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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/11/2025, n. 16733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16733 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. GA
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43835, Ruolo Generale dell'anno 2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, a seguito di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Roma, in via Cinquefrondi n. 18), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via A. Bertoloni n. 35, presso lo studio dell'avv.to
ER Di PA, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
(c.f. Controparte_1
; p. IVA con sede legale a Roma, in piazza Martiri di Belfiore n. P.IVA_2 P.IVA_3
2), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in circonvallazione Clodia n. 165, presso lo studio dell'avv.to Davide Fiorini, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI: (verbale dell'udienza del 25/11/2025): “… I procuratori fanno presente che è stato raggiunto un accordo transattivo, per cui è venuta a cessare la materia del contendere. Congiuntamente pertanto chiedono che venga emessa sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_2
l'attore
[...] Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10625/2024 del 10-13/8/2024 del
Tribunale di Roma (r.g. n. 31284/2024), richiesto e ottenuto per il pagamento della complessiva somma di € 450.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, a suo tempo versata in data 22/7/2010 come prima rata, in sede di stipula del contratto di 'prenotazione tipologia alloggio in proprietà', contratto successivamente risolto dalla società ingiungente con comunicazione del 3/7/2024, contenente diffida ad adempiere. Al riguardo l'opponente contestava la pretesa dell'ingiungente sul presupposto della non debenza dell'importo, così come risultante nel ricorso monitorio, in quanto vi era stato il previo inadempimento da parte dell'ingiungente, oggetto della domanda accertamento del legittimo esercizio, da parte di esso opponente, del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con conseguente diritto di trattenimento della caparra. Instava pertanto l'opponente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso, e spiegava domanda riconvenzionale per la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto 'Prenotazione Tipologia Alloggio in proprietà' del
22/7/2010 per effetto del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., esercitato da esso opponente, con conseguente diritto di trattenere la caparra a suo tempo versata dalla società opposta.
Tanto premesso, il opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, Parte_1 rassegnate in citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le esposte ragioni, in via preliminare: sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, precedentemente concessa ex art. 642 c.p.c., per tutti i motivi rappresentati in narrativa, anche previa apposita fissazione di un'udienza per la discussione. In via principale: dichiarare nullo, invalido, inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo
R.G.N. 31284/2024, n. 10625/2024, del 13 agosto 2024, emesso dall'intestato Tribunale, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che il nulla deve alla Parte_1
In via riconvenzionale: Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes denominato “Prenotazione Tipologia Alloggio in proprietà” del 22 luglio 2010 ad effetto del recesso ex art. 1385, c. 2, c.c., esercitato dal e conseguentemente accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dello stesso ad incamerare la somma di Euro 450.000,00 versata dalla
1 a titolo di caparra confirmatoria nell'ambito del citato contratto. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva nel giudizio di merito la convenuta Controparte_2
[...
che concludeva per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione del contratto operata per recesso dell'opposta, in virtù dell'inadempimento posto in essere dal Parte_1 opponente, rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 10625/2024 emesso dal Tribunale di Roma – R.G. n. 31284/2024; In subordine, dichiarare – in ogni caso – risolto il Contratto di “Prenotazione Tipologia alloggio in proprietà” del 22.07.2010 e, per l'effetto, condannare il Controparte_3
(C.F./P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della P.IVA_1 somma pari ad € 450.000,00 in favore di CP_2 Controparte_1
(c.f. – p.Iva , in persona del Presidente del C.d.A. e
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., Sig. in quanto illegittimamente trattenuta Controparte_4 dall'opponente senza alcuna causa. In via riconvenzionale, per le motivazioni esposte in narrativa, condannare il Controparte_3
(c.f./p.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del doppio P.IVA_1 della caparra e, per l'effetto, condannarlo al versamento dell'ulteriore somma, rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 10625/2024, pari ad € 450.000,00 in favore di
(c.f. – p.Iva Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., Sig. P.IVA_3 CP_4
Sempre in via riconvenzionale, per le motivazioni esposte in narrativa, in ogni caso,
[...] condannare il (c.f./p. Iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle ulteriori ragioni P.IVA_1 creditorie esposte nel presente atto e, per l'effetto, condannarlo al versamento dell'ulteriore somma, pari ad € 752.806,38 e/o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in corso di causa, in favore di Controparte_1 limitata (c.f. – p.Iva , in persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., Sig. Il tutto maggiorato degli interessi moratori ai Controparte_4 sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17/1/2025 era stata differita l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione (14/3/2025), al 18/3/2025.
