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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/12/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott. Giuseppe
D'Agostino, applicato da remoto ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 117/2025, ha pronunciato, successivamente alla scadenza del termine per il deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 246/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE EL per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), con sede in Venezia, via delle Industrie n. 18 Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace,
(c.f. , elettivamente domiciliato in Genova, via Controparte_2 P.IVA_2
Palestro n. 16/3 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Orione che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente,
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4 febbraio 2025 ha convenuto in giudizio Parte_1
la società e dinanzi al Tribunale di Venezia al fine di Controparte_1 Controparte_2
ottenere il pagamento di crediti retributivi maturati nel corso del rapporto di lavoro intercorso con la prima società e di veder riconosciuta la responsabilità solidale della seconda, quale committente dell'appalto presso cui il ricorrente ha prestato la propria attività.
Il ricorrente espone in particolare di essere stato assunto da il 12 Controparte_1
aprile 2023 con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, con inquadramento al livello D1 del CCNL Metalmeccanica Industria e mansioni di addetto all'installazione e montaggio di tubi per impianti antincendio su navi.
La sede di lavoro era fissata presso il cantiere navale di Marghera, Controparte_2
dove la datrice aveva una sede operativa. Il rapporto di lavoro si è concluso il 10 dicembre 2024.
Il ricorrente lamenta che non ha corrisposto le mensilità di ottobre, Controparte_1
novembre e dicembre 2024, la tredicesima per il medesimo anno, il trattamento di fine rapporto e le spettanze di fine rapporto, oltre alle ore di straordinario effettivamente svolte e non retribuite.
Il ricorrente precisa che, sebbene l'orario contrattuale fosse di 40 ore settimanali, egli ha in realtà lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 17:00, con un'ora di pausa, maturando così cinque ore di straordinario settimanale. L'attività lavorativa è stata svolta in modo esclusivo e continuativo all'interno del cantiere di Marghera, nell'ambito di un appalto tra e CP_2 Controparte_1 CP_2
con impiego promiscuo su diverse commesse e costruzioni navali.
[...]
Il ricorrente ha fatto elaborare un conteggio delle spettanze dovute per l'intero periodo lavorativo, dal quale emerge un credito complessivo lordo di € 14.263,24, comprensivo di retribuzione ordinaria, festività, straordinario, tredicesima, ferie, permessi, elemento perequativo e TFR, oltre a rivalutazione e accessori di legge.
Il ricorrente chiede la condanna di al pagamento della somma sopra CP_1
indicata, nonché la condanna solidale di , ai sensi dell'art. 29, Controparte_2
comma 2, D.lgs. 276/2003 (Legge Biagi) e dell'art. 1676 c.c., in quanto committente dell'appalto presso cui il ricorrente ha prestato la propria attività. Viene altresì chiesta la regolarizzazione contributiva e la condanna delle convenute alle spese di lite.
Il ricorrente precisa che non è maturata alcuna prescrizione sui crediti retributivi, poiché la prescrizione non decorre durante il rapporto di lavoro. Sottolinea inoltre che la domanda è pienamente valida e non affetta da nullità, avendo indicato il periodo di attività, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma richiesta e i titoli giuridici a fondamento della pretesa.
In diritto, il ricorrente sostiene che le somme richieste hanno natura retributiva e, come tali, sono garantite dall'art. 36 della Costituzione e devono essere liquidate al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con applicazione di interessi e rivalutazione monetaria. La responsabilità solidale di viene fondata Controparte_2
sia sull'art. 29, comma 2, D.lgs. 276/2003, che prevede l'obbligo solidale del committente per i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, sia sull'art. 1676 c.c., che consente l'azione diretta del lavoratore nei confronti del committente nei limiti del debito residuo verso l'appaltatore.
Il ricorrente chiede, dunque, la condanna delle convenute al pagamento delle somme dovute, con vittoria di spese, diritti e onorari.
costituitasi in giudizio, in via preliminare ha ricostruito la filiera Controparte_2
contrattuale relativa al periodo oggetto di causa, evidenziando come, per le commesse navali C. 6299 e C. 6300, gli ordini di appalto siano stati conferiti alla società Tecnavi Srl, la quale ha poi utilizzato la società datrice di lavoro CP_1
del ricorrente, come subappaltatrice per l'esecuzione delle lavorazioni. ha quindi eccepito la carenza di prova, sia in ordine all'an che al Controparte_2
quantum, delle pretese avanzate dal ricorrente nei confronti della stessa società, sottolineando come il lavoratore non abbia fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver effettivamente svolto attività lavorativa in appalti a committenza durante il rapporto con CP_2 Controparte_1
In particolare, la convenuta ha evidenziato che, ai fini dell'eventuale responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto di lavoro con l'appaltatore o il subappaltatore, né la presenza di un contratto di appalto, ma è necessario che il lavoratore sia stato concretamente addetto ad attività inerenti l'esecuzione dell'appalto, circostanza che il ricorrente non ha provato.
Con specifico riferimento alle richieste di pagamento per lavoro straordinario, ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale Controparte_2
secondo cui grava integralmente sul lavoratore l'onere di provare di aver effettivamente svolto attività eccedente il normale orario di lavoro, onere che nel caso di specie non risulta assolto. La società ha inoltre eccepito la propria carenza di legittimazione passiva rispetto a emolumenti privi di natura strettamente retributiva, quali le indennità per permessi, festività e ferie non goduti, nonché rispetto a crediti eventualmente maturati dal ricorrente indipendentemente dall'effettiva prestazione di attività lavorativa in appalti a committenza CP_2 Quanto all'invocata applicazione dell'art. 1676 c.c., la convenuta ha sottolineato che tale norma attribuisce al lavoratore un'azione diretta nei confronti del committente solo nei limiti del debito che questi ha verso l'appaltatore e solo per crediti maturati in forza dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso di specie, tuttavia, non essendo stati conferiti appalti diretti da a ma essendo quest'ultima Controparte_2 Controparte_1
subappaltatrice di Tecnavi S.r.l., non sussistono rapporti di debito/credito diretti tra e con conseguente inapplicabilità della norma invocata. CP_2 Controparte_1
Ha chiesto, dunque, il rigetto di ogni domanda proposta nei suoi confronti e delle relative istanze istruttorie, oltre alla condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
Con decreto prot. n. 3395 del 22 ottobre 2025 del Presidente Vicario del Tribunale di Venezia il presente giudizio è stato assegnato allo scrivente ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025.
All'udienza del 16 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Va preliminarmente rilevato che, allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive o di ulteriori voci di retribuzione, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020; Cass. n. 7842/2018; Cass. n.
11781/2011; Cass. n. 26808/2007; Cass. n. 6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib.
Catania n. 4772/2019; Trib. Trani n. 2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
Il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c. trova applicazione anche per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale.
E così, con riferimento, al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 16150/2018; Cass.
n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima,
e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati (Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n.
73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019; Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola n. 1566/2017;
Trib. Bari n. 1868/2017; Trib. Firenze n. 215/2017; Trib. Pescara n. 526/2016; Trib.
Roma n. 5908/2014).
Preliminarmente, si prende atto della rinuncia da parte del ricorrente
[...]
alla domanda proposta nei confronti della società (cfr. Pt_1 Controparte_1
verbale di udienza dell'8 luglio 2025) ed alla domanda di regolarizzazione contributiva. Tale rinuncia è stata formalizzata nel corso del procedimento (cfr. verbale dell'udienza dell'8 luglio 2025 per la rinuncia alla domanda nei confronti di cfr. note depositate il 14 novembre2025 per la rinuncia alla domanda Controparte_1
di regolarizzazione contributiva) e risulta conforme ai principi di libertà dispositiva delle parti nel processo civile, ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Dalla documentazione in atti – in particolare il contratto di lavoro, le buste paga, la
CU 2024, la scheda anagrafica e la visura camerale – nonché dalle dichiarazioni testimoniali, risulta provato che il ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa presso il cantiere di Marghera. CP_2
Le dichiarazioni dei testimoni sono poi tra loro coerenti e convergenti, e risultano pienamente attendibili, anche perché rese da soggetti che hanno vissuto direttamente i fatti oggetto di causa.
Il teste ha dichiarato di aver lavorato per al 2018 al 2024 come Tes_1 CP_1
tubista presso il cantiere i Marghera, precisando che anche il ricorrente CP_2
ha lavorato per ello stesso cantiere, con orari effettivi dalle 7:00 alle 17:00 CP_1
dal lunedì al venerdì e, saltuariamente, il sabato mattina. Ha inoltre riferito che la cessazione del rapporto è avvenuta per mancato pagamento delle retribuzioni e che stata allontanata dal cantiere a fine settembre 2024. CP_1
Il teste ha confermato di aver lavorato per dal marzo 2020 Tes_2 CP_1
all'ottobre 2024, sempre presso , con mansioni di tubista. Parte_2
Ha descritto la presenza di un sistema di timbratura per la rilevazione dell'orario di lavoro e ha confermato che il ricorrente svolgeva le stesse mansioni, con orari identici (dalle 7:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato, salvo che negli ultimi mesi del 2024). Ha inoltre precisato che la gestione effettiva dell'azienda era in capo a , benché formalmente risultasse amministratrice la Controparte_3
moglie . Parte_3
La società datrice di lavoro, non costituendosi, non ha dimostrato di aver ha provveduto al pagamento delle retribuzioni relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, né ha corrisposto il TFR, la tredicesima mensilità, le ferie e i permessi maturati e non goduti, né le ore di lavoro straordinario regolarmente prestate.
Quanto alla posizione della società va in primo luogo esclusa la Controparte_2
responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1676 c.c.
La responsabilità ex art. 1676 c.c. non è applicabile al rapporto tra lavoratore del subappaltatore e committente, non essendovi un rapporto diretto tra datore di lavoro (subappaltatore) e committente.
Il ricorrente chiede la condanna di richiamando anche l'art. 29, Controparte_2
comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, secondo cui “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.
Nel caso di specie la responsabilità solidale del committente ex Controparte_2
art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 sussiste per i crediti retributivi e contributivi maturati dal lavoratore nel periodo di esecuzione dell'appalto, essendo stata dimostrata la riferibilità delle prestazioni lavorative al cantiere di Controparte_2
Contrariamente a quanto sostenuto da l'esistenza di un Controparte_2
subappalto tra Tecnavi S.r.l. e non esonera Controparte_1 Controparte_2
dall'obbligazione solidale, dal momento che lo stesso art. 29, comma 2, D.Lgs. n.
276/2003 prevedere espressamente che il committente imprenditore è obbligato in solido con l'appaltatore “nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori”.
In ordine l'obbligazione solidale del committente, occorre precisare che la norma ne limita l'estensione ai “trattamenti retributivi” ed ai contributi previdenziali.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass. n. 5247 del 2022; Cass. n.
23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016)” (cfr. di recente Cass. n. 1450/2025).
Ne consegue che la responsabilità di va esclusa in ordine al Controparte_2
credito vantato dal ricorrente a titolo di ferie (pari a € 260,96), di permessi non goduti (pari a € 573,73) e di festività (pari a € 238,56). Anche in quest'ultimo caso di tratta di voce dalla natura mista nel senso di una matrice risarcitoria che precluderebbe l'applicabilità del regime solidaristico e ciò perché trattasi di somme erogate al fine di compensare il danno subito dal lavoratore derivante dalla perdita di un bene determinato, seppure connesso al sinallagma contrattuale.
Ne consegue che la domanda della ricorrente va parzialmente accolta, non avendo la società resistente contestato specificamente i conteggi del quantum dovuto allegati in ricorso. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1 e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto, risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova – idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi” (Cass. 12 marzo
2018, n. 5949).
Alla luce di quanto sopra, la domanda del ricorrente deve essere accolta, con condanna di al pagamento della somma di € 13.189,99 (già Controparte_2
decurtata delle somme conteggiate a titolo di ferie, permessi e festività), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese, liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal
D.M. n. 55/2014 in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della chiarezza del quadro fattuale e con l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza. Di esse va concessa la distrazione, sussistendo le dichiarazioni di rito.
p.q.m.
il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_2
favore di della somma di € 13.189,99, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria;
condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_2 Parte_1
del giudizio, liquidate in € 3.503,50 (già aumentate ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis
D.M. n. 55/2014) per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Venezia, il 17 dicembre 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino