comunque tutto estraneo perfezionamento fattispecie traslativa quanto rileva solo fine escludere liberatoria eseguito cedente pi specificamente parte agisca affermandosi successore titolo particolare creditore virt speciale disciplina>
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
10 non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
(…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”).
11 4.5.1 Alla luce di quanto descritto, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
4.6 Orbene, questo Tribunale ritiene che, nella fattispecie concreta, ricorrano e sussistano idonei e validi elementi che portano ad affermare la titolarità del credito in capo a a seguito della Controparte_1 cessione in blocco del 03.05.2022 e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionaria. Ed invero: a) il rapporto ceduto (contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.12.2007) rientra nei rapporti aventi le caratteristiche dei rapporti ricompresi nell'operazione di cessione indicata nell'avviso in G.U., Parte Seconda, n. 52 del 05.05.2022; b) nel predetto avviso è riportato il sito internet ove è pubblicata la lista dei debitori ceduti e ove è possibile consultare, previa richiesta, i dati indicativi dei crediti ceduti. Il rinvio, peraltro, ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione costituisce elemento idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna opposta;
c) l'istituto opposto ha prodotto in giudizio la dichiarazione del cedente in cui si attesta che tra i crediti ceduti con contratto del
03.05.2022 da in favore di sono ricompresi anche i crediti vantati nei Parte_3 Controparte_1 confronti di e , derivanti dal rapporto di finanziamento n. 3542341 di Parte_1 Parte_2 originari € 129.600,00; d) la convenuta ha confermato, in sede di costituzione, Parte_3
l'avvenuta cessione del credito di cui si discute. Tali elementi, complessivamente valutati anche in
12 relazione alla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, sono idonei per potere ritenere esistente l'avvenuta cessione e il relativo contratto di cessione (si veda anche Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 607/2024, secondo cui “La prova della cessione di crediti in blocco può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti”).
5. Non merita di essere accolta neanche la contestazione in ordine all'asserita presenza nel contratto di mutuo di cui si discute di clausole vessatorie. In primo luogo, tale censura è stata formulata in maniera alquanto generica, senza in alcun modo specificare quali clausole contrattuali presenterebbero, secondo la prospettazione degli opponenti, carattere vessatorio e le ragioni poste a fondamento della presunta vessatorietà. In secondo luogo, non è pertinente il richiamato effettuato da parte opponente alla giurisprudenza in punto di esistenza di un dovere del giudice di procedere d'ufficio alla verifica di clausole vessatorie, poiché i principi poi esplicitati dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n.
9479/2023, si applicano esclusivamente ai titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi fondati su contratto concluso tra professionista e consumatore, non oggetto di opposizione (e quindi divenuti definitivi) e non contenti la valutazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali, nel caso di ingiunto/esecutato persona fisica che rivesta la qualifica di possibile consumatore, mentre nel caso in esame il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto opposto è rappresentato dal contratto di mutuo del 06.12.2007 e non da un decreto ingiuntivo.
6. Parimenti infondata è la censura con cui i sig.ri e si dolgono dell'illegittima Pt_1 Pt_2 capitalizzazione degli interessi per effetto del piano di ammortamento c.d. alla francese. Come ha costantemente affermato e ribadito la giurisprudenza di merito e confermato anche la sentenza della
Suprema Corte, SS.UU. n. 15130/2024, la pratica del piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr., tra le tante, Tribunale di
Civitavecchia n. 818/2020; Tribunale di Trapano n. 593/2020; Tribunale di Rimini n. 13/2020;
Tribunale di Pisa n. 112/2020; Tribunale di Lucca n. 1566/2019; Tribunale di Cosenza n. 2383 /2019;
Tribunale di Chieti n. 692/2019; Tribunale di Rieti n. 699/2019; Tribunale di Siena n. 824; Tribunale di Roma n. 5583/2019, per cui “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata.
Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”).
7. Quanto all'asserito carattere usurario dei tassi, tale doglianza è stata meramente affermata ed è rimasta confinata nell'alveo di una generica e indeterminata allegazione, non avendo gli opponenti affatto assolto all'onere probatorio su di loro gravante, neanche in termini di principio di prova, in
13 considerazione del fatto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, è onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della CP_4 di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. Specificamente, gli attori avrebbero dovuto allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché indicare e dimostrare le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis Tribunale di Perugia n. 290 del 28.02.2022; Corte
d'Appello di Perugia n. 560 del 01.10.2021; Tribunale di Ivrea n. 836 del 07.09.2021; Tribunale di
Catania n. 1958 del 09.05.2019; Tribunale di Roma n. 3929 del 21.02.2018; Tribunale di Roma n.
19098 del 24.09.2015).
8. Per quanto concerne poi le contestazioni paventate da parte opponente sul quantum debeatur, esse sono rimaste del tutto indimostrate, atteso che, da un lato, nessuna censura specifica avverso l'importo precettato è stata concretamente avanzata dagli opponenti, e, dall'altro lato, questi ultimi non hanno provato l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
9. Deve ribadirsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dagli attori opponenti, per la cui ammissione hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
9.1 In particolare, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è ammissibile poiché avente una finalità meramente esplorativa, essendo stato formulato in maniera assolutamente generica senza l'indicazione specifica dei documenti che ne dovrebbero costituire l'oggetto.