Nel frattempo, a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c. contenuta nell'atto di citazione, con decreto del 7/11/2024, a margine dell'apposito subprocedimento a tal fine aperto (n.
43835-1/2024 r.g.), era stata fissata al 19/11/2024 l'udienza di comparizione delle parti per decidere appunto sulla predetta istanza. All'esito, nel contraddittorio fra le parti, era accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. con ordinanza riservata del 6/12/2024.
Nel corso del giudizio di merito erano disposti svariati rinvii, su richiesta delle parti e sempre con salvezza dei diritti di prima udienza, per consentire alle stesse di portare avanti trattative di bonario componimento della controversia.
All'udienza del 25/11/2025, presenti i procuratori delle parti, si dava atto a verbale che
“… I procuratori fanno presente che è stato raggiunto un accordo transattivo, per cui è venuta a cessare la materia del contendere. Congiuntamente pertanto chiedono che venga emessa sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto ...”.
All'esito, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle risultanze di causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da conforme e congiunta richiesta di entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 25/11/2025).
2. Nel caso di specie non si pone il problema della decisione sull'incidenza dell'onere delle spese processuali, decisione da adottare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990), avendo invero le parti di fatto concluso per la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. citato verbale di udienza:
“… Congiuntamente pertanto chiedono che venga emessa sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto …”).
3. Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 4531/2000: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia
(di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione”; Cass. 13085/2008).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite;
▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 10625/2024 del 10-13/8/2024 del Tribunale di Roma (r.g. n. 31284/2024);
▪ dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso a Roma, 29/11/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
N. GA
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 43835, Ruolo Generale dell'anno 2024, e trattenuta in decisione all'udienza del 25 novembre 2025, a seguito di decisione ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Roma, in via Cinquefrondi n. 18), in
[...] P.IVA_1 persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in via A. Bertoloni n. 35, presso lo studio dell'avv.to
ER Di PA, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale apposta su foglio separato allegato all'atto di citazione in opposizione,
OPPONENTE
E
(c.f. Controparte_1
; p. IVA con sede legale a Roma, in piazza Martiri di Belfiore n. P.IVA_2 P.IVA_3
2), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Roma, in circonvallazione Clodia n. 165, presso lo studio dell'avv.to Davide Fiorini, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: CONCLUSIONI: (verbale dell'udienza del 25/11/2025): “… I procuratori fanno presente che è stato raggiunto un accordo transattivo, per cui è venuta a cessare la materia del contendere. Congiuntamente pertanto chiedono che venga emessa sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestiva citazione, ritualmente notificata alla convenuta Controparte_2
l'attore
[...] Parte_2 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10625/2024 del 10-13/8/2024 del
Tribunale di Roma (r.g. n. 31284/2024), richiesto e ottenuto per il pagamento della complessiva somma di € 450.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di restituzione della caparra confirmatoria, a suo tempo versata in data 22/7/2010 come prima rata, in sede di stipula del contratto di 'prenotazione tipologia alloggio in proprietà', contratto successivamente risolto dalla società ingiungente con comunicazione del 3/7/2024, contenente diffida ad adempiere. Al riguardo l'opponente contestava la pretesa dell'ingiungente sul presupposto della non debenza dell'importo, così come risultante nel ricorso monitorio, in quanto vi era stato il previo inadempimento da parte dell'ingiungente, oggetto della domanda accertamento del legittimo esercizio, da parte di esso opponente, del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., con conseguente diritto di trattenimento della caparra. Instava pertanto l'opponente per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa sospensione della provvisoria esecutorietà dello stesso, e spiegava domanda riconvenzionale per la dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto 'Prenotazione Tipologia Alloggio in proprietà' del
22/7/2010 per effetto del recesso ex art. 1385, comma 2, c.c., esercitato da esso opponente, con conseguente diritto di trattenere la caparra a suo tempo versata dalla società opposta.
Tanto premesso, il opponente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, Parte_1 rassegnate in citazione: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le esposte ragioni, in via preliminare: sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, precedentemente concessa ex art. 642 c.p.c., per tutti i motivi rappresentati in narrativa, anche previa apposita fissazione di un'udienza per la discussione. In via principale: dichiarare nullo, invalido, inefficace e comunque revocare l'opposto decreto ingiuntivo
R.G.N. 31284/2024, n. 10625/2024, del 13 agosto 2024, emesso dall'intestato Tribunale, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto dichiarare che il nulla deve alla Parte_1
In via riconvenzionale: Controparte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes denominato “Prenotazione Tipologia Alloggio in proprietà” del 22 luglio 2010 ad effetto del recesso ex art. 1385, c. 2, c.c., esercitato dal e conseguentemente accertare e Parte_1 dichiarare il diritto dello stesso ad incamerare la somma di Euro 450.000,00 versata dalla
1 a titolo di caparra confirmatoria nell'ambito del citato contratto. Controparte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali”.
Si costituiva nel giudizio di merito la convenuta Controparte_2
[...
che concludeva per il rigetto dell'opposizione e per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito, accertata e dichiarata la legittimità della risoluzione del contratto operata per recesso dell'opposta, in virtù dell'inadempimento posto in essere dal Parte_1 opponente, rigettare l'avversa opposizione e, per l'effetto, confermare il D.I. n. 10625/2024 emesso dal Tribunale di Roma – R.G. n. 31284/2024; In subordine, dichiarare – in ogni caso – risolto il Contratto di “Prenotazione Tipologia alloggio in proprietà” del 22.07.2010 e, per l'effetto, condannare il Controparte_3
(C.F./P. Iva , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione della P.IVA_1 somma pari ad € 450.000,00 in favore di CP_2 Controparte_1
(c.f. – p.Iva , in persona del Presidente del C.d.A. e
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., Sig. in quanto illegittimamente trattenuta Controparte_4 dall'opponente senza alcuna causa. In via riconvenzionale, per le motivazioni esposte in narrativa, condannare il Controparte_3
(c.f./p.Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del doppio P.IVA_1 della caparra e, per l'effetto, condannarlo al versamento dell'ulteriore somma, rispetto all'importo di cui al decreto ingiuntivo n. 10625/2024, pari ad € 450.000,00 in favore di
(c.f. – p.Iva Controparte_1 P.IVA_2
), in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante p.t., Sig. P.IVA_3 CP_4
Sempre in via riconvenzionale, per le motivazioni esposte in narrativa, in ogni caso,
[...] condannare il (c.f./p. Iva Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle ulteriori ragioni P.IVA_1 creditorie esposte nel presente atto e, per l'effetto, condannarlo al versamento dell'ulteriore somma, pari ad € 752.806,38 e/o in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e provata in corso di causa, in favore di Controparte_1 limitata (c.f. – p.Iva , in persona del Presidente del C.d.A. e P.IVA_2 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., Sig. Il tutto maggiorato degli interessi moratori ai Controparte_4 sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese di lite e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge”. Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17/1/2025 era stata differita l'udienza di prima comparizione, indicata in citazione (14/3/2025), al 18/3/2025.
Nel frattempo, a seguito di istanza ex art. 649 c.p.c. contenuta nell'atto di citazione, con decreto del 7/11/2024, a margine dell'apposito subprocedimento a tal fine aperto (n.
43835-1/2024 r.g.), era stata fissata al 19/11/2024 l'udienza di comparizione delle parti per decidere appunto sulla predetta istanza. All'esito, nel contraddittorio fra le parti, era accolta l'istanza ex art. 649 c.p.c. con ordinanza riservata del 6/12/2024.
Nel corso del giudizio di merito erano disposti svariati rinvii, su richiesta delle parti e sempre con salvezza dei diritti di prima udienza, per consentire alle stesse di portare avanti trattative di bonario componimento della controversia.
All'udienza del 25/11/2025, presenti i procuratori delle parti, si dava atto a verbale che
“… I procuratori fanno presente che è stato raggiunto un accordo transattivo, per cui è venuta a cessare la materia del contendere. Congiuntamente pertanto chiedono che venga emessa sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto ...”.
All'esito, la causa era trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Alla luce delle risultanze di causa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come da conforme e congiunta richiesta di entrambe le parti (cfr. verbale di udienza del 25/11/2025).
2. Nel caso di specie non si pone il problema della decisione sull'incidenza dell'onere delle spese processuali, decisione da adottare in base al principio della c.d. soccombenza virtuale (cfr. Cass. 4884/1996; Cass. 4278/1995; Cass. 3346/1990), avendo invero le parti di fatto concluso per la compensazione integrale delle spese di lite (cfr. citato verbale di udienza:
“… Congiuntamente pertanto chiedono che venga emessa sentenza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere a spese compensate, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto …”).
3. Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, si deve procedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto (cfr. Cass. 4531/2000: “Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia
(di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione”; Cass. 13085/2008).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
▪ dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite;
▪ revoca il decreto ingiuntivo opposto ingiuntivo n. 10625/2024 del 10-13/8/2024 del Tribunale di Roma (r.g. n. 31284/2024);
▪ dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso a Roma, 29/11/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato