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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/11/2025, n. 1919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1919 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 487/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
AVV. GIUSEPPE CASSARINO (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via C.F._1
XIV ottobre n. 100 in Augusta (SR), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
APPELLANTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in via IU Grezar n. 14 in Roma, elettivamente domiciliata in via S. Carnevale n. 27 in Piano Tavola – Belpasso (CT), presso lo studio dell'avv. MARCO AIELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del dicembre 2022 l'avv. IU CA ha proposto opposizione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avanti all'Ufficio del Giudice di
Pace di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n. 29820200011052703000, notificata dall' in data 7.11.2022, limitatamente ai crediti di natura non Controparte_1
erariale pretesi dal e dal a titolo di sanzioni Controparte_2 Controparte_3
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.
L'opponente – odierno appellante – ha chiesto di annullare la predetta cartella di pagamento in ragione dell'omessa notificazione di qualsivoglia verbale di accertamento delle infrazioni e dell'intervenuta estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale sancito dagli artt. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981.
L'agente della riscossione – odierno appellato – non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 855/2023, depositata il 3.7.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 949/2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato l'opposizione “inammissibile in quanto proposta avverso un Ente privo di rappresentanza giuridica” e, segnatamente, “in quanto incoata contro l' , Agente della Riscossione Controparte_4 per la provincia di Siracusa, con sede in Palermo e non già contro l' Controparte_1
con sede in Roma”.
[...]
Con citazione del febbraio 2024 l'avv. IU CA ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, censurandola nella parte in cui l'ufficio periferico citato in giudizio, ossia
[...]
Controparte_5
, è stato reputato privo di legittimazione processuale.
[...]
Con comparsa del maggio 2024 si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 ha chiesto rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Quanto all'opposizione a cartella di pagamento proposta dall'avv. IU CA, l'appellata ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori e contestato la fondatezza dei motivi dedotti.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione di cui all'art. 189 c.p.c., per come novellato dal decr. lgs. n. 149/2022.
2. L'appello è fondato, avendo il Giudice di Pace di Siracusa errato nel ritenere l'ufficio periferico di citato in giudizio dall'avv. IU CA privo di Controparte_1
legittimazione processuale.
Invero, all'indomani dell'istituzione, nel 2001, dell' e del trasferimento di Controparte_1
funzioni dagli uffici periferici del soppresso Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze alle articolazioni interne dell' pronunciandosi in tema di contenzioso tributario le Sezioni CP_1
Unite della Corte di cassazione hanno statuito che la capacità di stare in giudizio, che gli artt. 10 e 11 del decr. lgs. n. 546/1992 (nella versione a suo tempo vigente) attribuivano agli uffici del Ministero delle Finanze che avessero emesso l'atto impugnato, a seguito della menzionata riforma dovesse intendersi assunta dagli uffici periferici dell' e conferita ai medesimi in modo Controparte_1
concorrente e alternativo al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c. Le Sezioni Unite sono giunte a tale conclusione reputando gli uffici periferici dell' organi CP_1
dello stesso ente che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 2 c.p.c. e degli artt. 144 e 145 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 14.2.2005, n. 3116).
La legittimazione processuale concorrente degli uffici periferici dell' è stata poi Controparte_1
ribadita in successive pronunce e affermata anche con riferimento al contenzioso ordinario.
Così, in relazione ad una fattispecie in cui un contribuente aveva convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Catania l' per sentirla condannare al risarcimento Controparte_6
dei danni morali e da stress subiti a seguito delle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere lo sgravio di somme non dovute e in cui l' di Catania aveva resistito Controparte_1 deducendo, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto ufficio periferico, la
Corte di cassazione ha affermato che “la ricostruzione del rapporto tra l' e l'ufficio periferico CP_1 negli schemi della procura institoria, con conseguente imputabilità all'ente pubblico preponente dell'attività posta in essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via generale dal codice di procedura civile, all'ufficio periferico la legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'ente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario, per i rapporti sorti dagli atti compiuti da detto periferico”, per poi concludere nel senso della sussistenza della legittimazione passiva dell'ufficio periferico, essendo stata “l' Controparte_6
… evocata innanzi al giudice di pace, per il risarcimento di danni asseritamente provocati dal tardivo ritiro dell'atto impositivo da essa posto in essere” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 9.4.2009, n. 8703).
Orbene, non vi è ragione per ritenere che le suesposte considerazioni in ordine ai rapporti tra
[...]
e i propri uffici periferici e alla configurabilità di una legittimazione processuale in capo CP_1
a questi ultimi quali organi dell'ente preponente non possano ritenersi valevoli anche per
[...]
(ente strumentale di , dotato di autonomia Controparte_1 Controparte_1
organizzativa e articolato in strutture centrali – Direzioni centrali e Divisioni – e strutture periferiche
– Direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le aree territoriali con competenza su base provinciale –), con il riconoscimento ai relativi uffici periferici della legittimazione processuale concorrente per i rapporti sorti dagli atti compiuti dai medesimi.
Ciò posto, venendo al caso di specie, va rilevato che l'avv. IU CA ha convenuto in giudizio “ Controparte_4 [...]
Co
Provincia Siracusa” per essere l' per la provincia di Controparte_5 Controparte_5
Siracusa l'ufficio che ha emesso la cartella di pagamento oggetto di opposizione (v. pag. 1 della cartella di pagamento allegata: “questa cartella è stata emessa da , Controparte_1
- prov. di Siracusa Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa”) e la Controparte_5
quello che ha provveduto alla relativa notificazione (v. il mittente Controparte_4 indicato nel messaggio di posta elettronica certificata allegato: “ Controparte_4
”; v. pag. 5 dell'atto di appello: “d'altra parte, sulla correttezza della
[...] chiamata in giudizio dell' , Controparte_7 Controparte_5
per la provincia di Siracusa dotato di potere di rappresentanza in giudizio, soccorre il fatto che la cartella de qua è stata emessa da riscossione – prov. di Controparte_8
Siracusa, Viale Santa Panagia 141 ed è stata notificata alla p.e.c. dell'odierno appellante dalla
”). Controparte_4
L'atto di citazione in opposizione, inoltre, risulta essere stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata “ t” (cfr. le ricevute di accettazione e Email_1 consegna allegate) che l'appellante ha dedotto (e la circostanza non è contestata da
[...]
costituitasi in questa sede) essere l'unico domicilio digitale tanto Controparte_1 dell'amministrazione centrale quanto delle sue articolazioni (v. pag. 5 dell'atto di appello:
“coerentemente, l'atto di citazione è stato correttamente notificato all'
[...]
, da cui l'appellante aveva ricevuto la notifica della cartella Controparte_4 de qua, come da documentazione prodotta in giudizio, all'unico indirizzo di posta elettronica ufficiale/abilitato a ricevere le notificazioni della predetta , presente Controparte_1 nei relativi registri pubblici, ossia all'indirizzo pec: ). Email_2
Ha errato, dunque, il giudice di primo grado nel dichiarare inammissibile la domanda dell'avv.
IU CA “in quanto proposta avverso un Ente privo di rappresentanza giuridica”, dovendosi, al contrario, ritenere “ Controparte_9
Provincia di Siracusa” organo dell'ente
[...] Controparte_1
che, al pari del direttore, ne ha la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 163, comma
[...]
2, n. 2 c.p.c.
3. Appurato che l'opponente in primo grado ha convenuto in giudizio Controparte_1
, ancorché citando non l'amministrazione centrale bensì l'ufficio periferico che ha emesso
[...]
la cartella di pagamento opposta, la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari.
