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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/10/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4010/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa VA IL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4010 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
UM (AV), alla via Olivieri snc, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni IO Terrazzano (C.F.
[...]
), con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Carlo C.F._1 del Balzo n. 59, presso lo studio dell'Avv. Ettore Freda;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
23 agosto 1969;
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
10/05/1995;
( , nata in [...] Parte_2 CodiceFiscale_4 il 26.02.1999; tutti residenti in [...], alla c.da Pisciolo n. 38, rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
PP RE (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in Benevento, alla via dei Bersaglieri n.2;
CONVENUTI
CONCLUSIONI R.G. n. 4010/2019
All'udienza celebrata in data 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio Parte_1
, IO e , al fine di sentir “Accertare che l'atto di Controparte_1 Pt_2 trasferimento immobiliare per atto Notaio del 25.02.2018 (rep. 653, Persona_1 racc. 505), trascritto in Avellino ai numeri 3553/3031, reca pregiudizio alle ragioni di credito della Banca attrice, avendo causato la diminuzione, la dispersione o comunque la estinzione della garanzia patrimoniale generica del debitore
; - per l'effetto, dichiarare inefficace e privo di qualsiasi effetto Controparte_1 giuridico ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la Banca attrice il nominato atto di trasferimento immobiliare a rogito del 25.02.2018 (rep. 653, racc. Persona_1
505), trascritto in Avellino ai numeri 3553/3031, sui seguenti beni immobili in
Andretta a) nuda proprietà, gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore della sig.ra (altro fideiussore già nominato), del fabbricato in Controparte_3
Andretta, alla c. da Piscicolo, della superficie di circa metri quadrati 515, censita nel N.C.E.U. al foglio 17, particelle: 752 sub 4, via Pisciolo snc, piani 1-2, cat. A/2, classe 2, vani 8,5; 752 sub 5, contrada Pisciolo snc, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; 752 sub 1, bene comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna;
b) piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada
Pisciolo, poco discosta dall'abitazione innanzi descritta e ad essa pertinenziale, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di
Andreatta al foglio 17, p.lla 783 sub 2, contrada Piscolo snc, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103, con ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di Avellino di trascrivere/ annotare la emananda sentenza a margine dell'atto impugnato, con esonero da ogni responsabilità”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. L'attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto: R.G. n. 4010/2019
a) di esser creditrice di in forza dei decreti ingiuntivi Controparte_1 immediatamente esecutivi nn. 1154/2018 del 4 settembre 2018 e 1248/2018 emessi dal Tribunale di Avellino, rispettivamente, in data 04 settembre 2018 ed l'8 ottobre 2018 ed ottenuti per € 112.138,52 ed € 128.058,23, a cui va detratto l'importo di € 102.446,58 già versato dal Fondo di Garanzia ex L. 662/1986 in data 08 luglio 2019;
b) che il credito trae origine dal saldo debitore del contratto di conto corrente n.
5.305084 e dal debito residuo del mutuo chirografario n. 106272;
c) che entrambi i contratti sono stati stipulati dalla Parte_3
rispettivamente, in data 28 ottobre 2010 ed il 12
[...] maggio 2015 ed in riferimento ai contratti de quibus ha Controparte_1 prestato fideiussione in favore della Banca a garanzia del pagamento;
d) di aver, in data 26 maggio 2017, trasmesso a mezzo lettera raccomandata A/R alla debitrice principale ed ai fideiussori , e Controparte_1 Pt_3 CP_3 invito a prendere contatti con l'Agenzia di Lioni al fine di pianificare di comune accordo il rientro dall'intera esposizione debitoria e per verificare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dei rapporti di affidamento e, tuttavia, di non aver ricevuto riscontro;
e) di aver, in data 20 novembre 2017, inviato sollecito di pagamento a tutti gli obbligati in solido per ottenere il rientro e per la regolarizzazione dell'esposizione debitoria e di aver trasmesso ulteriore sollecito in data 29 gennaio 2018;
f) di aver appreso che, con atto per Notar del 25 febbraio 2018, Per_1 CP_1
ha trasferito, a titolo di corrispettivo di assistenza, ai suoi due figli
[...]
e la nuda proprietà, gravata dell'usufrutto generale Controparte_2 Pt_2 vitalizio in favore di , del fabbricato in Andretta nonché la Controparte_3 piena proprietà della porzione di locale terraneo ad uso deposito, di pertinenza dell'abitazione innanzi descritta;
g) che tale atto è successivo al sorgere del credito vantato dalla Banca;
h) che sussistono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per esperire l'azione revocatoria, in quanto il debitore ben conosceva il pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca sua creditrice;
i) che i terzi si sono avvantaggiati del trasferimento immobiliare ed erano ben consapevoli, in quanto conviventi con il padre, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditizie;
R.G. n. 4010/2019
j) che, in data 13 luglio 2018, è stato dichiarato il fallimento della debitrice principale e del socio illimitatamente Parte_4 responsabile , sicché l'istituto bancario risulta ancor più Parte_3 pregiudicato nel suo diritto di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie.
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 dicembre 2019, , IO e , eccependo, in via Controparte_1 Pt_2 preliminare, la nullità della procura alle liti, in quanto posta su foglio separato e non a margine e generica, facendo la stessa riferimento ad un giudizio promosso contro i convenuti dinanzi al Tribunale di Avellino, senza alcuna specificazione in ordine al giudizio de quo.
Nel merito, i convenuti hanno concluso per l'infondatezza della domanda attorea, essendo la pretesa creditoria contestata, in quanto avverso il primo decreto ingiuntivo è stata interposta opposizione (R.G. n. 4122/2018) dai fideiussori che hanno eccepito la nullità della fideiussione ed avverso il secondo decreto ingiuntivo
è stata proposta opposizione recante R.G. 5022/2018 e l'opposta ha ricevuto, a deconto dell'importo ingiunto, la somma di € 102.446,58 da parte del Fondo di
Garanzia, così riducendosi dell'80% la pretesa creditoria avanzata.
