Decreto cautelare 5 settembre 2025
Ordinanza cautelare 30 settembre 2025
Sentenza breve 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 10/02/2026, n. 2564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2564 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02564/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09877/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9877 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-in proprio e in Qualità di Esercenti La Potestà Genitoriale Sul Minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Raffaele Boianelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del 17 luglio 2025 che dispone la non ammissione alla classe successiva, adottato nei confronti del minore figliolo dei ricorrenti;
- del verbale n. 7 del Consiglio della Classe della classe 1^I del 17 luglio 2025, successivamente conosciuto, del Liceo Scientifico Statale “-OMISSIS-”, con il quale lo studente per l'anno scolastico 2024-2025, è stato dichiarato non ammesso alla classe successiva dopo la sospensione, anche per la parte relativa alle valutazioni compiute in premessa, di tutti i giudizi espressi nei confronti dell'alunno, nonché le relative attribuzioni di punteggio, le valutazioni delle verifiche dell'andamento didattico-disciplinare attribuiti nelle singole discipline di insegnamento sulla cui scorta è stata disposta la negativa deliberazione del Consiglio di classe;
- delle prove scritte ed orali sostenute dal figlio dei ricorrenti relativamente alle discipline di Fisica e Matematica;
- del verbale n. 6 del 13/06/2025 con cui il Consiglio di Classe, richiamando in premessa la normativa vigente in materia che regola lo svolgimento degli scrutini e la valutazione degli alunni, nonché i principi e i criteri deliberati in merito dagli organi Collegiali, ha rinviato la formulazione del giudizio finale per l'alunno con DSA -OMISSIS-;
- della comunicazione pervenuta agli odierni ricorrenti a mezzo mail in data 18/06/2025 prot. -OMISSIS-, in cui il Consiglio di Classe 1^I ha accertato la presenza di una carenza nelle discipline di Fisica con voto 5/10 e Latino con voto 4/10, istituendo i corsi di recupero per entrambe le materie
nonché, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, ancorché non conosciuti, adottati dal Consiglio di Classe.
E, PER LA DECLARATORIA
del diritto del figlio dei ricorrenti ad essere ammesso alla classe II^ I ancorché in via cautelare presidenziale e/o collegiale e, conseguentemente, del diritto all'ammissione con riserva alla classe II^ I de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa IA CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Con il ricorso in epigrafe, le parti ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del 17 luglio 2025 che dispone la non ammissione alla classe successiva, deliberata nei confronti del figlio minore, proponendo censure di violazione delle norme in materia di alunni con disabilità e di eccesso di potere sotto vari profili, concludendo con istanza cautelare monocratica e collegiale e per l’accoglimento del ricorso.
2. Il Ministero e l’Istituto Scolastico si sono costituiti in giudizio ed alla camera di consiglio del 25 settembre 2025 è stata accolta l’istanza cautelare, disponendo la sospensione della mancata ammissione dell’alunno alla classe successiva e la ripetizione degli esami di recupero, con l’ausilio degli strumenti compensativi e delle misure dispensative prescritti dalla normativa in materia.
3. A seguito di detta ordinanza cautelare l’Istituto scolastico ha sottoposto il minore alla ripetizione degli esami di recupero disposta dal Tribunale, a seguito della quale tuttavia le prove non risultano nuovamente superate.
4. Nella pubblica udienza del 21 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va rilevato che con memoria datata 8 gennaio 2026, il difensore, munito di procura speciale alle liti anche a rinunciare al ricorso, ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse, avendo l’alunno -OMISSIS-, a seguito dell’indizione di un nuovo esame da parte dell’Istituto scolastico, ripetuto le prove di esame di recupero non superandole.
Al Collegio non resta, dunque, che prendere atto di tale dichiarazione ai fini della pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Va infatti rilevato che come chiarito dalla giurisprudenza univoca, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità del ricorso, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Cons. Stato Sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981; Cons. Stato, Sez. V , 21 settembre 2020, n. 5486; Cons. Stato, Sez. V, 2 gennaio 2020, n. 38; Cons. Stato, Sez. VI, 25 febbraio 2019, n. 1278; Cons. Stato, Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848).
5. Si ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio nei confronti del figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI FI, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
IA CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA CC | PI FI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.