3.1. Occorre premettere che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene rubricato “atto di citazione (in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.)”, l'avv. IU
CA ha proposto cumulativamente due opposizioni: un'opposizione c.d. recuperatoria, nella parte in cui ha lamentato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento di violazioni previste dal codice della strada, e un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., nella parte in cui ha eccepito l'intervenuta estinzione dei crediti individuati nella cartella per decorso del termine di prescrizione quinquennale sancito dagli artt. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981 (v. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione: “la predetta cartella è del tutto nulla ed invalida e, pertanto, con il presente atto la si oppone ed impugna, con specifico riguardo ai predetti/pretesi crediti aventi natura non erariale/tributaria e, come tali, rientranti nella giurisdizione di Questo giudice ordinario, per i seguenti motivi: Nullità dell'impugnata cartella di pagamento per inesistenza dell'accertamento delle presunte sanzioni amministrative per pretese infrazioni del codice della strada che sarebbero state commesse dall'opponente negli “anni 2015 –
2016” e “nell'anno 2017” per non essere esse mai pervenute a conoscenza e/o notificate all'opponente e/o, comunque, per evidente intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 209 del codice della strada e dell'art. 28 della legge 689/81 dei presunti crediti quo agitur e ciò con specifico riferimento a tutte le sopra specificate/individuate infrazioni descritte in seno all'impugnata cartella tutte pretesamene notificate oltre il previsto termine quinquennale di prescrizione”).
3.2. Per quel che concerne l'opposizione c.d. recuperatoria, va osservato quanto segue.
3.2.1. In primo luogo, è orientamento della Suprema Corte che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, che quest'ultima costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 7 del decr. lgs. n. 150/2011, ossia con ricorso da depositare nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (così Cass. Civ. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080).
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione deve ritenersi proposta tempestivamente.
È senz'altro vero che la domanda avrebbe dovuto essere proposta con ricorso anziché con atto di citazione.
Si osserva al contempo che l'art. 4, comma 5, del citato decr. lgs. n. 150/2011, per l'ipotesi in cui una controversia sia stata promossa in forme diverse da quelle previste, stabilisce che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Nella specie l'avv. IU CA ha notificato l'atto di citazione in opposizione ad
[...]
, a mezzo pec, in data 6.12.2022 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna Controparte_1
allegate), e dunque entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento n.
29820200011052703000, effettuata a mezzo pec in data 7.11.2022 (cfr. il file allegato in formato
.msg).
3.2.2. In secondo luogo, la Suprema Corte, sempre per il caso di opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e sempre per il caso in cui la parte deduca l'omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, ha configurato un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, e l'agente della riscossione che ha emesso l'atto opposto, quale soggetto interessato a resistere in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere sul rapporto esattoriale.
Si è pronunciata di recente nei termini sopra esposti la Corte regolatrice in relazione ad una fattispecie, del tutto analoga a quella in esame, in cui il Tribunale di Roma, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di alcuni enti impositori, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso l'intera controversia al Giudice di Pace di Roma per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni pretermessi (così Cass. Civ. Sez. III
30.4.2024, n. 11661: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”).
Ebbene, tornando alla vicenda in esame, essendo stata la cartella di pagamento n.
29820200011052703000 emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada irrogate dai comuni di Augusta e (v. pag. Controparte_3
1 della cartella di pagamento allegata: “Enti creditori codice della CP_2 Controparte_10
strada anni 2015-2016 … comune di Priolo Gargallo Infrazioni codice della strada anno 2017”) ed avendo l'opponente lamentato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, il giudice di pace, verificata l'instaurazione dei contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. avrebbe dovuto ordinarne l'integrazione mediante citazione dei predetti enti creditori.
Va, in ultimo, precisato che, per orientamento consolidato, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. la già citata Cass. Civ. Sez. III 30.4.2024, n. 11661; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II
20.11.2007, n. 24154: “in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art. 27 l. 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza - depositata l'11 dicembre
2003 - sussistendo nullità del giudizio di primo grado perché il g.d.p. l'aveva pronunciata in difetto di contraddittorio nei confronti della società concessionaria del servizio riscossione, che aveva predisposto e notificato, per il pagamento della sanzione pecuniaria per infrazione stradale, la cartella esattoriale oggetto di opposizione)”).
Il difetto in questione, inoltre, è deducibile dalle parti, per la prima volta, anche nel giudizio di cassazione (così Cass. Civ. Sez. II 9.8.2007, n. 17581: “il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l'acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato”).
