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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/07/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1103 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
, quale incorporante di (C.F.: Parte_1 Controparte_1
) in persona del procuratore dott.ssa giusta procura del P.IVA_1 Controparte_2
06/04/2018, rep. 36160, racc. 15420, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Civale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Di Mauro in Bari alla via
Enrico Pessina n. 34, come da procura stesa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F.: , Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F.: ), , (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_5
nonché (C.F.: C.F._3 Controparte_6
) e per essa , in qualità di C.F._4 Controparte_4
amministratrice di sostegno, tutti nella qualità di eredi di Persona_1
deceduto in data 13/02/2022, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P.le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale è elettivamente domiciliato;
CONVENUTI-OPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo , Parte_2
conveniva in giudizio il convenuto-opposto Sig. , al fine di sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “ … - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i Pt_1 motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte ricorrente per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione proposta da controparte relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; … IN VIA PRICNCIPALE - revocare, dichiarare nullo, annullare, o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2022 (R.G. n. 398/2022) per tutte le ragioni esposte in narrativa;
-respingere tutte le domande proposte dal sig. CP_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA – nella denegata quanto non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere solo parzialmente
l'opposizione della AN e accogliere la domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da
[...]
con il valore delle azioni alla data del 27 giugno 2014, Controparte_7 Parte_3
nonché di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. in Parte_4
ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai rapporti intercorsi con
, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme CP_1
a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata quanto non creduta ipotesi in cui il
Giudice dovesse accogliere solo parzialmente l'opposizione della AN e accogliere la domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del determinante Controparte_7
concorso di colpa del sig. per le ragioni esposte in narrativa, nonché di CP_3 quanto previsto dall'art. 1225 c.c. … ”.
A sostengo deduceva l'inidoneità della decisione dell'Arbitrato per le Controversie
Finanziarie a costituire valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva di , quale incorporante Parte_1
di poiché detta legittimazione spetterebbe esclusivamente a Controparte_1 [...]
liquidazione coatta amministrativa, banca emittente dei titoli contestati, Parte_5
avendo assunto il ruolo di intermediaria finanziaria. Controparte_1 L'opponente, inoltre, ha sottolineato che l'intermediario ha correttamente informato il cliente delle caratteristiche dei titoli e dei rischi connessi all'investimento in titoli al di fuori del mercato o illiquidi, “sottoscriveva anche la scheda finanziaria riprodotta nelle pagine finali del contratto quadro, sintetizzanti le risposte fornite al questionario MIFID, somministrato dalla AN.
Eccepiva, infine, la prescrizione delle domande e pretese avversarie.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio ex art. 110
c.p.c., in qualità di eredi e successori di , deceduto in data 13/02/2022 Persona_1
(come da documentazione in atti), i Sig.ri , , Controparte_3 Controparte_4
e per essa quale Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
amministratrice di sostegno, i quali chiedevano di rigettare in toto la domanda di parte opponente, perché infondata, non provata, nonché illegittima nei suoi presupposti con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 188/2022 del 07/03/2022, in ogni caso nel merito della vicenda, dichiarare e dare atto delle inadempienze informative e contrattuali poste in essere da (oggi incorporata in Controparte_1 Parte_1
) rispetto alle operazioni di investimento poste in essere dal Sig.
[...] Parte_6
in relazione alle motivazioni espresse nella Decisione n. 1135 del 27 novembre
[...]
2018 dell'Arbitro per le Controversie nonché per quanto ulteriormente evidenziato, dichiarare in ogni caso il diritto dell'opposto, al risarcimento del danno subito e condannare in persona del L.R. p.t., nelle qualità ut supra, Controparte_8
al pagamento in favore del convenuto-opposto dell'importo che sarà ritenuto equo oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi a favore dello scrivente difensore, quale anticipatario.
A sostegno hanno dedotto che il Tribunale di Potenza non ha errato nell'emettere il Contr decreto ingiuntivo sulla decisione dell' considerata la sua valenza di prova scritta integrata anche attraverso la produzione documentale di ulteriori documenti, ha contestato l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1
riportandosi a quanto integralmente alla decisione n. 1135 del 27 novembre 2018 dalla quale emergono in maniera chiara le responsabilità di (oggi incorporata CP_1
in ) nella fase di collocamento dei titoli illiquidi per cui è causa. Parte_1
Nel merito, contestava la violazione da parte di delle norme in Controparte_1
materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziava la non corretta raccolta delle informazioni mediante il questionario MIFID (art. 21 TUF), considerata la sua scarsa competenza in strumenti finanziari;
il difetto di documentazione relativa agli acquisti delle azioni per la lacunosità della stessa e l'insufficienza; eccepiva la violazione da parte dell'intermediario della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
infine, la violazione della normativa sul prospetto ex art. 94
TUF. Quindi, faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
3) In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
All'udienza del 30/06/2023 con provvedimento a seguito di udienza c.d. OL (qui da intendersi integralmente richiamato e riprodotto per relationem), veniva sollecitato il contraddittorio fra le parti sull'opportunità di attivare, con riguardo alla quaestio iuris della “legittimazione passiva” di ed evidenziando in tale Parte_1
provvedimento il ricorrere dei relativi presupposti, lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
4) All'udienza del 14/09/2023, il G.I. dava atto che, prima dell'interlocuzione fra le parti sullo strumento ex art. 363 bis c.p.c. - la cui opportunità di attivazione non era stata condivisa dalle parti -, la causa era stata già ritenuta matura per la decisione e, quindi, veniva rinviata per la decisione.
La causa istruita per via documentale, all'udienza del 20/02/2025 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva dell'opponente , quale incorporante di Parte_1 Controparte_1
avendo carattere assorbente in caso di accoglimento.
Sul punto è necessario fare una breve ricostruzione dell'excursus storico della vicenda.
A tal uopo viene all'attenzione il D.L. 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31/07/2017 n. 121, con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di e al fine di far fronte Controparte_10 Parte_5 alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito, ove all'art. 1 disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di nonché le modalità e le condizioni delle Controparte_11 Parte_7
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Ai fini del presente decreto per “soggetti sottoposti a liquidazione” si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
I commissari liquidatori, secondo quanto disposto dall'art. 2, 1° comma lett. c), devono procedere alla cessione di cui all'articolo 3, comma 3, cioè e, Parte_1 secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione ex art. 3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi del successivo art. 4, comma 4, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, doveva effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Tuttavia, nel contratto di cessione, vi era la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come Attività deteriorate … crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, comma
5 D.L. n. 99/2017).
Infine, ai sensi del richiamato articolo 4 comma 7, “il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione a quanto sopra previsto, , Parte_8
concludeva con contratto di cessione di azienda, comprendente, Parte_1 tra l'altro, le partecipazioni di in inoltre, per Parte_5 Controparte_1
Attività incluse e Passività escluse di l'art. 3 comma 1 n.1, Parte_5 prevede che debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui CP_1
che siano espressamente incluse nell'Insieme aggregato.
[...]
Tuttavia, devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità e le passività derivanti da o, comunque, connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso anche se riferibile ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal contenzioso pregresso. In forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, si Parte_5 Parte_5
impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di esclusi dall'insieme Parte_5
aggregato.
In attuazione dell'art. 4 comma 5 del richiamato decreto e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, in data 10/07/2017 e Controparte_1 Parte_5
concludevano contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26/06/2017 in base ai principi contabili come sofferenze, come inadempienze probabili e/o esposizioni scadute, nonché i relativi rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'accordo, Parte_5 assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l'estromissione di CP_1
con riferimento ai contenziosi passivi, per tali dovendosi intendere quelli ai
[...]
crediti ritrasferiti e aventi oggetto pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domanda risarcitorie anche per responsabilità extracontrattuale.
Infine, in data 17/01/2018, e concludevano il Parte_5 Parte_1
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26/06/2017 relativo a AN
OP di EN S.p.A. in liquidazione c.a. e Parte_9
c.a.”, con cui hanno inteso precisare cosa debba intendersi per contenzioso pregresso e contenzioso escluso. In particolare, sono da intendersi come ricompresi tra i contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso AN Nuova, e le Banche Estere partecipate per la sottoscrizione CP_1
o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, tra i contenziosi esclusi vi è anche il contenzioso giudiziale civile passivo in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete. Da quanto sopra, emerge la titolarità del rapporto controverso in capo a CP_1
Le norme richiamate da all'atto della sua costituzione in giudizio,
[...] CP_1
e sopra evidenziate, D.L. n. 99/2017 convertito in Legge n. 121/2017, non si riferiscono affatto ai debiti di società che pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da
- in virtù delle partecipazioni possedute da quest'ultima del Parte_5
relativo capitale sociale - tuttavia non sono state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria. Tale conclusione si impone attraverso l'esame del contenuto del richiamato D.L. n. 99/2017 e, seguentemente, in base al contenuto degli artt. 1 e 3 del medesimo sopra specificati.
L'art. 1, quindi, è di particolare importanza in quanto individua i soggetti cui si riferisce il citato D.L. e, di conseguenza, delimita il perimetro di applicazione dello stesso. Detto articolo stabilisce che il D.L. riguarda l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa di AN OP di EN e Veneto AN, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Sul punto la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 25/07/2022 affermava: “La citata normativa, come puntualmente osserva il primo Giudice, si riferisce solo ed esclusivamente ai due istituti bancari in essa contemplati, entrambi in stato di dissesto,
e non può pertanto surrettiziamente estendersi ad altre banche, pur se partecipate da
, quali appunto , che è soggetto di diritto del tutto Parte_5 Controparte_1
autonomo e distinto, avente condizioni economiche e patrimoniali tali da consentire la normale prosecuzione dell'attività bancaria. Bisogna pertanto ritenere che i rapporti giuridici oggetto di cessione a in forza del contratto di cessione di azienda del CP_12
26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata , Controparte_1
poiché in caso contrario verrebbe di fatto esteso la LCA ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost. Quand'anche il contratto di cessione di azienda avesse voluto diversamente disporre, lo stesso si porrebbe in contrasto con le citate fonti legislative e quindi sarebbe sul punto del tutto nullo ed inefficace”.
Nessun cenno è fatto dalla richiamata norma, alle partecipate delle due società poste in liquidazione coatta amministrativa, né poteva essere diversamente trattandosi di soggetti di diritto distinti da detti istituti di credito e, evidentemente, in condizioni patrimoniali tali da garantire la prosecuzione dell'attività bancaria, diversamente da quanto accaduto per le controllati venutesi, invece, a trovare in una condizione economica di default.
Neppure l'art. 3 del D.L. n. 99/2017, riguarda soggetti di diritto diversi dalle due società poste in liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, il comma 1 lettera b) e c), sopra specificato, si limita a stabilire quali rapporti giuridici sono esclusi dalla cessione delle partecipate al soggetto, segnatamente individuato nell'ambito della procedura di liquidazione coatta. Controparte_7
E nella individuazione dei rapporti esclusi indica i debiti delle banche, ovviamente riferendosi a AN OP di EN e in assonanza con l'art. 1, verso Parte_3
azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate o dalla violazione di normativa sulle prestazioni dei servizi di investimento riferite a dette azioni od obbligazioni.
Appare evidente che il richiamato art. 3 si riferisce a debiti propri dei due istituti di credito e non si riferisce affatto ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa a dette società.
Con il provvedimento di rigetto sopra richiamato ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha precisato al punto nr. 5 quanto segue: “Nella specie, l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento;
conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari;
l'incidenza della sottocommissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un
“gruppo” societario;
la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti”. Sicché, i debiti delle controllate, nella specie di anche qualora Controparte_1
derivanti da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di rimangono a carico delle stesse, derivando da Parte_3
comportamenti propri posti in essere nei rapporti di investimento con la propria clientela. Opinando diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione di estendere la liquidazione coatta amministrativa anche a soggetti di diritto che non si trovassero nelle medesime condizioni economiche di default della controllante.
Però tale interpretazione è contraria oltre che alla ratio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura destinata ad operare unicamente nei confronti degli istituti di credito che venissero a trovarsi in situazione di insolvenza, anche a norme Costituzionali e, in particolare, agli artt. 41 e 47 che, rispettivamente, garantiscono la libera iniziativa imprenditoriale e tutelano il risparmio. Appare evidente che i principi contenuti in dette norme di rango Costituzionale sarebbero travolti ove le norme dirette a disciplinare la liquidazione di istituti di credito insolventi fossero estese ad altri istituti di credito, invece, in grado di espletare regolarmente la loro attività creditizia per il solo fatto di essere partecipate dalla società in default. Senza, però, considerare l'autonomia e distinta soggettività giuridica, con assoluta distinzione dei rapporti giuridici intrattenuti da ciascuna con la propria clientela, che connota, rispetto ai terzi, anche i rapporti tra società controllata e società controllante.
Considerato il richiamato contenuto del D.L. n. 99/2017 del tutto ininfluenti, rispetto ai rapporti giuridici intrattenuti da con la propria clientela ed agli obblighi CP_1
derivanti alla stessa dalla violazione delle norme sul collocamento o negoziazione di strumenti finanziari ancorché emessi da è il contenuto degli atti di Parte_3
cessione e retrocessione intervenuti tra i commissari liquidatori di ed Parte_3
su cui, in parte, poggia l'eccezione di difetto di titolarità del Controparte_7
rapporto sollevata da non potendo il relativo contenuto porsi in contrasto CP_1
con le norme inderogabili di cui al D.L. n. 99/2017, che stabilisce a quali soggetti ed a quali rapporti si riferisce la liquidazione coatta, poiché tale contrasto si risolverebbe in una nullità delle relative pattuizioni contrattuali (art. 1418 c.c.), poiché produrrebbe l'effetto, vietato dal principio costituzionale della libertà dell'iniziativa imprenditoriale, di estendere la liquidazione coatta a soggetti in condizione di solvibilità finanziaria.
Dunque, gli obblighi, restitutori e risarcitori, discendenti da violazione di norme disciplinanti le operazioni di investimento per cui è causa, vedono come titolare CP_1
nei cui confronti correttamente parte attrice ha agito, essendo stato il diretto
[...] protagonista di tali operazioni. Tale interpretazione è l'unica costituzionalmente possibile, poiché sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia esonerato da CP_1 eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore, frusterebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 41 e 47 della Costituzione.
6) Sempre preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
Il convenuto opposto procedeva a presentare ricorso n. 2158 presso l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie, discusso nella seduta del 15/10/2018 e conclusosi con decisione di accoglimento n. 1135 del 27/11/2018.
Ciò detto l'odierno opposto chiedeva la restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione delle operazioni contestate, e in ogni caso il risarcimento del danno subito, che veniva quantificato in € 43.516,50.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari di Parte_3 non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata da . Tale Parte_1
prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento sono stati effettuati dal marzo 2012 al giugno
2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date. Pertanto, alla data di presentazione del ricorso innanzi Contr all' il corso della prescrizione, comunque, già interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), non era decorso, considerando il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto, con conseguente infondatezza della eccezione in esame.
