Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2024, n. 46549
CASS
Sentenza 3 ottobre 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della legittimità del sequestro probatorio non è necessario che il titolare del bene sottoposto al vincolo coincida con l'indagato o con l'autore del fatto per cui si procede, essendo sufficiente la relazione tra la cosa e il reato.

Commentario1

  • 1I profili di legittimità del sequestro probatorio in un caso di responsabilità dell’ente per reati ambientali
    Morri_Admin · https://www.osservatorio-231.it/ · 17 gennaio 2025

    La recente sentenza della Corte di cassazione (n. 46549 del 3 ottobre 2024, dep. 18 dicembre 2024) chiarisce i profili di legittimità del sequestro probatorio, con particolare riferimento ai casi di applicazione della misura ablatoria in procedimenti per reati ambientali. Nel caso di specie, in cui è indagata una società per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies co. 2 D.lgs. 231/01 in relazione alla presunta violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 242 e 257 del D.Lgs. 152/2006, l'intera area inquinata è stata sottoposta a sequestro probatorio. Avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame della misura ablatoria emesso dal Tribunale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/10/2024, n. 46549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46549
Data del deposito : 3 ottobre 2024

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