E nella specie, al di là della rilevabilità d'ufficio, deve darsi atto che in seno alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio di appello, ha lamentato la Controparte_1
mancata partecipazione al giudizio degli enti creditori, chiedendo integrare il contraddittorio nei confronti dei medesimi (v. da pag. 2 a pag. 4 della comparsa e, segnatamente: “Quanto sin qui affermato da valere anche in riferimento all'eccepita mancanza e/o difetto di notifica del presupposto processo verbale, atto proprio dell'ente impostore. A tal proposito si chiede sin da adesso di voler ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio in modo da poter garantire il legittimo diritto di difesa anche all'ente impositore quale unico ed effettivo titolare del credito, ed unico legittimato a poter rispondere su tali eccezioni. O, in subordine, autorizzarne la chiamata in causa a cura della scrivente”; v. anche le conclusioni a pag. 6 della comparsa: “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per tutti i motivi Controparte_1 unicamente riferibili all'operato dell'Ente impostore, e conseguentemente ordinare al contribuente
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante la presenza di eccezioni unicamente ad esso riferibili ed attinenti la fase anteriore alla formazione e trasmissione del ruolo da parte dello stesso all'Agente della Riscossione, ovvero, in subordine, disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire alla scrivente la suddetta chiamata”).
4. Per quanto sopra, la sentenza n. 855/2023, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa il 3.7.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 949/2023, va dichiarata nulla poiché resa senza la partecipazione di litisconsorti necessari.
Ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. la causa va rimessa al primo giudice, il quale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei e , provvederà Controparte_11 Controparte_3
ad un nuovo esame del merito.
5. In virtù di quanto precisato dalla Corte di cassazione “l'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale è pendente la lite;
pertanto, il giudice di secondo grado il quale, provvedendo ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., chiuda il procedimento dinanzi a sé rimettendo la causa al primo giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali della seconda fase e non può rimettere la relativa decisione al primo giudice” (così Cass. Civ. Sez.
I 8.5.1992, n. 5504).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, pur essendo erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto privo di legittimazione processuale l'ufficio periferico di Controparte_1
citato dall'avv. IU CA, la pronuncia di primo grado è stata per altro verso dichiarata nulla in ragione del difetto di integrità del contraddittorio, evidenziato dall'odierna appellata.
Sussistono pertanto i presupposti per compensare integralmente le spese di lite in relazione al procedimento di appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 487/2024:
- dichiara nulla la sentenza n. 855/2023, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa il 3.7.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 949/2023, poiché resa senza la partecipazione dei litisconsorti necessari e , e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la Controparte_2 Controparte_3
rimessione degli atti al primo giudice, affinché il giudizio sia integralmente rinnovato a contraddittorio integro;
- compensa integralmente le spese del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 21.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 487/2024 promossa da:
AVV. GIUSEPPE CASSARINO (C.F.: ), elettivamente domiciliato in via C.F._1
XIV ottobre n. 100 in Augusta (SR), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
APPELLANTE contro
(C.F. – P.IVA: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in via IU Grezar n. 14 in Roma, elettivamente domiciliata in via S. Carnevale n. 27 in Piano Tavola – Belpasso (CT), presso lo studio dell'avv. MARCO AIELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del dicembre 2022 l'avv. IU CA ha proposto opposizione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avanti all'Ufficio del Giudice di
Pace di Siracusa, avverso la cartella di pagamento n. 29820200011052703000, notificata dall' in data 7.11.2022, limitatamente ai crediti di natura non Controparte_1
erariale pretesi dal e dal a titolo di sanzioni Controparte_2 Controparte_3
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada.
L'opponente – odierno appellante – ha chiesto di annullare la predetta cartella di pagamento in ragione dell'omessa notificazione di qualsivoglia verbale di accertamento delle infrazioni e dell'intervenuta estinzione dei crediti per decorso del termine di prescrizione quinquennale sancito dagli artt. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981.