9.2 Inammissibile è anche la c.t.u. richiesta, non essendo la consulenza tecnica di parte prodotta idonea a determinare l'espletamento del chiesto accertamento, non solo perché, per le motivazioni di cui sopra, il piano di ammortamento c.d. alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico e parte attrice opponente non ha fornito nemmeno in principio di prova in merito all'asserita natura usuraria dei tassi, ma anche per il fatto che il consulente di parte, ai fini della determinazione della soglia d'usura, base la sua indagine sul TAEG, quando invece occorre fare riferimento al TEG, risultando l'elaborato peritale di parte viziato da un punto di vista giuridico-metodologico, considerando, come già ampiamente motivato nell'ordinanza del 22.02.2024, che: a) mentre il TAEG si riferisce esclusivamente al credito al consumo e assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, il TEG rappresenta il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla l. n. 108 del 1996; b) dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del
Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.; c) dalla comparazione dei due concetti è possibile affermare che mentre il TAEG rappresenta una formula dettata per il credito al consumo con finalità per così dire
“preventive” (serve sostanzialmente a rendere edotto il consumatore del costo del suo credito in considerazione della sua debolezza contrattuale e asimmetria informativa), il TEG costituisce la
14 formula matematica utilizzata per la verifica ex post - e dunque non con finalità preventive, ma punitivo-repressive - del tasso oltre il quale la pattuizione deve considerarsi usuraria. Per tale motivo, la tesi di chi propugna l'applicazione dei criteri di calcolo del TAEG per la verifica del superamento della soglia usuraia comporta l'utilizzo della comparazione di due concetti disomogenei dettati per finalità differenti, con la conseguenza di falsare e per via interpretativa la verifica richiesta dal legislatore penale;
d) la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto
Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, l'individuazione del TEGM
(Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), e quindi della soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento. Ne consegue che dette istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate e che è innegabile che le stesse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, comma 4, c.p., proprio ove si pensi che la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica, sicché a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità (cfr. Trib. Milano sez. VI, 01 ottobre 2015); e) il calcolo del tasso effettivo globale medio viene operato espressamente escludendo, dal suo computo, gli interessi di mora in uno agli altri oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempimenti del finanziamento (cfr. Istruzioni
Banca d'Italia, par. C.4); f) altro, invece, è l'operazione di rilevazione del TEG, funzionale invece a descrivere il costo effettivo di una determinata operazione finanziaria. Ed invero, la rilevazione del
TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo
(interessi, commissioni, spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) quella di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni «tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie» (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari «il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». Proprio questa è la ragione che impone di utilizzare, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in tema di usura, le istruzioni della Banca d'Italia; g) in tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi e interessi moratori non ne consente il mero cumulo, procedendo ad una semplice somma algebrica dei tassi pattuiti atteso che, invece, l'usurarietà degli interessi di mora deve essere, se del caso, operata autonomamente per tale tipologia di interessi in sé considerata. Devono, dunque, essere disattese le interpretazioni di Cass. Civ. n. 350/2013, laddove lette nel senso che ivi si sia voluto suggerire il principio della sommatoria dei tassi corrispettivi e di quelli moratori. Difatti, come è stato rilevato in maniera condivisibile dagli orientamenti della giurisprudenza di merito, (molteplici: cfr. Trib. Napoli
18 aprile 2014; Trbi. Roma 16 settembre 2014; Trib. Milano 22 maggio 2014 ma si veda anche Trib.
15 Milano, est. Giud. Stefani, 8 marzo 2016, Trib. Torino, funditus, 27 aprile 2016, solo per citare le più recenti nonché di questo stesso Tribunale), siffatta operazione “matematica” appare inficiata dall'errore giuridico di porre sullo stesso piano situazioni differenti (l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori), postulando un nesso di interdipendenza tra gli stessi giuridicamente e matematicamente non sostenibile, trattandosi di entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a basi di calcolo differenti. Per di più, tale criterio non può nemmeno trarsi da quanto affermato dalla sentenza della Corte di Legittimità, con la nota pronuncia 9 gennaio 2013, n. 350 sopra richiamata, la quale, in sintesi, ha unicamente inteso affermare che la verifica dell'usurarietà degli interessi passa per il raffronto anche degli interessi moratori i quali, deve aggiungersi, devono essere autonomamente considerati, rispetto al tasso soglia;
h) condivisibile è anche l'approdo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza resa a
SS. UU. n. 19597/2020, che non solo ha affermato che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, in quanto mira a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della conclusione del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso, ma ha al contempo precisato che il rilievo dell'usurarietà dei tassi è altresì condizionato dal concreto andamento del rapporto, in quanto, se anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, i dati indicati dal consulente di parte non sono attendibili, sia per la erronea metodologia utilizzata, sai per avere improntato la valutazione verso uno scenario usurario ex ante, senza in alcun modo indicare l'effettivo interesse concretamente applicato dall'istituto bancario in costanza di rapporto e l'effettivo superamento della soglia in pendenza del rapporto medesimo.
10. L'esame della domanda di risarcimento del danno è assorbito dall'inammissibilità della domanda medesima come sopra argomentato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta, secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva della cessionaria CP_1 con riferimento alle domande restitutorie svolte da parte opponente;
[...]
16 2. dichiara l'inammissibilità delle domande restitutorie e di risarcimento del danno formulate dagli opponenti nei confronti di Parte_3
3. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da e Parte_1 [...]
; Pt_2
4. condanna e al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, e della convenuta delle spese di lite del CP_1 CP_2 Parte_3 presente giudizio, che liquida, per ciascuna parte convenuta sopra individuata, in complessivi €
9.141,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott. Sara Fioroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2288/2023 promossa da:
c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Angelini (c.f. ) C.F._2 C.F._3 ed elettivamente domiciliati in Castiglione del Lago (PG), via Marcantoni n. 16, presso lo studio del difensore;
ATTORI OPPONENTI
contro c.f. , e, per essa, (già c.f. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
, p. iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_2 P.IVA_3 difesa dall'avv. Luca Patalini (c.f. ) ed elettivamente domiciliata in Perugia, via C.F._4
Baglioni n. 24, presso lo studio del difensore;
c.f. e p.iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti (c.f. ) e dall'avv. Marcello C.F._5
Arbasino (c.f. ), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, C.F._6
Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9/10;
CONVENUTE OPPOSTE
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI delle parti:
per parte attrice: come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositata in pct il
12.09.2024: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in accoglimento della presente opposizione e disattesa
1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare e assorbente dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per carenza di legittimazione attiva di – CF CP_1
– con sede in Conegliano Veneto (TV), via Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro - tempore e per essa , già – CF P.I. CP_2 CP_3 P.IVA_2
- con sede in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro -tempore ivi elettivamente domiciliata in Perugia (PG), via Baglioni, n. 24 presso lo studio dell'Avv. Luca Patalini;
in via ulteriormente preliminare e cautelare disporre la immediata sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione e/o dell'esecutività del titolo costituito dal contratto di mutuo sottoscritto in data 06.12.2007 Rep. 15071/ Racc. 4474), nonché l'efficacia del precetto per le ragioni indicate in via preliminare sussistendo gravi e fondati motivi con conseguente inefficacia/ inidoneità del precetto, ovvero in denegata ipotesi fissare a breve udienza ad hoc per la discussione della sola istanza cautelare concedendo termine per la notifica dell'atto e del decreto a controparte;
in via principale nel merito per tutto quanto sopra esposto in narrativa e nella richiamata perizia di parte, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mutuo anche per violazione della legge 108/96 con conseguente ripetizione delle somme non dovute, degli interessi corrisposti o di quelli ritenuti di giustizia anche a seguito dell'espletanda CTU ed il proseguimento di ammortamento a costo zero;
sempre in via principale nel merito accertare e dichiarare che già Parte_3
ha posto in essere nei confronti dei sigg.ri e Controparte_4 Parte_1 [...]
pratiche scorrette, aggressive o abusive in violazione di quanto previsto dal Codice del Pt_2
Consumo e per l'effetto condannare già al risarcimento dei Parte_3 Controparte_4 danni patrimoniali e non da valutarsi in via equitativa;
In via istruttoria Ordinare a – CP_1
CF – con sede in Conegliano Veneto (TV), via Alfieri n. 1, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro - tempore e per essa , già - CF P.I. CP_2 CP_3 P.IVA_2
– con sede in Verona (VR), Viale dell'Agricoltura n. 7, in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro - tempore ivi elettivamente domiciliata in Perugia (PG), via Baglioni, n. 24 presso lo studio dell'Avv. Luca Patalini e ad - Codice Fiscale e P. IVA n° - Parte_3 P.IVA_4 in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, con sede in Milano (MI), Piazza Gae Aulenti,
n. 3 anche ai sensi dell'art. 119, IV comma, TUB, ad integrazione di quelli già in atti, l'acquisizione in originale di tutta la documentazione inerente la posizione dei sigg.ri e Parte_1 [...]
, sin dall'origine dell'impugnato rapporto, delle ricevute di versamento, delle schede Pt_2 dell'istituto bancario e di quanto altro inerente al contratto di mutuo sopra richiamato;
Disporre consulenza tecnica d'ufficio sul contratto di mutuo sottoscritto dai sigg.ri e Parte_1 [...]
in data 06 dicembre 2007, Repertorio n.ro 15071 Raccolta n.ro 4474, ammontante ad € Pt_2
129.600,00 (dicasi euro centoventinovemilaseicento/00), volta a verificare:- il tasso effettivamente applicato nel contratto di mutuo che ci occupa;
- calcolare la rata dovuta applicando il tasso indicato nel contratto (il tasso effettivo del coincidere con quello indicato nel contratto) tenendo conto delle date di erogazione e dei rimborsi;
- se la rata così calcolata risulta inferiore a quella prospettata nel piano di ammortamento e, quindi, calcolare il maggior costo complessivo del finanziamento;
se il tasso indicato nel contratto corrisponda o meno a quello effettivo applicato;
- sviluppare un nuovo piano di ammortamento utilizzando il tasso legale vigente alla sottoscrizione del contratto;
- adeguare il tasso per il calcolo degli interessi ai saggi legali vigenti nei successivi periodi;
- se il tasso effettivamente applicato superi il tasso soglia normativamente previsto. Con vittoria di spese competenze ed anticipi del presente procedimento”;
2 per parte convenuta e, per essa, come da nota di precisazione delle Controparte_1 CP_2 conclusioni ex art. 189 c.p.c. depositata in pct in data 11.09.2024: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare Rigettare l'istanza avversaria di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo per cui è causa per le ragioni esposte in atto;
In via ulteriormente preliminare Dichiarare la carenza di legittimazione passiva e di titolarità passiva in merito ad eventuali domande risarcitorie e/o restitutorie avanzate da parte opponente essendo CP_1 esclusivamente cessionaria del solo credito già vantati da in forza del contratto di mutuo Parte_3
a rogito Notaio del 6.12.2007 (rep. N. 15071); Nel merito Respingere l'opposizione Persona_1 proposta dagli attori opponenti perché inammissibile e comunque infondata in fatto e diritto, con condanna degli opponenti al pagamento che risulterà dovuto a causa del mancato rimborso del finanziamento ipotecario. Con vittoria di spese e competenze di lite”; per parte convenuta come da nota di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. Parte_3 depositata in pct il 17.09.2024: “Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - In via preliminare i) dichiarare inammissibili tutte le domande proposte contro per mancata richiesta di autorizzazione alla Parte_3 chiamata del terzo;
ii) Respingere tutte le domande in ragione delle eccepite carenze assertive;
- In via principale di merito, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili, superflue ed esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso prescritte tutte le domande formulate dagli attori nei confronti di Con vittoria di spese e compenso di Parte_3 causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.05.2023 hanno proposto Parte_4 opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe. In particolare, a fondamento della spiegata opposizione hanno dedotto i seguenti motivi e le seguenti circostante: la nullità del precetto notificato in data 03.05.2023 per difetto di legittimazione attiva di e, per essa, mancando la prova della cessione del credito e della Controparte_1 CP_2 titolarità sostanziale della posizione creditoria in capo a quest'ultima; che i sig.ri e Pt_1 Pt_2 hanno sottoscritto in data 06.12.2007 con un mutuo assistito da garanzia Controparte_4 ipotecaria per complessivi € 129.600,00; che, contestualmente e su richiesta del consulente che si occupava della gestione della pratica (sig.ra , il sig. ha sottoscritto anche Parte_5 Pt_1 polizza assicurativa, polizza vita e polizza danni con senza essere Controparte_5 sottoposto ad alcuna visita medica, nonostante l'odierno opponente avesse rappresentato alla sig.ra di essere stato ricoverato qualche mese prima per problemi al cuore, tanto da avere Pt_5 presentato, nel mese di novembre 2007, domanda per accertare il proprio grado di invalidità; che la consulente ha dato atto della non necessità della visita e del fatto che la polizza fosse assolutamente necessaria per poter velocizzare la pratica di concessione del mutuo;
che, dopo essere stato sottoposto a febbraio 2008 a un intervento chirurgico, a marzo 2008 la commissione ASL ha riconosciuto al sig. una riduzione della sua capacità lavorativa, ovvero un'invalidità del 67%, poi elevata al 75% a Pt_1
3 seguito di ulteriori interventi;
che il sig. quindi, ha denunciato il sinistro alla compagnia Pt_1 assicurativa, dato che la polizza sottoscritta nel dicembre 2007 prevedeva l'estinzione automatica del mutuo nel caso in cui il soggetto assicurato avesse conseguito, successivamente alla sottoscrizione della polizza vita, un'invalidità superiore al 60%; che ha rigettato la richiesta di estinzione del CP_5 mutuo, considerando la patologia preesistente alla data di sottoscrizione della polizza;
che il sig. Pt_1 ha chiesto anche l'estinzione anticipata della polizza in questione con restituzione di quanto versato, ma , nonostante ciò, il premio corrisposto non è stato restituito;
di non avere ottenuto risposta rispetto al reclamo inoltrato all' nel mese di febbraio 2010; che, dopo varie richieste, il premio di € CP_6
9.000,00 è stato restituito solo nell'aprile del 2018, a seguito dell'intervento del proprio legale;
che, a seguito della scoperta di un saldo negativo di € 9,00 sul proprio conto corrente, il direttore della filiale di Castiglione del Lago di ha rappresentato che la somma corrisposta da Parte_3 [...] era una somma di e che, pertanto, l'istituto bancario aveva Controparte_5 Parte_3 provveduto a prelevarla direttamente dal conto corrente degli odierni opponenti;
