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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/07/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/06/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24603/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. PASINI INVERARDI FRANCESCO e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. PASINI INVERARDI FRANCESCO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 17/12/2024, con cui e Parte_1 Controparte_1 unitisi in matrimonio a Passirano-BS in data 28.1.2012 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Passirano al numero 1, parte I, dell'anno 2012), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 20.12.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«I. AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Attualmente la figlia minore , in forza di ordinanza del 15.10.2024 (doc. 4bis) del Tribunale per i minorenni Per_1 di Brescia, è inserita in comunità: di conseguenza, ad oggi i coniugi nulla devono concordare per le modalità di affidamento e frequentazione della figlia, che vengono stabilite dal Tribunale per i minorenni.
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II. MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE
Attualmente il costo per il collocamento in comunità di viene sostenuto interamente dal Comune di Passirano, Per_1 per cui i coniugi, allo stato, dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento per la figlia.
In ogni caso la spese ordinarie e straordinarie saranno suddivise fra i coniugi al 50 % secondo il protocollo del Tribunale di Brescia – Ordine Avvocati di Brescia.
III. ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
La casa coniugale è di proprietà del sig. per la quota di 1/9, di sua madre per 6/9 e sua sorella per Controparte_1
2/9 (doc. 5): nulla si statuisce in merito, poiché difetta il presupposto dell'affidamento della figlia minore. In ogni caso, la signora rinuncia all'assegnazione. Parte_1
IV. MANTENIMENTO DEI CONIUGI
Il sig. è assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato presso la IVECO SPA di Brescia, con Controparte_1 uno stipendio medio mensile di circa € 1.600,00.
La sig.ra è assunta con contratto a tempo pieno e determinato presso la ERCOS SPA di Rodengo Saiano Parte_1
(BS) con uno stipendio medio mensile di circa € 1.600,00.
Il signor come già detto, è proprietario della quota di 1/9 dell'appartamento in cui vive, mentre la sig.ra CP_1
non è proprietaria di alcun immobile. Parte_1
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla domanda di assegno di mantenimento per sé stessi, poiché hanno redditi della stessa entità»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1 Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/06/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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