L'agente della riscossione – odierno appellato – non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 855/2023, depositata il 3.7.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 949/2023 e non notificata, il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato l'opposizione “inammissibile in quanto proposta avverso un Ente privo di rappresentanza giuridica” e, segnatamente, “in quanto incoata contro l' , Agente della Riscossione Controparte_4 per la provincia di Siracusa, con sede in Palermo e non già contro l' Controparte_1
con sede in Roma”.
[...]
Con citazione del febbraio 2024 l'avv. IU CA ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, censurandola nella parte in cui l'ufficio periferico citato in giudizio, ossia
[...]
Controparte_5
, è stato reputato privo di legittimazione processuale.
[...]
Con comparsa del maggio 2024 si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1 ha chiesto rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata.
Quanto all'opposizione a cartella di pagamento proposta dall'avv. IU CA, l'appellata ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori e contestato la fondatezza dei motivi dedotti.
Non essendo necessaria istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di rimessione in decisione di cui all'art. 189 c.p.c., per come novellato dal decr. lgs. n. 149/2022.
2. L'appello è fondato, avendo il Giudice di Pace di Siracusa errato nel ritenere l'ufficio periferico di citato in giudizio dall'avv. IU CA privo di Controparte_1
legittimazione processuale.
Invero, all'indomani dell'istituzione, nel 2001, dell' e del trasferimento di Controparte_1
funzioni dagli uffici periferici del soppresso Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze alle articolazioni interne dell' pronunciandosi in tema di contenzioso tributario le Sezioni CP_1
Unite della Corte di cassazione hanno statuito che la capacità di stare in giudizio, che gli artt. 10 e 11 del decr. lgs. n. 546/1992 (nella versione a suo tempo vigente) attribuivano agli uffici del Ministero delle Finanze che avessero emesso l'atto impugnato, a seguito della menzionata riforma dovesse intendersi assunta dagli uffici periferici dell' e conferita ai medesimi in modo Controparte_1
concorrente e alternativo al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 c.c. Le Sezioni Unite sono giunte a tale conclusione reputando gli uffici periferici dell' organi CP_1
dello stesso ente che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 163, comma 2, n. 2 c.p.c. e degli artt. 144 e 145 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 14.2.2005, n. 3116).
La legittimazione processuale concorrente degli uffici periferici dell' è stata poi Controparte_1
ribadita in successive pronunce e affermata anche con riferimento al contenzioso ordinario.
Così, in relazione ad una fattispecie in cui un contribuente aveva convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Catania l' per sentirla condannare al risarcimento Controparte_6
dei danni morali e da stress subiti a seguito delle lungaggini dell'iter burocratico affrontato per ottenere lo sgravio di somme non dovute e in cui l' di Catania aveva resistito Controparte_1 deducendo, tra l'altro, la propria carenza di legittimazione passiva in quanto ufficio periferico, la
Corte di cassazione ha affermato che “la ricostruzione del rapporto tra l' e l'ufficio periferico CP_1 negli schemi della procura institoria, con conseguente imputabilità all'ente pubblico preponente dell'attività posta in essere dal secondo, impone di riconoscere, secondo le regole stabilite in via generale dal codice di procedura civile, all'ufficio periferico la legittimazione processuale attiva e passiva, concorrente con quella dell'ente, anche nel processo innanzi al giudice ordinario, per i rapporti sorti dagli atti compiuti da detto periferico”, per poi concludere nel senso della sussistenza della legittimazione passiva dell'ufficio periferico, essendo stata “l' Controparte_6
… evocata innanzi al giudice di pace, per il risarcimento di danni asseritamente provocati dal tardivo ritiro dell'atto impositivo da essa posto in essere” (cfr. Cass. Civ. Sez. III 9.4.2009, n. 8703).
Orbene, non vi è ragione per ritenere che le suesposte considerazioni in ordine ai rapporti tra
[...]
e i propri uffici periferici e alla configurabilità di una legittimazione processuale in capo CP_1
a questi ultimi quali organi dell'ente preponente non possano ritenersi valevoli anche per
[...]
