Art. 143. Rimborso spese all'impiegato prosciolto L'impiegato prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per comparire innanzi alla Commissione.
Puo' chiedere, altresi' che gli sia, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarre copia. Il rimborso e' dovuto nella misura prevista dalla legge per l'indennita' di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito.
Puo' chiedere, altresi' che gli sia, corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per il tempo strettamente indispensabile per prendere visione degli atti del procedimento ed estrarre copia. Il rimborso e' dovuto nella misura prevista dalla legge per l'indennita' di missione.
La domanda prevista dal comma precedente deve essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto che proscioglie l'impiegato da ogni addebito.