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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/12/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.05.2023 parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del
Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che la ricorrente è affetta da dermatite ed asma allergico da sensibilizzazione agli acari della farina, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che ella è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a detta malattia professionale nella misura del 10% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì ammissione prova per testi.
Rappresentava di aver lavorato da maggio 2013 a febbraio 2018 presso un'industria di panificazione di prodotti senza glutine come addetta sia alla produzione che al confezionamento.
Lamentava quindi di aver contratto a causa dell'attività lavorativa svolta malattia professionale nella forma di “dermatite ed asma allergico da sensibilizzazione agli acari della farina” per la quale presentava domanda
1 all' in data 22/03/2019; domanda che veniva respinta il 20/07/2019 per assenza di nesso causale e CP_1 veniva presentato ricorso in data 05/03/2020 che rimaneva senza riscontro.
Per tali motivi giungeva quindi al presente giudizio.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente in fatto e in diritto quanto dedotto in CP_1
ricorso, e contestava le mansioni svolte dalla ricorrente osservando che “Si richiama l'attenzione sul questionario
CP_ del datore di lavoro (doc. n.5) e sulle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all' (doc. 2), dalle quali si evince che la ricorrente era addetta al confezionamento”.
Nel merito rilevava che “La ricorrente ha familiarità con le allergie cfr doc. 7 visita pneumologica dott primario Per_1
medico San Luca) ed è allergica al dermatophagoides farinae (doc. 6 test allergologici) che, a dispetto di quanto potrebbe suggerire il nome, non è altro che uno dei più comuni acari della polvere domestica. Pertanto, la ricorrente cerca di far passare come professionale una patologia di natura comune. Si veda sul punto relazione del dott. (doc. n 1) relazione Persona_2
che deve intendersi qui come integralmente trascritta. Sul punto si richiama anche l'articolo medico-legale “l'allergia agli acari della polvere domestica” redatto dai dott. e (doc. 4).” Parte_2 Parte_3
Concludeva dunque chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note a trattazione scritta del 24/11/2025 l' riportandosi integralmente alla memoria di CP_1 costituzione insisteva nel rigetto del ricorso.
In data 09.12.2025 parte ricorrente depositava note a trattazione scritta con le quali contestava la CTU rilevando che “il CTU abbia ritenuto trattarsi di malattia comune poiché la spirometria eseguita nel proprio studio ha dato un buon risultato e visto che la ricorrente risponde bene alla terapia in atto. Non c'è una riga di motivazione sulla esclusione del nesso causale”. Chiedeva quindi il rinnovo della CTU.
Si ammetteva prova per testi i quali sostanzialmente confermavano le mansioni svolte dalla ricorrente;
si procedeva, quindi, all'ammissione della consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
Disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte la causa è stata decisa con sentenza.
***
2 Il ricorso è infondato.
Il CTU, Dottor premetteva “Che la ricorrente sia allergica agli acari domestici è pacifico. Pure pacifico è Persona_3 che sia asmatica anche se non è disponibile in atti alcuna spirometria con valori alterati e perfettamente negativa è risultata quella da me eseguita anche se sotto terapia. (……) Ora alla luce di queste premesse proviamo ad esaminare il caso concreto e cioè se l'asma della ricorrente sia o no di origine professionale. Una risposta sicura è estremamente difficile e richiederebbe esami complessi quali test di stimolazione bronchiale specifica non eseguibili in loco ma solo in Centri altamente specializzati e che comunque non porterebbero necessariamente ad un risultato definitivo ed immune da critiche così che dobbiamo basarci sul principio del più probabile che no.
Ora: - tutti gli esami allergologici eseguiti hanno evidenziato sensibilizzazione allergica agli acari domestici ma non ad antigeni professionali;
- gli specialisti che hanno visitato la paziente (Dottoressa attualmente responsabile della Persona_4
Pneumologia di Lucca e la Dottoressa già ricercatrice confermata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Persona_5 dell'Università di Pisa e docente presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Pisa) rispettivamente presso l'Ospedale di Lucca e presso la non hanno neppure sospettato una Controparte_2 malattia professionale;
- l'allontanamento dalla esposizione professionale non pare aver determinato alcun miglioramento.”
Concludeva quindi affermando che “credo che si possa concludere per una malattia comune. Verosimilmente la presenza di irritanti nell'ambiente di lavoro ben poteva determinare attraverso un meccanismo irritativo aspecifico in un soggetto (quale è l'asmatico) con aumentata irritabilità bronchiale una temporanea riacutizzazione sintomatologica. Sono sotto riportati a fini esemplificativi i irritanti respiratori che possono essere presenti in un forno industriale. Polveri di farina → anche se non si è allergici alla farina, la polvere è un irritante bronchiale;
nei soggetti asmatici può indurre broncospasmo.Additivi e miglioratori (enzimi come α-amilasi, proteasi, lipasi) → alcuni possono agire come allergeni veri e propri, altri come irritanti. Gas di combustione (NO₂, CO, particolato fine se la ventilazione è scarsa). Elevate temperature e umidità → il calore e il vapore possono irritare le vie respiratorie e peggiorare la reattività bronchiale. Disinfettanti e detergenti usati per la pulizia (cloro, ammoniaca, perossidi): possono indurre crisi asmatiche.
Tale effetto è comunque transitorio come è ben dimostrato dal fatto che la spirometria eseguita all'epoca risultò nei limiti.
Ritengo pertanto che vada confermato il giudizio negativo già formulato dall'I.N.A.I..L.. (…..)
Dalla anamnesi e dalla documentazione esaminata emerge che la paziente è una asmatica e che presenta sensibilizzazione allergica agli acari domestici. Gli accertamenti allergologici eseguiti hanno escluso una sensibilizzazione ad allergeni professionali. Premesso che la materia è estremamente complessa ed anche ricorrendo ad accertamenti sofisticati comunque non eseguibili in loco non si potrebbe giungere ad una diagnosi di certezza seguendo il principio del più probabile che non è da ammettersi che la ricorrente sia affetta da malattia comune. Si conferma pertanto il giudizio negativo espresso dallo ” CP_1
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
3 Ad esse infatti il CTU è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta ed appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in euro CP_1
2.697,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge
- Pone in via definitiva a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
4 Lucca, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENOVALI CARLA Parte_1 C.F._1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. NANNIZZI SILVIA CP_1 P.IVA_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15.05.2023 parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del
Lavoro affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che la ricorrente è affetta da dermatite ed asma allergico da sensibilizzazione agli acari della farina, contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che ella è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a detta malattia professionale nella misura del 10% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, a corrisponderle il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo. Con vittoria di competenze e spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”
Chiedeva altresì ammissione prova per testi.
Rappresentava di aver lavorato da maggio 2013 a febbraio 2018 presso un'industria di panificazione di prodotti senza glutine come addetta sia alla produzione che al confezionamento.
Lamentava quindi di aver contratto a causa dell'attività lavorativa svolta malattia professionale nella forma di “dermatite ed asma allergico da sensibilizzazione agli acari della farina” per la quale presentava domanda
1 all' in data 22/03/2019; domanda che veniva respinta il 20/07/2019 per assenza di nesso causale e CP_1 veniva presentato ricorso in data 05/03/2020 che rimaneva senza riscontro.
Per tali motivi giungeva quindi al presente giudizio.
L' si costituiva tempestivamente contestando integralmente in fatto e in diritto quanto dedotto in CP_1
ricorso, e contestava le mansioni svolte dalla ricorrente osservando che “Si richiama l'attenzione sul questionario
CP_ del datore di lavoro (doc. n.5) e sulle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente all' (doc. 2), dalle quali si evince che la ricorrente era addetta al confezionamento”.
Nel merito rilevava che “La ricorrente ha familiarità con le allergie cfr doc. 7 visita pneumologica dott primario Per_1
medico San Luca) ed è allergica al dermatophagoides farinae (doc. 6 test allergologici) che, a dispetto di quanto potrebbe suggerire il nome, non è altro che uno dei più comuni acari della polvere domestica. Pertanto, la ricorrente cerca di far passare come professionale una patologia di natura comune. Si veda sul punto relazione del dott. (doc. n 1) relazione Persona_2
che deve intendersi qui come integralmente trascritta. Sul punto si richiama anche l'articolo medico-legale “l'allergia agli acari della polvere domestica” redatto dai dott. e (doc. 4).” Parte_2 Parte_3
Concludeva dunque chiedendo il rigetto del ricorso.
Con note a trattazione scritta del 24/11/2025 l' riportandosi integralmente alla memoria di CP_1 costituzione insisteva nel rigetto del ricorso.
