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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2029/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FAZIO MONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCI MANLIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto all'udienza
14/01/2025, del seguente tenore:
“Le parti rappresentano che le stesse sono concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia alle seguenti condizioni: parziale modifica della sentenza di divorzio con
Per_ previsione della revoca del contributo della figlia;
collocamento prevalente di Per_2
presso la madre fino alla maggiore età, con libere e ampie frequentazioni paterne;
A.U.U. integralmente in favore della madre;
contributo economico paterno per € 150,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, fermo il 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate.
Con rinuncia all'impugnazione del presente provvedimento.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso contenzioso depositato in data 30/09/2024 la sig.ra ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di Parte_1
modifica delle condizioni del divorzio con il sig. , di cui alla sentenza Controparte_1
del Tribunale di Varese n. 1224/2022 pubblicata in data 06/12/2022.
Attivato il contraddittorio, si è costituito il convenuto, opponendosi alle richieste e formulando a sua volta istanze modificative.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia modificativa, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 2 di 3 Alla luce della natura congiunta dell'esito della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio minorenne, seppur ultradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso le 'sito congiunto della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA le condizioni modificative della sentenza del Tribunale di Varese n. 1224 del 06.12.2022 relativa al divorzio fra , nata a [...] Parte_1
il 23/10/1978, e nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni congiunte pattuite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2029/2024 promosso da:
(C.F. ) nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. FAZIO MONICA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. BUCCI MANLIO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto pervenuto in data 24/10/2024).
OGGETTO: “Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)”.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto all'udienza
14/01/2025, del seguente tenore:
“Le parti rappresentano che le stesse sono concordi circa le condizioni di cui alla richiesta pronuncia alle seguenti condizioni: parziale modifica della sentenza di divorzio con
Per_ previsione della revoca del contributo della figlia;
collocamento prevalente di Per_2
presso la madre fino alla maggiore età, con libere e ampie frequentazioni paterne;
A.U.U. integralmente in favore della madre;
contributo economico paterno per € 150,00 mensili, oltre rivalutazione di legge, fermo il 50% delle spese straordinarie. Spese di lite compensate.
Con rinuncia all'impugnazione del presente provvedimento.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con originario ricorso contenzioso depositato in data 30/09/2024 la sig.ra ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di Parte_1
modifica delle condizioni del divorzio con il sig. , di cui alla sentenza Controparte_1
del Tribunale di Varese n. 1224/2022 pubblicata in data 06/12/2022.
Attivato il contraddittorio, si è costituito il convenuto, opponendosi alle richieste e formulando a sua volta istanze modificative.
Sono state depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, le parti hanno dato atto che gli stessi sono concordi circa le condizioni a cui deve avvenire la richiesta pronuncia modificativa, riportandosi all'accordo fra loro intercorso sul punto, come sopra riportato.
Preso atto di tale concorde volontà, la causa è stata dunque trattenuta in decisione al
Collegio.
***********
Ritiene il Collegio che ricorrano tutti i presupposti per la pronuncia di sentenza con la quale omologare gli accordi intercorsi fra le parti, a norma dell'art. 473bis.21 c.p.c.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra i coniugi in quanto non contrarie a norme imperative e conformi all'interesse morale e materiale del figlio minorenne, nonché rispondenti ai principi di cui alla disciplina legislativa vigente.
pagina 2 di 3 Alla luce della natura congiunta dell'esito della procedura e degli elementi di fatto e di diritto allegati dalle parti a fondamento del loro accordo, ritiene il Collegio che l'ascolto del figlio minorenne, seppur ultradodicenne, non sia necessario, a norma dell'art. 473bis.4 co. 3
c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, atteso le 'sito congiunto della lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA le condizioni modificative della sentenza del Tribunale di Varese n. 1224 del 06.12.2022 relativa al divorzio fra , nata a [...] Parte_1
il 23/10/1978, e nato a [...] il [...], alle CP_1
condizioni congiunte pattuite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA le spese di lite;
3) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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