(ente strumentale di , dotato di autonomia Controparte_1 Controparte_1
organizzativa e articolato in strutture centrali – Direzioni centrali e Divisioni – e strutture periferiche
– Direzioni regionali, all'interno delle quali sono presenti le aree territoriali con competenza su base provinciale –), con il riconoscimento ai relativi uffici periferici della legittimazione processuale concorrente per i rapporti sorti dagli atti compiuti dai medesimi.
Ciò posto, venendo al caso di specie, va rilevato che l'avv. IU CA ha convenuto in giudizio “ Controparte_4 [...]
Co
Provincia Siracusa” per essere l' per la provincia di Controparte_5 Controparte_5
Siracusa l'ufficio che ha emesso la cartella di pagamento oggetto di opposizione (v. pag. 1 della cartella di pagamento allegata: “questa cartella è stata emessa da , Controparte_1
- prov. di Siracusa Viale Santa Panagia 141 - 96100 Siracusa”) e la Controparte_5
quello che ha provveduto alla relativa notificazione (v. il mittente Controparte_4 indicato nel messaggio di posta elettronica certificata allegato: “ Controparte_4
”; v. pag. 5 dell'atto di appello: “d'altra parte, sulla correttezza della
[...] chiamata in giudizio dell' , Controparte_7 Controparte_5
per la provincia di Siracusa dotato di potere di rappresentanza in giudizio, soccorre il fatto che la cartella de qua è stata emessa da riscossione – prov. di Controparte_8
Siracusa, Viale Santa Panagia 141 ed è stata notificata alla p.e.c. dell'odierno appellante dalla
”). Controparte_4
L'atto di citazione in opposizione, inoltre, risulta essere stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata “ t” (cfr. le ricevute di accettazione e Email_1 consegna allegate) che l'appellante ha dedotto (e la circostanza non è contestata da
[...]
costituitasi in questa sede) essere l'unico domicilio digitale tanto Controparte_1 dell'amministrazione centrale quanto delle sue articolazioni (v. pag. 5 dell'atto di appello:
“coerentemente, l'atto di citazione è stato correttamente notificato all'
[...]
, da cui l'appellante aveva ricevuto la notifica della cartella Controparte_4 de qua, come da documentazione prodotta in giudizio, all'unico indirizzo di posta elettronica ufficiale/abilitato a ricevere le notificazioni della predetta , presente Controparte_1 nei relativi registri pubblici, ossia all'indirizzo pec: ). Email_2
Ha errato, dunque, il giudice di primo grado nel dichiarare inammissibile la domanda dell'avv.
IU CA “in quanto proposta avverso un Ente privo di rappresentanza giuridica”, dovendosi, al contrario, ritenere “ Controparte_9
Provincia di Siracusa” organo dell'ente
[...] Controparte_1
che, al pari del direttore, ne ha la rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 163, comma
[...]
2, n. 2 c.p.c.
3. Appurato che l'opponente in primo grado ha convenuto in giudizio Controparte_1
, ancorché citando non l'amministrazione centrale bensì l'ufficio periferico che ha emesso
[...]
la cartella di pagamento opposta, la sentenza impugnata deve ritenersi nulla per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di alcuni litisconsorti necessari.
3.1. Occorre premettere che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, sebbene rubricato “atto di citazione (in opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c.)”, l'avv. IU
CA ha proposto cumulativamente due opposizioni: un'opposizione c.d. recuperatoria, nella parte in cui ha lamentato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento di violazioni previste dal codice della strada, e un'opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., nella parte in cui ha eccepito l'intervenuta estinzione dei crediti individuati nella cartella per decorso del termine di prescrizione quinquennale sancito dagli artt. 209 del decr. lgs. n. 285/1992 e 28, comma 6, della legge n. 689/1981 (v. pagg. 1 e 2 dell'atto di citazione: “la predetta cartella è del tutto nulla ed invalida e, pertanto, con il presente atto la si oppone ed impugna, con specifico riguardo ai predetti/pretesi crediti aventi natura non erariale/tributaria e, come tali, rientranti nella giurisdizione di Questo giudice ordinario, per i seguenti motivi: Nullità dell'impugnata cartella di pagamento per inesistenza dell'accertamento delle presunte sanzioni amministrative per pretese infrazioni del codice della strada che sarebbero state commesse dall'opponente negli “anni 2015 –
2016” e “nell'anno 2017” per non essere esse mai pervenute a conoscenza e/o notificate all'opponente e/o, comunque, per evidente intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 209 del codice della strada e dell'art. 28 della legge 689/81 dei presunti crediti quo agitur e ciò con specifico riferimento a tutte le sopra specificate/individuate infrazioni descritte in seno all'impugnata cartella tutte pretesamene notificate oltre il previsto termine quinquennale di prescrizione”).
