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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 07/11/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 869/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 869/2023 R.G. vertente tra nato a [...] il [...] e residente in [...] Loc. Parte_1
Ortacavoli n. 3 (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
01.12.1977 e residente in [...] Loc. Ortacavoli n. 5 (C.F ), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Cecina (LI) corso Matteotti n. 115/B, presso lo studio dell'Avv. Alice Dominici del Foro di Livorno, che li rappresenta e difende attori
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Livorno, ed elettivamente domiciliata in Livorno, Scali Bettarini, 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Mirani, che la rappresenta e difende convenuta
e contro
(P.I. ), in persona del proprio procuratore ad Controparte_2 P.IVA_1
negotia, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli del Foro di Controparte_3
1 Pisa ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata nel di lui studio in San
Giuliano Terme - Pisa, Via L. Alamanni n. 2
chiamata in causa
in punto: risarcimento danni – responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 26.06.2025
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via principale accertare la responsabilità professionale dell'arch. CP_4
quale esperto stimatore nominato nella procedura esecutiva n. 177/2015 R.G. es.
del Tribunale di Livorno in merito all'immobile staggito di cui al lotto 2 sito in Ri-
parbella (PI) Loc. Ortacavoli n. 3 ed identificato al NCEU del Comune di Riparbel-
la al Foglio 20, part. 195, sub 6, cat. D/2, rendita catastale euro 3.746,00, e per ef-
fetto di questo, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai
sigg.ri ed in qualità di proprietari dell'immobile sud- Pt_1 Parte_2
detto, danni che si quantificano complessivamente in euro 300.478,44 e nello speci-
fico euro 65.632,00 per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi
sull'immobile, euro 70.246,00 per mancato utile derivante da locazione ed euro
164.640,00 quale decremento economico maturato dall'immobile, oltre alle spese
tecniche da quantificarsi ed al risarcimento del danno morale nella somma che
l'iil.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
2) Con vittoria di spese e onorari”;
2 dal procuratore di parte convenuta:
“- Nel merito: In via principale, accertata per i motivi di cui sopra l'infondatezza in fatto
ed in diritto della pretesa spiegata nel presente giudizio rigettare la domanda attorea;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Arch. CP_1
e di condanna di quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti dei Sigg. Parte_3
e , dichiarare la tenuta a garantire e manle-
[...] Parte_2 Controparte_2
vare l'Arch. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste CP_1
istruttorie ritualmente formulate e non accolte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
dal procuratore di parte chiamata:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, riget-
tare la domanda di parte attrice, così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in
diritto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda
attorea e della domanda di manleva dichiarare la terza chiamata Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l'Arch. nei limiti di cui al
[...] CP_1
contratto assicurativo in essere del Professionista, pol. n. CP_6
1.2453.122.161781940. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg. e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio l'Arch. per ivi sentir accertare la re- Parte_4 CP_1
sponsabilità professionale della stessa quale esperto stimatore nominato nella pro-
3 cedura esecutiva n. 177/2015 R.G. es. del Tribunale di Livorno in merito all'immobile staggito di cui al lotto 2 sito in Riparbella (PI) Loc. Ortacavoli n. 3 ed identificato al NCEU del Comune di Riparbella al Foglio 20, part. 195, sub 6, cat.
D/2, rendita catastale euro 3.746,00, e per sentirla quindi condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in qualità di proprietari dell'immobile suddetto,
danni quantificati complessivamente in euro 300.478,44 e nello specifico euro
65.632,00 per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sull'immobile, eu-
ro 70.246,00 per mancato utile derivante da locazione ed euro 164.640,00 quale de-
cremento economico maturato dall'immobile, oltre alle spese tecniche da quantifi-
carsi ed al risarcimento del danno morale nella somma ritenuta di giustizia.
La citazione è stata preceduta da tentativo di mediazione n. 44/2022 presso l'organismo Media Conciliatio introdotto dai sigg.ri ed esteso dall'arch. Parte_2
dopo la sua adesione alla Unipolsai Ass.ni, sua compagnia assicuratrice per la CP_1
responsabilità professionale.
Le parti entravano in mediazione ma il procedimento si concludeva con esito nega-
tivo. L'Arch. si costituiva in giudizio e contestava in fatto ed in diritto la fon- CP_1
datezza della domanda ivi spiegata con richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio della nella qualità di sua compagnia assicuratrice per la Controparte_2
responsabilità civile per essere da questa manlevata e garantita nella denegata ipote-
si di soccombenza, chiamata in causa poi autorizzata.
Si costituiva in giudizio la niente eccependo in merito alla copertura as- CP_2
sicurativa contestando in fatto ed in diritto la pretesa degli attori.
Le parti provvedevano al deposito di rispettive memorie ex art. 183/6 cpc ed il Giu-
4 dice, Dott. Scaramuzzino, all'udienza del 10/10/2024 lette le difese delle parti, rite-
neva opportuno formulare alle stesse proposta conciliativa ex art. 185 cpc.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito di comparse conclu-
sionali e repliche.
2. Fatto
Risultano per tabulas (e sono pure sostanzialmente pacifiche) le seguenti circostanze.
Gli odierni attori, a seguito di partecipazione a gara competitiva innanzi al Tribunale
di Livorno, in data 19.09.2019, si aggiudicavano il lotto 2 di cui alla procedura esecutiva n. 177/2015 R.G. es.
Il bene de quo era l'immobile ad uso affittacamere sito in Riparbella, Loc.
Ortacavoli n. 3 ed identificato al NCEU del Comune di Riparbella al Foglio 20,
part. 195, sub 6, cat. D/2, rendita catastale euro 3.746,00 (cfr. doc. 1 di parti attrici).
L'immobile veniva trasferito agli odierni attori con decreto di trasferimento n.
32/2020, cron. 264/2020, emesso dal Tribunale di Livorno il 03.02.2020 (cfr. doc. 2
attoreo).
Nell'ambito della procedura esecutiva, il Tribunale di Livorno incaricava l'architetto odierna convenuta, di valutare il bene staggito, ai fini della CP_1
stima del valore di mercato, nonché al fine di rilevare la sussistenza di eventuali circostanze ostative alla vendita, dovendo indicare, inoltre, la corrispondenza o
5 meno tra i dati catastali del bene e lo stato di fatto dello stesso.
Ancora, gli odierni attori, con l'Avv. Michele Barsotti, depositavano istanza corredata da perizia del proprio tecnico Geom. secondo cui vi erano delle Per_1
incongruenze, segnatamente nella errata indicazione dell'altezza di due camere che presentavano in realtà un'altezza rispettivamente di 2,60 e 2,58 m, altezze che sarebbero “di gran lunga inferiori rispetto ai 2,70 m che prevede la normativa” (cfr.
pag. 2 atto di citazione).
L'Architetto quindi, su incarico del GE, provvedeva ad effettuare una CP_1
integrazione della perizia già depositata, dove dava atto che le due camere effettivamente presentavano “… altezza inferiore ai minimi normativi dettati dai
principi di abitabilità ……” (si veda integrazione del 10/09/2019 sub doc. 6 attoreo,
pag. 2 secondo capoverso) oltre, ovviamente agli abusi e difformità già rilevati nella stima in atti.
Sono, infine, incontestate due ulteriori circostanze (allegate dalla convenuta in CP_1
comparsa di costituzione e risposta e non specificamente contestate né in sede di I
udienza né in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., regime pre-
Cartabia) e segnatamente che:
a) successivamente all'istanza di cui sopra ed all'integrazione della stima dell'arch.
i decidevano di partecipare alla vendita senza incanto CP_1 Parte_2
rendendosi aggiudicatari in data 19/09/2019 del bene indicato come Lotto 2 al prezzo di euro 62.500,00;
b) che il predetto fondo, aggiudicato – lo si ripete – al prezzo di 62.500,00 euro,
aveva un valore a base d'asta di euro 163.000,00 e un valore di mercato di euro
6 245.300,00.
3. In diritto
La domanda attorea è totalmente destituita di fondamento.
Premesso che la corretta qualificazione della asserita responsabilità dell'arch. CP_1
secondo la prospettazione attorea, sia da sussumere nel regime della responsabilità
aquiliana, in primis manca del tutto il nesso di causa tra contegno della convenuta ed asserito danno patito dagli attori. CP_1
Infatti, nemmeno è necessario scrutinare la correttezza di quanto affermato dalla nell'elaborato originariamente depositato (elaborato che, tra l'altro, si noti, CP_1
benché citato in indice da parti attrici, nemmeno risulta depositato in atti), in quanto
è pacifico che la chiamata dal Giudice ad un'integrazione a chiarimenti, CP_1
depositava la citata integrazione, affermando perspicuamente, quanto al lotto 2, che
(parti in grassetto evidenziate dal redattore) “Gli unici alloggi del lotto n°2 in cui è
stato possibile procedere con le misurazioni sono il n°2 e il n°3. Nell'occasione
della restituzione grafica la sottoscritta ha riportato erroneamente l'altezza
misurata al solaio del lotto n°1; mentre nel lotto n°2 è stato rilevato in fase di
sopralluogo una non linearità del solaio superiore in quanto le altezze misurate
nei due alloggi variano da m 2,60 a m 2,65. Pertanto si rimette l'elaborato grafico
integrato alla presente presumendo che l'intero lotto n°2 di stima abbia un H
media di m 2,63, non avendo potuto effettuare un esatto rilievo strumentale di tutti i
locali”.
Ora, posto che la scaturigine del danno in tesi patito, secondo gli attori consisterebbe nel fatto che le altezze del bene immobile sarebbero state di gran
7 lunga inferiori rispetto ai 2,70 m che prevede la normativa, non si può non notare che la CTU nell'elaborato integrativo di cui sopra, chiaramente indicava, pur CP_1
nella difficoltà di non poter accedere a tutto il lotto 2 (peraltro per fatto dell'esecutato, del quale gli odierni attori sono i figli, che vi alloggiava ospiti nello svolgimento della sua attività) in via evidentemente prudenziale che l'intero
lotto n°2 di stima avesse un H media di m 2,63 e, dunque, un'altezza senz'altro inferiore al minimo di 2,70. Gli attori erano, dunque, perfettamente consci e del minimo legale e del fatto che il lotto in questione presentasse altezze inferiori, ma ciononostante si determinarono, successivamente, a rendersi aggiudicatari con il versamento del sopra indicato prezzo.
Non vi è, pertanto, alcun nesso eziologico tra il contegno dell'architetto e CP_1
l'aggiudicazione da parte degli attori del fondo de quo.
Tale considerazione è del tutto assorbente e bastevole per ritenere assolutamente infondata la domanda attorea.
Ad abundantiam va pure notato che, fatto pure questo pacifico, che gli attori non solo sono i figli dell'esecutato, ma sono ed erano, già all'epoca della vendita ed assegnazione (si veda, su tutti, lo stesso decreto di assegnazione dianzi citato),
residenti nell'immobile de quo, discendendone chiaramente, dunque, che non potevano ignorare quale fosse lo stato dell'immobile stesso anche prima delle risultanze della relazione integrativa dell'architetto CP_1
Da ultimo, e sempre sulla scorta della considerazione che quanto dianzi illustrato è
del tutto assorbente, va pure rilevato, in punto eventuale quantum del pur insussistente danno, che dal semplice confronto tra prezzo di assegnazione e valore
8 di immobile emergente dalla stima del CTU, pure emerge l'insussistenza di qualsivoglia elemento per poter ritenere prodottosi un qualsivoglia danno emergente.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti attrici, integralmente soc-
combenti, devono rifondere alla parte convenuta ed alla parte chiamata in causa le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in omaggio al criterio del petitum, lo scaglione di riferimento per cause di valore da 260.001,00 a 520.000,00 euro, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introdut-
tiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare l'esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) condanna parti attrici a rifondere alla convenuta le spese del presente giudi- CP_1
zio, spese che liquida, per l'intero, in Euro 11.229,00, oltre a 15% per rimborso spe-
se generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
3) condanna parti attrici a rifondere alla terza chiamata le spese del presente giudizio,
spese che liquida, per l'intero, in Euro 11.229,00, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile sub n. 869/2023 R.G. vertente tra nato a [...] il [...] e residente in [...] Loc. Parte_1
Ortacavoli n. 3 (C.F. ) e nata a [...] il C.F._1 Parte_2
01.12.1977 e residente in [...] Loc. Ortacavoli n. 5 (C.F ), C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Cecina (LI) corso Matteotti n. 115/B, presso lo studio dell'Avv. Alice Dominici del Foro di Livorno, che li rappresenta e difende attori
contro
(C.F. ), nata a [...], il [...] e residente in CP_1 C.F._3
Livorno, ed elettivamente domiciliata in Livorno, Scali Bettarini, 15 presso e nello studio dell'Avv. Marco Mirani, che la rappresenta e difende convenuta
e contro
(P.I. ), in persona del proprio procuratore ad Controparte_2 P.IVA_1
negotia, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Poli del Foro di Controparte_3
1 Pisa ed ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliata nel di lui studio in San
Giuliano Terme - Pisa, Via L. Alamanni n. 2
chiamata in causa
in punto: risarcimento danni – responsabilità professionale
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
presentate in data 26.06.2025
dal procuratore di parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Livorno adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via principale accertare la responsabilità professionale dell'arch. CP_4
quale esperto stimatore nominato nella procedura esecutiva n. 177/2015 R.G. es.
