Articolo 22 della Legge 13 febbraio 2001, n. 48
Articolo 21
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27 marzo 2001
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7 novembre 2004
Art. 22. (Disciplina transitoria). 1. Le disposizioni di cui al capo IV diventano efficaci in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , come modificato dalla presente legge, in materia di scuole di specializzazione per le professioni legali.
2. Salvo quanto previsto al comma 1 le disposizioni della presente legge riguardanti la disciplina dei concorsi per l'accesso in magistratura, ad eccezione di quelle dettate dall'articolo 12, si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
3. Qualora non sia possibile completare tempestivamente l'organizzazione necessaria per la correzione degli elaborati scritti secondo la disciplina prevista dall' articolo 125-quinquies del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , come modificato dalla presente legge, il Ministro della giustizia puo', sentito il Consiglio superiore della magistratura, differire, con proprio decreto motivato, l'applicazione della disciplina medesima ai concorsi successivi a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 18. In tal caso i concorsi di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 18 sono preceduti dalla prova preliminare prevista dall' articolo 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge e si svolgono secondo la disciplina di cui al capo III della presente legge; si applicano altresi' gli articoli 123-quater e 123-quinquies del citato regio decreto nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
(( 3-bis. Nel caso di applicazione del comma 3, tra i candidati esonerati dalla prova preliminare di cui all'articolo 123-bis, comma 5,dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , sono, altresi', inclusi:
a) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
b) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;
c) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
c-bis) coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 . ))
Entrata in vigore il 7 novembre 2004
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