3.2. Per quel che concerne l'opposizione c.d. recuperatoria, va osservato quanto segue.
3.2.1. In primo luogo, è orientamento della Suprema Corte che laddove la parte deduca con l'opposizione a cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, che quest'ultima costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione, la domanda deve essere proposta nelle forme e nei termini di cui all'art. 7 del decr. lgs. n. 150/2011, ossia con ricorso da depositare nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (così Cass. Civ. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080).
Ebbene, nel caso in esame l'opposizione deve ritenersi proposta tempestivamente.
È senz'altro vero che la domanda avrebbe dovuto essere proposta con ricorso anziché con atto di citazione.
Si osserva al contempo che l'art. 4, comma 5, del citato decr. lgs. n. 150/2011, per l'ipotesi in cui una controversia sia stata promossa in forme diverse da quelle previste, stabilisce che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”.
Nella specie l'avv. IU CA ha notificato l'atto di citazione in opposizione ad
[...]
, a mezzo pec, in data 6.12.2022 (cfr. le ricevute di accettazione e consegna Controparte_1
allegate), e dunque entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento n.
29820200011052703000, effettuata a mezzo pec in data 7.11.2022 (cfr. il file allegato in formato
.msg).
3.2.2. In secondo luogo, la Suprema Corte, sempre per il caso di opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada e sempre per il caso in cui la parte deduca l'omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, ha configurato un litisconsorzio necessario tra l'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, e l'agente della riscossione che ha emesso l'atto opposto, quale soggetto interessato a resistere in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere sul rapporto esattoriale.
Si è pronunciata di recente nei termini sopra esposti la Corte regolatrice in relazione ad una fattispecie, del tutto analoga a quella in esame, in cui il Tribunale di Roma, rilevata la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti di alcuni enti impositori, aveva dichiarato la nullità della sentenza di primo grado e rimesso l'intera controversia al Giudice di Pace di Roma per nuova trattazione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei Comuni pretermessi (così Cass. Civ. Sez. III
30.4.2024, n. 11661: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”).
Ebbene, tornando alla vicenda in esame, essendo stata la cartella di pagamento n.
29820200011052703000 emessa per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada irrogate dai comuni di Augusta e (v. pag. Controparte_3
1 della cartella di pagamento allegata: “Enti creditori codice della CP_2 Controparte_10
strada anni 2015-2016 … comune di Priolo Gargallo Infrazioni codice della strada anno 2017”) ed avendo l'opponente lamentato l'omessa notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni, il giudice di pace, verificata l'instaurazione dei contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 102, comma 2, c.p.c. avrebbe dovuto ordinarne l'integrazione mediante citazione dei predetti enti creditori.
Va, in ultimo, precisato che, per orientamento consolidato, il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. la già citata Cass. Civ. Sez. III 30.4.2024, n. 11661; cfr. anche Cass. Civ. Sez. II
20.11.2007, n. 24154: “in sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'art. 27 l. 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'impugnata sentenza - depositata l'11 dicembre
2003 - sussistendo nullità del giudizio di primo grado perché il g.d.p. l'aveva pronunciata in difetto di contraddittorio nei confronti della società concessionaria del servizio riscossione, che aveva predisposto e notificato, per il pagamento della sanzione pecuniaria per infrazione stradale, la cartella esattoriale oggetto di opposizione)”).
