Articolo 5 della Legge 27 dicembre 1973, n. 851
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 gennaio 1974
Art. 5.
La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , opera anche sull'indennita' pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1974