Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 30/04/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00984/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2026, proposto da TH AL S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B4D45062C9, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
S.C.R. Piemonte S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariano Protto, Alessia Quilico e Irene Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
nei confronti
ON S.p.a. società con socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Vulpetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Mediterraneo (Co.Med.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Hc Hospital Consulting S.p.a., Mte Medical Technology And Engineering S.r.l. - Mte S.r.l., Philips S.p.a., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore Appalti R. 0000068 del 02.03.2026, nella parte in cui dispone di approvare i verbali e gli esiti delle operazioni di gara e di aggiudicare il Lotto 2 (CIG: B4D45062C9) al RTI ON S.p.A. / H.C. Hospital Consulting S.p.A.;
- della nota della Stazione appaltante prot. n. c_scrp.scrpspa. Registro Ufficiale.U.0003741.03-03-2026, avente ad oggetto “Gara regionale centralizzata a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte (gara SC n. 084-2024). Lotto 2 - Comunicazione aggiudicazione ex art. 90 comma 1, lett. b) e comunicazione ex art. 36 comma 3 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.”;
- della proposta di aggiudicazione;
- di tutti i verbali di gara, nelle parti censurate in narrativa;
- in subordine, del bando, del disciplinare di gara e dei relativi allegati, nelle parti censurate in narrativa;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, con espressa riserva di impugnare con motivi aggiunti.
nonché per la declaratoria di inefficacia
della convenzione, ove medio tempore stipulata, e degli ordinativi di fornitura, ove nelle more già attivati,
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’aggiudicazione della procedura di gara di cui si tratta, con riferimento al Lotto 2 di interesse, in favore della ricorrente e il subentro della stessa nella relativa convenzione e nei contratti attuativi, nonché mediante l’adozione di tutte le misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni conseguenti all’adozione degli illegittimi provvedimenti impugnati incidenti sulla posizione della ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 124 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ON S.p.a., del Consorzio Mediterraneo (Co.Med.) e di S.C.R. Piemonte S.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. Alessandro Fardello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO
1. Con bando pubblicato sulla G.U.U.E. del 17 dicembre 2024, la Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo “SC”) ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di gestione delle tecnologie sanitarie presenti presso le Aziende del servizio sanitario della Regione Piemonte, suddiviso in quattro lotti, di importo complessivo a base d’asta pari ad euro 470.642.326,84 (comprensivo delle opzioni di prolungamento biennale dell’appalto, di servizi extra canone e di incremento delle prestazioni).
È qui controversa l’aggiudicazione del lotto n. 2, di importo stimato pari ad euro 65.350.466,35, al raggruppamento temporaneo d’imprese capeggiato da ON S.p.a., costituito con la mandante H.C. Hospital Consulting S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo “ON”).
2. La ricorrente TH AL S.p.a. (di seguito, breviter , anche solo “TH”), terza classificata, deduce cinque motivi, di cui i primi tre proposti in via principale (in quanto volti all’aggiudicazione della gara), mentre gli ultimi due in via subordinata (perché finalizzati ad ottenere quantomeno la riedizione della gara):
“ I- Violazione della lex specialis di gara. Travisamento. Difetto di istruttoria ”: sarebbe errata l’attribuzione del punteggio alla sua offerta economica, perché, applicando correttamente la formula matematica stabilita dalla lex specialis , alla stessa avrebbe dovuto riconoscersi un punteggio sensibilmente più alto;
“ II- Violazione della lex specialis di gara. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di par condicio e imparzialità. Travisamento. Disparità di trattamento ”: la commissione giudicatrice l’avrebbe ingiustamente penalizzata nella valutazione dell’offerta tecnica con riferimento al sub-criterio 5.1 (“ Organizzazione di un magazzino di materiali usurabili ”), ritenendo assente il dato specifico sui materiali di scorta, mentre, in realtà, tale dato sarebbe stato sinteticamente inserito nella relazione, non potendo essere maggiormente dettagliato, perché ciò avrebbe richiesto la produzione di ulteriore documentazione che avrebbe determinato il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal disciplinare di gara;
“ III- Violazione della lex specialis di gara sotto altro profilo. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di par condicio e di imparzialità. Travisamento. Disparità di trattamento ”: al contempo la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente premiato l’offerta tecnica di ON con riferimento allo stesso criterio 5.1., attribuendole il punteggio massimo, sebbene il dato specifico sui materiali di scorta sia stato inserito dalla controinteressata in un apposito allegato tecnico alla relazione, così superando il limite dimensionale della stessa;
“ IV- Violazione e mancata applicazione degli artt. 108 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e 5 della l. n. 162/2021 ”: la stazione appaltante avrebbe violato l’obbligo di indicare, nell’art. 19.1 disciplinare di gara, il criterio premiale riferito all'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata a mezzo della certificazione prevista dalla legge;
“ V- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Violazione della disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento ”: la stazione appaltante avrebbe adottato un sistema di valutazione delle offerte tecniche fondato, in misura largamente prevalente, su criteri di tipo binario “on / off” o tabellari, ovvero su parametri rigidamente quantitativi, attribuendo i punteggi in modo automatico al mero ricorrere di determinate condizioni, senza apprezzamenti qualitativi, per un totale di 53 punti su 70 punti complessivi riservati alle offerte tecniche.
3. Si sono costituite SC e ON, svolgendo difese e chiedendo il rigetto dell’impugnativa. Si è altresì costituita Consorzio Mediterraneo - Co.Med. (seconda classificata), con mera memoria di stile.
4. Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026, verificata l’integrità del contraddittorio ed avvisate le parti, ai sensi dell’art. 120, quinto comma, c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
5. L’esame dei motivi di ricorso deve muovere da quelli espressamente proposti dalla ricorrente in via principale, in quanto ritenuti da quest’ultima maggiormente satisfattivi, posto che (nella sua prospettazione) le consentirebbero, qualora cumulativamente accolti, di sopravanzare in graduatoria le prime due classificate odierne controinteressate, facendole ottenere l’aggiudicazione del lotto 3 ed il subentro nell’esecuzione del relativo servizio.
6. Sulla base del criterio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di partire dall’esame congiunto del secondo e terzo motivo di ricorso, che prospettano la stessa questione dell’asserita illegittima valutazione da parte della commissione giudicatrice delle offerte tecniche, rispettivamente, della ricorrente e di ON, in relazione al sub-criterio 5.1 stabilito dal disciplinare di gara (“ Organizzazione di un magazzino di materiali usurabili ”). Ad avviso della ricorrente, il dato specifico relativo ai materiali di scorta, cui ha fatto riferimento la commissione giudicatrice nelle proprie motivazioni, avrebbe richiesto la produzione di documentazione di dettaglio con conseguente superamento dei limiti dimensionali dell’offerta stabiliti dal disciplinare di gara. Per questo l’esponente si sarebbe correttamente attenuta al rispetto di tali limiti, inserendo un dato sintetico e generale nella relazione, il che sarebbe sufficiente a farle ottenere il punteggio massimo conseguibile rispetto al sub-criterio 5.1. Al contrario, la controinteressata avrebbe inserito tale dato, pur dettagliato, in un allegato tecnico alla relazione, così violando i limiti dimensionali della stessa, di talché non avrebbe meritato l’attribuzione di alcun punteggio a tale riguardo.
Tali doglianze sono infondate.
La stessa ricorrente ammette di non aver fornito un’elencazione completa dei materiali secondo tipologia, produttore e modello, ma di aver semplicemente illustrato le modalità di gestione delle scorte. Non possono ravvisarsi, pertanto, errori manifesti nell’attribuzione del sub-punteggio da parte della commissione di gara.
L’art. 16 del disciplinare prevede un limite massimo di 60 pagine A4 per la relazione tecnica, ma senza collegarvi sanzioni di esclusione o di stralcio parziale delle pagine e degli allegati tecnici che eccedano tale limite. Con il chiarimento n. 2 pubblicato prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la stazione appaltante aveva ribadito che: "L’offerta tecnica deve essere composta dai documenti di cui alle lettere A), B), C) e D) [...] Non sono richiesti ulteriori allegati". Così volendo intendere che ulteriori allegati tecnici non sono obbligatori, non sono necessari ai fini della valutazione, ma non sono neppure vietati.
Come riconosciuto dalla giurisprudenza, le clausole della lex specialis che impongono limiti dimensionali all’offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o in modo da comportare l’automatico stralcio di parti essenziali dell’offerta; le regole sui limiti dimensionali sono poste a tutela delle esigenze di speditezza della procedura valutativa, con la conseguenza che ogni valutazione al riguardo è rimessa alla stessa amministrazione, senza che con ciò possa determinarsi alcun vulnus al principio di par condicio (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 4371 del 2021 ed i precedenti ivi richiamati).
Pertanto, la commissione giudicatrice ha correttamente valutato il documento prodotto da ON, attribuendogli il punteggio massimo previsto dal disciplinare di gara.
7. L’infondatezza delle predette censure determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta che il punteggio attribuito alla propria offerta economica sia il frutto di un errore di calcolo nell’applicazione della relativa formula matematica prevista dal disciplinare di gara. Tale motivo di ricorso, da solo considerato, non è infatti sufficiente a colmare il distacco di punteggio rispetto all’aggiudicataria, quindi non supera la c.d. prova di resistenza. È infatti la stessa ricorrente ad evidenziare, a pag. 6 del proprio ricorso, che dall’eventuale accoglimento della doglianza in esame, fermi i punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei partecipanti, otterrebbe solo di poter scavalcare in graduatoria la seconda classificata, riducendo a 4,31 punti il distacco dalla prima classificata.
8. Deve adesso passarsi ad esaminare i motivi proposti in via subordinata, volti ad ottenere la riedizione della gara.
9. Con il quarto motivo, la ricorrente, in dichiarato possesso della certificazione della parità di genere, contesta il disciplinare di gara in quanto ometterebbe di prevedere un criterio premiante per le imprese che adottino politiche favorenti la parità di genere, comprovate a mezzo dell’idonea certificazione.
La censura non può essere accolta.
Gli altri operatori collocati nella graduatoria possiedono la certificazione della parità di genere; soprattutto rileva la circostanza che ne sia in possesso l’aggiudicataria, come comprovato dalla documentazione depositata dalla stazione appaltante (doc. 8 e 9).
Ne deriva che l’omessa previsione dell’invocato criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria di gara; in altri termini, l’inserimento di detto criterio nella lex specialis di gara non avrebbe sovvertito la graduatoria conclusiva, né avrebbe determinato una diversa aggiudicazione, in quanto tutti i concorrenti avrebbero potuto ottenere lo stesso punteggio aggiuntivo in riferimento alla certificata parità di genere, talché non è prospettabile alcuna possibilità, per la ricorrente, di ottenere l’utilità richiesta in esito alla ambita riedizione della gara (cfr. TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 561 del 2026).
Ciò posto, depongono per l’infondatezza della doglianza sia il principio di conservazione degli atti giuridici, sia il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 604 del 2026).
10. Infine, con l’ultimo motivo, la ricorrente lamenta che i criteri di aggiudicazione applicati nel caso in esame non risponderebbero alla finalità di individuare la migliore offerta, in quanto la valutazione tecnica sarebbe stata affidata in via prevalente a meccanismi automatici (criteri quantitativi e tabellari), con la conseguenza che offerte tecniche diverse tra loro avrebbero ottenuto su molti criteri lo stesso punteggio; tanto più che la strutturazione del punteggio, per la maggior parte dei criteri, si baserebbe sulla mera dichiarazione del concorrente di proporre ulteriore personale, un minor tempo di intervento e/o un aumento della percentuale di risoluzione dei guasti, senza verifica, in sede di gara, sulla sostenibilità delle prestazioni aggiuntive.
L’assunto non è condivisibile.
La ricorrente, con la censura in esame, opera un indistinto riferimento ai criteri di valutazione, accomunati nella loro asserita illegittimità derivante dalla qualificazione come “criteri tabellari e di tipo quantitativo”.
Tuttavia, il disciplinare di gara introduce un’analitica distinzione dei vari parametri di valutazione ed abbina a ciascuno di essi l’attribuibilità di punteggi discrezionali (il cui coefficiente è stabilito in ragione della discrezionalità della commissione giudicatrice), quantitativi (il cui coefficiente è determinato mediante formula matematica) o tabellari (attribuiti in base all’offerta o alla mancata offerta di quanto richiesto).
Il giudizio discrezionale è previsto in relazione all’organizzazione del servizio, sul verosimile e ragionevole presupposto che, in relazione ad essa, non sono prevedibili elementi numerici identificanti il minore o il maggiore pregio dell’offerta: la valutazione discrezionale trova spazio su aspetti dell’iniziativa imprenditoriale che mal si attaglierebbero ad una valutazione quantitativa o tabellare (aspetti come, ad esempio: tipologia di materiale in magazzino, contatti diretti coi produttori, tipologia e criticità delle apparecchiature, tipologie di intervento, completezza e praticità d’uso di strumenti e procedure, interoperabilità degli strumenti informatici, etc).
Gli altri criteri di valutazione sono abbinati dalla lex specialis di gara ad elementi dell’offerta che effettivamente si prestano a una valutazione quantitativa (tempi di esecuzione dei servizi, percentuale di risoluzione dei guasti, quantità aggiuntiva dei muletti, estensione dell’orario di servizio, aumento del personale) o tabellare (minor tempo di intervento nel tempo I, possesso della certificazione ISO/IEC 27001).
Pertanto, non vi sono criteri di aggiudicazione inappropriati o che disattendano la finalità di individuare la migliore offerta.
Del resto, l’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 affida all’ampia discrezionalità della stazione appaltante la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione, che devono essere connessi all’oggetto dell’appalto e consentire un confronto concorrenziale sui profili tecnici. Ciò non esclude che possa trattarsi di parametri di valutazione quantitativi di applicazione automatica.
Nel caso di specie, la discrezionalità di cui si è avvalsa l’amministrazione nella scelta dei criteri di valutazione risulta immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento, in quanto ciascuna delle previste tipologie di punteggio (discrezionale, quantitativa e tabellare) è abbinata ad una specifica caratteristica che ben si presta a quel tipo di valutazione.
Infatti, come visto, i triplici criteri applicati sono coerenti con i vari profili dell’appalto in questione. Inoltre, il fatto che sia rinviata ad una fase successiva all’aggiudicazione la verifica di quanto dichiarato dai concorrenti, in relazione ad alcuni criteri, risponde all’esigenza della celerità delle operazioni di gara e, comunque, la verifica di aspetti attinenti all’esecuzione dell’appalto trova la sua corretta collocazione nella fase post aggiudicazione.
11. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
12. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo quanto a SC e ON; sussistono invece giusti motivi per compensarle nei confronti del Consorzio Mediterraneo, in quanto la sua difesa si è limitata alla formale costituzione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.a. e ON S.p.a. la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento), oltre accessori di legge, per ciascuna; spese compensate nei confronti del Consorzio Mediterraneo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN LU, Presidente
Marco Costa, Referendario
Alessandro Fardello, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Fardello | AN LU |
IL SEGRETARIO