CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/06/2026, n. 21164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21164 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AS MA AR, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 23/10/2025 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Dall’Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare personale proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 31 gennaio 2025, disponeva la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di MA AR AS, in relazione ai delitti di cui all’art. 416, comma primo, secondo, terzo, quinto, cod. pen. perché, quale partecipe di una associazione per delinquere finalizzata a commettere molteplici reati di tipo tributario, realizzati mediante continuative emissioni di fatture per operazioni inesistenti relative alla somministrazione irregolare di manodopera da parte di società di comodo e compensazioni indebite dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delitti di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti conseguiti con la frode dell’Erario, chiedeva costantemente, nella veste di referente della società EDIL SERVIZI s.r.l., fatture false emesse dalle società Penale Sent. Sez. 3 Num. 21164 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 15/04/2026 cartiere dell’associazione e somministrazione irregolare di monodopera (capo 1, escluse le circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dal 2018 con condotta perdurante) e di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, rivestendo all’interno della società cartiera IA AV srl la qualifica di referente della società committente EDIL SERVIZI S.r.l. emetteva fatture in tutto o in parte oggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo 11, fatture del 2021 e 2022). 2. Propone ricorso il difensore dell’indagato affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rafforzata per la riforma in peius e motivazione apparente. Si afferma che il Tribunale, in sede di appello cautelare, ha applicato la misura non custodiale, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero. Ciò, è tanto più evidente se si osserva che l'ordinanza impugnata si fonda su un'informativa della Guardia di finanza che risale al mese di luglio del 2023, a fronte della quale l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, oggetto di riforma, è stata emessa quasi due anni dopo, ossia il 31 gennaio 2025. Malgrado il significativo intervallo temporale, il tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, omette del tutto di spiegare per quale ragione, a distanza di oltre tre anni dai fatti, le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto non più attuale ovvero non sufficientemente gravi gli indizi, debbano oggi considerarsi erronee. Manca del tutto un confronto critico con il decorso del tempo e con il giudizio di non attualità espresso nell'ordinanza reiettiva.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. per essere state le esigenze cautelari ritenute in modo generico e automatizzato dai precedenti penali;
motivazione illogica e contraddittoria sul pericolo di reiterazione;
travisamento della personalità dell’indagato. Si rappresenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’indagato in relazione alle sentenze di condanna è stato sottoposto a detenzione carceraria dal 30 maggio 2024 e che nel mese di ottobre 2025 gli è stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ossia una misura che presuppone una valutazione positiva in ordine alla personalità del condannato, alla sua capacità di reinserimento sociale e alla riduzione del rischio di recidiva. Il Tribunale perviene pertanto ad un giudizio di pericolosità sociale persistente, in aperto contrasto con le valutazioni operate dalla magistratura di sorveglianza, fondate invece su dati attuali concreti e verificati. L’ordinanza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 274, lett c, cod. proc. pen., laddove ha ritenuto il pericolo di recidiva in via meramente automatica dalla gravità dei fatti e dai precedenti, omettendo di motivare sull’attualità del rischio. 2 2.3 Con il terzo motivo, lamenta violazione degli artt. 275 e 292 cod. proc. pen. per difetto di motivazione su necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta. Si censura l'ordinanza impugnata, per non aver fornito alcuna motivazione specifica in ordine alla necessità adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo di dimora, tanto più se si tiene presente che l'indagato si trova già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per fatti certamente connessi a quelli per i quali è stata applicata la misura impugnata. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1 Quanto all’obbligo di motivazione rafforzata, si afferma che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare ampiamente “rafforzata” sia in punto gravi indizi di colpevolezza, sia in punto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, sia infine in punto attualità della misura e proporzionalità della medesima.
3.2 Quanto all’argomento della difesa secondo cui decisiva in senso favorevole all’indagato sarebbe la circostanza dell’intervenuta applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritiene il PG che esso vada del tutto ribaltato. Il AS, si osserva, è stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale pur non essendo affatto intervenuta l’opera di risocializzazione, come emerge dalla circostanza che egli ha continuato a commettere reati “senza soluzione di continuità”.
3.3 Circa la proporzionalità e adeguatezza della misura, si afferma che l’ordinanza è motivata, laddove si rappresenta che la gravità dei precedenti va contestualizzata con il livello di gravità medio di quelli in contestazione, con conseguente applicabilità di una misura non detentiva, ad afflittività, quindi, contenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
1.1 Quanto al primo motivo, questo Collegio intende ribadire, e dare quindi continuità, al principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], Rv. 284982 – 04, secondo cui, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale.
1.2 E’ questo un principio di diritto che supera e in qualche modo concilia i due opposti orientamenti espressi, rispettivamente, da Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [...], Rv. 283784–01 (su cui vi è relazione di contrasto – Rel n. 24/2023 - redatta il 12/06/2023 dall’Ufficio del massimario) e, in ultimo, da Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...], Rv. 279593- 01. 3 Il primo orientamento – espresso come detto, in ultimo, da Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [...], Rv. 283784–01 – ha affermato che in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (in senso conforme, Sez. 1, n. 16029 del 27/01/2016, [...], Rv. 266622-01; Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, [...], Rv. 269827- 01). Contrario a tale orientamento quello affermato, in ultimo, da Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...], Rv. 279593 – 01, secondo cui in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (in questo senso, tra le varie, anche Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, [...], Rv. 278335 – 02; Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, [...], Rv. 269138-01).
1.3 A fronte dei due orientamenti, tuttavia, già Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278797-01, ritenendo apparente il contrasto segnalato, ha affermato che in tema di appello cautelare, il tribunale della libertà, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione.
1.4 In tale quadro si colloca Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], cit., ossia la decisione a cui si intende dare continuità, che ha in parte motiva affermato che: «la ragione per la quale, in materia di impugnazioni cautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cosiddetta "motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso standard cognitivo, sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa il procedimento principale rispetto al procedimento incidentale “de libertate”. Mentre il primo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di "ogni ragionevole dubbio", il secondo richiede, quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza ossia l'esistenza di elementi a carico dell'indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono "in nuce" 4 tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis, v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, [...], Rv. 202002 - 01). Tuttavia questa diversità sostanziale - e, come sarà più chiaro in seguito, anche strutturale - non esclude e, anzi, impone che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, dovendosi dare continuità all'orientamento per il quale, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio cautelare, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superato sulla base di altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, [...], Rv. 250243 - 01).» Analizzate anche le differenze strutturali, da punto di vista procedimentale tra i due procedimenti, ed evidenziato che il giudice dell'appello cautelare si trova, di regola, a decidere su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice, la citata sentenza HI ha dato continuità a quanto affermato, in parte motiva, da Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284324 – 01 (massimata su altro) laddove ha osservato che «in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, perché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è appunto necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata» riprendendo, così, i principi espressi sia Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...],. Rv. 279593 - 01 ma anche quelli enunciati da Sez. 1, n. 47361 del 09/1/2022, [...], Rv. 283784-01, ossia dai due orientamenti in contrasto.
1.5 Va dunque ribadito, dando continuità a Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], cit. e, con essa, a Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284324 – 01, in tal modo superando il contrasto tra i due orientamenti esposti, che la diversità strutturale e sostanziale tra il procedimento di cognizione e quello incidentale de libertate impone al tribunale che accolga l'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto della misura cautelare personale del giudice per le indagini preliminari, di farsi carico degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata e di adottare una motivazione, 5 che, pur non coincidendo con quella “rafforzata” propria della sentenza che ribalti l’assoluzione in primo grado, sia tale per cui ogni divergente valutazione deve risultare dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata.
1.6 In applicazione del suesposto principio, alcuna censura può essere mossa all’ordinanza impugnata che – nelle oltre 160 pagine di cui si compone la motivazione - ha preso in considerazione gli elementi emergenti nel corso delle indagini preliminari;
ha esposto le ragioni in base alle quali il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di misura cautelare personale per alcuni indagati, analizzando le argomentazioni sviluppate dallo stesso in ordine al reato associativo contestato al capo 1) ed ai reati fine;
ha quindi ripercorso con dovizia di dettagli l’appello del pubblico ministero e le contestazioni difensive ed ha, infine, illustrato le ragioni per le quali, nei confronti del ricorrente e di un altro indagato, dovesse trovare accoglimento la richiesta del pubblico ministero. Ebbene, è proprio nella parte in cui accoglie le richieste del pubblico ministero che il tribunale cautelare ha disatteso, con accurata motivazione, i punti decisivi del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare, fornendo giustificazioni circa l'esercizio del potere cautelare, adempiendo, in tal modo, agli stessi obblighi di motivazione vincolata (ex art. 292 cod. proc. pen.) che la legge processuale pone a carico del primo giudice della cautela nel caso di accoglimento della domanda cautelare e, allo stesso modo, anche del giudice dell'impugnazione nel caso di accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero. Più nel dettaglio ha descritto – da pag. 13 in poi e con specifico riferimento al reato associativo – l’articolato e complesso sistema di numerosissime società cartiere utilizzate per la somministrazione illecita di manodopera in ambito edile, attraverso il quale, mediante l’assunzione formale di lavoratori di fatto alle dipendenze dei clienti imprenditori finali e l’emissione, in relazione a tali prestazioni, di fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, sono state perpetrate una serie indeterminata di reati tributari (oltre all’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistente, anche indebite compensazioni), provvedendo poi, a valle, grazie a stabili e consolidati rapporti con distinte associazioni criminali, a riciclare il provento di tali attività illecite, attraverso trasferimenti, attuati tramite bonifici apparentemente giustificati quali pagamenti di fatture per operazioni inesistenti su conti correnti di società estere, fino a giungere su conti correnti asiatici. A chiusura del complesso circuito criminale, emergeva la ricezione in Italia da parte degli emissari dell'associazione di somme in denaro contante corrispondenti a quelle fuoriuscite, da ridistribuire ai clienti finali, previa decurtazione della provvigione spettante al sodalizio. Parimenti, alcuna censura può essere mossa all’ordinanza impugnata che ha compiutamente analizzato i numerosissimi reati fine, per quel che interessa in questa sede, in materia tributaria, sotto il profilo sia oggettivo, che soggettivo, dei reati in contestazione, facendosi carico, nello specifico, del requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui 6 all’art. 8 d.P.R. n. 74 del 2000 (contestato al ricorrente al capo 11) della finalità di evasione, la cui sussistenza era stata posta in dubbio dal giudice impugnato, avendo questi ritenuto che la maggior parte delle società coinvolte non aveva presentato alcuna dichiarazione. A fronte di tale affermazione, il giudice che ha applicato la misura ha rilevato che tale assunto non trovasse alcun riscontro in atti, indicando, accuratamente, gli elementi a sostegno di quanto affermato. Non diversamente, logica e priva di aporie è l’argomentazione in ordine alla riferibilità soggettiva dei reati, ulteriore tema indicato dal giudice del provvedimento impugnato come messo in discussione dal primo giudice (pag. 29 e segg dell’ordinanza impugnata). Quanto, poi, alla posizione del ricorrente e al suo ruolo di referente soprannominato “conad”, la difesa, pur a fronte di una specifica analisi della sua posizione – a pag. 154 e segg – non muove alcuna specifica censura, con conseguente estrema genericità della doglianza.
1.7 In conclusione sul punto, nonostante il confronto continuo con gli elementi che avevano portato il primo giudice a rigettare la misura e il superamento degli stessi da parte del giudice del provvedimento oggi impugnato, il difensore muove una serie, assolutamente generica, di censure, in cui si limita a richiedere la necessità di una motivazione “rafforzata”, senza confrontarsi in alcun modo con il percorso motivazionale, congruo e rispondente ai principi di diritto sopraesposti, da parte del tribunale cautelare, con conseguente inammissibilità, per genericità, dei motivi di doglianza. 2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Lungi dall’aver dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari automaticamente dai precedenti penali, il giudice della cautela, con motivazione corretta e conforme ai principi di diritto sopra indicati, nel rimarcare l'esistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo, ha correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi dei numerosi precedenti penali, ricavandone la considerazione, del tutto logica e congrua, che il ricorrente, nonostante le precedenti esperienze giudiziarie che avrebbero dovuto fungere da deterrente, ha continuato a delinquere senza soluzione di continuità, anche durante il periodo in cui passavano in giudicato le condanne per reati specifici. Su questo la difesa non si confronta minimamente. Quanto poi all’affidamento in prova al servizio sociale, rileva questa Corte che tale situazione non dimostra l’insussistenza del pericolo di recidiva, ma, se da un lato, conferma, che il tribunale di sorveglianza non era a conoscenza della pendenza dell’odierno procedimento, dall’altro, non fa venir meno l’onere gravante sulla difesa – e dalla stessa non assolto - di specificare se questa indagine fosse nota al tribunale di sorveglianza e se dell’affidamento in prova fosse stato reso edotto il giudice cautelare. 3 Eguale sorte ha il terzo motivo di ricorso, che risulta manifestamente infondato, se solo si considera che, diversamente da quanto dedotto, il giudice della cautela spiega le ragioni della cautela e della applicazione di un presidio preventivo di tipo non custodiale, 7 quale appunto è l’obbligo di dimora, senza, in questo caso, ulteriori prescrizioni. Anche su queste argomentazioni, la difesa non si confronta minimamente. 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8
udita la relazione svolta dal consigliere Valeria Bove;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MA Dall’Olio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 ottobre 2025 il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’appello cautelare personale proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Brescia avverso l’ordinanza reiettiva del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 31 gennaio 2025, disponeva la misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di MA AR AS, in relazione ai delitti di cui all’art. 416, comma primo, secondo, terzo, quinto, cod. pen. perché, quale partecipe di una associazione per delinquere finalizzata a commettere molteplici reati di tipo tributario, realizzati mediante continuative emissioni di fatture per operazioni inesistenti relative alla somministrazione irregolare di manodopera da parte di società di comodo e compensazioni indebite dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delitti di riciclaggio e autoriciclaggio dei profitti conseguiti con la frode dell’Erario, chiedeva costantemente, nella veste di referente della società EDIL SERVIZI s.r.l., fatture false emesse dalle società Penale Sent. Sez. 3 Num. 21164 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: BOVE VALERIA Data Udienza: 15/04/2026 cartiere dell’associazione e somministrazione irregolare di monodopera (capo 1, escluse le circostanze aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., dal 2018 con condotta perdurante) e di cui agli artt. 81, comma secondo, 110 cod. pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, perché, rivestendo all’interno della società cartiera IA AV srl la qualifica di referente della società committente EDIL SERVIZI S.r.l. emetteva fatture in tutto o in parte oggettivamente inesistenti al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto (capo 11, fatture del 2021 e 2022). 2. Propone ricorso il difensore dell’indagato affidandosi a tre motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 273 e 292 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione rafforzata per la riforma in peius e motivazione apparente. Si afferma che il Tribunale, in sede di appello cautelare, ha applicato la misura non custodiale, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni del giudice per le indagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura avanzata dal pubblico ministero. Ciò, è tanto più evidente se si osserva che l'ordinanza impugnata si fonda su un'informativa della Guardia di finanza che risale al mese di luglio del 2023, a fronte della quale l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, oggetto di riforma, è stata emessa quasi due anni dopo, ossia il 31 gennaio 2025. Malgrado il significativo intervallo temporale, il tribunale del riesame, in sede di appello cautelare, omette del tutto di spiegare per quale ragione, a distanza di oltre tre anni dai fatti, le valutazioni del giudice per le indagini preliminari, che aveva ritenuto non più attuale ovvero non sufficientemente gravi gli indizi, debbano oggi considerarsi erronee. Manca del tutto un confronto critico con il decorso del tempo e con il giudizio di non attualità espresso nell'ordinanza reiettiva.
2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 274 e 292 cod. proc. pen. per essere state le esigenze cautelari ritenute in modo generico e automatizzato dai precedenti penali;
motivazione illogica e contraddittoria sul pericolo di reiterazione;
travisamento della personalità dell’indagato. Si rappresenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che l’indagato in relazione alle sentenze di condanna è stato sottoposto a detenzione carceraria dal 30 maggio 2024 e che nel mese di ottobre 2025 gli è stata concessa la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ossia una misura che presuppone una valutazione positiva in ordine alla personalità del condannato, alla sua capacità di reinserimento sociale e alla riduzione del rischio di recidiva. Il Tribunale perviene pertanto ad un giudizio di pericolosità sociale persistente, in aperto contrasto con le valutazioni operate dalla magistratura di sorveglianza, fondate invece su dati attuali concreti e verificati. L’ordinanza impugnata è incorsa nella violazione dell'art. 274, lett c, cod. proc. pen., laddove ha ritenuto il pericolo di recidiva in via meramente automatica dalla gravità dei fatti e dai precedenti, omettendo di motivare sull’attualità del rischio. 2 2.3 Con il terzo motivo, lamenta violazione degli artt. 275 e 292 cod. proc. pen. per difetto di motivazione su necessità, adeguatezza e proporzionalità della misura disposta. Si censura l'ordinanza impugnata, per non aver fornito alcuna motivazione specifica in ordine alla necessità adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo di dimora, tanto più se si tiene presente che l'indagato si trova già sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale per fatti certamente connessi a quelli per i quali è stata applicata la misura impugnata. 3 Con requisitoria scritta il Sost. Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
3.1 Quanto all’obbligo di motivazione rafforzata, si afferma che la motivazione dell’ordinanza impugnata appare ampiamente “rafforzata” sia in punto gravi indizi di colpevolezza, sia in punto pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, sia infine in punto attualità della misura e proporzionalità della medesima.
3.2 Quanto all’argomento della difesa secondo cui decisiva in senso favorevole all’indagato sarebbe la circostanza dell’intervenuta applicazione dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale, ritiene il PG che esso vada del tutto ribaltato. Il AS, si osserva, è stato sottoposto alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale pur non essendo affatto intervenuta l’opera di risocializzazione, come emerge dalla circostanza che egli ha continuato a commettere reati “senza soluzione di continuità”.
3.3 Circa la proporzionalità e adeguatezza della misura, si afferma che l’ordinanza è motivata, laddove si rappresenta che la gravità dei precedenti va contestualizzata con il livello di gravità medio di quelli in contestazione, con conseguente applicabilità di una misura non detentiva, ad afflittività, quindi, contenuta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
1.1 Quanto al primo motivo, questo Collegio intende ribadire, e dare quindi continuità, al principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], Rv. 284982 – 04, secondo cui, in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame in funzione di giudice dell'appello de libertate, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare, non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso "standard cognitivo" che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale.
1.2 E’ questo un principio di diritto che supera e in qualche modo concilia i due opposti orientamenti espressi, rispettivamente, da Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [...], Rv. 283784–01 (su cui vi è relazione di contrasto – Rel n. 24/2023 - redatta il 12/06/2023 dall’Ufficio del massimario) e, in ultimo, da Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...], Rv. 279593- 01. 3 Il primo orientamento – espresso come detto, in ultimo, da Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, [...], Rv. 283784–01 – ha affermato che in tema di appello cautelare, la riforma in senso sfavorevole all'indagato della decisione impugnata impone al tribunale, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, un rafforzato onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative evidenziate dal primo giudice, essendo necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata (in senso conforme, Sez. 1, n. 16029 del 27/01/2016, [...], Rv. 266622-01; Sez. 6, n. 17581 del 08/02/2017, [...], Rv. 269827- 01). Contrario a tale orientamento quello affermato, in ultimo, da Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...], Rv. 279593 – 01, secondo cui in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata, in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (in questo senso, tra le varie, anche Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, [...], Rv. 278335 – 02; Sez. 6, n. 11550 del 15/02/2017, [...], Rv. 269138-01).
1.3 A fronte dei due orientamenti, tuttavia, già Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [...], Rv. 278797-01, ritenendo apparente il contrasto segnalato, ha affermato che in tema di appello cautelare, il tribunale della libertà, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione.
1.4 In tale quadro si colloca Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], cit., ossia la decisione a cui si intende dare continuità, che ha in parte motiva affermato che: «la ragione per la quale, in materia di impugnazioni cautelari, risulta improprio il riferimento alla nozione della cosiddetta "motivazione rafforzata", si spiega sulla base del diverso standard cognitivo, sia sotto il profilo probatorio e sia sotto quello procedimentale, che governa il procedimento principale rispetto al procedimento incidentale “de libertate”. Mentre il primo richiede, quale parametro giustificativo della sentenza di condanna, il superamento di "ogni ragionevole dubbio", il secondo richiede, quale parametro giustificativo del provvedimento restrittivo, una qualificata probabilità di colpevolezza ossia l'esistenza di elementi a carico dell'indagato che, di natura logica o rappresentativa, contengono "in nuce" 4 tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova e che, quindi, non valgono, di per sé, a provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'incolpato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, restando immutato il quadro indiziario o modificandosi attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi di prova a carico, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità (ex multis, v. Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, [...], Rv. 202002 - 01). Tuttavia questa diversità sostanziale - e, come sarà più chiaro in seguito, anche strutturale - non esclude e, anzi, impone che la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza a fini cautelari deve tener conto della regola di giudizio a favore dell'imputato nel caso di dubbio, dovendosi dare continuità all'orientamento per il quale, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio cautelare, deve privilegiarsi quello più favorevole all'imputato, che può essere accantonato solo ove risulti inconciliabile e superato sulla base di altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, [...], Rv. 250243 - 01).» Analizzate anche le differenze strutturali, da punto di vista procedimentale tra i due procedimenti, ed evidenziato che il giudice dell'appello cautelare si trova, di regola, a decidere su un corredo probatorio identico a quello del primo giudice, la citata sentenza HI ha dato continuità a quanto affermato, in parte motiva, da Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284324 – 01 (massimata su altro) laddove ha osservato che «in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, perché, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è appunto necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice. Tuttavia, nel procedere alla verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata dal tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata» riprendendo, così, i principi espressi sia Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, [...],. Rv. 279593 - 01 ma anche quelli enunciati da Sez. 1, n. 47361 del 09/1/2022, [...], Rv. 283784-01, ossia dai due orientamenti in contrasto.
1.5 Va dunque ribadito, dando continuità a Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, [...], cit. e, con essa, a Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, [...], Rv. 284324 – 01, in tal modo superando il contrasto tra i due orientamenti esposti, che la diversità strutturale e sostanziale tra il procedimento di cognizione e quello incidentale de libertate impone al tribunale che accolga l'appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto della misura cautelare personale del giudice per le indagini preliminari, di farsi carico degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata e di adottare una motivazione, 5 che, pur non coincidendo con quella “rafforzata” propria della sentenza che ribalti l’assoluzione in primo grado, sia tale per cui ogni divergente valutazione deve risultare dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispetto a quella riformata.
1.6 In applicazione del suesposto principio, alcuna censura può essere mossa all’ordinanza impugnata che – nelle oltre 160 pagine di cui si compone la motivazione - ha preso in considerazione gli elementi emergenti nel corso delle indagini preliminari;
ha esposto le ragioni in base alle quali il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di misura cautelare personale per alcuni indagati, analizzando le argomentazioni sviluppate dallo stesso in ordine al reato associativo contestato al capo 1) ed ai reati fine;
ha quindi ripercorso con dovizia di dettagli l’appello del pubblico ministero e le contestazioni difensive ed ha, infine, illustrato le ragioni per le quali, nei confronti del ricorrente e di un altro indagato, dovesse trovare accoglimento la richiesta del pubblico ministero. Ebbene, è proprio nella parte in cui accoglie le richieste del pubblico ministero che il tribunale cautelare ha disatteso, con accurata motivazione, i punti decisivi del provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta cautelare, fornendo giustificazioni circa l'esercizio del potere cautelare, adempiendo, in tal modo, agli stessi obblighi di motivazione vincolata (ex art. 292 cod. proc. pen.) che la legge processuale pone a carico del primo giudice della cautela nel caso di accoglimento della domanda cautelare e, allo stesso modo, anche del giudice dell'impugnazione nel caso di accoglimento dell'appello cautelare del pubblico ministero. Più nel dettaglio ha descritto – da pag. 13 in poi e con specifico riferimento al reato associativo – l’articolato e complesso sistema di numerosissime società cartiere utilizzate per la somministrazione illecita di manodopera in ambito edile, attraverso il quale, mediante l’assunzione formale di lavoratori di fatto alle dipendenze dei clienti imprenditori finali e l’emissione, in relazione a tali prestazioni, di fatture per operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti, sono state perpetrate una serie indeterminata di reati tributari (oltre all’emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistente, anche indebite compensazioni), provvedendo poi, a valle, grazie a stabili e consolidati rapporti con distinte associazioni criminali, a riciclare il provento di tali attività illecite, attraverso trasferimenti, attuati tramite bonifici apparentemente giustificati quali pagamenti di fatture per operazioni inesistenti su conti correnti di società estere, fino a giungere su conti correnti asiatici. A chiusura del complesso circuito criminale, emergeva la ricezione in Italia da parte degli emissari dell'associazione di somme in denaro contante corrispondenti a quelle fuoriuscite, da ridistribuire ai clienti finali, previa decurtazione della provvigione spettante al sodalizio. Parimenti, alcuna censura può essere mossa all’ordinanza impugnata che ha compiutamente analizzato i numerosissimi reati fine, per quel che interessa in questa sede, in materia tributaria, sotto il profilo sia oggettivo, che soggettivo, dei reati in contestazione, facendosi carico, nello specifico, del requisito richiesto dalla norma incriminatrice di cui 6 all’art. 8 d.P.R. n. 74 del 2000 (contestato al ricorrente al capo 11) della finalità di evasione, la cui sussistenza era stata posta in dubbio dal giudice impugnato, avendo questi ritenuto che la maggior parte delle società coinvolte non aveva presentato alcuna dichiarazione. A fronte di tale affermazione, il giudice che ha applicato la misura ha rilevato che tale assunto non trovasse alcun riscontro in atti, indicando, accuratamente, gli elementi a sostegno di quanto affermato. Non diversamente, logica e priva di aporie è l’argomentazione in ordine alla riferibilità soggettiva dei reati, ulteriore tema indicato dal giudice del provvedimento impugnato come messo in discussione dal primo giudice (pag. 29 e segg dell’ordinanza impugnata). Quanto, poi, alla posizione del ricorrente e al suo ruolo di referente soprannominato “conad”, la difesa, pur a fronte di una specifica analisi della sua posizione – a pag. 154 e segg – non muove alcuna specifica censura, con conseguente estrema genericità della doglianza.
1.7 In conclusione sul punto, nonostante il confronto continuo con gli elementi che avevano portato il primo giudice a rigettare la misura e il superamento degli stessi da parte del giudice del provvedimento oggi impugnato, il difensore muove una serie, assolutamente generica, di censure, in cui si limita a richiedere la necessità di una motivazione “rafforzata”, senza confrontarsi in alcun modo con il percorso motivazionale, congruo e rispondente ai principi di diritto sopraesposti, da parte del tribunale cautelare, con conseguente inammissibilità, per genericità, dei motivi di doglianza. 2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Lungi dall’aver dedotto la sussistenza delle esigenze cautelari automaticamente dai precedenti penali, il giudice della cautela, con motivazione corretta e conforme ai principi di diritto sopra indicati, nel rimarcare l'esistenza dell'attualità e della concretezza del pericolo, ha correttamente compiuto una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi dei numerosi precedenti penali, ricavandone la considerazione, del tutto logica e congrua, che il ricorrente, nonostante le precedenti esperienze giudiziarie che avrebbero dovuto fungere da deterrente, ha continuato a delinquere senza soluzione di continuità, anche durante il periodo in cui passavano in giudicato le condanne per reati specifici. Su questo la difesa non si confronta minimamente. Quanto poi all’affidamento in prova al servizio sociale, rileva questa Corte che tale situazione non dimostra l’insussistenza del pericolo di recidiva, ma, se da un lato, conferma, che il tribunale di sorveglianza non era a conoscenza della pendenza dell’odierno procedimento, dall’altro, non fa venir meno l’onere gravante sulla difesa – e dalla stessa non assolto - di specificare se questa indagine fosse nota al tribunale di sorveglianza e se dell’affidamento in prova fosse stato reso edotto il giudice cautelare. 3 Eguale sorte ha il terzo motivo di ricorso, che risulta manifestamente infondato, se solo si considera che, diversamente da quanto dedotto, il giudice della cautela spiega le ragioni della cautela e della applicazione di un presidio preventivo di tipo non custodiale, 7 quale appunto è l’obbligo di dimora, senza, in questo caso, ulteriori prescrizioni. Anche su queste argomentazioni, la difesa non si confronta minimamente. 4 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere per il ricorrente del pagamento delle spese del procedimento nonché, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Il collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista all'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopraindicate.
5. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 15/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 8