Art. 59.
Le competenze dei notai sugli atti stipulati dall'istituto «Vittorio Emanuele III» per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.
Le competenze dei notai sugli atti stipulati dall'istituto «Vittorio Emanuele III» per l'esercizio del credito agrario, sono ridotte alla meta' di quelle fissate dalla legge in vigore.