TAR Torino, sez. II, sentenza breve 30/04/2026, n. 984
TAR
Sentenza breve 30 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Violazione della lex specialis di gara. Travisamento. Difetto di istruttoria (offerta economica)

    Il motivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché anche in caso di accoglimento non sarebbe sufficiente a colmare il distacco di punteggio rispetto all'aggiudicataria.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di par condicio e imparzialità. Travisamento. Disparità di trattamento (offerta tecnica sub-criterio 5.1)

    Le doglianze sono infondate. La ricorrente non ha fornito un'elencazione completa dei materiali. L'art. 16 del disciplinare non prevede sanzioni per il superamento dei limiti dimensionali e il chiarimento n. 2 non vieta allegati tecnici aggiuntivi. La commissione ha correttamente valutato il documento prodotto da ON.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis di gara sotto altro profilo. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio di par condicio e di imparzialità. Travisamento. Disparità di trattamento (offerta tecnica ON sub-criterio 5.1)

    Le doglianze sono infondate. La ricorrente non ha fornito un'elencazione completa dei materiali. L'art. 16 del disciplinare non prevede sanzioni per il superamento dei limiti dimensionali e il chiarimento n. 2 non vieta allegati tecnici aggiuntivi. La commissione ha correttamente valutato il documento prodotto da ON.

  • Rigettato
    Violazione e mancata applicazione degli artt. 108 comma 7 del d.lgs. n. 36/2023, 46 bis del d.lgs. n. 198/2006 e 5 della l. n. 162/2021 (criterio premiale parità di genere)

    La censura non è accolta perché l'omessa previsione del criterio premiale non ha inciso sulla graduatoria, dato che anche l'aggiudicataria possiede tale certificazione. L'inserimento del criterio non avrebbe sovvertito la graduatoria. Si applicano i principi di conservazione degli atti e del risultato.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità. Violazione della disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Eccesso di potere per illogicità manifesta, irragionevolezza, difetto di istruttoria e sviamento (criteri di valutazione)

    L'assunto non è condivisibile. Il disciplinare distingue tra criteri discrezionali, quantitativi e tabellari, abbinando a ciascuno la tipologia di valutazione più idonea. La discrezionalità della stazione appaltante nella scelta dei criteri è immune da profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento. La verifica di alcuni aspetti in fase post-aggiudicazione risponde all'esigenza di celerità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza breve 30/04/2026, n. 984
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 984
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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