Quanto all'eventus damni, hanno eccepito la capienza del proprio patrimonio rispetto alle pretese creditorie dell'istituto bancario, avendo la iscritto Pt_1 ipoteca giudiziale e poi avviato anche un procedimento esecutivo immobiliare sui beni di ed essendo i beni aggrediti ampiamente capienti Controparte_1 rispetto alle eventuali pretese creditorie della in base ai criteri OMI forniti Pt_1 dall'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate che individua i prezzi di riferimento per ogni Comune distinti per varie tipologie di immobili.
I convenuti hanno dedotto, circa la natura dell'atto, che trattasi di atto di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, essendo previsto il corrispettivo di assistenza e non a titolo gratuito e che alcuna prova è stata offerta dall'attrice in ordine alla scientia damni ed al consilium fraudis anche dei terzi, atteso che i decreti ingiuntivi sono successivi all'atto dispositivo, in quanto emessi nel maggio
2018 e nel settembre 2018, a fronte dell'atto dispositivo compiuto in data 25 febbraio 2018 ed essendo la revoca e chiusura del conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine del 14 giugno 2018.
4. Ciò premesso, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 27 gennaio 2020, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, R.G. n. 4010/2019
c.p.c. e, ritenuto, con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2022, superfluo l'espletamento di C.T.U. estimativa, il presente giudizio è stato rinviato, in ultimo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti formulata dai convenuti.
Invero, nel caso di specie, la procura è apposta su foglio separato ma esso è materialmente congiunto all'atto e la collocazione immediatamente successiva alla pagina n. 7, ancorché scritta a penna, induce a ritenere che la procura sia stata validamente conferita per il giudizio alla quale afferisce.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Invero, tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
A tanto aggiungasi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall'art. 159 cod. proc. civ., nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2022, n.
36057).
7. Passando ad esaminare il merito della res controversa, ritiene il Tribunale che l'azione revocatoria proposta dalla Parte_1 sia fondata e che debba, pertanto, trovare accoglimento, sulla scorta delle
[...] motivazioni che seguono.
Occorre premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come è noto, riveste carattere personale e giova solo al creditore che la esercita. Il R.G. n. 4010/2019
rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito. Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato. Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, condizione indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito hanno tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa esser esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente. Dunque, il primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr.
Cass. SS. UU. 9440/2004). Dunque, l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche R.G. n. 4010/2019
eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass.
n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
In particolare, è stato evidenziato — con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere — che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso" ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub judice;
e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio
2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre
2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio
1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n. 8013).
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche laddove, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito. Con specifico riferimento all'eventus damni, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901
c.c., l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibili infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre
2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e R.G. n. 4010/2019
che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95). Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n.
1902/15).
Peraltro, sul pacifico assunto secondo cui, ai fini della revocabilità di un atto di disposizione compiuto dal debitore, non è necessario che da esso sia derivata la totale compromissione della consistenza del patrimonio dell'obbligato ma è sufficiente che, per effetto di un tale atto, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo
— in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali — grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ., Sent. n. 15527/2004; conf. Cass. Civ., sent. n. 11471/2003).
Quanto all'ulteriore requisito da ritenersi sussistente, va rammentato che l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo (cd. consilium fraudis), la cui prova, come è noto, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria ma può anche essere fornita attraverso presunzioni. Dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il cennato requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere R.G. n. 4010/2019
anteriormente al sorgere del credito. E, invero, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessaria e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza
è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, anche risalente, evidenziando che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non pure nel suo accertamento giudiziale, sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato. (Cass. Civ., 25 novembre
1985, n. 5824; Cass. Civ., 8 maggio 1984, n. 2801; Corte Appello Milano, 27 ottobre 1967).
Ciò posto, resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'accertamento dell'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario;
requisito soggettivo che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ove l'atto di disposizione sia successivo alla R.G. n. 4010/2019
nascita del credito, richiedendosi, invece, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis) nel caso di atto di disposizione posto in essere prima del sorgere del credito.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'attore che agisce in revocatoria, deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è esperito il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. nonché il cd. eventus damni, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale generica per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e, infine, il requisito soggettivo (nei termini innanzi specificati). É, invece, sul convenuto in revocatoria che grava l'onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio ben atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901
c.c..
8. Ciò premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia, è necessario analizzare tutti gli elementi necessari in ordine alla configurabilità dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Per quanto concerne la titolarità del credito vantato dalla Parte_1
risulta documentalmente provata l'esistenza in capo Parte_1 all'attrice di un credito derivante dall'inadempimento del contratto di conto corrente n.
5.305084 e del contratto di mutuo chirografario n. 106272, stipulati dalla società Parte_3 rispettivamente, in data 28 ottobre 2010 ed il 12 maggio 2015, in riferimento ai quali ha prestato fideiussione in favore della Banca a garanzia Controparte_1 del pagamento.
A fronte di tale esposizione debitoria l'istituto bancario ha dapprima, in data 25 maggio 2017, trasmesso invito volto a pianificare il piano di rientro dell'intera esposizione debitoria ed, in data 20 novembre 2017, ha trasmesso diffida volta a conseguire il rientro e per la regolarizzazione dell'esposizione debitoria ed, infine, in data 29 gennaio 2018, ha tramesso diffida stragiudiziale volta ad ottenere la regolarizzazione della posizione debitoria ed, in caso contrario, l'avvertimento ad agire giudizialmente.