che il 07.05.2018 è stato presentato reclamo per ottenere la restituzione della somma indebitamente sottratta dal conto corrente dei sig.ri e e in data 08.05.2018 è stata depositata denuncia-querela; che la Pt_1 Pt_2 somma in questione è stata riaccreditata in data 08.05.2018; di avere successivamente inoltrato ulteriore reclamo per chiedere la cancellazione dei nominativi degli odierni attori dalla Crif e dalla
Centrale Rischi, il rimborso della commissione incassata dalla per la lavorazione della pratica CP_4 relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa e il risarcimento dei danni non patrimoniali;
che ha negato ogni responsabilità; che il ricorso presentato all'ABF si è concluso con il Parte_3 rigetto delle richieste avanzate;
che anche il procedimento penale incardinato a seguito della denuncia- querela di cui sopra ha avuto esito negativo;
che, nel richiedere informazioni circa le agevolazioni previste dal progetto ARCA al fine della sospensione temporanea del mutuo, è stato erroneamente comunicato al sig. che a tal fine era necessario non pagare almeno una rata del mutuo, tanto che Pt_1 nella richiesta di sospensione temporanea di n. 8 rate del mutuo predisposta da si dava Parte_3 atto di come le parti fino al quel momento avessero sempre corrisposto quanto dovuto, ma che appunto la rata del mese di marzo 2013 non era stata versata, e così accadeva anche per le richieste di sospensione successive;
che, essendo divenuta la rata insostenibile, i sig.ri e hanno Pt_1 Pt_2 deciso di chiedere una surroga del mutuo e ha comunicato loro che la somma Parte_3 necessaria per estinguere anticipatamente il finanziamento era di € 139.203,55, addirittura superiore al capitale iniziale di oltre € 10.000,00; che è stata negata anche la rinegoziazione del mutuo, in quanto entrambe le parti risultavano segnalate presso la Crif e la Centrale Rischi da dopo il Parte_3 mancato pagamento della rata di marzo 2013, nonostante fosse stato l'istituto bancario a fornire tale informazione erronea;
di essersi rivolti al dott. per una perizia tecnico-contabile sul contratto di Per_2 mutuo stipulato in data 06.12.2007 e di aver inviato in data 16.02.2020 a a fronte della Parte_3 risultanze peritali, una pec contenente richiesta di restituzione degli interessi indebitamente percepiti, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del mutuo e la chiusura del conto corrente;
che nessun effetto ha sortito la procedura di mediazione introdotta, così come vani sono stati i tentativi di risolvere in via transattiva la controversia;
che il contratto di mutuo di cui si discute contiene clausole vessatorie, sussistendo in capo al giudice il dovere di procedere d'ufficio alla verifica del carattere vessatorio o meno delle clausole sottoposte alla sua attenzione;
che il predetto contratto contiene un'illegittima capitalizzazione degli interessi ed è affetto da presunta usura;
che, alla luce dei fatti sopra rappresentati, sussiste la responsabilità di per violazione della direttiva 2005/29/CE, del d. l.vo n. Parte_3
4 146/2007 e del Codice del Consumo per avere la Banca, abusando della propria posizione dominante, fatto sottoscrivere una polizza non sottoscrivibile, fornito informazioni erronee circa le modalità di adesione al progetto ARCA, segnalato a sofferenza entrambe le parti presso la Crif e la Centrale Rischi
e ceduto un credito illegittimo, con conseguente diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa delle pratiche scorrette messe in atto dalla Banca.
Si è costituita in giudizio e, per essa, domandando il rigetto sia Controparte_1 CP_2 dell'avversa istanza di sospensione che dell'opposizione, ed esponendo in particolare che: sussiste la legittimazione attiva e la titolarità del credito in capo all'odierna convenuta opposta, in quanto la posizione creditoria per cui è causa è ricompresa nell'ambito della cessione avvenuta con Parte_3
già con contratto del 03.05.2022, nel relativo avviso di cessione
[...] Controparte_4 pubblicato in G.U. è contenuto il link del sito internet ove è possibile consultare la lista dei creditori ceduti e i dati identificativi dei crediti ceduti e la cedente ha rilasciato apposita Parte_3 dichiarazione di cessione del credito;
è carente di legittimazione passiva e di titolarità Controparte_1 passiva rispetto a qualsiasi domanda risarcitoria e/o restitutoria avanzata da parte opponente, essendo la stessa cessionaria del solo credito già vantato da nei confronti dei sig.ri e Parte_3 Pt_1
in forza del contratto di mutuo del 06.12.2007 e restando immutata, a seguito del Pt_2 perfezionamento della cessione del credito, la posizione sostanziale e processuale di per Parte_3 qualsiasi altra vicenda relativa al rapporto obbligatorio intrattenuto con gli attori opponenti a seguito della sottoscrizione del contratto de quo; le contestazioni afferenti al quantum intimato sono del tutto generiche e indeterminate, gravando in ogni caso sulla controparte l'onere di dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione dedotta in giudizio;
infondata è la censura relativa alla presunta usurarietà dei tassi, atteso che il tasso convenzionale del 5,95% previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo è inferiore al tasso soglia fissato per legge nel periodo di riferimento, così come il tasso di mora è inferiore al tasso soglia calcolato in base alla normativa in materia;
il piano di ammortamento alla francese non comporta alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., difettando in sede genetica del negozio il presupposto stesso dell'anatocismo, non implicando detto piano di ammortamento alcuna capitalizzazione degli interessi.
Si costituita in giudizio anche la quale, nel rassegnare le conclusioni riportate in Parte_3 epigrafe, ha dedotto quanto segue: che rispetto alle domande proprie dell'opposizione (sospensiva e nullità del precetto) legittimata passiva è la cessionaria del credito, nei confronti della quale si conferma l'avvenuta cessione del credito, mentre le domande restitutorie e risarcitorie, rispetto alle quali legittimata passiva è sono inammissibili in rito in mancanza di richiesta e Parte_3 autorizzazione alla chiamata di terzo;
che irrilevanti sono le questioni attinenti alla polizza vita, sia perché le contestazioni riguardano la compagnia assicurativa, sia perché gli stessi opponenti, senza assumere che la condotta della Banca abbia loro determinato qualche ulteriore danno, riconoscono l'intervenuta estinzione della polizza e il completo rimborso dei premi versati cui ha CP_5 provveduto pur senza esservi obbligata;
che le questioni sollevate in questa sede sono state già oggetto di ricorso in sede arbitrale, respinto dall'Arbitro Bancario;
che pretestuose e non rilevanti sono le contestazioni mosse avverso la missiva della Banca con cui sono stati comunicati i conteggi di estinzione anticipata dal mutuo, atteso che il mutuo non è stato estinto e non è stato contestato l'importo del credito precettato;
che la persistente litigiosità della controparte è dimostrata anche dalla
5 temeraria querela penale, oggetto di archiviazione per l'inconsistenza della prospettazione del reato;
che, in ogni caso, le cause petendi poste a fondamento della domanda di ripetizione e di risarcimento sono illustrate in maniera del tutto generica, mai contestualizzata, con meri e inammissibili rinvii alla c.t.p. e/o a dissertazioni giuridico/scolastiche che ne palesano la manifesta inammissibilità e infondatezza;
che, comunque, è prescritta la domanda di restituzione della quota capitale delle rate scadute prima del 21.05.2013, così come è prescritta la domanda risarcitoria per il decorso del quinquennio della responsabilità extracontrattuale, avendo parte avversa riferito condotte del 2008 o del 2010, essendo peraltro trascorso anche il decennio, oltre ad essere prescritti tutti i danni verificatisi anteriormente al 21.05.2018 (per responsabilità extracontrattuale) o al 21.05.2013 (per responsabilità extracontrattuale o precontrattuale); che, volendo analizzare il merito delle contestazioni, le condizioni economiche del contratto di mutuo fondiario oggetto del presente giudizio sono determinate, legittime e rispettose della normativa di settore, atteso che sia il tasso fisso di ammortamento (5,95%) che quello di mora (7,95%) sono ampiamente al di sotto della soglia usura di periodo (9,09%); che la consulenza di parte prodotta dagli odierni opponenti si basa su una metodologia di calcolo strumentale e palesemente erronea, in ragione del fatto che, secondo le istruzioni della Banca d'Italia, i costi di assicurazione devono essere ricompresi nel calcolo del TEG solo se obbligatori, i costi notarili sono espressamente esclusi dalla verifica del TEG e il piano di ammortamento alla francese non determina l'applicazione di nessun anatocismo, non comportando, come ribadito costantemente dalla giurisprudenza, nessuna capitalizzazione degli interessi;
che destituite di fondamento sono anche le censure sottese alla violazione della normativa comunitaria e del Codice del Consumo, atteso che: le contestazioni sulle polizze sono irrilevanti alla luce della loro estinzione con rimborso integrale del premio e non è vero che l'operatore di filiale abbia indotto controparte a ritenere necessaria la sottoscrizione della polizza per accedere al mutuo;
il mancato indennizzo del sinistro è una mera conseguenza della non assicurabilità ab origine del cliente, poiché le dichiarazioni dallo stesso rese in fase di sottoscrizione si sono rivelate non rispondenti alle sue reali condizioni di salute, come già rappresentato da Parte_3 davanti all'ABF; la non ha preso parte alla stipula della polizza e ha comunque CP_4 CP_5 accolto la richiesta di estinzione e rimborsato i premi assicurativi al fine di non alimentare un inutile contenzioso;
non corrisponde altresì a verità che avrebbe indotto parte avversaria a non Parte_3 versare una rata di mutuo per chiedere la sospensione, avendo gli impiegati bancari semplicemente illustrato le modalità di accesso al progetto ARCA;
l'importo complessivo superiore all'erogato, quantificato in sede di richiesta di estinzione, deriva dalle rate impagate/sospese, oltre che dalla penale d'estinzione, e, in ogni caso, gli opponenti non hanno in alcun modo contestato il credito precettato;
la contestazione in tema di Centrale Rischi è inammissibile, perché controparte non allega quale segnalazione sarebbe pregiudizievole né quando sarebbe avvenuta, né il conseguente danno, potendo trattarsi al più di un impagato, anche se dalle visure prodotte non emerge alcun impagato segnalato da la quale, peraltro, quando è stata titolare del credito, ha sempre segnalato correttamente lo Parte_3 stato del rapporto, il concesso e l'utilizzato; la cessione del credito è legittima, conforme alle condizioni contrattuali, sottoscritte tra le parti e rispettose della normativa di settore;
nessuna condotta illegittima, quindi, può essere addebitata alla banca convenuta opposta, tanto meno collegata a un qualche danno.
6 Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. del 21.09.2023 non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'emissione dell'invocato provvedimento di sospensione inaudita altera parte ed è stata differita l'udienza di prima comparizione delle parti.
Con ordinanza del 22.02.2024 sono state rigettate l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e le richieste istruttorie formulate da parte opponente, ed è stata fissata ex art. 189 c.p.c. l'udienza per la rimessione della causa in decisione. Pertanto, all'udienza del 21.11.2024, preso atto del deposito ad opera delle parti, nel rispetto dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1.Preliminarmente, l'adito Tribunale rileva il difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva della cessionaria del credito, con riguardo alle domande restitutorie formulate dagli Controparte_1 odierni opponenti (la domanda risarcitoria, in relazione alla quale la cessionaria sarebbe stata ugualmente carente di legittimazione e titolarità passiva, è stata invece avanzata nei soli confronti di
. Parte_3
1.1 Ed invero, mentre la cessione del contratto determina il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, essendo limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e producendo, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta in capo all'originario creditore-cedente, e l'esercizio di esso, che viene trasferito al cessionario. Ne consegue che il cessionario della posizione creditoria acquista soltanto i diritti derivanti dal contratto rivolti alla realizzazione del credito ceduto e, più segnatamente, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione;
di contro, non gli sono trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito (cfr. Tribunale di Roma, ordinanza del 17.05.2022).
2. Procedendo con l'esame delle questioni preliminari, deve essere poi esaminata la questione relativa alla citazione diretta in causa, da parte dei sig.ri e , di nell'ambito di Pt_1 Pt_2 Parte_3 un giudizio di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promosso a seguito della notifica dell'atto di precetto da parte della cessionaria del credito.
2.1 Come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, partendo dal presupposto dell'ammissibilità della chiamata in causa di terzo ad opera di parte opponente (cfr. Cass., n. 2928/1994), “in sede di opposizione a precetto, l'opponente conserva la posizione sostanziale di convenuto, nonostante la formale veste di attore, mentre l'opposto riveste la posizione sostanziale di attore nonostante la formale veste di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne
7 consegue che l' opponente può citare unicamente il soggetto che ha ottenuto nei suoi confronti il precetto, non potendo le parti essere altre che il soggetto istante per il precetto e il soggetto nei cui confronti il precetto è diretto, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice ai sensi dell'art. 269 c.p.c., con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio e insuscettibile di sanatoria (cfr. Cass., sez. I, 29.10.2015, n. 22113; Cass., sez. I, 19.10.2015, n. 21101)”
(Tribunale di Terni, sentenza del 10.02.2020).
2.2 Nel caso di specie, gli opponenti, non avendo chiesto al giudice di essere autorizzati alla chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 269 c.p.c., sono incorsi nella predetta decadenza, in quanto hanno provveduto a citare in giudizio direttamente soggetto diverso dal creditore precettante. Parte_3
Pertanto, le domande restitutorie e di risarcimento del danno formulate da e Parte_1 [...]
nei confronti di devono considerarsi inammissibili. Pt_2 Parte_3
3. Ciò posto, è possibile a questo punto analizzare i motivi riconducibili propriamente nell'ambito dell'opposizione a precetto, ossia l'asserito difetto di legittimazione attiva di e, per essa, Controparte_1
e le contestazioni avanzate nei confronti del contratto di mutuo azionato quale titolo CP_2 esecutivo, nonostante il difetto di legittimazione e di titolarità passiva del cessionario rispetto alle domande restitutorie e l'inammissibilità delle domande restitutorie nei riguardi di in Parte_3 quanto comunque afferenti al diritto del creditore precettante a procedere ad esecuzione forzata.
Rimane, invece, assorbito l'esame della domanda risarcitoria e le allegazioni ad essa sottostanti
(violazione della direttiva 2005/29/CE, del d. l.vo n. 146/2007 e del Codice del Consumo) stante l'inammissibilità della domanda per le ragioni sopra esposte.
4. Specificamente, non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di e, per Controparte_1 essa, potendo ritenersi sussistente, ad avviso di questo Tribunale, la prova della CP_2 cessione del credito vantato nei confronti degli odierni opponenti, avvenuta con contratto di cessione del 03.05.2022 tra (cedente) – che, con atto notarile del 20.10.2008, ha incorporato per Parte_3 fusione istituto di credito erogante il mutuo di cui si discute - e Controparte_4 Controparte_1
(cessionaria), nonché della titolarità della posizione creditoria ceduta in capo a quest'ultima.
4.1 E' utile rammentare innanzitutto che il d. l.vo n. 385 del 1993, art. 58, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, in quanto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) prevede che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
8 acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Pertanto, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes senza ulteriori formalità, sostituendo la pubblicazione e l'iscrizione medesime, a tutti gli effetti, la notificazione della cessione ai debitori ceduti prevista dall'art. 1264 c.c.; per cui l'informativa dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese è un presupposto di efficacia della cessione stessa, come attestato dalla modifica dell'art. 58, comma 2, T.U.B. per effetto del d. l.vo n. 6/2004, che ha previsto, in aggiunta alla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, proprio l'iscrizione dell'avvenuta cessione nel registro delle imprese. L'art. 58, comma 2, T.U.B. ha inteso, dunque, agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale (oltre la notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel Registro delle imprese), dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, con la conseguenza che tale adempimento, non essendo necessario, può avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass. n. 10200/2021).
4.2 Inoltre, la possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. Cass., Sez. 2, 7/03/2011, n. 5385;
13/09/2004, n. 18361; Cass., Sez. 3, 2/06/1995, n. 6201).
4.3 In particolare, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento alla tematica della cessione in blocco di crediti da parte di un istituto bancario, ha affermato che “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti” (Cass. n.
31118/2017; n. 15884/2019; n. 17110/2019; n. 10200/2021). Ciò significa che la circostanza per cui l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale rechi una semplice elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non deve portare, per ciò solo, a ritenere che le relative indicazioni non rispecchino fedelmente quelle contenute nel contratto di cessione, per la cui validità non è affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti oggetto di cessione, essendo di contro sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
9 4.4 L'idoneità della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale a provare l'avvenuta cessione e, quindi, la legittimazione attiva in capo alla parte cessionaria, è stata di recente riaffermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che “L'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione di crediti in blocco è idoneo a dimostrare la legittimazione attiva della cessionaria se contiene l'indicazione, necessaria e sufficiente, delle caratteristiche oggettive dei crediti ceduti, che permettano di individuare con certezza che il credito in contestazione è ricompreso nell'oggetto della cessione”, specificando ulteriormente che “La dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria” (Cass. n. 220/2023).
4.5 Nella tematica qui affrontata è intervenuta nuovamente di recente la Suprema Corte per
“rettamente” intendere i precedenti della stessa in cui si è fatto riferimento alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa (cfr. in particolare Cass. n.
17944/2023, nella cui motivazione si afferma: “Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti di legittimità in cui si è precisato che “una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: <<l secondo comma del d. lgs. settembre n. nel testo originario applicabile ratione temporis ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici prevedendo quale presupposto efficacia stessa nei confronti dei debitori ceduti pubblicazione un avviso nella gazzetta ufficiale e dispensando banca cessionaria dall provvedere alla notifica alle singole controparti acquisiti tale adempimento ponendosi sullo stesso piano quelli prescritti via generale c.c. pu essere validamente surrogato da questi ultimi segnatamente dalla notificazione che non subordinata a particolari requisiti forma quindi aver luogo anche mediante l citazione con cui il cessionario intima pagamento al debitore ceduto ovvero corso giudizio esso comunque tutto estraneo perfezionamento fattispecie traslativa quanto rileva solo fine escludere liberatoria eseguito cedente pi specificamente parte agisca affermandosi successore titolo particolare creditore virt speciale disciplina>
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv.
638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta
a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
10 non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
(…). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”).
11 4.5.1 Alla luce di quanto descritto, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58
T.U.B. atteso che in tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal comma 2, della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”.
4.6 Orbene, questo Tribunale ritiene che, nella fattispecie concreta, ricorrano e sussistano idonei e validi elementi che portano ad affermare la titolarità del credito in capo a a seguito della Controparte_1 cessione in blocco del 03.05.2022 e la sua conseguente legittimazione attiva, quale cessionaria. Ed invero: a) il rapporto ceduto (contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.12.2007) rientra nei rapporti aventi le caratteristiche dei rapporti ricompresi nell'operazione di cessione indicata nell'avviso in G.U., Parte Seconda, n. 52 del 05.05.2022; b) nel predetto avviso è riportato il sito internet ove è pubblicata la lista dei debitori ceduti e ove è possibile consultare, previa richiesta, i dati indicativi dei crediti ceduti. Il rinvio, peraltro, ad una fonte documentale certa e fruibile da ogni utente sul web per quanto concerne l'individuazione specifica dei crediti oggetto di cartolarizzazione costituisce elemento idoneo a soddisfare pienamente i requisiti di identificazione dei rapporti debitori oggetto dell'operazione di cessione in massa, con conseguente assolvimento dell'onere probatorio in punto di prova dell'intervenuta cessione di credito in favore dell'odierna opposta;
c) l'istituto opposto ha prodotto in giudizio la dichiarazione del cedente in cui si attesta che tra i crediti ceduti con contratto del
03.05.2022 da in favore di sono ricompresi anche i crediti vantati nei Parte_3 Controparte_1 confronti di e , derivanti dal rapporto di finanziamento n. 3542341 di Parte_1 Parte_2 originari € 129.600,00; d) la convenuta ha confermato, in sede di costituzione, Parte_3
l'avvenuta cessione del credito di cui si discute. Tali elementi, complessivamente valutati anche in
12 relazione alla disponibilità del titolo esecutivo in capo alla cessionaria, sono idonei per potere ritenere esistente l'avvenuta cessione e il relativo contratto di cessione (si veda anche Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 607/2024, secondo cui “La prova della cessione di crediti in blocco può essere raggiunta anche mediante elementi indiziari che il Giudice di merito ritenga idonei a provare con certezza l'intervenuta cessione, quali l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, da valutarsi eventualmente in una con la liberatoria rilasciata dalla banca cedente e/o con l'indicazione, nell'avviso medesimo, del sito web in cui trovare la lista dei crediti ceduti”).
5. Non merita di essere accolta neanche la contestazione in ordine all'asserita presenza nel contratto di mutuo di cui si discute di clausole vessatorie. In primo luogo, tale censura è stata formulata in maniera alquanto generica, senza in alcun modo specificare quali clausole contrattuali presenterebbero, secondo la prospettazione degli opponenti, carattere vessatorio e le ragioni poste a fondamento della presunta vessatorietà. In secondo luogo, non è pertinente il richiamato effettuato da parte opponente alla giurisprudenza in punto di esistenza di un dovere del giudice di procedere d'ufficio alla verifica di clausole vessatorie, poiché i principi poi esplicitati dalla sentenza della Suprema Corte, SS.UU. n.
9479/2023, si applicano esclusivamente ai titoli esecutivi costituiti da decreti ingiuntivi fondati su contratto concluso tra professionista e consumatore, non oggetto di opposizione (e quindi divenuti definitivi) e non contenti la valutazione in merito all'abusività delle clausole contrattuali, nel caso di ingiunto/esecutato persona fisica che rivesta la qualifica di possibile consumatore, mentre nel caso in esame il titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto opposto è rappresentato dal contratto di mutuo del 06.12.2007 e non da un decreto ingiuntivo.
6. Parimenti infondata è la censura con cui i sig.ri e si dolgono dell'illegittima Pt_1 Pt_2 capitalizzazione degli interessi per effetto del piano di ammortamento c.d. alla francese. Come ha costantemente affermato e ribadito la giurisprudenza di merito e confermato anche la sentenza della
Suprema Corte, SS.UU. n. 15130/2024, la pratica del piano di ammortamento c.d. alla francese non implica alcun fenomeno di capitalizzazione degli interessi, poiché gli interessi di periodo vengono calcolati solo sul capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma pagati come quota interessi della rata di rimborso (cfr., tra le tante, Tribunale di
Civitavecchia n. 818/2020; Tribunale di Trapano n. 593/2020; Tribunale di Rimini n. 13/2020;
Tribunale di Pisa n. 112/2020; Tribunale di Lucca n. 1566/2019; Tribunale di Cosenza n. 2383 /2019;
Tribunale di Chieti n. 692/2019; Tribunale di Rieti n. 699/2019; Tribunale di Siena n. 824; Tribunale di Roma n. 5583/2019, per cui “Nel sistema di ammortamento alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata.
Detto piano di ammortamento non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.”).
7. Quanto all'asserito carattere usurario dei tassi, tale doglianza è stata meramente affermata ed è rimasta confinata nell'alveo di una generica e indeterminata allegazione, non avendo gli opponenti affatto assolto all'onere probatorio su di loro gravante, neanche in termini di principio di prova, in
13 considerazione del fatto che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Tribunale, è onere del cliente, il quale deduca l'applicazione da parte della CP_4 di tassi usurari, individuare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia, oltre che produrre i Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. Specificamente, gli attori avrebbero dovuto allegare e provare le singole poste ritenute indebite, nonché indicare e dimostrare le ragioni della presunta illegittimità, dovendo non solo specificare in che termini sarebbe avvenuto il superamento dei tassi soglia ma anche indicare e documentare questi ultimi (cfr. ex plurimis Tribunale di Perugia n. 290 del 28.02.2022; Corte
d'Appello di Perugia n. 560 del 01.10.2021; Tribunale di Ivrea n. 836 del 07.09.2021; Tribunale di
Catania n. 1958 del 09.05.2019; Tribunale di Roma n. 3929 del 21.02.2018; Tribunale di Roma n.
19098 del 24.09.2015).
8. Per quanto concerne poi le contestazioni paventate da parte opponente sul quantum debeatur, esse sono rimaste del tutto indimostrate, atteso che, da un lato, nessuna censura specifica avverso l'importo precettato è stata concretamente avanzata dagli opponenti, e, dall'altro lato, questi ultimi non hanno provato l'esistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione dedotta in giudizio.
9. Deve ribadirsi l'inammissibilità delle istanze istruttorie formulate dagli attori opponenti, per la cui ammissione hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni.
9.1 In particolare, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non è ammissibile poiché avente una finalità meramente esplorativa, essendo stato formulato in maniera assolutamente generica senza l'indicazione specifica dei documenti che ne dovrebbero costituire l'oggetto.
