TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1011
TAR
Decreto cautelare 23 maggio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge e carenza di motivazione

    La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ritiene sufficiente il voto numerico come motivazione del giudizio tecnico discrezionale della commissione, in quanto esprime un giudizio complessivo e sintetico, rispondendo a esigenze di buon andamento dell'azione amministrativa. L'art. 46 L. 247/2012 non trova applicazione nella sessione in esame a causa della disciplina transitoria di cui all'art. 49 della medesima legge.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta e illegittimità derivata

    La giurisprudenza ritiene che la brevità dei tempi impiegati dalla commissione per la correzione degli elaborati non possa formare oggetto di censura, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato alla valutazione, in assenza di predeterminazione normativa.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e travisamento dei fatti

    L'elaborato della ricorrente è ritenuto deficitario per non aver adeguatamente affrontato la responsabilità dell'appaltatore alla luce degli artt. 1662 e 1176 c.c. (diligenza professionale) e la prestazione del direttore dei lavori, né aver quantificato il danno. Tali carenze depongono per la legittimità del giudizio di insufficienza espresso dalla commissione. Non sussiste disparità di trattamento, poiché la valutazione degli errori deve considerare l'elaborato nel suo complesso e non in modo atomistico, e le diverse sottocommissioni operano secondo criteri legittimamente auto-determinati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 1011
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1011
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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