del Tribunale di Livorno in merito all'immobile staggito di cui al lotto 2 sito in Ri-
parbella (PI) Loc. Ortacavoli n. 3 ed identificato al NCEU del Comune di Riparbel-
la al Foglio 20, part. 195, sub 6, cat. D/2, rendita catastale euro 3.746,00, e per ef-
fetto di questo, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dai
sigg.ri ed in qualità di proprietari dell'immobile sud- Pt_1 Parte_2
detto, danni che si quantificano complessivamente in euro 300.478,44 e nello speci-
fico euro 65.632,00 per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi
sull'immobile, euro 70.246,00 per mancato utile derivante da locazione ed euro
164.640,00 quale decremento economico maturato dall'immobile, oltre alle spese
tecniche da quantificarsi ed al risarcimento del danno morale nella somma che
l'iil.mo Giudice adito riterrà di giustizia.
2) Con vittoria di spese e onorari”;
2 dal procuratore di parte convenuta:
“- Nel merito: In via principale, accertata per i motivi di cui sopra l'infondatezza in fatto
ed in diritto della pretesa spiegata nel presente giudizio rigettare la domanda attorea;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità dell'Arch. CP_1
e di condanna di quest'ultima al risarcimento del danno nei confronti dei Sigg. Parte_3
e , dichiarare la tenuta a garantire e manle-
[...] Parte_2 Controparte_2
vare l'Arch. In via istruttoria: si insiste per l'accoglimento di tutte le richieste CP_1
istruttorie ritualmente formulate e non accolte.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”;
dal procuratore di parte chiamata:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice Monocratico del Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, riget-
tare la domanda di parte attrice, così come proposta in quanto infondata sia in fatto che in
diritto.
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale della domanda
attorea e della domanda di manleva dichiarare la terza chiamata Controparte_5
a manlevare e tenere indenne l'Arch. nei limiti di cui al
[...] CP_1
contratto assicurativo in essere del Professionista, pol. n. CP_6
1.2453.122.161781940. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg. e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio l'Arch. per ivi sentir accertare la re- Parte_4 CP_1
sponsabilità professionale della stessa quale esperto stimatore nominato nella pro-
3 cedura esecutiva n. 177/2015 R.G. es. del Tribunale di Livorno in merito all'immobile staggito di cui al lotto 2 sito in Riparbella (PI) Loc. Ortacavoli n. 3 ed identificato al NCEU del Comune di Riparbella al Foglio 20, part. 195, sub 6, cat.
D/2, rendita catastale euro 3.746,00, e per sentirla quindi condannare al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori in qualità di proprietari dell'immobile suddetto,
danni quantificati complessivamente in euro 300.478,44 e nello specifico euro
65.632,00 per lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi sull'immobile, eu-
ro 70.246,00 per mancato utile derivante da locazione ed euro 164.640,00 quale de-
cremento economico maturato dall'immobile, oltre alle spese tecniche da quantifi-
carsi ed al risarcimento del danno morale nella somma ritenuta di giustizia.
La citazione è stata preceduta da tentativo di mediazione n. 44/2022 presso l'organismo Media Conciliatio introdotto dai sigg.ri ed esteso dall'arch. Parte_2
dopo la sua adesione alla Unipolsai Ass.ni, sua compagnia assicuratrice per la CP_1
responsabilità professionale.
Le parti entravano in mediazione ma il procedimento si concludeva con esito nega-
tivo. L'Arch. si costituiva in giudizio e contestava in fatto ed in diritto la fon- CP_1
datezza della domanda ivi spiegata con richiesta di autorizzazione alla chiamata in giudizio della nella qualità di sua compagnia assicuratrice per la Controparte_2
responsabilità civile per essere da questa manlevata e garantita nella denegata ipote-
si di soccombenza, chiamata in causa poi autorizzata.