9.2 Inammissibile è anche la c.t.u. richiesta, non essendo la consulenza tecnica di parte prodotta idonea a determinare l'espletamento del chiesto accertamento, non solo perché, per le motivazioni di cui sopra, il piano di ammortamento c.d. alla francese non genera alcun fenomeno anatocistico e parte attrice opponente non ha fornito nemmeno in principio di prova in merito all'asserita natura usuraria dei tassi, ma anche per il fatto che il consulente di parte, ai fini della determinazione della soglia d'usura, base la sua indagine sul TAEG, quando invece occorre fare riferimento al TEG, risultando l'elaborato peritale di parte viziato da un punto di vista giuridico-metodologico, considerando, come già ampiamente motivato nell'ordinanza del 22.02.2024, che: a) mentre il TAEG si riferisce esclusivamente al credito al consumo e assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del credito, il TEG rappresenta il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla l. n. 108 del 1996; b) dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del
Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.; c) dalla comparazione dei due concetti è possibile affermare che mentre il TAEG rappresenta una formula dettata per il credito al consumo con finalità per così dire
“preventive” (serve sostanzialmente a rendere edotto il consumatore del costo del suo credito in considerazione della sua debolezza contrattuale e asimmetria informativa), il TEG costituisce la
14 formula matematica utilizzata per la verifica ex post - e dunque non con finalità preventive, ma punitivo-repressive - del tasso oltre il quale la pattuizione deve considerarsi usuraria. Per tale motivo, la tesi di chi propugna l'applicazione dei criteri di calcolo del TAEG per la verifica del superamento della soglia usuraia comporta l'utilizzo della comparazione di due concetti disomogenei dettati per finalità differenti, con la conseguenza di falsare e per via interpretativa la verifica richiesta dal legislatore penale;
d) la disciplina relativa all'usura è posta da una fonte legislativa primaria, ricavata dagli articoli 644 c.p. e 1815 c.c., che demanda alla fonte sublegislativa secondaria del Decreto
Ministeriale, emanato sulla base delle rilevazioni della Banca d'Italia, l'individuazione del TEGM
(Tasso Effettivo Globale Medio, in base al quale viene poi fissato il tasso usurario), e quindi della soglia di usurarietà per ciascuna operazione e per ciascun periodo trimestrale di rilevamento. Ne consegue che dette istruzioni, oltre a rispondere alla elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate e che è innegabile che le stesse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all'art. 644, comma 4, c.p., proprio ove si pensi che la questione del computo nel TEG delle commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito richiede necessariamente l'esercizio di discrezionalità tecnica per la definizione della relativa formula matematica, sicché a tal fine la scelta operata dalla Banca d'Italia appare del tutto congrua e ragionevole nell'ambito della ricordata discrezionalità (cfr. Trib. Milano sez. VI, 01 ottobre 2015); e) il calcolo del tasso effettivo globale medio viene operato espressamente escludendo, dal suo computo, gli interessi di mora in uno agli altri oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempimenti del finanziamento (cfr. Istruzioni
Banca d'Italia, par. C.4); f) altro, invece, è l'operazione di rilevazione del TEG, funzionale invece a descrivere il costo effettivo di una determinata operazione finanziaria. Ed invero, la rilevazione del
TEGM, sulla base delle Istruzioni della Banca d'Italia, e la determinazione del TEG della singola operazione creditizia, ai fini della verifica di legalità, sono due operazioni distinte, rispondenti a funzioni diverse e aventi a oggetto aggregati di costi che, seppure definiti con un criterio omogeneo
(interessi, commissioni, spese collegate all'erogazione del credito), non sono perfettamente sovrapponibili. Funzione del TEGM, e quindi delle Istruzioni della Banca d'Italia, è infatti ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108 (cfr. tra molte Cass. pen. 18.3.2003 n. 20148) quella di fotografare l'andamento dei tassi medi di mercato, praticati da banche e intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (comma 1), distinti per classi omogenee di operazioni «tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie» (comma 2) al fine di determinare e rendere noto alla generalità di banche e intermediari «il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari». Proprio questa è la ragione che impone di utilizzare, ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in tema di usura, le istruzioni della Banca d'Italia; g) in tema di raffronto con il tasso soglia antiusura, la diversità di natura e funzione delle due categorie di interessi corrispettivi e interessi moratori non ne consente il mero cumulo, procedendo ad una semplice somma algebrica dei tassi pattuiti atteso che, invece, l'usurarietà degli interessi di mora deve essere, se del caso, operata autonomamente per tale tipologia di interessi in sé considerata. Devono, dunque, essere disattese le interpretazioni di Cass. Civ. n. 350/2013, laddove lette nel senso che ivi si sia voluto suggerire il principio della sommatoria dei tassi corrispettivi e di quelli moratori. Difatti, come è stato rilevato in maniera condivisibile dagli orientamenti della giurisprudenza di merito, (molteplici: cfr. Trib. Napoli
18 aprile 2014; Trbi. Roma 16 settembre 2014; Trib. Milano 22 maggio 2014 ma si veda anche Trib.
15 Milano, est. Giud. Stefani, 8 marzo 2016, Trib. Torino, funditus, 27 aprile 2016, solo per citare le più recenti nonché di questo stesso Tribunale), siffatta operazione “matematica” appare inficiata dall'errore giuridico di porre sullo stesso piano situazioni differenti (l'applicazione degli interessi corrispettivi e moratori), postulando un nesso di interdipendenza tra gli stessi giuridicamente e matematicamente non sostenibile, trattandosi di entità tra loro eterogenee, che si riferiscono a basi di calcolo differenti. Per di più, tale criterio non può nemmeno trarsi da quanto affermato dalla sentenza della Corte di Legittimità, con la nota pronuncia 9 gennaio 2013, n. 350 sopra richiamata, la quale, in sintesi, ha unicamente inteso affermare che la verifica dell'usurarietà degli interessi passa per il raffronto anche degli interessi moratori i quali, deve aggiungersi, devono essere autonomamente considerati, rispetto al tasso soglia;
h) condivisibile è anche l'approdo cui è giunta la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza resa a
SS. UU. n. 19597/2020, che non solo ha affermato che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, in quanto mira a sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della conclusione del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso, ma ha al contempo precisato che il rilievo dell'usurarietà dei tassi è altresì condizionato dal concreto andamento del rapporto, in quanto, se anche in corso di rapporto sussiste l'interesse ad agire del finanziato per la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso soglia del momento dell'accordo, una volta verificatosi l'inadempimento e il presupposto per l'applicazione degli interessi di mora, la valutazione dell'usurarietà attiene all'interesse in concreto applicato dopo l'inadempimento. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, i dati indicati dal consulente di parte non sono attendibili, sia per la erronea metodologia utilizzata, sai per avere improntato la valutazione verso uno scenario usurario ex ante, senza in alcun modo indicare l'effettivo interesse concretamente applicato dall'istituto bancario in costanza di rapporto e l'effettivo superamento della soglia in pendenza del rapporto medesimo.
10. L'esame della domanda di risarcimento del danno è assorbito dall'inammissibilità della domanda medesima come sopra argomentato.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico degli attori opponenti;
esse sono liquidate, in favore di ciascuna parte convenuta, secondo i parametri medi del d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022, previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della causa e delle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale, con riduzione dei compensi previsti per queste ultime due fasi nella misura del 50%, stante il deposito delle sole memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. e il contenuto degli scritti difensivi conclusionali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto proposta da e , così Parte_1 Parte_2 provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva della cessionaria CP_1 con riferimento alle domande restitutorie svolte da parte opponente;
[...]
16 2. dichiara l'inammissibilità delle domande restitutorie e di risarcimento del danno formulate dagli opponenti nei confronti di Parte_3
3. rigetta l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., proposta da e Parte_1 [...]
; Pt_2
4. condanna e al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 Parte_2 [...]
e, per essa, e della convenuta delle spese di lite del CP_1 CP_2 Parte_3 presente giudizio, che liquida, per ciascuna parte convenuta sopra individuata, in complessivi €
9.141,50 per compensi professionali, oltre il 15% di rimborso forfetario, IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa) e C.P.A come per legge.
Così deciso in Perugia, 4 febbraio 2025
Il Giudice dott. Sara Fioroni
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