Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi e ripartito in rate costanti di lire 12 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, si provvede, per il triennio 1993-1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.