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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 13/09/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 357-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 357/2024 promossa da:
(n. a Esterzili il 6.6.1960; C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nuoro, presso lo studio degli avv.ti Michele Mannironi e Irene
Mereu Via, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
ricorrente contro
(n. a Ouled Bouali - Marocco - il 16.4.1986; C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Elena Marcella Lepori, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del presente atto,
resistente
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avvocato Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1 di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n.37875/7313, ed elettivamente domiciliato in
[...]
Lanusei, viale Marconi, presso la Sede dell' , CP_2
pagina 1 di 8 resistente
Oggetto: attribuzione di quota della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l.
898/1970.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, ha chiesto, ai sensi dell'art. 9, Parte_1 comma 3, l. 898/1970, la determinazione della quota della pensione di reversibilità afferente all'ex marito (deceduto il 22.7.2024), già titolare di pensione di Persona_2 anzianità cat. VOART n. 018530033025014 (con importo lordo € 1.694,48).
La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con il de cuius il 21 luglio 1990, cessato con successiva sentenza di scioglimento del vincolo del Tribunale di Lanusei (n.
200/2015 del 29 dicembre 2015). Nel provvedimento si disponeva in suo favore un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili, rivalutabile ISTAT, regolarmente percepito fino al decesso del . Per_2
Il sig. aveva contratto nuovo matrimonio con la sig.ra nel settembre Per_2 CP_1
2019.
Ha concluso chiedendo che il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 comma 2° della legge 898/1970, determinasse la quota di spettanza della ricorrente sulla pensione di anzianità Cat. VOART n. di cui godeva il PartitaIVA_2
CP_
, con condanna dell' ad erogare la somma corrispondente a far data dal Persona_2 mese successivo al decesso del titolare del trattamento pensionistico.
Si è costituita in giudizio esponendo di essere coniuge superstite del , CP_1 Per_2 dal quale aveva avuto la figlia (n. 18.1.2019) e di aver convissuto con il de cuius in Per_3 modo stabile sin dal 2009, prima del matrimonio, contribuendo alla vita familiare e svolgendo anche attività lavorative (collaboratrice familiare e, stagionalmente, cameriera).
Dopo il matrimonio si era occupata solo della cura della figlia e del marito.
Ha dedotto che, a seguito del decesso, aveva presentato domanda di reversibilità e che CP_ l' aveva corrisposto la sola quota riferibile alla figlia minore, accantonando la parte spettante al coniuge in attesa di ogni decisione sul riparto tra lei e la ex moglie Pt_1
Ha chiesto l'attribuzione della pensione di reversibilità in una misura non inferiore al 70%; la pensione richiesta costituiva l'unico reddito per lei e per permettere - a lei madre - di poter fare fronte al sostentamento della figlia minore. CP_ Si è costituita in giudizio che ha dato atto delle domande amministrative di reversibilità presentate dalla ricorrente (31.7.2024) e dalla coniuge superstite (3.8.2024) e pagina 2 di 8 di avere, in data 16.9.2024, liquidato la pensione di reversibilità cat. SOART n.
020530035023929 in favore del coniuge superstite e della figlia minore, accantonando cautelativamente la quota complessiva del 60% riferibile ai coniugi (in attesa della decisione giudiziale) ed erogando invece il 20% spettante jure proprio alla minore.
L' si è rimesso alla decisione del Tribunale sulla ripartizione della pensione. CP_2
Il Tribunale ha ritenuto che la causa non richiedesse istruzione alcuna potendosi decidere sulla base dei principi generali di diritto e delle circostanze di causa dedotte dalle parti e non contestate.
***
Secondo il disposto dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1.12.1970 n. 898, “
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché
a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto ha una doppia natura: ha in parte funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, in assenza del quale il diritto non può essere riconosciuto, ed in parte natura squisitamente previdenziale, al pari della posizione che avrebbe l'unico coniuge superstite
(cfr. Cass. S.U. n. 159/1998).
Sia il coniuge superstite che quello divorziato sono quindi titolari, in presenza dei presupposti disposti dalla legge, di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto alla quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass. Sezione Prima n. 5926/1998).
pagina 3 di 8 Con riferimento al caso di specie è pacifico che la pensione di reversibilità relativa al trattamento pensionistico percepito in vita dal de cuius spetti ad entrambe le parti sig.ra e sig.ra e debba pertanto essere tra di esse ripartito, versando entrambe Pt_1 CP_1 pacificamente nelle condizioni cui l'art. 9 comma 2 L. 898 del 1970.
