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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/11/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1375 del 2025 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1375 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], Parte_1 C.F._1 in data 07.03.77, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIA PARROTTA, elettivamente domiciliati come in atti E
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SAVERIO PALOPOLI, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 23.07.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa di questo Tribunale n. 202/2004 del 7.12.2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. R.G. n. 1375 del 2025 - Pag. 2 di 3
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale sita in Mandatoriccio (CS) alla Via Nazionale snc è lasciata in godimento al Sig. con i beni e gli arredi ivi contenuti;
CP_1
- I coniugi sono tenuti ognuno al proprio mantenimento;
- La prole viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della figlia presso il padre Sig. mentre le altre due figlie Persona_1 CP_1
e verranno collocate prevalentemente presso la madre Persona_2 Controparte_2 [...]
, con diritto di entrambi i genitori di visitarle e vederle quando riterranno più Parte_1 opportuno (previo congruo avviso al genitore collocatario) ed in ogni caso, secondo le modalità di seguito indicate: Le figlie e , nei mesi da settembre a maggio di ogni Controparte_2 Persona_2 anno andranno dal Padre dalle ore 8:00 di sabato fino alle ore 20:00 di domenica, mentre per i mesi di giugno-luglio-agosto di ogni anno andranno dal Padre tutti i fine settimana dalle ore 17.00 di venerdì alle ore 20.00 di domenica;
La figlia andrà a vivere dalla madre per 2 fine Persona_1 settimana alternati ogni mese dell'anno. La figlia , inoltre, andrà dalla madre tutto il Persona_1 mese di luglio di ogni anno mentre le figlie e andranno dal padre Persona_2 Controparte_2 tutto il mese di Agosto di ogni anno;
- Il sig. provvederà ad effettuare un versamento mensile, entro e non oltre il CP_1 giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a Iban CP_3 Parte_1 [...], a titolo di mantenimento per le figlie minori e Persona_2
, d'importo pari ad € 200,00 cadauna, rivalutabile annualmente secondo gli indici Controparte_2 Istat;
- Le spese di carattere straordinario (tra le quali a titolo esemplificativo: spese mediche specialistiche non mutuabili, spese afferenti all'acquisto di testi scolastici, rette, abbonamento autobus, gite, ecc…) saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi per ciascuna figlia, previa esibizione della documentazione giustificativa;
- L'assegno familiare (oggi denominato “assegno unico”) per le figlie e Persona_2
spetterà alla madre Sig.ra mentre quello per la figlia Controparte_2 Parte_1 Per_1
spetterà al padre Sig. ”.
[...] CP_1 Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In assenza di una soccombenza tecnicamente intesa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mandatoriccio (CS), in data 02/09/2006 (atto n. 7 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 2006), tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al Parte_1 CP_1 ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1375 del 2025 - Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice relatore ed estensore dott. Eduardo Bucciarelli Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1375 del 2025 del ruolo generale v.g., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], Parte_1 C.F._1 in data 07.03.77, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIA PARROTTA, elettivamente domiciliati come in atti E
, C.F. , parte nata a [...], in data [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. SAVERIO PALOPOLI, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 23.07.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di omologa di questo Tribunale n. 202/2004 del 7.12.2024 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. R.G. n. 1375 del 2025 - Pag. 2 di 3
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- La casa coniugale sita in Mandatoriccio (CS) alla Via Nazionale snc è lasciata in godimento al Sig. con i beni e gli arredi ivi contenuti;
CP_1
- I coniugi sono tenuti ognuno al proprio mantenimento;
- La prole viene affidata, in maniera condivisa, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della figlia presso il padre Sig. mentre le altre due figlie Persona_1 CP_1
e verranno collocate prevalentemente presso la madre Persona_2 Controparte_2 [...]
, con diritto di entrambi i genitori di visitarle e vederle quando riterranno più Parte_1 opportuno (previo congruo avviso al genitore collocatario) ed in ogni caso, secondo le modalità di seguito indicate: Le figlie e , nei mesi da settembre a maggio di ogni Controparte_2 Persona_2 anno andranno dal Padre dalle ore 8:00 di sabato fino alle ore 20:00 di domenica, mentre per i mesi di giugno-luglio-agosto di ogni anno andranno dal Padre tutti i fine settimana dalle ore 17.00 di venerdì alle ore 20.00 di domenica;
La figlia andrà a vivere dalla madre per 2 fine Persona_1 settimana alternati ogni mese dell'anno. La figlia , inoltre, andrà dalla madre tutto il Persona_1 mese di luglio di ogni anno mentre le figlie e andranno dal padre Persona_2 Controparte_2 tutto il mese di Agosto di ogni anno;
- Il sig. provvederà ad effettuare un versamento mensile, entro e non oltre il CP_1 giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato a Iban CP_3 Parte_1 [...], a titolo di mantenimento per le figlie minori e Persona_2
, d'importo pari ad € 200,00 cadauna, rivalutabile annualmente secondo gli indici Controparte_2 Istat;
- Le spese di carattere straordinario (tra le quali a titolo esemplificativo: spese mediche specialistiche non mutuabili, spese afferenti all'acquisto di testi scolastici, rette, abbonamento autobus, gite, ecc…) saranno suddivise nella misura del 50% tra i coniugi per ciascuna figlia, previa esibizione della documentazione giustificativa;
- L'assegno familiare (oggi denominato “assegno unico”) per le figlie e Persona_2
spetterà alla madre Sig.ra mentre quello per la figlia Controparte_2 Parte_1 Per_1
spetterà al padre Sig. ”.
[...] CP_1 Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In assenza di una soccombenza tecnicamente intesa, nulla deve essere disposto in ordine alle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mandatoriccio (CS), in data 02/09/2006 (atto n. 7 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 2006), tra
[...]
e , come sopra generalizzati, alle condizioni di cui al Parte_1 CP_1 ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 novembre 2025.
Il Presidente
dott. Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
R.G. n. 1375 del 2025 - Pag. 3 di 3