Si costituiva in giudizio la niente eccependo in merito alla copertura as- CP_2
sicurativa contestando in fatto ed in diritto la pretesa degli attori.
Le parti provvedevano al deposito di rispettive memorie ex art. 183/6 cpc ed il Giu-
4 dice, Dott. Scaramuzzino, all'udienza del 10/10/2024 lette le difese delle parti, rite-
neva opportuno formulare alle stesse proposta conciliativa ex art. 185 cpc.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.6.2025, tenutasi con trattazione scritta, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termine per il deposito di comparse conclu-
sionali e repliche.
2. Fatto
Risultano per tabulas (e sono pure sostanzialmente pacifiche) le seguenti circostanze.
Gli odierni attori, a seguito di partecipazione a gara competitiva innanzi al Tribunale
di Livorno, in data 19.09.2019, si aggiudicavano il lotto 2 di cui alla procedura esecutiva n. 177/2015 R.G. es.
Il bene de quo era l'immobile ad uso affittacamere sito in Riparbella, Loc.
Ortacavoli n. 3 ed identificato al NCEU del Comune di Riparbella al Foglio 20,
part. 195, sub 6, cat. D/2, rendita catastale euro 3.746,00 (cfr. doc. 1 di parti attrici).
L'immobile veniva trasferito agli odierni attori con decreto di trasferimento n.
32/2020, cron. 264/2020, emesso dal Tribunale di Livorno il 03.02.2020 (cfr. doc. 2
attoreo).
Nell'ambito della procedura esecutiva, il Tribunale di Livorno incaricava l'architetto odierna convenuta, di valutare il bene staggito, ai fini della CP_1
stima del valore di mercato, nonché al fine di rilevare la sussistenza di eventuali circostanze ostative alla vendita, dovendo indicare, inoltre, la corrispondenza o
5 meno tra i dati catastali del bene e lo stato di fatto dello stesso.
Ancora, gli odierni attori, con l'Avv. Michele Barsotti, depositavano istanza corredata da perizia del proprio tecnico Geom. secondo cui vi erano delle Per_1
incongruenze, segnatamente nella errata indicazione dell'altezza di due camere che presentavano in realtà un'altezza rispettivamente di 2,60 e 2,58 m, altezze che sarebbero “di gran lunga inferiori rispetto ai 2,70 m che prevede la normativa” (cfr.
pag. 2 atto di citazione).
L'Architetto quindi, su incarico del GE, provvedeva ad effettuare una CP_1
integrazione della perizia già depositata, dove dava atto che le due camere effettivamente presentavano “… altezza inferiore ai minimi normativi dettati dai
principi di abitabilità ……” (si veda integrazione del 10/09/2019 sub doc. 6 attoreo,
pag. 2 secondo capoverso) oltre, ovviamente agli abusi e difformità già rilevati nella stima in atti.
Sono, infine, incontestate due ulteriori circostanze (allegate dalla convenuta in CP_1
comparsa di costituzione e risposta e non specificamente contestate né in sede di I
udienza né in sede di prima memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., regime pre-
Cartabia) e segnatamente che:
a) successivamente all'istanza di cui sopra ed all'integrazione della stima dell'arch.
i decidevano di partecipare alla vendita senza incanto CP_1 Parte_2
rendendosi aggiudicatari in data 19/09/2019 del bene indicato come Lotto 2 al prezzo di euro 62.500,00;
b) che il predetto fondo, aggiudicato – lo si ripete – al prezzo di 62.500,00 euro,
aveva un valore a base d'asta di euro 163.000,00 e un valore di mercato di euro
6 245.300,00.
3. In diritto
La domanda attorea è totalmente destituita di fondamento.
Premesso che la corretta qualificazione della asserita responsabilità dell'arch. CP_1
secondo la prospettazione attorea, sia da sussumere nel regime della responsabilità
aquiliana, in primis manca del tutto il nesso di causa tra contegno della convenuta ed asserito danno patito dagli attori. CP_1
Infatti, nemmeno è necessario scrutinare la correttezza di quanto affermato dalla nell'elaborato originariamente depositato (elaborato che, tra l'altro, si noti, CP_1
benché citato in indice da parti attrici, nemmeno risulta depositato in atti), in quanto
è pacifico che la chiamata dal Giudice ad un'integrazione a chiarimenti, CP_1
depositava la citata integrazione, affermando perspicuamente, quanto al lotto 2, che
(parti in grassetto evidenziate dal redattore) “Gli unici alloggi del lotto n°2 in cui è
stato possibile procedere con le misurazioni sono il n°2 e il n°3. Nell'occasione
della restituzione grafica la sottoscritta ha riportato erroneamente l'altezza
misurata al solaio del lotto n°1; mentre nel lotto n°2 è stato rilevato in fase di
sopralluogo una non linearità del solaio superiore in quanto le altezze misurate
nei due alloggi variano da m 2,60 a m 2,65. Pertanto si rimette l'elaborato grafico
integrato alla presente presumendo che l'intero lotto n°2 di stima abbia un H
media di m 2,63, non avendo potuto effettuare un esatto rilievo strumentale di tutti i
locali”.
Ora, posto che la scaturigine del danno in tesi patito, secondo gli attori consisterebbe nel fatto che le altezze del bene immobile sarebbero state di gran
7 lunga inferiori rispetto ai 2,70 m che prevede la normativa, non si può non notare che la CTU nell'elaborato integrativo di cui sopra, chiaramente indicava, pur CP_1
nella difficoltà di non poter accedere a tutto il lotto 2 (peraltro per fatto dell'esecutato, del quale gli odierni attori sono i figli, che vi alloggiava ospiti nello svolgimento della sua attività) in via evidentemente prudenziale che l'intero
lotto n°2 di stima avesse un H media di m 2,63 e, dunque, un'altezza senz'altro inferiore al minimo di 2,70. Gli attori erano, dunque, perfettamente consci e del minimo legale e del fatto che il lotto in questione presentasse altezze inferiori, ma ciononostante si determinarono, successivamente, a rendersi aggiudicatari con il versamento del sopra indicato prezzo.
Non vi è, pertanto, alcun nesso eziologico tra il contegno dell'architetto e CP_1
l'aggiudicazione da parte degli attori del fondo de quo.
Tale considerazione è del tutto assorbente e bastevole per ritenere assolutamente infondata la domanda attorea.
Ad abundantiam va pure notato che, fatto pure questo pacifico, che gli attori non solo sono i figli dell'esecutato, ma sono ed erano, già all'epoca della vendita ed assegnazione (si veda, su tutti, lo stesso decreto di assegnazione dianzi citato),
residenti nell'immobile de quo, discendendone chiaramente, dunque, che non potevano ignorare quale fosse lo stato dell'immobile stesso anche prima delle risultanze della relazione integrativa dell'architetto CP_1
Da ultimo, e sempre sulla scorta della considerazione che quanto dianzi illustrato è
del tutto assorbente, va pure rilevato, in punto eventuale quantum del pur insussistente danno, che dal semplice confronto tra prezzo di assegnazione e valore
8 di immobile emergente dalla stima del CTU, pure emerge l'insussistenza di qualsivoglia elemento per poter ritenere prodottosi un qualsivoglia danno emergente.
4. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti attrici, integralmente soc-
combenti, devono rifondere alla parte convenuta ed alla parte chiamata in causa le spese del presente giudizio.
Vengono, quanto a liquidazione delle spese, in considerazione i nuovi parametri disciplinati dal DM 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6
della legge 31 dicembre 2012 n. 247, pubblicato in GU n. 77 di data 02.04.2014 ed entrato in vigore il 03.04.2014.
Per la norma transitoria di cui all'art. 28 del Regolamento, le nuove disposizioni si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.
La liquidazione del compenso unitario, senza quindi più distinzione tra diritti ed onorari, va fatta previa determinazione del valore della controversia. Nel caso in esame, deve trovare applicazione, in omaggio al criterio del petitum, lo scaglione di riferimento per cause di valore da 260.001,00 a 520.000,00 euro, nell'ambito del quale vanno considerati i valori per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introdut-
tiva, istruttoria e decisoria), dovendosi considerare l'esiguità della fase istruttoria,
svoltasi su base meramente documentale.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) Rigetta integralmente le domande attoree;
2) condanna parti attrici a rifondere alla convenuta le spese del presente giudi- CP_1
zio, spese che liquida, per l'intero, in Euro 11.229,00, oltre a 15% per rimborso spe-
se generali come per legge, oltre ad accessori come per legge;
3) condanna parti attrici a rifondere alla terza chiamata le spese del presente giudizio,
spese che liquida, per l'intero, in Euro 11.229,00, oltre a 15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.
Così deciso in Livorno, 7 novembre 2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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