Ed infatti, con riferimento alla ricorrente il Tribunale di Lanusei ha dichiarato con sentenza n. 200/2015 del 29.12.2015 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la medesima ed il sig. statuendo un assegno divorzile pari a euro 400,00; il fig. Per_2 Per_2 ha poi contratto nuovo matrimonio con la resistente in data 29.09.2019. CP_1
Quanto ai criteri utilizzabili per la determinazione delle rispettive quote è necessario fare riferimento alla pronuncia n. 419/1999 della Corte Costituzionale (“Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 38 cost. - la q.l.c. dell'art. 9, comma 3, l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata sotto il profilo che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato, titolare dell'assegno, e coniuge superstite che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità - dovendo essere disposta dal tribunale tenendo conto della durata del rapporto - non consente l'adozione di altri elementi di valutazione neppure in funzione correttiva del risultato matematico conseguito, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico”) ed al successivo orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso in modo costante nelle sentenze n. 3037/2001
Sezione Prima, n. 282/2001 S.U., n. 8113/2000 Sezione Prima, n. 2920/2000 Sezione
Prima, n. 6272 del 30.3.2004 (“La ripartizione del trattamento di riversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento già espresso chiarendo: “secondo
l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 8263/2020 tra le altre), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e pagina 4 di 8 coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. In applicazione del sopraindicato principio, questa Corte ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale. Infatti la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. 5268/2020)” (Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2024, n. 21997).
Tra i correttivi al criterio legale della durata, devono essere considerate anche le complessive condizioni economiche attuali delle aventi diritto e, in particolare, la loro effettiva e potenziale capacità di produrre reddito. Tale valutazione, coerente con la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità e volta a evitare esiti sproporzionati rispetto all'assetto di vita pregresso, esige un giudizio concreto che tenga conto di età, stato di salute, titoli e competenze, pregresse esperienze lavorative, reali opportunità occupazionali nel contesto di riferimento ed eventuali impedimenti oggettivi alla pronta collocazione.
In definitiva, per giurisprudenza consolidata la pensione di reversibilità, nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, va ripartita applicando il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, che costituisce criterio “prevalente”, nonché applicando i seguenti criteri correttivi:
1. durata della convivenza prematrimoniale;
2. condizioni economiche del coniuge divorziato e di quello superstite;
pagina 5 di 8 Riportando detti criteri al caso concreto si rileva quanto segue.
Sulla durata della vita coniugale.
Considerando il criterio legale della durata, la vita coniugale tra e il de Parte_1 cuius decorre dal matrimonio celebrato il 21.07.1990. Anche considerando Persona_2
l'effettiva convivenza - e non lo scioglimento del vincolo, avvenuto solo nel 2015 –
l'unione deve considerarsi protratta sino alla data di omologa della separazione e, quindi, al
22.01.2010.
La durata è pari a 19 anni circa (19 anni e 6 mesi).
Di contro, il matrimonio tra e è stato contratto il 29.09.2019 ed è Per_2 CP_1 proseguito sino al decesso del 22.07.2024, per una durata pari a circa 5 anni (4 anni e quasi
10 mesi).
E' evidente che il primo rapporto coniugale risulta temporalmente preponderante.
Sulla durata della convivenza prematrimoniale
La resistente ha dato particolare risalto alla comunione di vita prematrimoniale, allegando che la convivenza con il de cuius risalirebbe quantomeno al 2009 e deducendo prova testimoniale a sostegno di una continuità tra la fase “di fatto” e quella “giuridica” dell'unione.
Si tratta, in linea di principio, di un elemento che, nel riparto della reversibilità, può fungere da correttivo al criterio legale della sola durata del matrimonio e dunque essere considerato ai soli fini del quantum.
Anche considerando come vera detta circostanza - non negata da parte ricorrente - il
Collegio ritiene che il dato si bilancerebbe con l'analoga situazione vissuta da e Per_2
a partire dagli anni Ottanta. Pt_1
Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa Levanti, la coppia aveva avuto nel 1983
i figli e (gemelli) e nel 1989 la figlia (nel 1997 era nato il Per_4 Per_5 Persona_6 quarto figlio ) ma il matrimonio era stato celebrato solo nel 1990. Ciò denota Persona_7 un progetto di vita comune e familiare - anche se non ancora ufficializzato con il matrimonio - già a decorrere da quelle date e ben anteriore al 1990 (circa dieci anni).
E' quindi evidente che, anche a voler considerare il periodo di convivenza prematrimoniale del con , la valutazione sarebbe compensata da quello vissuto con la prima Per_2 CP_1 moglie Pt_1
Le circostanze concrete escludono, quindi, che si possa dare effettivo rilievo a detta circostanza in favore della resistente. pagina 6 di 8 Sulla capacità reddituale delle parti.
Sulla base dei criteri sopra indicati per quantificare quanto spettante a ciascuna parte, il
Collegio ha proceduto a prendere in considerazione anche la capacità reddituale delle parti a partire dal dato anagrafico.
La ricorrente, nata il [...], ha oggi 65 anni ed aveva 54 anni alla data dello scioglimento del matrimonio (49 alla separazione).
La resistente , nata il [...], aveva 33 anni alla data del matrimonio ed ha oggi CP_1
39 anni.
Tale differenza anagrafica riflette, in termini prognostici, una diversa spendibilità occupazionale: non emergono in atti qualifiche tecnico-specialistiche per nessuna delle due, ma la più giovane - anche alla luce delle pregresse esperienze dichiarate e documentate come cameriera e collaboratrice/assistente familiare - risulta ragionevolmente più idonea a collocarsi o ricollocarsi nel mercato locale, in particolare nel comparto turistico-ricettivo
(alberghiero/ristorazione) dell' , anche con impieghi stagionali, mentre per la Parte_2 ricorrente l'età avanzata costituisce un limite concreto alla possibile riattivazione lavorativa.
Il Collegio non ritiene di accogliere le difese della resistente che richiede una percentuale maggiore anche considerando l'onere di mantenimento della figlia come madre priva di occupazione.
La circostanza non rileva per ciò che concerne la quantificazione della quota di reversibilità spettante ai sensi della normativa richiamata;
si è già rilevata, inoltre, la possibilità concreta per la resistente di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Alla stregua dei principi richiamati e della complessiva istruttoria sin qui esposta, il
Collegio ritiene che il criterio legale della durata della vita matrimoniale non trovi, nel caso concreto, correttivi idonei a favore di , né sotto il profilo della dedotta convivenza CP_1 prematrimoniale né sotto quello della capacità di produrre reddito;
consegue che la ripartizione deve essere effettuata in aderenza al parametro della durata, con determinazione delle quote nella misura del 70% in favore di e del 30% in Parte_1 favore di proporzione che esprime in modo coerente e ragionevole l'assetto CP_1 solidaristico dell'istituto e l'equilibrio tra le posizioni concorrenti. CP_ Resta fermo, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e come già disposto da la quota spettante alla figlia minore già liquidata e in pagamento. Persona_8
Sulle spese di causa. pagina 7 di 8
Considerato che
l'oggetto del presente giudizio non può che essere definito con decisione dell'autorità giudiziaria le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- determina le quote del trattamento di pensione di reversibilità in misura pari al 70% in favore di e al 30% in favore di Parte_1 CP_1
- ordina all' di porre in pagamento le suddette quote a far tempo dal primo giorno del CP_2 mese successivo al decesso del dante causa, procedendo ai necessari conguagli dei ratei nel frattempo corrisposti o accantonati.
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Il Collegio, composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 357/2024 promossa da:
(n. a Esterzili il 6.6.1960; C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Nuoro, presso lo studio degli avv.ti Michele Mannironi e Irene
Mereu Via, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
ricorrente contro
(n. a Ouled Bouali - Marocco - il 16.4.1986; C.F. CP_1
), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Elena Marcella Lepori, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del presente atto,
resistente
e
(C.F. ), rappresentato e Controparte_2 P.IVA_1 difeso dall'Avvocato Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1 di Roma del 22 marzo 2024, Rep. n.37875/7313, ed elettivamente domiciliato in
[...]
Lanusei, viale Marconi, presso la Sede dell' , CP_2
pagina 1 di 8 resistente
Oggetto: attribuzione di quota della pensione di reversibilità ex art. 9, comma 3, l.
