Ordinanza cautelare 4 aprile 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00011/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01167/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1167 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Iossa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, avente ad oggetto sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 9 co. 2 del d.P.R. n. 737/1981 in tema di sospensione cautelare facoltativa, dalla data di notifica dell’atto
- di ogni altro atto e/o provvedimento prodromico, preordinato, collegato, connesso e conseguente, ancorché di estremi ignoti, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, che sin da ora ci si riserva di impugnare, ivi compresa la nota prot. n.-OMISSIS-del dirigente del Questore di Novara mai conosciuta né comunicata al ricorrente e di cui si ignora il contenuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. ZO AR IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte -OMISSIS- impugnava l’atto indicato in epigrafe, mediane il quale veniva disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale per reati di cui agli articoli 110, 648, comma 2 e 418 c.p., commessi, secondo l’ipotesi accusatoria, in occasione della partecipazione al concorso pubblico finalizzato alla loro assunzione.
L’atto veniva impugnato per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
1. Violazione e falsa applicazione art. 9 co. 2 d.p.r. n. 737/1981 – violazione art. 14 co. 3 CCNL ministeri 2002-2005 sottoscritto in data 26.05.2004 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - manifesta ingiustizia - irragionevolezza - illogicità.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/90 - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - manifesta ingiustizia - irragionevolezza - illogicità.
3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a.
4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8 e 10 della l. n. 241/90 - violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. - eccesso di potere per arbitrarietà ed irrazionalità dell’azione amministrativa - difetto di istruttoria - difetto di motivazione - manifesta ingiustizia - irragionevolezza - illogicità.
Si costituiva in giudizio parte resistente con comparsa di stile per resistere al ricorso, affidando ad una successiva memoria ogni più approfondita argomentazione difensiva volta ad evidenziare l’infondatezza del ricorso.
Con memoria del 3.3.2025, ritualmente notificata e regolarmente depositata presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte, il ricorrente avanzava domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.
Con ordinanza collegiale n. 134 del 4.4.2025 il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati sulla base di un bilanciamento tra i pericula , ritenuto prevalente il pericolo di grave pregiudizio derivante, per il ricorrente, dal provvedimento impugnato rispetto al pericolo di un grave pregiudizio per gli interessi dell’amministrazione.
Il Consiglio di Stato, con ordinanza collegiale n. 2447 del 3.7.2025, in accoglimento dell’appello cautelare, rigettava l’istanza di sospensione degli atti impugnati, rilevando che « le censure formulate dall’interessato con il ricorso introduttivo di primo grado non risultano, in base ad una valutazione sommaria propria della fase cautelare, meritevoli di positivo apprezzamento atteso che ai sensi dell’art. 60 c.p.p. il decreto di citazione a giudizio attribuisce al soggetto sottoposto a procedimento penale la qualità di imputato e che il provvedimento impugnato ha motivato in ordine alla gravità del reato per il quale l’appellato è sottoposto a processo penale – peraltro evidente dalla lettura dell’imputazione – ritenuta incompatibile con lo svolgimento delle funzioni istituzionali e con il prestigio dell’amministrazione ».
All’odierna udienza il Collegio, preso atto del deposito, ad opera delle parti, di istanza di passaggio in decisione, tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
Con un primo motivo di ricorso viene lamentata la mancanza dei presupposti per la sospensione cautelare dal servizio come disciplinati dal CCNL normativo 2002 del 26 maggio 2004, il cui art.14, al terzo comma, stabilisce che « Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque per fatti tali da comportare, se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6 ».
Il Tribunale, aderendo alla posizione espressa dal Consiglio di Stato in sede di appello cautelare, ritiene che il motivo di ricorso non sia fondato.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che nei confronti del ricorrente è stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio, secondo quanto disposto dagli articoli 550 e seguenti c.p.p. (vedi doc. 3 allegato alla memoria di parte resistente).
Quanto agli effetti del decreto di citazione a giudizio, viene in rilievo l’art. 60, comma 1, c.p.p., secondo cui « Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo ».
Oltre a determinare l’assunzione della qualità di imputato il decreto di citazione diretta a giudizio tiene anche luogo del provvedimento con il quale, nel rito ordinario, in accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell’udienza preliminare dispone il giudizio nei confronti dell’imputato ( id est , lo “rinvia a giudizio”).
Ciò posto, poiché, da un lato, il ricorrente ha assunto la qualità di imputato e, dall’altro, non è previsto, nel caso di esercizio dell’azione penale a norma dell’art. 550 c.p.p., un formale provvedimento di rinvio a giudizio, deve ritenersi che sia sufficiente l’emanazione del decreto di citazione diretta a giudizio a far ritenere integrati il presupposto di cui all’art. 14, comma 3, del summenzionato CCNL, costituito dalla circostanza che il dipendente sia stato « rinviato a giudizio ».
Per tali ragioni si impone il rigetto del primo motivo di ricorso.
Con un secondo motivo di ricorso viene censurata la carenza di motivazione in relazione alla valutazione discrezionale a cui l’amministrazione è chiamata in sede di decisione circa la sospensione cautelare dal servizio del dipendente sottoposto a procedimento penale.
Il motivo non è fondato, atteso che l’amministrazione ha motivato in relazione alla gravità dei fatti posti a fondamento del provvedimento, ritenendo che il dipendente abbia dimostrato, con la condotta ascritta, « di non poter godere della fiducia necessaria ad esercitare le delicate funzioni istituzionali ».
L’atto impugnato, dunque, va esente dal profilo di illegittimità lamentato da parte ricorrente.
Con un terzo motivo il ricorrente prospetta l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990, non essendo stato comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato alla sospensione.
Il motivo è infondato, atteso che l’amministrazione, nel provvedimento impugnato, ha dato atto delle ragioni di urgenza che rendevano opportuno omettere la comunicazione di avvio del procedimento, in applicazione della disciplina di cui all’art. 7, la quale prevede l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento « ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ».
In particolare, la motivazione, in relazione a tale specifico profilo, deve ritenersi adeguata (seppur sinteticamente formulata) attesa la gravità dei fatti contestati al ricorrente in sede penale e l’evidenza della lesione arrecata dal dipendente all’immagine ed al prestigio dell’amministrazione della pubblica sicurezza.
Con un quarto motivo la ricorrente censura il provvedimento impugnato per violazione del principio di proporzionalità, « avendo l’Amministrazione disposto la misura cautelare, sulla scorta di elementi acquisiti evidentemente viziati per quanto detto in precedenza ».
Il motivo di ricorso non è fondato.
La valutazione operata dall’amministrazione, infatti, non può dirsi viziata per violazione del principio di proporzionalità in quanto la motivazione ha adeguatamente evidenziato la gravità della condotta ascritta al ricorrente, formulando altresì, nei confronti dello stesso, un giudizio negativo circa l’opportunità di consentire al ricorrente di svolgere la mansioni istituzionali nelle more del procedimento penale.
In ragione della complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione si impone il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
ZO AR IC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZO AR IC | RO RN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.