Di talché, l'attrice ha agito giudizialmente innanzi al Tribunale di Avellino, richiedendo ed ottenendo i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nn. R.G. n. 4010/2019
1154/2018 del 4 settembre 2018 e 1248/2018, emessi, rispettivamente, in data
04 settembre 2018 e l'8 ottobre 2018, avverso i quali sono poi state proposte opposizioni dai fideiussori e , recanti, Controparte_3 CP_1 rispettivamente, R.G. n. 4122/2018 e 5022/2018.
In pendenza del presente giudizio, il procedimento di opposizione recante R.G. n.
4122/2018 è stato definito dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 879/2025, con cui, in data 03 giugno 2025, è stata rigettata l'opposizione e, per l'effetto, è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1154/2018, con condanna degli opponenti alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite, mentre il giudizio di opposizione recante R.G. 5022/2018 è stato definito dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 1066/2025, con cui, in data 02 luglio 2025, è stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
1248/2018 proposta da e e, per l'effetto, revocata Controparte_1 CP_3
l'ingiunzione monitoria, essendo stato detratto all'importo originariamente ingiunto quanto incassato dal per le PMI, con condanna degli opponenti al CP_4 pagamento della residua somma pari ad € 25.591,95, oltre interessi come richiesti.
Dunque, sussiste in capo all'attrice una ragione creditoria, atteso che, giova ripeterlo, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata.
Passando ad esaminare l'altro requisito essenziale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria e, dunque, l'atto dispositivo del patrimonio con il quale il debitore ha recato pregiudizio alle ragioni creditorie, esso è stato individuato dall'attrice nell'atto per notar del 25 febbraio 2018, rep. n. 563 e Persona_1 racc. n. 505, denominato “trasferimento immobiliare in corrispettivo di assistenza”, con cui a titolo di corrispettivo per gli obblighi di Controparte_1 assistenza morale e di mantenimento assunti vita natural durante dai figli,
e , ha trasferito in favore di quest'ultimi la nuda Controparte_2 Parte_2 proprietà (già gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore della sig.ra
) del fabbricato sito in Andretta, alla c. da Piscicolo, della Controparte_3 superficie di circa metri quadrati 515, censito nel N.C.E.U. al foglio 17, particelle:
752 sub 4, via Pisciolo snc, piani 1-2, cat. A/2, classe 2, vani 8,5; 752 sub 5, contrada Pisciolo snc, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; 752 sub 1, bene R.G. n. 4010/2019
comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna e la piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada Pisciolo, poco discosta dall'abitazione innanzi descritta e ad essa pertinenziale, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di Andreatta al foglio 17, p.lla
783 sub 2, contrada Piscolo snc, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103.
Ciò posto, si rileva che l'atto dispositivo impugnato non può non ritenersi pregiudizievole per l'interesse creditorio dell'istituto bancario, avendo questo prodotto l'effetto di sottrare i beni immobili ivi indicati alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Di talché, mentre l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale, dal canto suo, il debitore ha eccepito la capienza del proprio patrimonio, allegando all'uopo la visura dei registri immobiliari.
Tuttavia, quanto alla consistenza del patrimonio del debitore Controparte_1
(non assumendo alcun rilievo ai fini che ci occupano la consistenza patrimoniale di
, soggetto estraneo al presente giudizio), rileva il Tribunale Controparte_3 che trattasi di vigneti e seminativi di poche are ed il cui valore commerciale non è certamente equiparabile al trasferimento immobiliare effettuato in favore dei figli e . Controparte_2 Pt_2
Tra l'altro, parte convenuta, cui spetta provare in giudizio i fatti contrari a quelli dell'attrice ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., avrebbe potuto allegare una perizia giurata estimativa sul valore di tali terreni, al fine di corroborare la propria argomentazione difensiva, non essendo obbligato il Giudice a supplire con una
C.T.U. all'inerzia probatoria di una parte (cfr., Cass. sent. n. 9060/03).
Ad ogni buon conto, pur essendo il debitore titolare di vigneti e seminativi, indubbiamente con l'atto di trasferimento immobiliare oggetto del presente giudizio ha prodotto una modifica quantitativa e qualitativa del suo patrimonio tale da rendere più difficoltosa l'esecuzione del creditore (Cass., sent. n. 21492/11 cit.)
e tanto basta ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria. R.G. n. 4010/2019
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo, lo stesso deve essere valutato avuto riguardo alla natura dell'atto dispositivo (gratuito ovvero oneroso) ed al momento in cui è stato posto in essere.
Sul punto, ritiene il Tribunale che l'atto dispositivo sia stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, atteso che le fideiussioni sono state rilasciate in data 28 ottobre 2010 e, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di dell'azione revocatoria ordinaria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, l'anteriorità del credito ex art. 2901 c.c. va verificata con riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo, essendo sufficiente la mera esistenza del debito e non la sua concreta esigibilità (cfr., Cass. Sez. I, ordinanza n. 8650 del 1° aprile 2025).
Quanto, poi, alla natura dell'atto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Detto contratto è caratterizzato dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (cfr. Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n.
1503/98).
Proprio avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà va apprezzata la differenza fra il contratto de quo ed una donazione modale, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore R.G. n. 4010/2019
complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n.
7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere non sussistente tale sproporzione
(ancorché, al momento della stipula del contratto di trasferimento in corrispettivo di assistenza, e coabitassero con il padre Controparte_2 Parte_2
e, dunque, le prestazioni di assistenza dedotte in contratto - Controparte_1 si pensi alla fornitura continuativa di vitto e di generi alimentari - non erano destinate esclusivamente a ma erano effettuate anche nel Controparte_1 proprio interesse, come, per l'appunto, avviene in una relazione di convivenza) e, dunque, a voler qualificare l'atto impugnato del 28 febbraio 2018, repertorio n.
653 raccolta n. 505, quale atto a titolo oneroso, comunque l'azione revocatoria sarebbe meritevole di accoglimento.
Invero, essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito ed essendo necessario accertare, anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 18315/2015), la consapevolezza in capo al debitore ed ai terzi del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione; invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso, anteriore al sorgere di dette credito
(Cass. Sez. I, 5 luglio 2013 n. 16825), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista tale consapevolezza sia in capo al debitore Controparte_1
(vitaliziato), il quale ha posto in essere l'atto dispositivo dopo aver prestato la fideiussione e dopo diversi inviti stragiudiziali trasmessi dall'istituto bancario al fine di ripianare l'esposizione debitoria sia in capo ai di lui figli, Controparte_2
e , tenuto conto del rapporto di filiazione intercorrente tra i due Parte_2 soggetti, vincolo che rende estremamente inverosimile che e Controparte_2
peraltro conviventi con il padre all'epoca della stipula del Parte_5 contratto del 28 febbraio 2018 - non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. 16221/2019). R.G. n. 4010/2019
9. Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda proposta dall'attrice e va, pertanto, Parte_1 dichiarata l'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito del Notaio
dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito del Notaio del Per_1 Persona_1
25.02.2018 (rep. 653, racc. 505), trascritto in Avellino il 05 marzo 2018 ai numeri
3553 R.G./3031 R.P., dei seguenti beni immobili siti in Andretta (AV): a) nuda proprietà, gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore di , Controparte_3 del fabbricato sito in Andretta, alla c.da Pisciolo, della superficie di circa metri quadrati 515, comprensivo di abitazione censita nel N.C.E.U. al foglio 17, part. n.
752 sub 4 e locale ad uso negozio 752 sub 5, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; part. 752 sub 1, bene comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
part. 752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna;
b) piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada
Pisciolo, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di
Andretta al foglio 17, p.lla 783 sub 2, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103.
10. Conseguentemente, per tutte le ragioni esplicitate, deve provvedersi nel senso richiesto dall'attrice e, per l'effetto, va ordinato alla Conservatoria dei RR.II. competente per territorio di effettuare la annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia e dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
VA IL, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
4010/2019, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui
[...] R.G. n. 4010/2019
all'art. 2901 c.c. nei confronti della Parte_1 Parte_1
dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito del Notaio del
[...] Persona_1
25.02.2018 (rep. 653, racc. 505), trascritto in Avellino il 05 marzo 2018 ai numeri
3553 R.G./3031 R.P., dei seguenti beni immobili siti in Andretta (AV): a) nuda proprietà, gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore di , Controparte_3 del fabbricato sito in Andretta, alla c.da Pisciolo, della superficie di circa metri quadrati 515, comprensivo di abitazione censita nel N.C.E.U. al foglio 17, part. n.
752 sub 4 e locale ad uso negozio 752 sub 5, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; part. 752 sub 1, bene comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
part. 752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna;
b) piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada
Pisciolo, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di
Andretta al foglio 17, p.lla 783 sub 2, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103;
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
c) condanna i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice
[...] [...] delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per Parte_1 esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 23 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa VA IL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa VA IL ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4010 del R.G.A.C. dell'anno 2019 avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
UM (AV), alla via Olivieri snc, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Giovanni IO Terrazzano (C.F.
[...]
), con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Carlo C.F._1 del Balzo n. 59, presso lo studio dell'Avv. Ettore Freda;
ATTRICE
E
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
23 agosto 1969;
(C.F. ), nato ad [...] il Controparte_2 CodiceFiscale_3
10/05/1995;
( , nata in [...] Parte_2 CodiceFiscale_4 il 26.02.1999; tutti residenti in [...], alla c.da Pisciolo n. 38, rappresentati e difesi, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
PP RE (C.F. ), presso il cui studio sono CodiceFiscale_5 elettivamente domiciliati in Benevento, alla via dei Bersaglieri n.2;
CONVENUTI
CONCLUSIONI R.G. n. 4010/2019
All'udienza celebrata in data 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha convenuto in giudizio Parte_1
, IO e , al fine di sentir “Accertare che l'atto di Controparte_1 Pt_2 trasferimento immobiliare per atto Notaio del 25.02.2018 (rep. 653, Persona_1 racc. 505), trascritto in Avellino ai numeri 3553/3031, reca pregiudizio alle ragioni di credito della Banca attrice, avendo causato la diminuzione, la dispersione o comunque la estinzione della garanzia patrimoniale generica del debitore
; - per l'effetto, dichiarare inefficace e privo di qualsiasi effetto Controparte_1 giuridico ai sensi dell'art. 2901 c.c. per la Banca attrice il nominato atto di trasferimento immobiliare a rogito del 25.02.2018 (rep. 653, racc. Persona_1
505), trascritto in Avellino ai numeri 3553/3031, sui seguenti beni immobili in
Andretta a) nuda proprietà, gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore della sig.ra (altro fideiussore già nominato), del fabbricato in Controparte_3
Andretta, alla c. da Piscicolo, della superficie di circa metri quadrati 515, censita nel N.C.E.U. al foglio 17, particelle: 752 sub 4, via Pisciolo snc, piani 1-2, cat. A/2, classe 2, vani 8,5; 752 sub 5, contrada Pisciolo snc, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; 752 sub 1, bene comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna;
b) piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada
Pisciolo, poco discosta dall'abitazione innanzi descritta e ad essa pertinenziale, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di
Andreatta al foglio 17, p.lla 783 sub 2, contrada Piscolo snc, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103, con ordine al competente Conservatore dei registri immobiliari di Avellino di trascrivere/ annotare la emananda sentenza a margine dell'atto impugnato, con esonero da ogni responsabilità”. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
2. L'attrice, a sostegno della domanda, ha dedotto: R.G. n. 4010/2019
a) di esser creditrice di in forza dei decreti ingiuntivi Controparte_1 immediatamente esecutivi nn. 1154/2018 del 4 settembre 2018 e 1248/2018 emessi dal Tribunale di Avellino, rispettivamente, in data 04 settembre 2018 ed l'8 ottobre 2018 ed ottenuti per € 112.138,52 ed € 128.058,23, a cui va detratto l'importo di € 102.446,58 già versato dal Fondo di Garanzia ex L. 662/1986 in data 08 luglio 2019;
b) che il credito trae origine dal saldo debitore del contratto di conto corrente n.
5.305084 e dal debito residuo del mutuo chirografario n. 106272;
c) che entrambi i contratti sono stati stipulati dalla Parte_3
rispettivamente, in data 28 ottobre 2010 ed il 12
[...] maggio 2015 ed in riferimento ai contratti de quibus ha Controparte_1 prestato fideiussione in favore della Banca a garanzia del pagamento;
d) di aver, in data 26 maggio 2017, trasmesso a mezzo lettera raccomandata A/R alla debitrice principale ed ai fideiussori , e Controparte_1 Pt_3 CP_3 invito a prendere contatti con l'Agenzia di Lioni al fine di pianificare di comune accordo il rientro dall'intera esposizione debitoria e per verificare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dei rapporti di affidamento e, tuttavia, di non aver ricevuto riscontro;
e) di aver, in data 20 novembre 2017, inviato sollecito di pagamento a tutti gli obbligati in solido per ottenere il rientro e per la regolarizzazione dell'esposizione debitoria e di aver trasmesso ulteriore sollecito in data 29 gennaio 2018;
f) di aver appreso che, con atto per Notar del 25 febbraio 2018, Per_1 CP_1
ha trasferito, a titolo di corrispettivo di assistenza, ai suoi due figli
[...]
e la nuda proprietà, gravata dell'usufrutto generale Controparte_2 Pt_2 vitalizio in favore di , del fabbricato in Andretta nonché la Controparte_3 piena proprietà della porzione di locale terraneo ad uso deposito, di pertinenza dell'abitazione innanzi descritta;
g) che tale atto è successivo al sorgere del credito vantato dalla Banca;
h) che sussistono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per esperire l'azione revocatoria, in quanto il debitore ben conosceva il pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca sua creditrice;
i) che i terzi si sono avvantaggiati del trasferimento immobiliare ed erano ben consapevoli, in quanto conviventi con il padre, del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni creditizie;
R.G. n. 4010/2019
j) che, in data 13 luglio 2018, è stato dichiarato il fallimento della debitrice principale e del socio illimitatamente Parte_4 responsabile , sicché l'istituto bancario risulta ancor più Parte_3 pregiudicato nel suo diritto di vedere soddisfatte le proprie ragioni creditorie.
3. Si sono costituiti, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 dicembre 2019, , IO e , eccependo, in via Controparte_1 Pt_2 preliminare, la nullità della procura alle liti, in quanto posta su foglio separato e non a margine e generica, facendo la stessa riferimento ad un giudizio promosso contro i convenuti dinanzi al Tribunale di Avellino, senza alcuna specificazione in ordine al giudizio de quo.
Nel merito, i convenuti hanno concluso per l'infondatezza della domanda attorea, essendo la pretesa creditoria contestata, in quanto avverso il primo decreto ingiuntivo è stata interposta opposizione (R.G. n. 4122/2018) dai fideiussori che hanno eccepito la nullità della fideiussione ed avverso il secondo decreto ingiuntivo
è stata proposta opposizione recante R.G. 5022/2018 e l'opposta ha ricevuto, a deconto dell'importo ingiunto, la somma di € 102.446,58 da parte del Fondo di
Garanzia, così riducendosi dell'80% la pretesa creditoria avanzata.
Quanto all'eventus damni, hanno eccepito la capienza del proprio patrimonio rispetto alle pretese creditorie dell'istituto bancario, avendo la iscritto Pt_1 ipoteca giudiziale e poi avviato anche un procedimento esecutivo immobiliare sui beni di ed essendo i beni aggrediti ampiamente capienti Controparte_1 rispetto alle eventuali pretese creditorie della in base ai criteri OMI forniti Pt_1 dall'Osservatorio dell'Agenzia delle Entrate che individua i prezzi di riferimento per ogni Comune distinti per varie tipologie di immobili.
I convenuti hanno dedotto, circa la natura dell'atto, che trattasi di atto di trasferimento immobiliare a titolo oneroso, essendo previsto il corrispettivo di assistenza e non a titolo gratuito e che alcuna prova è stata offerta dall'attrice in ordine alla scientia damni ed al consilium fraudis anche dei terzi, atteso che i decreti ingiuntivi sono successivi all'atto dispositivo, in quanto emessi nel maggio
2018 e nel settembre 2018, a fronte dell'atto dispositivo compiuto in data 25 febbraio 2018 ed essendo la revoca e chiusura del conto corrente e la decadenza dal beneficio del termine del 14 giugno 2018.
4. Ciò premesso, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data 27 gennaio 2020, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. VI, R.G. n. 4010/2019
c.p.c. e, ritenuto, con ordinanza emessa in data 28 gennaio 2022, superfluo l'espletamento di C.T.U. estimativa, il presente giudizio è stato rinviato, in ultimo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 30 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove è stato trattenuto in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto reso dal Presidente del Tribunale di Avellino in pari data.
6. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della procura alle liti formulata dai convenuti.
Invero, nel caso di specie, la procura è apposta su foglio separato ma esso è materialmente congiunto all'atto e la collocazione immediatamente successiva alla pagina n. 7, ancorché scritta a penna, induce a ritenere che la procura sia stata validamente conferita per il giudizio alla quale afferisce.
Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso.
Invero, tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione.
A tanto aggiungasi che, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 cod. civ. e dall'art. 159 cod. proc. civ., nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti (Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 9 dicembre 2022, n.
36057).
7. Passando ad esaminare il merito della res controversa, ritiene il Tribunale che l'azione revocatoria proposta dalla Parte_1 sia fondata e che debba, pertanto, trovare accoglimento, sulla scorta delle
[...] motivazioni che seguono.
Occorre premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come è noto, riveste carattere personale e giova solo al creditore che la esercita. Il R.G. n. 4010/2019
rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito. Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma semplicemente determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato. Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, condizione indefettibile per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.
Con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito hanno tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa esser esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente. Dunque, il primo presupposto è la configurabilità, in capo all'attore, della qualifica di creditore che, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sussiste anche in presenza di un credito eventuale - credito litigioso - la cui esistenza è meramente eventuale per esser oggetto di contestazione nello stesso o in altro giudizio, qualunque sia la fonte della relativa obbligazione, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore, che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria avverso l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore (cfr.
Cass. SS. UU. 9440/2004). Dunque, l'azione revocatoria prevista dall'art. 2901
c.c. presuppone la sola esistenza di una ragione di credito e, ai fini dell'accoglimento di detta azione, non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche R.G. n. 4010/2019
eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata (Cass.
n. 23208/2016; Cass. n. 11755/2018).
In particolare, è stato evidenziato — con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere — che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso" ovvero delle ragioni di credito il cui accertamento sia ancora sub judice;
e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio
2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre
2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio
1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n. 8013).
Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è il cd. eventus damni, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche laddove, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito. Con specifico riferimento all'eventus damni, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901
c.c., l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibili infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre
2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).
Ed, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non è necessaria la prospettiva di un danno attuale ed immediato, bastando che, in conseguenza dell'attività dispositiva, posta fraudolentemente in atto dal debitore, si profili il semplice pericolo concreto che il debitore non adempia l'obbligazione e R.G. n. 4010/2019
che l'azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa (cfr. Cass. n.
7452/00; Cass. n. 2971/99; Cass. n. 11518/95). Il pregiudizio deve essere valutato alla stregua del tempo dell'atto dispositivo e deve permanere al momento della proposizione della domanda. A tal fine, l'onere probatorio del creditore si restringe per lo più alla variazione della garanzia patrimoniale senza necessità che sia provata l'entità e la natura del patrimonio del debitore dopo l'atto di disposizione, gravando sul convenuto l'onere di dimostrare l'insussistenza del rischio in ragione delle ampie residualità patrimoniali in raffronto all'entità della sua complessiva situazione debitoria (Cass. n. 7767/07).
Da tanto consegue che “grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (cfr. Cass. Ord., 18-06-
2019, n. 16221; Cass., ord., 19/07/2018, n. 19207, Cass. 3/02/2015, n.
1902/15).
Peraltro, sul pacifico assunto secondo cui, ai fini della revocabilità di un atto di disposizione compiuto dal debitore, non è necessario che da esso sia derivata la totale compromissione della consistenza del patrimonio dell'obbligato ma è sufficiente che, per effetto di un tale atto, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo
— in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali — grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. Civ., Sent. n. 15527/2004; conf. Cass. Civ., sent. n. 11471/2003).
Quanto all'ulteriore requisito da ritenersi sussistente, va rammentato che l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo (cd. consilium fraudis), la cui prova, come è noto, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria ma può anche essere fornita attraverso presunzioni. Dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il cennato requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere R.G. n. 4010/2019
anteriormente al sorgere del credito. E, invero, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessaria e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. scientia damni, ovvero della consapevolezza — in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità - di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.
Per converso, nell'ipotesi di dell'azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza
è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. consilium fraudis).
Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901
c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il discrimen tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza, anche risalente, evidenziando che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non pure nel suo accertamento giudiziale, sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato. (Cass. Civ., 25 novembre
1985, n. 5824; Cass. Civ., 8 maggio 1984, n. 2801; Corte Appello Milano, 27 ottobre 1967).
Ciò posto, resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'accertamento dell'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario;
requisito soggettivo che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. scientia damni) ove l'atto di disposizione sia successivo alla R.G. n. 4010/2019
nascita del credito, richiedendosi, invece, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. partecipatio fraudis) nel caso di atto di disposizione posto in essere prima del sorgere del credito.
Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'attore che agisce in revocatoria, deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è esperito il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. nonché il cd. eventus damni, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale generica per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore e, infine, il requisito soggettivo (nei termini innanzi specificati). É, invece, sul convenuto in revocatoria che grava l'onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio ben atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901
c.c..
8. Ciò premesso, ai fini della risoluzione della presente controversia, è necessario analizzare tutti gli elementi necessari in ordine alla configurabilità dell'esperimento dell'azione revocatoria.
Per quanto concerne la titolarità del credito vantato dalla Parte_1
risulta documentalmente provata l'esistenza in capo Parte_1 all'attrice di un credito derivante dall'inadempimento del contratto di conto corrente n.
5.305084 e del contratto di mutuo chirografario n. 106272, stipulati dalla società Parte_3 rispettivamente, in data 28 ottobre 2010 ed il 12 maggio 2015, in riferimento ai quali ha prestato fideiussione in favore della Banca a garanzia Controparte_1 del pagamento.
A fronte di tale esposizione debitoria l'istituto bancario ha dapprima, in data 25 maggio 2017, trasmesso invito volto a pianificare il piano di rientro dell'intera esposizione debitoria ed, in data 20 novembre 2017, ha trasmesso diffida volta a conseguire il rientro e per la regolarizzazione dell'esposizione debitoria ed, infine, in data 29 gennaio 2018, ha tramesso diffida stragiudiziale volta ad ottenere la regolarizzazione della posizione debitoria ed, in caso contrario, l'avvertimento ad agire giudizialmente.
Di talché, l'attrice ha agito giudizialmente innanzi al Tribunale di Avellino, richiedendo ed ottenendo i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi nn. R.G. n. 4010/2019
1154/2018 del 4 settembre 2018 e 1248/2018, emessi, rispettivamente, in data
04 settembre 2018 e l'8 ottobre 2018, avverso i quali sono poi state proposte opposizioni dai fideiussori e , recanti, Controparte_3 CP_1 rispettivamente, R.G. n. 4122/2018 e 5022/2018.
In pendenza del presente giudizio, il procedimento di opposizione recante R.G. n.
4122/2018 è stato definito dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 879/2025, con cui, in data 03 giugno 2025, è stata rigettata l'opposizione e, per l'effetto, è stato confermato e dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
1154/2018, con condanna degli opponenti alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite, mentre il giudizio di opposizione recante R.G. 5022/2018 è stato definito dal Tribunale di Avellino con sentenza n. 1066/2025, con cui, in data 02 luglio 2025, è stata parzialmente accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo n.
1248/2018 proposta da e e, per l'effetto, revocata Controparte_1 CP_3
l'ingiunzione monitoria, essendo stato detratto all'importo originariamente ingiunto quanto incassato dal per le PMI, con condanna degli opponenti al CP_4 pagamento della residua somma pari ad € 25.591,95, oltre interessi come richiesti.
Dunque, sussiste in capo all'attrice una ragione creditoria, atteso che, giova ripeterlo, ai fini dell'accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale e oggetto di contestazione, purché non manifestamente fondata.
Passando ad esaminare l'altro requisito essenziale ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria e, dunque, l'atto dispositivo del patrimonio con il quale il debitore ha recato pregiudizio alle ragioni creditorie, esso è stato individuato dall'attrice nell'atto per notar del 25 febbraio 2018, rep. n. 563 e Persona_1 racc. n. 505, denominato “trasferimento immobiliare in corrispettivo di assistenza”, con cui a titolo di corrispettivo per gli obblighi di Controparte_1 assistenza morale e di mantenimento assunti vita natural durante dai figli,
e , ha trasferito in favore di quest'ultimi la nuda Controparte_2 Parte_2 proprietà (già gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore della sig.ra
) del fabbricato sito in Andretta, alla c. da Piscicolo, della Controparte_3 superficie di circa metri quadrati 515, censito nel N.C.E.U. al foglio 17, particelle:
752 sub 4, via Pisciolo snc, piani 1-2, cat. A/2, classe 2, vani 8,5; 752 sub 5, contrada Pisciolo snc, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; 752 sub 1, bene R.G. n. 4010/2019
comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna e la piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada Pisciolo, poco discosta dall'abitazione innanzi descritta e ad essa pertinenziale, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di Andreatta al foglio 17, p.lla
783 sub 2, contrada Piscolo snc, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103.
Ciò posto, si rileva che l'atto dispositivo impugnato non può non ritenersi pregiudizievole per l'interesse creditorio dell'istituto bancario, avendo questo prodotto l'effetto di sottrare i beni immobili ivi indicati alla garanzia patrimoniale dei creditori, rendendoli indisponibili all'eventuale esecuzione forzata.
A tanto aggiungasi che a tali fini è sufficiente che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito.
Di talché, mentre l'attrice ha provato la compromissione della garanzia patrimoniale, dal canto suo, il debitore ha eccepito la capienza del proprio patrimonio, allegando all'uopo la visura dei registri immobiliari.
Tuttavia, quanto alla consistenza del patrimonio del debitore Controparte_1
(non assumendo alcun rilievo ai fini che ci occupano la consistenza patrimoniale di
, soggetto estraneo al presente giudizio), rileva il Tribunale Controparte_3 che trattasi di vigneti e seminativi di poche are ed il cui valore commerciale non è certamente equiparabile al trasferimento immobiliare effettuato in favore dei figli e . Controparte_2 Pt_2
Tra l'altro, parte convenuta, cui spetta provare in giudizio i fatti contrari a quelli dell'attrice ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c., avrebbe potuto allegare una perizia giurata estimativa sul valore di tali terreni, al fine di corroborare la propria argomentazione difensiva, non essendo obbligato il Giudice a supplire con una
C.T.U. all'inerzia probatoria di una parte (cfr., Cass. sent. n. 9060/03).
Ad ogni buon conto, pur essendo il debitore titolare di vigneti e seminativi, indubbiamente con l'atto di trasferimento immobiliare oggetto del presente giudizio ha prodotto una modifica quantitativa e qualitativa del suo patrimonio tale da rendere più difficoltosa l'esecuzione del creditore (Cass., sent. n. 21492/11 cit.)
e tanto basta ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria. R.G. n. 4010/2019
Deve, pertanto, ritenersi sussistente il presupposto dell'eventus damni.
Quanto al requisito soggettivo, lo stesso deve essere valutato avuto riguardo alla natura dell'atto dispositivo (gratuito ovvero oneroso) ed al momento in cui è stato posto in essere.
Sul punto, ritiene il Tribunale che l'atto dispositivo sia stato posto in essere successivamente all'insorgenza del credito, atteso che le fideiussioni sono state rilasciate in data 28 ottobre 2010 e, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di dell'azione revocatoria ordinaria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, l'anteriorità del credito ex art. 2901 c.c. va verificata con riferimento al momento dell'accreditamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo, essendo sufficiente la mera esistenza del debito e non la sua concreta esigibilità (cfr., Cass. Sez. I, ordinanza n. 8650 del 1° aprile 2025).
Quanto, poi, alla natura dell'atto, va richiamato il costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale.
Detto contratto è caratterizzato dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (cfr. Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n.
1503/98).
Proprio avendo riguardo all'elemento dell'aleatorietà va apprezzata la differenza fra il contratto de quo ed una donazione modale, poiché il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore R.G. n. 4010/2019
complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n.
7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione).
Nel caso di specie, anche a voler ritenere non sussistente tale sproporzione
(ancorché, al momento della stipula del contratto di trasferimento in corrispettivo di assistenza, e coabitassero con il padre Controparte_2 Parte_2
e, dunque, le prestazioni di assistenza dedotte in contratto - Controparte_1 si pensi alla fornitura continuativa di vitto e di generi alimentari - non erano destinate esclusivamente a ma erano effettuate anche nel Controparte_1 proprio interesse, come, per l'appunto, avviene in una relazione di convivenza) e, dunque, a voler qualificare l'atto impugnato del 28 febbraio 2018, repertorio n.
653 raccolta n. 505, quale atto a titolo oneroso, comunque l'azione revocatoria sarebbe meritevole di accoglimento.
Invero, essendo l'atto di disposizione successivo al sorgere del credito ed essendo necessario accertare, anche tramite presunzioni (cfr. Cass. n. 18315/2015), la consapevolezza in capo al debitore ed ai terzi del pregiudizio da esso arrecato al creditore tramite il compimento dell'atto dispositivo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione; invece, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso, anteriore al sorgere di dette credito
(Cass. Sez. I, 5 luglio 2013 n. 16825), ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista tale consapevolezza sia in capo al debitore Controparte_1
(vitaliziato), il quale ha posto in essere l'atto dispositivo dopo aver prestato la fideiussione e dopo diversi inviti stragiudiziali trasmessi dall'istituto bancario al fine di ripianare l'esposizione debitoria sia in capo ai di lui figli, Controparte_2
e , tenuto conto del rapporto di filiazione intercorrente tra i due Parte_2 soggetti, vincolo che rende estremamente inverosimile che e Controparte_2
peraltro conviventi con il padre all'epoca della stipula del Parte_5 contratto del 28 febbraio 2018 - non fossero a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (cfr. Cass. 16221/2019). R.G. n. 4010/2019
9. Alla luce di siffatte evidenze, accertata la sussistenza dei presupposti dell'actio pauliana, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda proposta dall'attrice e va, pertanto, Parte_1 dichiarata l'inefficacia dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito del Notaio
dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito del Notaio del Per_1 Persona_1
25.02.2018 (rep. 653, racc. 505), trascritto in Avellino il 05 marzo 2018 ai numeri
3553 R.G./3031 R.P., dei seguenti beni immobili siti in Andretta (AV): a) nuda proprietà, gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore di , Controparte_3 del fabbricato sito in Andretta, alla c.da Pisciolo, della superficie di circa metri quadrati 515, comprensivo di abitazione censita nel N.C.E.U. al foglio 17, part. n.
752 sub 4 e locale ad uso negozio 752 sub 5, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; part. 752 sub 1, bene comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
part. 752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna;
b) piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada
Pisciolo, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di
Andretta al foglio 17, p.lla 783 sub 2, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103.
10. Conseguentemente, per tutte le ragioni esplicitate, deve provvedersi nel senso richiesto dall'attrice e, per l'effetto, va ordinato alla Conservatoria dei RR.II. competente per territorio di effettuare la annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c..
11. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza dei convenuti ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. N.
147/2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto della valore della controversia (determinato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 55/2014, avuto riguardo alle ragioni di credito dell'attrice) e delle attività difensive effettivamente espletate, valori minimi, in ragione della non particolare complessità della controversia e dell'assenza di attività di assunzione della prova.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dr.ssa
VA IL, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
4010/2019, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta dalla Parte_1
e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ai sensi e per gli effetti di cui
[...] R.G. n. 4010/2019
all'art. 2901 c.c. nei confronti della Parte_1 Parte_1
dell'atto di trasferimento immobiliare a rogito del Notaio del
[...] Persona_1
25.02.2018 (rep. 653, racc. 505), trascritto in Avellino il 05 marzo 2018 ai numeri
3553 R.G./3031 R.P., dei seguenti beni immobili siti in Andretta (AV): a) nuda proprietà, gravata dall'usufrutto generale vitalizio in favore di , Controparte_3 del fabbricato sito in Andretta, alla c.da Pisciolo, della superficie di circa metri quadrati 515, comprensivo di abitazione censita nel N.C.E.U. al foglio 17, part. n.
752 sub 4 e locale ad uso negozio 752 sub 5, piano T, cat. C/1, classe 3, mq. 229; part. 752 sub 1, bene comune non censibile, corte antistante, pertinenza esclusiva;
part. 752 sub 2, bene comune non censibile, scala esterna;
b) piena proprietà di porzione di locale terraneo ad uso deposito, alla medesima contrada
Pisciolo, della superficie – essa porzione – di circa mq. 103, censita nel N.C.E.U. di
Andretta al foglio 17, p.lla 783 sub 2, piano T, cat. C/2, classe 2 mq. 103;
b) ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine della trascrizione dell'atto revocato ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
c) condanna i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 Parte_2
, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'attrice
[...] [...] delle spese di lite, che liquida in € 786,00 per Parte_1 esborsi ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in data 23 ottobre 2025
Il Giudice dr.ssa VA IL