898/1970.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3 ottobre 2024, ha chiesto, ai sensi dell'art. 9, Parte_1 comma 3, l. 898/1970, la determinazione della quota della pensione di reversibilità afferente all'ex marito (deceduto il 22.7.2024), già titolare di pensione di Persona_2 anzianità cat. VOART n. 018530033025014 (con importo lordo € 1.694,48).
La ricorrente ha esposto di aver contratto matrimonio con il de cuius il 21 luglio 1990, cessato con successiva sentenza di scioglimento del vincolo del Tribunale di Lanusei (n.
200/2015 del 29 dicembre 2015). Nel provvedimento si disponeva in suo favore un assegno divorzile pari a € 400,00 mensili, rivalutabile ISTAT, regolarmente percepito fino al decesso del . Per_2
Il sig. aveva contratto nuovo matrimonio con la sig.ra nel settembre Per_2 CP_1
2019.
Ha concluso chiedendo che il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 comma 2° della legge 898/1970, determinasse la quota di spettanza della ricorrente sulla pensione di anzianità Cat. VOART n. di cui godeva il PartitaIVA_2
CP_
, con condanna dell' ad erogare la somma corrispondente a far data dal Persona_2 mese successivo al decesso del titolare del trattamento pensionistico.
Si è costituita in giudizio esponendo di essere coniuge superstite del , CP_1 Per_2 dal quale aveva avuto la figlia (n. 18.1.2019) e di aver convissuto con il de cuius in Per_3 modo stabile sin dal 2009, prima del matrimonio, contribuendo alla vita familiare e svolgendo anche attività lavorative (collaboratrice familiare e, stagionalmente, cameriera).
Dopo il matrimonio si era occupata solo della cura della figlia e del marito.
Ha dedotto che, a seguito del decesso, aveva presentato domanda di reversibilità e che CP_ l' aveva corrisposto la sola quota riferibile alla figlia minore, accantonando la parte spettante al coniuge in attesa di ogni decisione sul riparto tra lei e la ex moglie Pt_1
Ha chiesto l'attribuzione della pensione di reversibilità in una misura non inferiore al 70%; la pensione richiesta costituiva l'unico reddito per lei e per permettere - a lei madre - di poter fare fronte al sostentamento della figlia minore. CP_ Si è costituita in giudizio che ha dato atto delle domande amministrative di reversibilità presentate dalla ricorrente (31.7.2024) e dalla coniuge superstite (3.8.2024) e pagina 2 di 8 di avere, in data 16.9.2024, liquidato la pensione di reversibilità cat. SOART n.
020530035023929 in favore del coniuge superstite e della figlia minore, accantonando cautelativamente la quota complessiva del 60% riferibile ai coniugi (in attesa della decisione giudiziale) ed erogando invece il 20% spettante jure proprio alla minore.
L' si è rimesso alla decisione del Tribunale sulla ripartizione della pensione. CP_2
Il Tribunale ha ritenuto che la causa non richiedesse istruzione alcuna potendosi decidere sulla base dei principi generali di diritto e delle circostanze di causa dedotte dalle parti e non contestate.
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Secondo il disposto dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1.12.1970 n. 898, “
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art.
5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché
a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto ha una doppia natura: ha in parte funzione di prosecuzione del precedente assegno di divorzio, in assenza del quale il diritto non può essere riconosciuto, ed in parte natura squisitamente previdenziale, al pari della posizione che avrebbe l'unico coniuge superstite
(cfr. Cass. S.U. n. 159/1998).
Sia il coniuge superstite che quello divorziato sono quindi titolari, in presenza dei presupposti disposti dalla legge, di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto alla quota della pensione di reversibilità (cfr. Cass. Sezione Prima n. 5926/1998).
pagina 3 di 8 Con riferimento al caso di specie è pacifico che la pensione di reversibilità relativa al trattamento pensionistico percepito in vita dal de cuius spetti ad entrambe le parti sig.ra e sig.ra e debba pertanto essere tra di esse ripartito, versando entrambe Pt_1 CP_1 pacificamente nelle condizioni cui l'art. 9 comma 2 L. 898 del 1970.
Ed infatti, con riferimento alla ricorrente il Tribunale di Lanusei ha dichiarato con sentenza n. 200/2015 del 29.12.2015 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la medesima ed il sig. statuendo un assegno divorzile pari a euro 400,00; il fig. Per_2 Per_2 ha poi contratto nuovo matrimonio con la resistente in data 29.09.2019. CP_1
Quanto ai criteri utilizzabili per la determinazione delle rispettive quote è necessario fare riferimento alla pronuncia n. 419/1999 della Corte Costituzionale (“Non è fondata - in riferimento agli art. 3 e 38 cost. - la q.l.c. dell'art. 9, comma 3, l. 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 13 l. 6 marzo 1987 n. 74, sollevata sotto il profilo che la ripartizione del trattamento pensionistico di reversibilità tra coniuge divorziato, titolare dell'assegno, e coniuge superstite che abbia i requisiti per la pensione di reversibilità - dovendo essere disposta dal tribunale tenendo conto della durata del rapporto - non consente l'adozione di altri elementi di valutazione neppure in funzione correttiva del risultato matematico conseguito, essendo possibile interpretare la norma nel senso che l'elemento temporale, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, non è elemento esclusivo dello stesso sì che tale valutazione non si riduce ad un mero calcolo aritmetico”) ed al successivo orientamento della Suprema Corte di Cassazione espresso in modo costante nelle sentenze n. 3037/2001
Sezione Prima, n. 282/2001 S.U., n. 8113/2000 Sezione Prima, n. 2920/2000 Sezione
Prima, n. 6272 del 30.3.2004 (“La ripartizione del trattamento di riversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge e alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali”).
Di recente, la Suprema Corte ha ribadito l'orientamento già espresso chiarendo: “secondo
l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (Cass. 8263/2020 tra le altre), la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e pagina 4 di 8 coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell'istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell'entità dell'assegno divorzile. In applicazione del sopraindicato principio, questa Corte ha precisato che va valutato anche il periodo di convivenza prematrimoniale coevo al periodo di separazione che precede il divorzio, ancorché in detto lasso temporale permanga il vincolo matrimoniale. Infatti la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza more uxorio non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale, tenendo tuttavia distinta la durata della convivenza prematrimoniale da quella del matrimonio - cui soltanto si riferisce il criterio legale -, e senza individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass. 5268/2020)” (Cass. Civ., Sez. I, 05/08/2024, n. 21997).
Tra i correttivi al criterio legale della durata, devono essere considerate anche le complessive condizioni economiche attuali delle aventi diritto e, in particolare, la loro effettiva e potenziale capacità di produrre reddito. Tale valutazione, coerente con la funzione solidaristica del trattamento di reversibilità e volta a evitare esiti sproporzionati rispetto all'assetto di vita pregresso, esige un giudizio concreto che tenga conto di età, stato di salute, titoli e competenze, pregresse esperienze lavorative, reali opportunità occupazionali nel contesto di riferimento ed eventuali impedimenti oggettivi alla pronta collocazione.
In definitiva, per giurisprudenza consolidata la pensione di reversibilità, nel caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, va ripartita applicando il criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, che costituisce criterio “prevalente”, nonché applicando i seguenti criteri correttivi:
1. durata della convivenza prematrimoniale;
2. condizioni economiche del coniuge divorziato e di quello superstite;
pagina 5 di 8 Riportando detti criteri al caso concreto si rileva quanto segue.
Sulla durata della vita coniugale.
Considerando il criterio legale della durata, la vita coniugale tra e il de Parte_1 cuius decorre dal matrimonio celebrato il 21.07.1990. Anche considerando Persona_2
l'effettiva convivenza - e non lo scioglimento del vincolo, avvenuto solo nel 2015 –
l'unione deve considerarsi protratta sino alla data di omologa della separazione e, quindi, al
22.01.2010.
La durata è pari a 19 anni circa (19 anni e 6 mesi).
Di contro, il matrimonio tra e è stato contratto il 29.09.2019 ed è Per_2 CP_1 proseguito sino al decesso del 22.07.2024, per una durata pari a circa 5 anni (4 anni e quasi
10 mesi).
E' evidente che il primo rapporto coniugale risulta temporalmente preponderante.
Sulla durata della convivenza prematrimoniale
La resistente ha dato particolare risalto alla comunione di vita prematrimoniale, allegando che la convivenza con il de cuius risalirebbe quantomeno al 2009 e deducendo prova testimoniale a sostegno di una continuità tra la fase “di fatto” e quella “giuridica” dell'unione.
Si tratta, in linea di principio, di un elemento che, nel riparto della reversibilità, può fungere da correttivo al criterio legale della sola durata del matrimonio e dunque essere considerato ai soli fini del quantum.
Anche considerando come vera detta circostanza - non negata da parte ricorrente - il
Collegio ritiene che il dato si bilancerebbe con l'analoga situazione vissuta da e Per_2
a partire dagli anni Ottanta. Pt_1
Ed infatti, come correttamente rilevato dalla difesa Levanti, la coppia aveva avuto nel 1983
i figli e (gemelli) e nel 1989 la figlia (nel 1997 era nato il Per_4 Per_5 Persona_6 quarto figlio ) ma il matrimonio era stato celebrato solo nel 1990. Ciò denota Persona_7 un progetto di vita comune e familiare - anche se non ancora ufficializzato con il matrimonio - già a decorrere da quelle date e ben anteriore al 1990 (circa dieci anni).
E' quindi evidente che, anche a voler considerare il periodo di convivenza prematrimoniale del con , la valutazione sarebbe compensata da quello vissuto con la prima Per_2 CP_1 moglie Pt_1
Le circostanze concrete escludono, quindi, che si possa dare effettivo rilievo a detta circostanza in favore della resistente. pagina 6 di 8 Sulla capacità reddituale delle parti.
Sulla base dei criteri sopra indicati per quantificare quanto spettante a ciascuna parte, il
Collegio ha proceduto a prendere in considerazione anche la capacità reddituale delle parti a partire dal dato anagrafico.
La ricorrente, nata il [...], ha oggi 65 anni ed aveva 54 anni alla data dello scioglimento del matrimonio (49 alla separazione).
La resistente , nata il [...], aveva 33 anni alla data del matrimonio ed ha oggi CP_1
39 anni.
Tale differenza anagrafica riflette, in termini prognostici, una diversa spendibilità occupazionale: non emergono in atti qualifiche tecnico-specialistiche per nessuna delle due, ma la più giovane - anche alla luce delle pregresse esperienze dichiarate e documentate come cameriera e collaboratrice/assistente familiare - risulta ragionevolmente più idonea a collocarsi o ricollocarsi nel mercato locale, in particolare nel comparto turistico-ricettivo
(alberghiero/ristorazione) dell' , anche con impieghi stagionali, mentre per la Parte_2 ricorrente l'età avanzata costituisce un limite concreto alla possibile riattivazione lavorativa.
Il Collegio non ritiene di accogliere le difese della resistente che richiede una percentuale maggiore anche considerando l'onere di mantenimento della figlia come madre priva di occupazione.
La circostanza non rileva per ciò che concerne la quantificazione della quota di reversibilità spettante ai sensi della normativa richiamata;
si è già rilevata, inoltre, la possibilità concreta per la resistente di ricollocarsi nel mondo del lavoro.
Alla stregua dei principi richiamati e della complessiva istruttoria sin qui esposta, il
Collegio ritiene che il criterio legale della durata della vita matrimoniale non trovi, nel caso concreto, correttivi idonei a favore di , né sotto il profilo della dedotta convivenza CP_1 prematrimoniale né sotto quello della capacità di produrre reddito;
consegue che la ripartizione deve essere effettuata in aderenza al parametro della durata, con determinazione delle quote nella misura del 70% in favore di e del 30% in Parte_1 favore di proporzione che esprime in modo coerente e ragionevole l'assetto CP_1 solidaristico dell'istituto e l'equilibrio tra le posizioni concorrenti. CP_ Resta fermo, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente e come già disposto da la quota spettante alla figlia minore già liquidata e in pagamento. Persona_8
Sulle spese di causa. pagina 7 di 8
Considerato che
l'oggetto del presente giudizio non può che essere definito con decisione dell'autorità giudiziaria le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanusei, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- determina le quote del trattamento di pensione di reversibilità in misura pari al 70% in favore di e al 30% in favore di Parte_1 CP_1
- ordina all' di porre in pagamento le suddette quote a far tempo dal primo giorno del CP_2 mese successivo al decesso del dante causa, procedendo ai necessari conguagli dei ratei nel frattempo corrisposti o accantonati.
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Lanusei, nella Camera di Consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giada Rutili
Il Presidente
Dott. Nicola Caschili
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