Il difetto in questione, inoltre, è deducibile dalle parti, per la prima volta, anche nel giudizio di cassazione (così Cass. Civ. Sez. II 9.8.2007, n. 17581: “il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di alcuni litisconsorti necessari può essere dedotto per la prima volta anche nel giudizio di cassazione, alla duplice condizione che gli elementi posti a fondamento emergano, con ogni evidenza, dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito (poiché nel giudizio di cassazione sono vietati lo svolgimento di ulteriori attività e l'acquisizione di nuove prove) e che sulla questione non si sia formato il giudicato”).
E nella specie, al di là della rilevabilità d'ufficio, deve darsi atto che in seno alla comparsa di costituzione nell'odierno giudizio di appello, ha lamentato la Controparte_1
mancata partecipazione al giudizio degli enti creditori, chiedendo integrare il contraddittorio nei confronti dei medesimi (v. da pag. 2 a pag. 4 della comparsa e, segnatamente: “Quanto sin qui affermato da valere anche in riferimento all'eccepita mancanza e/o difetto di notifica del presupposto processo verbale, atto proprio dell'ente impostore. A tal proposito si chiede sin da adesso di voler ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio in modo da poter garantire il legittimo diritto di difesa anche all'ente impositore quale unico ed effettivo titolare del credito, ed unico legittimato a poter rispondere su tali eccezioni. O, in subordine, autorizzarne la chiamata in causa a cura della scrivente”; v. anche le conclusioni a pag. 6 della comparsa: “preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per tutti i motivi Controparte_1 unicamente riferibili all'operato dell'Ente impostore, e conseguentemente ordinare al contribuente
l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, stante la presenza di eccezioni unicamente ad esso riferibili ed attinenti la fase anteriore alla formazione e trasmissione del ruolo da parte dello stesso all'Agente della Riscossione, ovvero, in subordine, disporre lo spostamento della prima udienza al fine di consentire alla scrivente la suddetta chiamata”).
4. Per quanto sopra, la sentenza n. 855/2023, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa il 3.7.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 949/2023, va dichiarata nulla poiché resa senza la partecipazione di litisconsorti necessari.
Ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c. la causa va rimessa al primo giudice, il quale, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei e , provvederà Controparte_11 Controparte_3
ad un nuovo esame del merito.
5. In virtù di quanto precisato dalla Corte di cassazione “l'art. 91 c.p.c. non richiede, ai fini della statuizione sulle spese, una decisione che attenga al merito, ma soltanto una pronuncia che chiuda definitivamente il processo davanti al giudice presso il quale è pendente la lite;
pertanto, il giudice di secondo grado il quale, provvedendo ai sensi degli art. 353 e 354 c.p.c., chiuda il procedimento dinanzi a sé rimettendo la causa al primo giudice ha l'obbligo di provvedere sulle spese processuali della seconda fase e non può rimettere la relativa decisione al primo giudice” (così Cass. Civ. Sez.
I 8.5.1992, n. 5504).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che, pur essendo erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto privo di legittimazione processuale l'ufficio periferico di Controparte_1
citato dall'avv. IU CA, la pronuncia di primo grado è stata per altro verso dichiarata nulla in ragione del difetto di integrità del contraddittorio, evidenziato dall'odierna appellata.
Sussistono pertanto i presupposti per compensare integralmente le spese di lite in relazione al procedimento di appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per come interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 487/2024:
- dichiara nulla la sentenza n. 855/2023, emessa dal Giudice di Pace di Siracusa il 3.7.2023 a definizione del procedimento n. R.G. 949/2023, poiché resa senza la partecipazione dei litisconsorti necessari e , e, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., dispone la Controparte_2 Controparte_3
rimessione degli atti al primo giudice, affinché il giudizio sia integralmente rinnovato a contraddittorio integro;
- compensa integralmente le spese del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., per le ragioni di cui in motivazione.
Così deciso in Siracusa, il 21.11.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti