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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
PI GE, AT
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10276202400000432000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il
10/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENTENZA 392/2024
Conclusioni
Per il ricorrente: previa sospensione della impugnata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, accogliere il ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Per l'Agenzia delle Entrate- NE- respingere il ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
---------------
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, proponeva “ricorso in relazione all'avviso di iscrizione ipotecaria per complessivi euro 809.908,79, notificata a mezzo Pec il 3 maggio 2024 dall'Agenzia delle
Entrate NE, limitatamente alle cartelle di pagamento nn:
10220120001623314, 10220130003646952, 10220130022128880,
10220140022649966, 10220150012296019, 10220160021497843,
10220160022432792, 10220170017619827, 10220180005526065,
10220180005526166, 10220190008755168, 10220190019118709,
10220200008540443, 10220200019464509, 10220210022837859,
10220210026209517, 10220220001431161, 10220220017661580
10220230002165743, 10220230007749177, 10220230009476452
10220230011563692, 10220230016802125, e 10220230020369176.
Il ricorrente, oltre a vizi formali dell'atto quali la notifica a mezzo Pec anziché con i messi notificatori ai sensi dell'art. 26, DPR 602/1973, ha eccepito la mancata sottoscrizione dell'atto, privo di nome e responsabile del procedimento, la mancata indicazione dell'Ufficio di provenienza, l'omessa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art.50 comma 2, DPR 602/1973 nonché delle cartelle presupposte e la carenza di motivazione delle cartelle di pagamento;
sarebbero assenti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa, tali da giustificare il provvedimento impugnato, anche in relazione al calcolo degli interessi. Ha eccepito, in ultimo, la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate –NE- con proprie deduzioni sottolineando la legittimità della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria attesa la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, cartelle e intimazioni di pagamento, tutte regolarmente portate alla conoscenza del contribuente, all'indirizzo di Email_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorrente è contestato l'omesso pagamento di imposte e tasse per un'ingente somma che ha determinato l'Amministrazione finanziaria a notificargli l'avviso di iscrizione ipotecaria fondata su diversi atti presupposti – cartelle e intimazioni di pagamento- dei quali assume non avere avuto conoscenza per irregolarità nelle procedure notificatorie;
irregolarità che renderebbe inefficaci l'atto oggetto di impugnazione per intervenuta prescrizione del credito.
Dalla valutazione delle eccezioni sollevate dal ricorrente, sconfessate dalle risultanze documentali prodotte dal resistente Concessionario per la NE, il ricorso appare infondato.
Ha premesso il ricorrente che la pretesa fiscale non è dovuta;
che non sarebbe stato possibile instaurare un corretto contraddittorio con l'Ufficio perché la documentazione non era stata messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.
Di fatto, come dallo stesso affermato, si avverte che unica preoccupazione del ricorrente pare essere quella di contestare la pretesa fiscale nella sua interezza “come non dovuta”.
Detto ciò, valutati gli atti presupposti all'odierno avviso di iscrizione ipotecaria si rileva come le cartelle di pagamento, le successive ingiunzioni e le intimazioni di pagamento risultino notificate all'indirizzo pec in uso al Ricorrente_1: Email_3.
In materia di notifica telematica degli atti tributari e sulla sua validità si richiama la norma dell'art.26 del D.
P.R. n.600/1973 e la successiva modifica con il D.L. n.193/2016, convertito in Legge n.225/2016, che all'art.
7- quater prevede che l'Agente della NE dal 1°luglio 2017 possa notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria.
A ben guardare gli atti notificati al Ricorrente_1 attengono a imposte, tributi locali e diritti camerali relativi a diverse annualità d'imposta, nella considerazione che per alcuni di essi risulta aver richiesto anche l'agevolazione della rateizzazione del debito e per i quali sono risultati effettuati parziali versamenti (istanza prot. n. 2012RAR1020851730017, cartella n. 10220120001623314. Sul punto, con più recente orientamento, la Corte di cassazione, Sezione Tributaria, V Sezione, Ordinanza n. 27504, depositata il 23 ottobre 2024, ha chiarito come “la richiesta di rateazione, facendo ritenere le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”.
In ogni caso, all'accertata notifica degli atti presupposti e, quindi, alla pluralità di atti tributari pervenuti nella sfera di conoscenza del ricorrente consegue il definitivo accertamento del debito, ancor prima della notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca.
La doglianza del ricorrente si arresta perciò di fronte all'inerzia del contribuente e alla conseguente cristallizzazione dell'obbligazione per mancata impugnazione degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento quale “atto della riscossione, autonomamente impugnabile”, come precisato dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n.35019 del 31.12.2025, cui consegue la dichiarazione di inammissibilità. Con tale recentissima decisione la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Concessionario della NE, ha stabilito il principio per cui l'intimazione di pagamento rende il contribuente edotto della pretesa tributaria determinata nei suoi confronti che precede l 'esecuzione forzata.
Il debito è pertanto divenuto certo, liquido ed esigibile, rendendo l'obbligazione tributaria “chiusa” a qualsiasi deduzione che la parte intenda proporre, anche in relazione alla intervenuta prescrizione del credito. Alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente anche in relazione a presunti vizi formali dell'atto impugnato e delle risultanze documentali in atti il ricorso appare infondato e va pertanto respinto.
La soccombenza impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate NE di Sassari, che liquida in €. 11.500,00 oltre spese generali.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 1, riunita in udienza il 08/07/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MAMMONE ARMANDO, Presidente
PI GE, AT
SECCHI EMILIO, Giudice
in data 08/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 392/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Sassari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10276202400000432000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 341/2025 depositato il
10/07/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENTENZA 392/2024
Conclusioni
Per il ricorrente: previa sospensione della impugnata comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, accogliere il ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Per l'Agenzia delle Entrate- NE- respingere il ricorso con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
---------------
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, proponeva “ricorso in relazione all'avviso di iscrizione ipotecaria per complessivi euro 809.908,79, notificata a mezzo Pec il 3 maggio 2024 dall'Agenzia delle
Entrate NE, limitatamente alle cartelle di pagamento nn:
10220120001623314, 10220130003646952, 10220130022128880,
10220140022649966, 10220150012296019, 10220160021497843,
10220160022432792, 10220170017619827, 10220180005526065,
10220180005526166, 10220190008755168, 10220190019118709,
10220200008540443, 10220200019464509, 10220210022837859,
10220210026209517, 10220220001431161, 10220220017661580
10220230002165743, 10220230007749177, 10220230009476452
10220230011563692, 10220230016802125, e 10220230020369176.
Il ricorrente, oltre a vizi formali dell'atto quali la notifica a mezzo Pec anziché con i messi notificatori ai sensi dell'art. 26, DPR 602/1973, ha eccepito la mancata sottoscrizione dell'atto, privo di nome e responsabile del procedimento, la mancata indicazione dell'Ufficio di provenienza, l'omessa notificazione dell'intimazione di pagamento ex art.50 comma 2, DPR 602/1973 nonché delle cartelle presupposte e la carenza di motivazione delle cartelle di pagamento;
sarebbero assenti i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento della pretesa, tali da giustificare il provvedimento impugnato, anche in relazione al calcolo degli interessi. Ha eccepito, in ultimo, la nullità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti azionati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate –NE- con proprie deduzioni sottolineando la legittimità della comunicazione dell'iscrizione ipotecaria attesa la ritualità delle notifiche degli atti presupposti, cartelle e intimazioni di pagamento, tutte regolarmente portate alla conoscenza del contribuente, all'indirizzo di Email_3.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al ricorrente è contestato l'omesso pagamento di imposte e tasse per un'ingente somma che ha determinato l'Amministrazione finanziaria a notificargli l'avviso di iscrizione ipotecaria fondata su diversi atti presupposti – cartelle e intimazioni di pagamento- dei quali assume non avere avuto conoscenza per irregolarità nelle procedure notificatorie;
irregolarità che renderebbe inefficaci l'atto oggetto di impugnazione per intervenuta prescrizione del credito.
Dalla valutazione delle eccezioni sollevate dal ricorrente, sconfessate dalle risultanze documentali prodotte dal resistente Concessionario per la NE, il ricorso appare infondato.
Ha premesso il ricorrente che la pretesa fiscale non è dovuta;
che non sarebbe stato possibile instaurare un corretto contraddittorio con l'Ufficio perché la documentazione non era stata messa a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.
Di fatto, come dallo stesso affermato, si avverte che unica preoccupazione del ricorrente pare essere quella di contestare la pretesa fiscale nella sua interezza “come non dovuta”.
Detto ciò, valutati gli atti presupposti all'odierno avviso di iscrizione ipotecaria si rileva come le cartelle di pagamento, le successive ingiunzioni e le intimazioni di pagamento risultino notificate all'indirizzo pec in uso al Ricorrente_1: Email_3.
In materia di notifica telematica degli atti tributari e sulla sua validità si richiama la norma dell'art.26 del D.
P.R. n.600/1973 e la successiva modifica con il D.L. n.193/2016, convertito in Legge n.225/2016, che all'art.
7- quater prevede che l'Agente della NE dal 1°luglio 2017 possa notificare via PEC gli avvisi e gli altri atti che devono essere notificati per legge nei confronti di imprese individuali o costituite in forma societaria.
A ben guardare gli atti notificati al Ricorrente_1 attengono a imposte, tributi locali e diritti camerali relativi a diverse annualità d'imposta, nella considerazione che per alcuni di essi risulta aver richiesto anche l'agevolazione della rateizzazione del debito e per i quali sono risultati effettuati parziali versamenti (istanza prot. n. 2012RAR1020851730017, cartella n. 10220120001623314. Sul punto, con più recente orientamento, la Corte di cassazione, Sezione Tributaria, V Sezione, Ordinanza n. 27504, depositata il 23 ottobre 2024, ha chiarito come “la richiesta di rateazione, facendo ritenere le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti”.
In ogni caso, all'accertata notifica degli atti presupposti e, quindi, alla pluralità di atti tributari pervenuti nella sfera di conoscenza del ricorrente consegue il definitivo accertamento del debito, ancor prima della notifica della comunicazione di iscrizione di ipoteca.
La doglianza del ricorrente si arresta perciò di fronte all'inerzia del contribuente e alla conseguente cristallizzazione dell'obbligazione per mancata impugnazione degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento quale “atto della riscossione, autonomamente impugnabile”, come precisato dalla Corte di cassazione con l'Ordinanza n.35019 del 31.12.2025, cui consegue la dichiarazione di inammissibilità. Con tale recentissima decisione la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Concessionario della NE, ha stabilito il principio per cui l'intimazione di pagamento rende il contribuente edotto della pretesa tributaria determinata nei suoi confronti che precede l 'esecuzione forzata.
Il debito è pertanto divenuto certo, liquido ed esigibile, rendendo l'obbligazione tributaria “chiusa” a qualsiasi deduzione che la parte intenda proporre, anche in relazione alla intervenuta prescrizione del credito. Alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente anche in relazione a presunti vizi formali dell'atto impugnato e delle risultanze documentali in atti il ricorso appare infondato e va pertanto respinto.
La soccombenza impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA Corte rigetta il ricorso e condanna Ricorrente_1 alle spese in favore dell'Agenzia delle entrate NE di Sassari, che liquida in €. 11.500,00 oltre spese generali.