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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 08/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza dell'08 maggio 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2036/2024 R.G. e vertente
fra
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Nella ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il di lei studio, in Filiano, alla via Iscalunga n.
32, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Floro Flori e dall'avv. Vito Di Noia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno mensile di assistenza.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato il 04.07.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe insorge avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la propria pretesa al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, denegato pure in fase amministrativa. Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio.
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito ed ha domandato il CP_1
rigetto del ricorso, dichiarando di condividere le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c.
La causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 08 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente va dichiarato che la domanda è stata preceduta da tempestivo atto di dissenso alle valutazioni del consulente nominato in fase di accertamento tecnico preventivo.
A fronte dei motivi di contestazione sollevati dal ricorrente, è stato disposto il rinnovo della C.T.U., conferendo il relativo incarico alla dott.ssa Per_2
.
[...]
Il Consulente, visitata la ricorrente ed esaminata la documentazione, ha escluso che le patologie di cui risulta affetta siano tali da determinare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del beneficio domandato.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
2 3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di
CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 04.07.2024, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di CP_1
Potenza, 08 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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