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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°12417\2023 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti E.Montemarano e R. Parte_1
Romani in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to R.Mantineo in virtù di in calce
[...] alla memoria di costituzione
Convenuta
NONCHE'
quale erede di rapp.to e difeso CP_2 Persona_1 dall'avv.to R.Mantineo in virtù di in calce alla memoria di costituzione
Convenuto
OGGETTO: pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 esponendo Parte_1 che aveva lavorato alle dipendenze di e Controparte_1 [...] dal 3.8.2020al 2.2.2023 svolgendo le mansioni di Persona_1 badante addetta all'assistenza di nonché di Persona_1 addetta alle pulizie dell'abitazione ove vivevano i coniugi suindicati, che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte senza fruire di festività e ferie, che aveva percepito a titolo di retribuzione le somme dedotte inferiori ai minimi contrattuali, che aveva fruito di vitto e alloggio, ha chiesto, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto e dell'inquadramento nel livello Cs del ccnl richiamato, la condanna in solido dei convenuti, in applicazione dei parametri retributivi dedotti per effetto degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., al pagamento della complessiva somma di E.12083,28 maturata a titolo di differenze retributive nonché al versamento delle differenze contributive per l'effetto maturate, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita contestando l'orario di lavoro Controparte_1
e le modalità temporali di svolgimento della prestazione dedotti ed eccependo il pagamento della retribuzione dovuta, degli scatti di anzianità, delle ferie non fruite, della 13° mensilità, delle giornate festive lavorate, del t.f.r., il difetto di legittimazione passiva ella ricorrente quanto al contributo assistenza contrattuale;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
A seguito di decesso del convenuto si è costituito l'erede CP_2
eccependo e chiedendo rigetto della domanda, vinte le spese.
[...]
La domanda è parzialmente fondata.
Anzitutto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente quanto al pagamento della somma maturata a titolo di contributo assistenza contrattuale nel rilievo che il relativo importo dev'essere versato dal datore di lavoro unitamente ai contributi con conseguente trasmissione dello stesso da parte dell' alla Cassa colf. CP_3
Nel merito, essendo pacifiche tra le parti la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, la convenuta ha prodotto prospetti retributivi e documentazione attestante l'effettuazione in favore della ricorrente dei bonifici bancari, non contestata dalla ricorrente, aventi ad oggetto il pagamento della retribuzione, degli scatti di anzianità, delle ferie non fruite, della 13° mensilità, delle giornate festive lavorate.
Peraltro le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non sono idonee a provare il maggiore orario che la ricorrente medesima asserisce di avere osservato rispetto a quello concordato nel contratto in atti nonché il lavoro festivo e domenicale non retribuito poiché mai stati presenti sul luogo di lavoro, come dagli stessi dichiarato.
Non può riconoscersi il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso non avendo la stessa allegato e provato i maltrattamenti genericamente dedotti che avrebbero determinato le dimissioni.
Deve riconoscersi unicamente la somma richiesta nei conteggi depositati in corso di causa a tiolo di differenza sulla retribuzione del mese di gennaio 2023 essendo stato tale importo correttamente quantificato per poste omogenee.
Nulla spetta a titolo di scatto di anzianità e di indennità di vitto e alloggio essendo stati i relativi importi corrisposti, come si evince dal prospetto retributivo del mese di settembre 2022 nonché dagli ulteriori prospetti e provato con la documentazione relativa al bonifico di pagamento.
In parziale accoglimento della domanda i convenuti sono condannati al pagamento della somma di E.113,68 maturata per il titolo accertato, da maggiorarsi degli interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le spese rimangono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di E.113,68 da maggiorarsi degli interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza del credito e fino al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 26.3.2025 IL Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 26.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°12417\2023 del ruolo gen.le lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dagli avv.ti E.Montemarano e R. Parte_1
Romani in virtù di procura allegata al ricorso
Ricorrente
E in proprio e quale erede di Controparte_1 Persona_1
rapp.ta e difesa dall'avv.to R.Mantineo in virtù di in calce
[...] alla memoria di costituzione
Convenuta
NONCHE'
quale erede di rapp.to e difeso CP_2 Persona_1 dall'avv.to R.Mantineo in virtù di in calce alla memoria di costituzione
Convenuto
OGGETTO: pagamento differenze retributive
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.4.2023 esponendo Parte_1 che aveva lavorato alle dipendenze di e Controparte_1 [...] dal 3.8.2020al 2.2.2023 svolgendo le mansioni di Persona_1 badante addetta all'assistenza di nonché di Persona_1 addetta alle pulizie dell'abitazione ove vivevano i coniugi suindicati, che aveva lavorato secondo le modalità temporali dedotte senza fruire di festività e ferie, che aveva percepito a titolo di retribuzione le somme dedotte inferiori ai minimi contrattuali, che aveva fruito di vitto e alloggio, ha chiesto, previo accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto e dell'inquadramento nel livello Cs del ccnl richiamato, la condanna in solido dei convenuti, in applicazione dei parametri retributivi dedotti per effetto degli artt. 36 Cost. e 2099 cod. civ., al pagamento della complessiva somma di E.12083,28 maturata a titolo di differenze retributive nonché al versamento delle differenze contributive per l'effetto maturate, oltre accessori di legge e spese di giudizio.
Si è costituita contestando l'orario di lavoro Controparte_1
e le modalità temporali di svolgimento della prestazione dedotti ed eccependo il pagamento della retribuzione dovuta, degli scatti di anzianità, delle ferie non fruite, della 13° mensilità, delle giornate festive lavorate, del t.f.r., il difetto di legittimazione passiva ella ricorrente quanto al contributo assistenza contrattuale;
ha chiesto il rigetto della domanda, vinte le spese.
A seguito di decesso del convenuto si è costituito l'erede CP_2
eccependo e chiedendo rigetto della domanda, vinte le spese.
[...]
La domanda è parzialmente fondata.
Anzitutto, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ricorrente quanto al pagamento della somma maturata a titolo di contributo assistenza contrattuale nel rilievo che il relativo importo dev'essere versato dal datore di lavoro unitamente ai contributi con conseguente trasmissione dello stesso da parte dell' alla Cassa colf. CP_3
Nel merito, essendo pacifiche tra le parti la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, la convenuta ha prodotto prospetti retributivi e documentazione attestante l'effettuazione in favore della ricorrente dei bonifici bancari, non contestata dalla ricorrente, aventi ad oggetto il pagamento della retribuzione, degli scatti di anzianità, delle ferie non fruite, della 13° mensilità, delle giornate festive lavorate.
Peraltro le dichiarazioni rese dai testi di parte ricorrente non sono idonee a provare il maggiore orario che la ricorrente medesima asserisce di avere osservato rispetto a quello concordato nel contratto in atti nonché il lavoro festivo e domenicale non retribuito poiché mai stati presenti sul luogo di lavoro, come dagli stessi dichiarato.
Non può riconoscersi il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di preavviso non avendo la stessa allegato e provato i maltrattamenti genericamente dedotti che avrebbero determinato le dimissioni.
Deve riconoscersi unicamente la somma richiesta nei conteggi depositati in corso di causa a tiolo di differenza sulla retribuzione del mese di gennaio 2023 essendo stato tale importo correttamente quantificato per poste omogenee.
Nulla spetta a titolo di scatto di anzianità e di indennità di vitto e alloggio essendo stati i relativi importi corrisposti, come si evince dal prospetto retributivo del mese di settembre 2022 nonché dagli ulteriori prospetti e provato con la documentazione relativa al bonifico di pagamento.
In parziale accoglimento della domanda i convenuti sono condannati al pagamento della somma di E.113,68 maturata per il titolo accertato, da maggiorarsi degli interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza dei singoli crediti e fino al soddisfo.
Le spese rimangono compensate tra le parti stante il parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di E.113,68 da maggiorarsi degli interessi legali da calcolare sulle somme annualmente rivalutate dalla scadenza del credito e fino al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Roma 26.3.2025 IL Giudice