In data 09.12.2025 parte ricorrente depositava note a trattazione scritta con le quali contestava la CTU rilevando che “il CTU abbia ritenuto trattarsi di malattia comune poiché la spirometria eseguita nel proprio studio ha dato un buon risultato e visto che la ricorrente risponde bene alla terapia in atto. Non c'è una riga di motivazione sulla esclusione del nesso causale”. Chiedeva quindi il rinnovo della CTU.
Si ammetteva prova per testi i quali sostanzialmente confermavano le mansioni svolte dalla ricorrente;
si procedeva, quindi, all'ammissione della consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento della malattia e del nesso causale tra la stessa e la professione svolta dal ricorrente.
Disposta la trattazione cartolare previo deposito di note scritte la causa è stata decisa con sentenza.
***
2 Il ricorso è infondato.
Il CTU, Dottor premetteva “Che la ricorrente sia allergica agli acari domestici è pacifico. Pure pacifico è Persona_3 che sia asmatica anche se non è disponibile in atti alcuna spirometria con valori alterati e perfettamente negativa è risultata quella da me eseguita anche se sotto terapia. (……) Ora alla luce di queste premesse proviamo ad esaminare il caso concreto e cioè se l'asma della ricorrente sia o no di origine professionale. Una risposta sicura è estremamente difficile e richiederebbe esami complessi quali test di stimolazione bronchiale specifica non eseguibili in loco ma solo in Centri altamente specializzati e che comunque non porterebbero necessariamente ad un risultato definitivo ed immune da critiche così che dobbiamo basarci sul principio del più probabile che no.
Ora: - tutti gli esami allergologici eseguiti hanno evidenziato sensibilizzazione allergica agli acari domestici ma non ad antigeni professionali;
- gli specialisti che hanno visitato la paziente (Dottoressa attualmente responsabile della Persona_4
Pneumologia di Lucca e la Dottoressa già ricercatrice confermata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Persona_5 dell'Università di Pisa e docente presso la Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Respiratorio dell'Università di Pisa) rispettivamente presso l'Ospedale di Lucca e presso la non hanno neppure sospettato una Controparte_2 malattia professionale;
- l'allontanamento dalla esposizione professionale non pare aver determinato alcun miglioramento.”
Concludeva quindi affermando che “credo che si possa concludere per una malattia comune. Verosimilmente la presenza di irritanti nell'ambiente di lavoro ben poteva determinare attraverso un meccanismo irritativo aspecifico in un soggetto (quale è l'asmatico) con aumentata irritabilità bronchiale una temporanea riacutizzazione sintomatologica. Sono sotto riportati a fini esemplificativi i irritanti respiratori che possono essere presenti in un forno industriale. Polveri di farina → anche se non si è allergici alla farina, la polvere è un irritante bronchiale;
nei soggetti asmatici può indurre broncospasmo.Additivi e miglioratori (enzimi come α-amilasi, proteasi, lipasi) → alcuni possono agire come allergeni veri e propri, altri come irritanti. Gas di combustione (NO₂, CO, particolato fine se la ventilazione è scarsa). Elevate temperature e umidità → il calore e il vapore possono irritare le vie respiratorie e peggiorare la reattività bronchiale. Disinfettanti e detergenti usati per la pulizia (cloro, ammoniaca, perossidi): possono indurre crisi asmatiche.
Tale effetto è comunque transitorio come è ben dimostrato dal fatto che la spirometria eseguita all'epoca risultò nei limiti.
Ritengo pertanto che vada confermato il giudizio negativo già formulato dall'I.N.A.I..L.. (…..)
Dalla anamnesi e dalla documentazione esaminata emerge che la paziente è una asmatica e che presenta sensibilizzazione allergica agli acari domestici. Gli accertamenti allergologici eseguiti hanno escluso una sensibilizzazione ad allergeni professionali. Premesso che la materia è estremamente complessa ed anche ricorrendo ad accertamenti sofisticati comunque non eseguibili in loco non si potrebbe giungere ad una diagnosi di certezza seguendo il principio del più probabile che non è da ammettersi che la ricorrente sia affetta da malattia comune. Si conferma pertanto il giudizio negativo espresso dallo ” CP_1
Le conclusioni della consulenza tecnica di ufficio vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
3 Ad esse infatti il CTU è pervenuto a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta ed appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
La domanda del ricorrente deve quindi essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , liquidate in euro CP_1
2.697,00 oltre iva, cpa e rimborso forfetario 15% come per legge
- Pone in via definitiva a carico della parte ricorrente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto.
4 Lucca, 11 dicembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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