7) Nel merito, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614;
Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335;
Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio
2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio
2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010 secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697
c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto ed in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
"il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto- opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento … anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento – per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione,
o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni – gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'esatto adempimento”. Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice-opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo del diritto.
8) Come sopra evidenziato il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ritenendo comprovato da sufficiente prova scritta, potendosi ritenere tale, nello specifico, anche la decisione n. 1135/2018 del 27/11/2018 emessa dall' CP_9
– Arbitrato per la Conciliazione Finanziaria, come istituito dalla delibera CONSOB n.
19602 del 04/05/2016, in attuazione dell'art. 2, co. 5 bis e ter, del D.lgs. n. 179/2007 del
08/10/2007, normativa di recepimento della Dir. 2013/11/UE del 21 maggio 2013 la c.d. direttiva A.D.R., in quanto “la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena”, ivi compresi, in particolare, i lodi arbitrali irrituali - in ragione della pacifica opinione dottrinale e del costante dictum a tal riguardo espresso, ex aliis, già da Cass. civ., 28 settembre 1988, n.
5260 e Cass. civ., 19 giugno 1985, n. 3688; nonché, nella giurisprudenza di merito, da
Trib. Pisa, 16 dicembre 1996; Trib. Parma, 12 luglio 1983 e Pret. Milano, 17 giugno
1985.
Il provvedimento che il collegio A.C.F. pronuncia è, senza dubbio, una decisione resa su di una controversia insorta tra due parti legate tra loro da un contratto e promossa dal cliente nei confronti della banca.
La decisione emessa dal collegio, pur rivestendo il carattere di una condanna, non rappresenta un titolo esecutivo proprio per la mancanza di efficacia cogente ed in considerazione del fatto che questi ultimi sono un numero chiuso. Di conseguenza, sulla
Contr base della decisione non sarà possibile l'inizio di un'azione esecutiva sui beni del debitore. Però, le parti si sono volontariamente assoggettate al giudizio e questo porta a ritenere che non vi siano ostacoli a ritenere configurabile la decisione quale un lodo ed il procedimento quale un procedimento arbitrale riconducibile per lo meno al modello dell'arbitrato libero, altrimenti detto a modalità irrituale. A questo punto, appare certo il ruolo autenticamente decisorio delle controversie instaurate tra cliente ed intermediari
Contr bancari delle pronunce rese dall' adottate da un collegio in posizione di imparzialità, con l'applicazione di norme di diritto.
Pertanto, anche se le dette decisioni non sono vincolanti tra le parti e non costituiscono titolo esecutivo, sono idonee, però, unitamente alla documentazione ulteriore versata in atti, a supportare l'emissione di un decreto ingiuntivo. 8.1) In atti è prodotto il contratto quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli con la profilatura del Sig. ; dalla documentazione Persona_1
prodotta dal ricorrente risulta provato che egli ha acquistato complessive n.
1.034 azioni e n. 69 obbligazioni convertibili della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore complessivo di € 43.516,50, mediante le seguenti operazioni: i) n. 300 azioni in data 2 marzo 2012 per un controvalore di € 11.850,00; ii) n. 69 obbligazioni convertibili in data 15 gennaio 2013 per un controvalore di € 3.105,00; iii) n. 250 azioni in data 3 ottobre 2013 per un controvalore di € 10.187,50; iv) n. 200 azioni in data 13 giugno 2013 per un controvalore di € 8.150,00; v) n. 284 azioni in data 27 giugno 2014 per un controvalore di€ 10.224,00.
Il Collegio nella decisione allegata in atti affermava che erano da ritenersi “… fondate entrambe le contestazioni formulate dal ricorrente, relative rispettivamente all'inadeguatezza delle operazioni proposte e alla mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidita all'epoca degli acquisti. Infatti,
a fronte di queste specifiche contestazioni, l'intermediario, che pure si è costituito in giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, non ha contestato che tutte le operazioni sono state oggetto di consulenza, con la conseguenza che questo fatto deve ritenersi provato ai fini del presente giudizio, in applicazione del principio di non contestazione. Inoltre, l'intermediario non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione
e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere proposto al ricorrente operazioni adeguate al suo profilo, avendo anche cura di informarlo correttamente sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidita. Peraltro, rileva il Collegio che l'adempimento delle obbligazioni alle quali era soggetto l'intermediario non risulta neppure dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Infatti, con specifico riferimento alle prime due operazioni rispettivamente del marzo e ottobre 2013, non risulta che l'intermediario abbia fornito al ricorrente alcuna informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Vecchia
Capogruppo, anche con specifico riferimento alla circostanza che esse non erano quotate su un mercato regolamentato, avendo anche cura di assolvere agli obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob sui titoli illiquidi. Invece, con specifico riferimento alle ultime tre operazioni rispettivamente del gennaio e giugno
2013 e del giugno 2014, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che
l'intermediario abbia proposto queste operazioni in regime di consulenza, le abbia ritenute inadeguate al profilo del ricorrente per non adeguata conoscenza e per rischio di concentrazione, e le abbia quindi riproposte dopo appena un minuto in regime di appropriatezza, facendo figurare che esse erano state disposte di iniziativa del ricorrente.…”. Quindi, concludeva, ritenendo che “… il resistente ha raccomandato al ricorrente di effettuare operazioni non adeguate al suo profilo o che comunque non lo ha correttamente informato sulle caratteristiche e i rischi delle azioni e delle obbligazioni convertibili della propria Vecchia Capogruppo, si deve ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe acquistato i titoli contestati ...”. Pertanto, il Collegio riconosceva al ricorrente la somma di € 43.516,50 a titolo risarcimento danni considerato che il valore dei titoli era pari a zero.
9) Comunque, nella fattispecie trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vale la regola generale per cui è il creditore opposto che deve fornire la prova del proprio credito nei confronti dell'opponente. Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” (Cass. Civ., sez.
II, 8 settembre 1998 n.8853).
Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che l'opposto ha acquistato nel periodo sopra riportato i titoli di ed i contratti sopra Parte_3
specificati affidavano il servizio di intermediazione a non avendo Controparte_1
l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte attrice, pacifico, risulta il ruolo di intermediario assunto da CP_1 nell'esecuzione del contratto, in relazione agli ordini di investimento sopra riportati per l'acquisto dei titoli di per il controvalore di € 43.516,50 come confermato Parte_3
dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto, deve ritenersi CP_1
intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
10) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsi tra la parte attrice e Parte_3 CP_1
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento anche perché i questionari MIFID CP_13
prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico "prodotto" commercializzato ad una logica incentrata sul "servizio" reso al cliente. Come risulta dalla documentazione agli atti, i titoli per cui è causa sono stati emessi da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come titoli Parte_5
illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Con il proprio atto di citazione parte attrice ha lamentato l'inadempimento di quale intermediario che ha curato l'investimento in CP_1 azioni rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare Parte_3
rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta.
La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario
(così Cass. civ. sent. n. 10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998, la segnalazione di CP_13 inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019). Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito Parte_3 CP_1
detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la dettava la condotta CP_13
che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti medio tempore vigenti, tende a CP_13
consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità, dalla stessa nel prospetto informativo depositato presso la Parte_5 in data 07/06/2016, relativo all'aumento di capitale e alla quotazione in borsa CP_13
di allegato in fascicolo di parte ricorrente;
né in ordine al rischio di Parte_3
default della AN emittente che versava già da tempo in gravi condizioni finanziarie, come chiaramente emerge dalla lettera del 03/05/2016 che la BCE ha inviato a Pt_3
e con la quale viene evidenziato che “le attuali debolezze della banca, che hanno
[...]
inciso pesantemente sul risultato economico, sul patrimonio e sul valore delle azioni negli ultimi anni … sono ascrivibili in larga misura alle carenze che hanno interessato l'assetto di governance della banca in passato”, nonché dal contenuto del prospetto informativo di sopra citato, dal quale emerge che nel corso degli esercizi Parte_3
finanziari 2013, 2014 e 2015 la ha avuto dati di rischiosità superiori ai dati medi Pt_3
del sistema bancario, conseguendo risultati peggiori rispetto alle banche comparabili, con rischio di default dell'emittente elevato, così definito dalla stessa Parte_3
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte ricorrente, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
Inverosimile sarebbe ritenere che nella specie intermediaria Controparte_1
finanziaria, appartenente al medesimo gruppo bancario di non fosse a Parte_3
conoscenza della situazione di grave crisi finanziaria in cui versava l'emittente Pt_3
dato acquisibile e conoscibile dall'intermediario facendo uso della diligenza
[...]
professionale del quale si presume essere dotato, e che incidendo sul già elevato rischio dell'operazione, se conosciuta dall'investitore avrebbe consentito una scelta consapevole.
Dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla su è emerso che le CP_13 Parte_5 scelte in tema di determinazione del valore dell'azione di non erano Parte_5
connesse alla redditività aziendale, il valore, infatti, è stato determinato dal Consiglio di
Amministrazione in misura sistematicamente crescente, anche nella fase di crisi, in controtendenza con il risultato del conto economico che era negativo. Tant'è che da un prezzo di sottoscrizione di € 35,00 – 40,00, relativo agli anni 2008/2014, il valore economico delle azioni di veniva indicato in data 30/05/2016, dal nuovo Parte_3
Consiglio di Amministrazione, pari ad € 0,10.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposto, il quale, acquistando i titoli sopra specificati, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore delle azioni acquistate;
sul punto la
Contr decisione di concludeva che “… si deve ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe sottoscritto le azioni contestate …”.
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente Pt_3 CP_1
va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale
[...]
discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dall'attore, e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili emesse da Parte_3
L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n.
26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno Controparte_1
dunque considerati risolti per grave inadempimento della convenuta (artt. 1453 e 1455
c.c.). Ne consegue l'obbligo di ora di restituire il CP_1 Controparte_7 prezzo di acquisto, essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
11) Va rilevato che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto non è quella
Contr riconosciuta anche dalla decisione di e non contestata dall'opponente Parte_1
ma quella minore, già decurtata dall'indennizzo ricevuto dal FIR (fondo
[...] indennizzo risparmiatori) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui la somma ingiunta dall'odierno convenuto-opposto è stata pari ad € 31.329,16.
12) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
13) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1103/2022, tra , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (attrice-opponente) e , Controparte_3
, , e per essa Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
quale amministratrice di sostegno, tutti in qualità di successori di Persona_1
deceduto in data 13/02/2022 (convenuti-opposti), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2022 emesso dal tribunale di
Potenza in data 07/03/2022;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate Parte_1 in € 6.713,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Potenza in data 03/07/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1103 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
, quale incorporante di (C.F.: Parte_1 Controparte_1
) in persona del procuratore dott.ssa giusta procura del P.IVA_1 Controparte_2
06/04/2018, rep. 36160, racc. 15420, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Civale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vito Di Mauro in Bari alla via
Enrico Pessina n. 34, come da procura stesa in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F.: , Controparte_3 C.F._1 CP_4
(C.F.: ), , (C.F.:
[...] C.F._2 Controparte_5
nonché (C.F.: C.F._3 Controparte_6
) e per essa , in qualità di C.F._4 Controparte_4
amministratrice di sostegno, tutti nella qualità di eredi di Persona_1
deceduto in data 13/02/2022, rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Salvatore Laguardia con studio in Potenza al P.le Luigi Rizzo n. 12, presso il quale è elettivamente domiciliato;
CONVENUTI-OPPOSTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo , Parte_2
conveniva in giudizio il convenuto-opposto Sig. , al fine di sentire Persona_1 accogliere le seguenti conclusioni: “ … - accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a in relazione all'odierno procedimento per i Pt_1 motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione a titolo precontrattuale e/o extracontrattuale per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2947 c.c. per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità improponibilità ed improcedibilità dell'azione di annullamento proposta da parte ricorrente per intervenuta prescrizione della stessa ex artt. 1442 e 2935 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiarare
l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di risarcimento dei danni per carenza dei presupposti di legge in virtù delle ragioni esposte in narrativa;
accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione proposta da controparte relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; … IN VIA PRICNCIPALE - revocare, dichiarare nullo, annullare, o comunque dichiarare inefficace e di nessun effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2022 (R.G. n. 398/2022) per tutte le ragioni esposte in narrativa;
-respingere tutte le domande proposte dal sig. CP_3
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN VIA SUBORDINATA – nella denegata quanto non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse accogliere solo parzialmente
l'opposizione della AN e accogliere la domanda di risarcimento danni ex adverso formulata, dedurre e compensare le somme dovute a titolo risarcitorio da
[...]
con il valore delle azioni alla data del 27 giugno 2014, Controparte_7 Parte_3
nonché di ogni importo, dividendo, plusvalenza o utile incassato dal sig. in Parte_4
ragione delle operazioni eseguite a valere ed in relazione ai rapporti intercorsi con
, oltre agli interessi dovuti, e per l'ulteriore effetto compensare le somme CP_1
a rispettivo credito tra le parti;
- nella denegata quanto non creduta ipotesi in cui il
Giudice dovesse accogliere solo parzialmente l'opposizione della AN e accogliere la domanda di risarcimento proposta ex adverso, escludere o ridurre la condanna di alla minor somma possibile in ragione del determinante Controparte_7
concorso di colpa del sig. per le ragioni esposte in narrativa, nonché di CP_3 quanto previsto dall'art. 1225 c.c. … ”.
A sostengo deduceva l'inidoneità della decisione dell'Arbitrato per le Controversie
Finanziarie a costituire valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Eccepiva il difetto di legittimazione passiva di , quale incorporante Parte_1
di poiché detta legittimazione spetterebbe esclusivamente a Controparte_1 [...]
liquidazione coatta amministrativa, banca emittente dei titoli contestati, Parte_5
avendo assunto il ruolo di intermediaria finanziaria. Controparte_1 L'opponente, inoltre, ha sottolineato che l'intermediario ha correttamente informato il cliente delle caratteristiche dei titoli e dei rischi connessi all'investimento in titoli al di fuori del mercato o illiquidi, “sottoscriveva anche la scheda finanziaria riprodotta nelle pagine finali del contratto quadro, sintetizzanti le risposte fornite al questionario MIFID, somministrato dalla AN.
Eccepiva, infine, la prescrizione delle domande e pretese avversarie.
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio ex art. 110
c.p.c., in qualità di eredi e successori di , deceduto in data 13/02/2022 Persona_1
(come da documentazione in atti), i Sig.ri , , Controparte_3 Controparte_4
e per essa quale Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
amministratrice di sostegno, i quali chiedevano di rigettare in toto la domanda di parte opponente, perché infondata, non provata, nonché illegittima nei suoi presupposti con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 188/2022 del 07/03/2022, in ogni caso nel merito della vicenda, dichiarare e dare atto delle inadempienze informative e contrattuali poste in essere da (oggi incorporata in Controparte_1 Parte_1
) rispetto alle operazioni di investimento poste in essere dal Sig.
[...] Parte_6
in relazione alle motivazioni espresse nella Decisione n. 1135 del 27 novembre
[...]
2018 dell'Arbitro per le Controversie nonché per quanto ulteriormente evidenziato, dichiarare in ogni caso il diritto dell'opposto, al risarcimento del danno subito e condannare in persona del L.R. p.t., nelle qualità ut supra, Controparte_8
al pagamento in favore del convenuto-opposto dell'importo che sarà ritenuto equo oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da attribuirsi a favore dello scrivente difensore, quale anticipatario.
A sostegno hanno dedotto che il Tribunale di Potenza non ha errato nell'emettere il Contr decreto ingiuntivo sulla decisione dell' considerata la sua valenza di prova scritta integrata anche attraverso la produzione documentale di ulteriori documenti, ha contestato l'eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata da Parte_1
riportandosi a quanto integralmente alla decisione n. 1135 del 27 novembre 2018 dalla quale emergono in maniera chiara le responsabilità di (oggi incorporata CP_1
in ) nella fase di collocamento dei titoli illiquidi per cui è causa. Parte_1
Nel merito, contestava la violazione da parte di delle norme in Controparte_1
materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, evidenziava la non corretta raccolta delle informazioni mediante il questionario MIFID (art. 21 TUF), considerata la sua scarsa competenza in strumenti finanziari;
il difetto di documentazione relativa agli acquisti delle azioni per la lacunosità della stessa e l'insufficienza; eccepiva la violazione da parte dell'intermediario della regola di diversificazione del portafoglio;
la violazione degli obblighi informativi connessi al carattere illiquido dei titoli;
infine, la violazione della normativa sul prospetto ex art. 94
TUF. Quindi, faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
3) In corso di causa, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
All'udienza del 30/06/2023 con provvedimento a seguito di udienza c.d. OL (qui da intendersi integralmente richiamato e riprodotto per relationem), veniva sollecitato il contraddittorio fra le parti sull'opportunità di attivare, con riguardo alla quaestio iuris della “legittimazione passiva” di ed evidenziando in tale Parte_1
provvedimento il ricorrere dei relativi presupposti, lo strumento del rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
4) All'udienza del 14/09/2023, il G.I. dava atto che, prima dell'interlocuzione fra le parti sullo strumento ex art. 363 bis c.p.c. - la cui opportunità di attivazione non era stata condivisa dalle parti -, la causa era stata già ritenuta matura per la decisione e, quindi, veniva rinviata per la decisione.
La causa istruita per via documentale, all'udienza del 20/02/2025 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5) Preliminarmente va affrontata l'eccezione sollevata di carenza di legittimazione passiva dell'opponente , quale incorporante di Parte_1 Controparte_1
avendo carattere assorbente in caso di accoglimento.
Sul punto è necessario fare una breve ricostruzione dell'excursus storico della vicenda.
A tal uopo viene all'attenzione il D.L. 25/06/2017, n. 99, convertito con modificazioni con legge 31/07/2017 n. 121, con cui è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di e al fine di far fronte Controparte_10 Parte_5 alla gravissima crisi interessante i predetti istituti di credito, ove all'art. 1 disciplina
“l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di
[...]
e di nonché le modalità e le condizioni delle Controparte_11 Parte_7
misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato”. Ai fini del presente decreto per “soggetti sottoposti a liquidazione” si intendono le Banche poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2.
I commissari liquidatori, secondo quanto disposto dall'art. 2, 1° comma lett. c), devono procedere alla cessione di cui all'articolo 3, comma 3, cioè e, Parte_1 secondo il successivo punto 2, “l'accertamento del passivo dei soggetti in liquidazione ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico bancario è condotto con riferimento ai soli creditori non ceduti ai sensi dell'articolo 3, retrocessi ai sensi dell'articolo 4 o sorti dopo l'avvio della procedura”. La cessione ex art. 3, include “l'azienda, suoi singoli rami, nonché parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi”. Sono, tuttavia, esclusi per quel che qui interessa “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle
Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse” (art. 3, co. 1, lett. b), D.L. n. 99/2017). Ai sensi del successivo art. 4, comma 4, entro il termine previsto nel contratto, un collegio di tre esperti indipendenti, doveva effettuare una due diligence sul compendio ceduto, all'esito della quale “il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche, entro il termine e alle condizioni definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Tuttavia, nel contratto di cessione, vi era la facoltà per il cessionario di retrocedere al soggetto in liquidazione “partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle banche, nonché i crediti di dette società classificati come Attività deteriorate … crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione” (art. 4, comma
5 D.L. n. 99/2017).
Infine, ai sensi del richiamato articolo 4 comma 7, “il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
In attuazione a quanto sopra previsto, , Parte_8
concludeva con contratto di cessione di azienda, comprendente, Parte_1 tra l'altro, le partecipazioni di in inoltre, per Parte_5 Controparte_1
Attività incluse e Passività escluse di l'art. 3 comma 1 n.1, Parte_5 prevede che debbano intendersi anche quelle delle sue partecipate, tra cui CP_1
che siano espressamente incluse nell'Insieme aggregato.
[...]
Tuttavia, devono ritenersi esclusi dalla cessione i debiti, le responsabilità e le passività derivanti da o, comunque, connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle banche in liquidazione, nonché qualsiasi contenzioso anche se riferibile ad attività incluse e/o passività incluse diverso dal contenzioso pregresso. In forza del disposto dell'art. 8.3, considerata la cessione delle partecipazioni di in altre banche, si Parte_5 Parte_5
impegnava a riacquistare tutti i crediti di dette società classificati come attività deteriorate o classificabili come crediti di esclusi dall'insieme Parte_5
aggregato.
In attuazione dell'art. 4 comma 5 del richiamato decreto e dell'art.
8.3 del contratto di cessione di azienda, in data 10/07/2017 e Controparte_1 Parte_5
concludevano contratto di ritrasferimento di crediti e partecipazioni, col quale, in particolare, per quel che qui interessa, cedeva alla seconda tutti i crediti pecuniari classificati o classificabili alla data del 26/06/2017 in base ai principi contabili come sofferenze, come inadempienze probabili e/o esposizioni scadute, nonché i relativi rapporti contrattuali. Ai sensi degli artt. 6 e 7 dell'accordo, Parte_5 assumeva l'obbligo di intervenire in giudizio e chiedere l'estromissione di CP_1
con riferimento ai contenziosi passivi, per tali dovendosi intendere quelli ai
[...]
crediti ritrasferiti e aventi oggetto pretese restitutorie a seguito di risoluzione di contratto e domanda risarcitorie anche per responsabilità extracontrattuale.
Infine, in data 17/01/2018, e concludevano il Parte_5 Parte_1
“secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26/06/2017 relativo a AN
OP di EN S.p.A. in liquidazione c.a. e Parte_9
c.a.”, con cui hanno inteso precisare cosa debba intendersi per contenzioso pregresso e contenzioso escluso. In particolare, sono da intendersi come ricompresi tra i contenziosi esclusi anche quelli instaurati da azionisti/obbligazionisti convertibili e/o subordinati verso AN Nuova, e le Banche Estere partecipate per la sottoscrizione CP_1
o l'acquisto o la commercializzazione di azioni o di obbligazioni convertibili e/o subordinate di entrambe le banche in liquidazione. In aggiunta, tra i contenziosi esclusi vi è anche il contenzioso giudiziale civile passivo in materia di azioni/obbligazioni subordinate delle ex Banche Venete. Da quanto sopra, emerge la titolarità del rapporto controverso in capo a CP_1
Le norme richiamate da all'atto della sua costituzione in giudizio,
[...] CP_1
e sopra evidenziate, D.L. n. 99/2017 convertito in Legge n. 121/2017, non si riferiscono affatto ai debiti di società che pur facendo parte del medesimo gruppo controllato da
- in virtù delle partecipazioni possedute da quest'ultima del Parte_5
relativo capitale sociale - tuttavia non sono state sottoposte a procedura di liquidazione coatta amministrativa in quanto titolari di un capitale e patrimonio sociale tali da garantire la regolare prosecuzione dell'attività bancaria. Tale conclusione si impone attraverso l'esame del contenuto del richiamato D.L. n. 99/2017 e, seguentemente, in base al contenuto degli artt. 1 e 3 del medesimo sopra specificati.
L'art. 1, quindi, è di particolare importanza in quanto individua i soggetti cui si riferisce il citato D.L. e, di conseguenza, delimita il perimetro di applicazione dello stesso. Detto articolo stabilisce che il D.L. riguarda l'avvio e lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa di AN OP di EN e Veneto AN, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di queste ultime in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Sul punto la Corte di Appello di Lecce con sentenza del 25/07/2022 affermava: “La citata normativa, come puntualmente osserva il primo Giudice, si riferisce solo ed esclusivamente ai due istituti bancari in essa contemplati, entrambi in stato di dissesto,
e non può pertanto surrettiziamente estendersi ad altre banche, pur se partecipate da
, quali appunto , che è soggetto di diritto del tutto Parte_5 Controparte_1
autonomo e distinto, avente condizioni economiche e patrimoniali tali da consentire la normale prosecuzione dell'attività bancaria. Bisogna pertanto ritenere che i rapporti giuridici oggetto di cessione a in forza del contratto di cessione di azienda del CP_12
26.6.2017 siano solo e soltanto quelli intrattenuti dai clienti e dai terzi con i due istituti bancari in LCA e non anche quelli facenti capo alla partecipata , Controparte_1
poiché in caso contrario verrebbe di fatto esteso la LCA ad un soggetto giuridico non in stato di dissesto, ciò in evidente violazione non solo del DL 99/2017 ma anche di norme costituzionali di rango primario quali gli artt. 41 e 47 Cost. Quand'anche il contratto di cessione di azienda avesse voluto diversamente disporre, lo stesso si porrebbe in contrasto con le citate fonti legislative e quindi sarebbe sul punto del tutto nullo ed inefficace”.
Nessun cenno è fatto dalla richiamata norma, alle partecipate delle due società poste in liquidazione coatta amministrativa, né poteva essere diversamente trattandosi di soggetti di diritto distinti da detti istituti di credito e, evidentemente, in condizioni patrimoniali tali da garantire la prosecuzione dell'attività bancaria, diversamente da quanto accaduto per le controllati venutesi, invece, a trovare in una condizione economica di default.
Neppure l'art. 3 del D.L. n. 99/2017, riguarda soggetti di diritto diversi dalle due società poste in liquidazione coatta amministrativa.
In particolare, il comma 1 lettera b) e c), sopra specificato, si limita a stabilire quali rapporti giuridici sono esclusi dalla cessione delle partecipate al soggetto, segnatamente individuato nell'ambito della procedura di liquidazione coatta. Controparte_7
E nella individuazione dei rapporti esclusi indica i debiti delle banche, ovviamente riferendosi a AN OP di EN e in assonanza con l'art. 1, verso Parte_3
azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate o dalla violazione di normativa sulle prestazioni dei servizi di investimento riferite a dette azioni od obbligazioni.
Appare evidente che il richiamato art. 3 si riferisce a debiti propri dei due istituti di credito e non si riferisce affatto ai rapporti giuridici riguardanti le società controllate e la relativa clientela, non essendo la procedura di liquidazione coatta estesa a dette società.
Con il provvedimento di rigetto sopra richiamato ex art. 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha precisato al punto nr. 5 quanto segue: “Nella specie, l'accertamento che il giudice del merito deve svolgere si articola su tre piani, tutti involgenti questioni di fatto: la qualificazione giuridica appropriata delle azioni svolte (nullità dei contratti quadro e degli ordini di acquisto, risoluzione per inadempimento;
conseguenze risarcitorie negoziali ed extracontrattuali) aventi, comunque, il tratto comune dell'accertamento della condotta precontrattuale, contrattuale e attinente all'esecuzione del contratto, esclusivamente dell'intermediario e non dell'emittente dei titoli azionari od obbligazionari;
l'incidenza della sottocommissione a l.c.a. del proprietario dei titoli sui diritti derivanti all'investitore quando l'intermediaria sia una controllata, tenuto conto della costante affermazione dell'autonomia patrimoniale delle società componenti un
“gruppo” societario;
la consequenziale collocazione di questi peculiari debiti, derivanti esclusivamente dal rapporto investitore intermediario, come nella generalità delle azioni che hanno ad oggetto censure relative a contratti d'investimento, all'interno dei contratti di cessione o al di fuori, con conseguente necessità di esplorare oltre che la cornice normativa il contenuto negoziale dei contratti”. Sicché, i debiti delle controllate, nella specie di anche qualora Controparte_1
derivanti da violazione di norme sul collocamento o negoziazione di azioni od obbligazioni di rimangono a carico delle stesse, derivando da Parte_3
comportamenti propri posti in essere nei rapporti di investimento con la propria clientela. Opinando diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione di estendere la liquidazione coatta amministrativa anche a soggetti di diritto che non si trovassero nelle medesime condizioni economiche di default della controllante.
Però tale interpretazione è contraria oltre che alla ratio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, che è una procedura destinata ad operare unicamente nei confronti degli istituti di credito che venissero a trovarsi in situazione di insolvenza, anche a norme Costituzionali e, in particolare, agli artt. 41 e 47 che, rispettivamente, garantiscono la libera iniziativa imprenditoriale e tutelano il risparmio. Appare evidente che i principi contenuti in dette norme di rango Costituzionale sarebbero travolti ove le norme dirette a disciplinare la liquidazione di istituti di credito insolventi fossero estese ad altri istituti di credito, invece, in grado di espletare regolarmente la loro attività creditizia per il solo fatto di essere partecipate dalla società in default. Senza, però, considerare l'autonomia e distinta soggettività giuridica, con assoluta distinzione dei rapporti giuridici intrattenuti da ciascuna con la propria clientela, che connota, rispetto ai terzi, anche i rapporti tra società controllata e società controllante.
Considerato il richiamato contenuto del D.L. n. 99/2017 del tutto ininfluenti, rispetto ai rapporti giuridici intrattenuti da con la propria clientela ed agli obblighi CP_1
derivanti alla stessa dalla violazione delle norme sul collocamento o negoziazione di strumenti finanziari ancorché emessi da è il contenuto degli atti di Parte_3
cessione e retrocessione intervenuti tra i commissari liquidatori di ed Parte_3
su cui, in parte, poggia l'eccezione di difetto di titolarità del Controparte_7
rapporto sollevata da non potendo il relativo contenuto porsi in contrasto CP_1
con le norme inderogabili di cui al D.L. n. 99/2017, che stabilisce a quali soggetti ed a quali rapporti si riferisce la liquidazione coatta, poiché tale contrasto si risolverebbe in una nullità delle relative pattuizioni contrattuali (art. 1418 c.c.), poiché produrrebbe l'effetto, vietato dal principio costituzionale della libertà dell'iniziativa imprenditoriale, di estendere la liquidazione coatta a soggetti in condizione di solvibilità finanziaria.
Dunque, gli obblighi, restitutori e risarcitori, discendenti da violazione di norme disciplinanti le operazioni di investimento per cui è causa, vedono come titolare CP_1
nei cui confronti correttamente parte attrice ha agito, essendo stato il diretto
[...] protagonista di tali operazioni. Tale interpretazione è l'unica costituzionalmente possibile, poiché sostenere che il D.L. n. 99/2017 abbia esonerato da CP_1 eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni dell'allora capogruppo, postulando una cessione del debito dalla partecipata alla controllante senza il consenso del creditore, frusterebbe il diritto di difesa della parte e si porrebbe in contrasto con gli artt. 24, 41 e 47 della Costituzione.
6) Sempre preliminarmente va affrontata l'eccepita prescrizione del diritto di esercitare l'azione di restituzione e risarcimento del danno.
Il convenuto opposto procedeva a presentare ricorso n. 2158 presso l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie, discusso nella seduta del 15/10/2018 e conclusosi con decisione di accoglimento n. 1135 del 27/11/2018.
Ciò detto l'odierno opposto chiedeva la restituzione dell'intero capitale investito, previa dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione delle operazioni contestate, e in ogni caso il risarcimento del danno subito, che veniva quantificato in € 43.516,50.
La pronuncia di risoluzione del contratto di acquisto dei titoli azionari di Parte_3 non trova ostacolo nell'eccezione di prescrizione sollevata da . Tale Parte_1
prescrizione matura, infatti, nel termine ordinario decennale (art. 2946 c.c.) decorrente dal verificarsi dell'inadempimento che segna il momento a partire dal quale il diritto alla risoluzione può essere fatto valere, infatti, secondo la Suprema Corte “il diritto potestativo di risolvere il contratto mediante la manifestazione di volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa è soggetto a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 c.c., non trattandosi di diritto indisponibile o comunque di situazione giuridica soggettiva per cui tale causa di estinzione sia esclusa dalla legge e l'inizio della decorrenza del relativo termine coincide, secondo la regola generale dettata dall'art. 2935 c.c., con il momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere e cioè con il verificarsi dell'inadempimento, mentre il termine di prescrizione decennale del diritto alle altre singole prestazioni successive, distinte e periodiche, decorre dalle singole scadenze di esse, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l'interesse del creditore a ciascun adempimento” (Cass. civ. sent. n. 6386/2018).
Nella fattispecie gli ordini di investimento sono stati effettuati dal marzo 2012 al giugno
2014 e l'inadempimento dell'obbligo informativo specifico per le azioni illiquide, si è consumato a quelle stesse date. Pertanto, alla data di presentazione del ricorso innanzi Contr all' il corso della prescrizione, comunque, già interrotto (art. 2943 comma 1 n. 1 c.c.), non era decorso, considerando il termine decennale a partire dalla data dei singoli ordini di acquisto, con conseguente infondatezza della eccezione in esame.
7) Nel merito, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione,
l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI, 04 luglio 2017, n. 13614;
Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335;
Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57; Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio
2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio
2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010 secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697
c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto ed in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
"il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto- opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento … anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento – per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione,
o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni – gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'esatto adempimento”. Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice-opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo del diritto.
8) Come sopra evidenziato il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ritenendo comprovato da sufficiente prova scritta, potendosi ritenere tale, nello specifico, anche la decisione n. 1135/2018 del 27/11/2018 emessa dall' CP_9
– Arbitrato per la Conciliazione Finanziaria, come istituito dalla delibera CONSOB n.
19602 del 04/05/2016, in attuazione dell'art. 2, co. 5 bis e ter, del D.lgs. n. 179/2007 del
08/10/2007, normativa di recepimento della Dir. 2013/11/UE del 21 maggio 2013 la c.d. direttiva A.D.R., in quanto “la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena”, ivi compresi, in particolare, i lodi arbitrali irrituali - in ragione della pacifica opinione dottrinale e del costante dictum a tal riguardo espresso, ex aliis, già da Cass. civ., 28 settembre 1988, n.
5260 e Cass. civ., 19 giugno 1985, n. 3688; nonché, nella giurisprudenza di merito, da
Trib. Pisa, 16 dicembre 1996; Trib. Parma, 12 luglio 1983 e Pret. Milano, 17 giugno
1985.
Il provvedimento che il collegio A.C.F. pronuncia è, senza dubbio, una decisione resa su di una controversia insorta tra due parti legate tra loro da un contratto e promossa dal cliente nei confronti della banca.
La decisione emessa dal collegio, pur rivestendo il carattere di una condanna, non rappresenta un titolo esecutivo proprio per la mancanza di efficacia cogente ed in considerazione del fatto che questi ultimi sono un numero chiuso. Di conseguenza, sulla
Contr base della decisione non sarà possibile l'inizio di un'azione esecutiva sui beni del debitore. Però, le parti si sono volontariamente assoggettate al giudizio e questo porta a ritenere che non vi siano ostacoli a ritenere configurabile la decisione quale un lodo ed il procedimento quale un procedimento arbitrale riconducibile per lo meno al modello dell'arbitrato libero, altrimenti detto a modalità irrituale. A questo punto, appare certo il ruolo autenticamente decisorio delle controversie instaurate tra cliente ed intermediari
Contr bancari delle pronunce rese dall' adottate da un collegio in posizione di imparzialità, con l'applicazione di norme di diritto.
Pertanto, anche se le dette decisioni non sono vincolanti tra le parti e non costituiscono titolo esecutivo, sono idonee, però, unitamente alla documentazione ulteriore versata in atti, a supportare l'emissione di un decreto ingiuntivo. 8.1) In atti è prodotto il contratto quadro disciplinante la prestazione dei servizi di intermediazione e consulenza in investimenti finanziari concernente la negoziazione e deposito titoli con la profilatura del Sig. ; dalla documentazione Persona_1
prodotta dal ricorrente risulta provato che egli ha acquistato complessive n.
1.034 azioni e n. 69 obbligazioni convertibili della Vecchia Capogruppo dell'intermediario, per un controvalore complessivo di € 43.516,50, mediante le seguenti operazioni: i) n. 300 azioni in data 2 marzo 2012 per un controvalore di € 11.850,00; ii) n. 69 obbligazioni convertibili in data 15 gennaio 2013 per un controvalore di € 3.105,00; iii) n. 250 azioni in data 3 ottobre 2013 per un controvalore di € 10.187,50; iv) n. 200 azioni in data 13 giugno 2013 per un controvalore di € 8.150,00; v) n. 284 azioni in data 27 giugno 2014 per un controvalore di€ 10.224,00.
Il Collegio nella decisione allegata in atti affermava che erano da ritenersi “… fondate entrambe le contestazioni formulate dal ricorrente, relative rispettivamente all'inadeguatezza delle operazioni proposte e alla mancata corretta informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidita all'epoca degli acquisti. Infatti,
a fronte di queste specifiche contestazioni, l'intermediario, che pure si è costituito in giudizio, non ha ritenuto di difendersi nel merito. Pertanto, non ha contestato che tutte le operazioni sono state oggetto di consulenza, con la conseguenza che questo fatto deve ritenersi provato ai fini del presente giudizio, in applicazione del principio di non contestazione. Inoltre, l'intermediario non ha assolto all'onere impostogli dalla legge di provare di avere adempiuto a tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione
e trasparenza ai quali era tenuto nei confronti del cliente. In particolare, non ha dimostrato di avere proposto al ricorrente operazioni adeguate al suo profilo, avendo anche cura di informarlo correttamente sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Vecchia Capogruppo, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidita. Peraltro, rileva il Collegio che l'adempimento delle obbligazioni alle quali era soggetto l'intermediario non risulta neppure dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Infatti, con specifico riferimento alle prime due operazioni rispettivamente del marzo e ottobre 2013, non risulta che l'intermediario abbia fornito al ricorrente alcuna informazione sulle caratteristiche e i rischi delle azioni della propria Vecchia
Capogruppo, anche con specifico riferimento alla circostanza che esse non erano quotate su un mercato regolamentato, avendo anche cura di assolvere agli obblighi informativi imposti dalla Comunicazione Consob sui titoli illiquidi. Invece, con specifico riferimento alle ultime tre operazioni rispettivamente del gennaio e giugno
2013 e del giugno 2014, dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta che
l'intermediario abbia proposto queste operazioni in regime di consulenza, le abbia ritenute inadeguate al profilo del ricorrente per non adeguata conoscenza e per rischio di concentrazione, e le abbia quindi riproposte dopo appena un minuto in regime di appropriatezza, facendo figurare che esse erano state disposte di iniziativa del ricorrente.…”. Quindi, concludeva, ritenendo che “… il resistente ha raccomandato al ricorrente di effettuare operazioni non adeguate al suo profilo o che comunque non lo ha correttamente informato sulle caratteristiche e i rischi delle azioni e delle obbligazioni convertibili della propria Vecchia Capogruppo, si deve ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe acquistato i titoli contestati ...”. Pertanto, il Collegio riconosceva al ricorrente la somma di € 43.516,50 a titolo risarcimento danni considerato che il valore dei titoli era pari a zero.
9) Comunque, nella fattispecie trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vale la regola generale per cui è il creditore opposto che deve fornire la prova del proprio credito nei confronti dell'opponente. Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” (Cass. Civ., sez.
II, 8 settembre 1998 n.8853).
Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che l'opposto ha acquistato nel periodo sopra riportato i titoli di ed i contratti sopra Parte_3
specificati affidavano il servizio di intermediazione a non avendo Controparte_1
l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte attrice, pacifico, risulta il ruolo di intermediario assunto da CP_1 nell'esecuzione del contratto, in relazione agli ordini di investimento sopra riportati per l'acquisto dei titoli di per il controvalore di € 43.516,50 come confermato Parte_3
dalla parte convenuta con i propri scritti difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto quadro sottoscritto, deve ritenersi CP_1
intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
10) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsi tra la parte attrice e Parte_3 CP_1
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento anche perché i questionari MIFID CP_13
prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico "prodotto" commercializzato ad una logica incentrata sul "servizio" reso al cliente. Come risulta dalla documentazione agli atti, i titoli per cui è causa sono stati emessi da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi come titoli Parte_5
illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Con il proprio atto di citazione parte attrice ha lamentato l'inadempimento di quale intermediario che ha curato l'investimento in CP_1 azioni rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare Parte_3
rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta.
La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento
Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario
(così Cass. civ. sent. n. 10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012).
Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento n. 11522 del 1998, la segnalazione di CP_13 inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del
17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019). Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito Parte_3 CP_1
detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la dettava la condotta CP_13
che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti medio tempore vigenti, tende a CP_13
consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017).
Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità, dalla stessa nel prospetto informativo depositato presso la Parte_5 in data 07/06/2016, relativo all'aumento di capitale e alla quotazione in borsa CP_13
di allegato in fascicolo di parte ricorrente;
né in ordine al rischio di Parte_3
default della AN emittente che versava già da tempo in gravi condizioni finanziarie, come chiaramente emerge dalla lettera del 03/05/2016 che la BCE ha inviato a Pt_3
e con la quale viene evidenziato che “le attuali debolezze della banca, che hanno
[...]
inciso pesantemente sul risultato economico, sul patrimonio e sul valore delle azioni negli ultimi anni … sono ascrivibili in larga misura alle carenze che hanno interessato l'assetto di governance della banca in passato”, nonché dal contenuto del prospetto informativo di sopra citato, dal quale emerge che nel corso degli esercizi Parte_3
finanziari 2013, 2014 e 2015 la ha avuto dati di rischiosità superiori ai dati medi Pt_3
del sistema bancario, conseguendo risultati peggiori rispetto alle banche comparabili, con rischio di default dell'emittente elevato, così definito dalla stessa Parte_3
Parte convenuta, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte ricorrente, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
Inverosimile sarebbe ritenere che nella specie intermediaria Controparte_1
finanziaria, appartenente al medesimo gruppo bancario di non fosse a Parte_3
conoscenza della situazione di grave crisi finanziaria in cui versava l'emittente Pt_3
dato acquisibile e conoscibile dall'intermediario facendo uso della diligenza
[...]
professionale del quale si presume essere dotato, e che incidendo sul già elevato rischio dell'operazione, se conosciuta dall'investitore avrebbe consentito una scelta consapevole.
Dagli accertamenti ispettivi eseguiti dalla su è emerso che le CP_13 Parte_5 scelte in tema di determinazione del valore dell'azione di non erano Parte_5
connesse alla redditività aziendale, il valore, infatti, è stato determinato dal Consiglio di
Amministrazione in misura sistematicamente crescente, anche nella fase di crisi, in controtendenza con il risultato del conto economico che era negativo. Tant'è che da un prezzo di sottoscrizione di € 35,00 – 40,00, relativo agli anni 2008/2014, il valore economico delle azioni di veniva indicato in data 30/05/2016, dal nuovo Parte_3
Consiglio di Amministrazione, pari ad € 0,10.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposto, il quale, acquistando i titoli sopra specificati, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella perdita quasi totale del valore delle azioni acquistate;
sul punto la
Contr decisione di concludeva che “… si deve ragionevolmente presumere che, qualora il resistente avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe sottoscritto le azioni contestate …”.
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente Pt_3 CP_1
va ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale
[...]
discendente dal contratto quadro di intermediazione, sottoscritto dall'attore, e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione ai contratti di acquisto di azioni ed obbligazioni convertibili emesse da Parte_3
L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n.
26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di vanno Controparte_1
dunque considerati risolti per grave inadempimento della convenuta (artt. 1453 e 1455
c.c.). Ne consegue l'obbligo di ora di restituire il CP_1 Controparte_7 prezzo di acquisto, essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
11) Va rilevato che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto non è quella
Contr riconosciuta anche dalla decisione di e non contestata dall'opponente Parte_1
ma quella minore, già decurtata dall'indennizzo ricevuto dal FIR (fondo
[...] indennizzo risparmiatori) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per cui la somma ingiunta dall'odierno convenuto-opposto è stata pari ad € 31.329,16.
12) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
13) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1103/2022, tra , in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore (attrice-opponente) e , Controparte_3
, , e per essa Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_4
quale amministratrice di sostegno, tutti in qualità di successori di Persona_1
deceduto in data 13/02/2022 (convenuti-opposti), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e per Parte_1
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 188/2022 emesso dal tribunale di
Potenza in data 07/03/2022;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate Parte_1 in € 6.713,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratisi antistatario.
Così deciso in Potenza in data 03/07/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante