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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
22/10/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5044/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/10/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MELE LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 64
24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CA EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via Matris Domini, n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/10/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 02/09/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti de
[...] [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_1 quest'ultima società per i lavori restringenti l'alveo del corso d'acqua tra le proprietà delle due parti, nonché la condanna di tale ente al ripristino dello status quo ante ed all'ulteriore risarcimento dei danni per equivalente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande e comunque chiedeva il rigetto delle medesime, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 22/10/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Premessa la giurisdizione del Tribunale adito per la controversia de qua (in base ai principi di Cass. Sez. 3, sent. del 18/05/2015, n. 10128, Rv. 635420 – 01, incidentalmente enuncianti la pertinenza del Giudice ordinario per le opere che incidano sulle acque in guisa tale da far sorgere una responsabilità – almeno in questo caso – di un soggetto privato), le domande attoree sono solo in parte fondate e da accogliersi, dovendo essere rigettate per il resto.
3. In particolare e anzitutto, sono fondate, nei limiti e nei termini che seguono, le domande di acclaramento della
2 responsabilità della convenuta per i lavori restringenti l'alveo del corso d'acqua tra le proprietà delle due parti, nonché di condanna della società al ripristino dello status quo ante.
3.1. Va preliminarmente rilevato come tale causa petendi azionata dall'attore è ravvisabile nel combinato disposto degli artt. 917, secondo comma, c.c. e dell'art. 2058 c.c.: quanto al primo, esso fonda l'obbligazione risarcitoria in capo al soggetto che, proprietario di sponda ed argini di un corso d'acqua, ponga in essere colpevolmente opere varianti lo scorrere del flusso in guisa tale da impattare sull'altrui sfera giuridica;
quanto alla seconda disposizione citata, essa è pertinente alla fattispecie de qua in ragione di come “La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio (…) integra un'azione di risarcimento in forma specifica” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del
27/11/2023, n. 32898, Rv. 669627 - 01).
3.2. Ebbene, l'istruttoria ha confermato la responsabilità della convenuta in base a tali disposizioni. Pacifico ed ammesso anche dalla convenuta che si abbia riguardo a propri lavori sull'argine, dopo che un dipendente di una subappaltatrice di questi aveva causato un crollo della muratura posta a barriera del corso d'acqua (così pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 3 allegato alla stessa, atti a smentire le tardive contestazioni in merito, sollevate solo in sede di discussione ex art. 281sexies c.p.c.). Acclarato, invece, in via definitiva dalla
CTU espletata – cui ritiene il Giudicante di dover avere riguardo, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – che i lavori de quibus abbiano imprudentemente ristretto l'alveo del corso d'acqua, così aggravando “nei periodi di piena [l']azione della forza della corrente dell'acqua con erosione della sponda e in particolare con l'estirpazione della vegetazione arbustiva” sulla proprietà attorea, oltre che determinando “maggiori rischi sia di esondazione del torrente durante gli eventi di piena che di danneggiamento della proprietà (così pag. 3-4 Parte_1
3 della relazione dell'ausiliario del giudice); a ciò si aggiunge come la “perdita dell'andamento rettilineo” della muratura, a causa dei lavori della convenuta, possa determinare il rischio di nuove rotture della tubatura fognaria ivi attigua e di ulteriore fuoriuscita di acque reflue, idonee a determinare l'insalubrità della frontista proprietà attorea (in tal senso pag.
4-5 della
CTU).
Tali conclusioni implicano inevitabilmente la condanna ex art. 2058 c.c. della convenuta al ripristino dello status quo ante, stante l'attitudine di quanto esposto dal consulente e dei lavori censurati a determinare nuovi episodi di danni alla proprietà (se non anche alla persona stessa) dell'attore.
3.3. Non smentiscono quanto suesposto le ulteriori difese della convenuta.
3.3.1. Anzitutto, non rilevano le eccezioni di tale società laddove sottese ad evidenziare l'eventuale responsabilità di altri enti: nessuna delle prospettate condotte di questi assurge a quella eccezionalità e straordinarietà di cui all'art. 41, comma
2, c.p., di talché tale deduzione al massimo potrebbe fondare una ipotetica responsabilità solidale di più soggetti ex art. 2055
c.c., ma ciò non esclude di per sé l'esigibilità della condanna ex art. 2058 c.c. qui disposta.
3.3.2. In secondo luogo, non giovano alla posizione della convenuta le disposizioni del R.D. n. 523 del 1904, indicate a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, considerato come tali norme non derogano (e, anzi, anche a voler ipotizzare una antinomia, sono anteriori e, dunque, recessive) alla suesposta disciplina normativa in tema di responsabilità aquiliana.
3.3.3. In terzo luogo, non risulta comprovato che quanto interessabile dai lavori prescritti ex art. 2058 c.c. non sia più di proprietà della convenuta o sia altrimenti impossibile per quest'ultima società, e ciò anche a non voler evincere, peraltro, una situazione esattamente opposta proprio dal doc. 3 di tale parte.
4 3.3.4. Conclusioni differenti nemmeno possono essere tratte dai non impugnati provvedimenti che hanno assentito i lavori qui censurati e/o dalle relazioni peritali dei relativi procedimenti amministrativi. Anzitutto queste ultime non possono avere ex se una definitiva rilevanza probatoria, viste la loro elaborazione in assenza del contraddittorio tra le parti processuali e, dunque, la richiamabilità analogica di quanto enunciato dalla giurisprudenza a proposito del carente valore dimostrativo delle perizie di parte
(ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017,
Rv. 645101 – 01, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv.
626469 - 01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 708 del 02/04/1964, Rv.
300987 - 01). Quanto ai dedotti provvedimenti amministrativi, premessa la permanenza della giurisdizione del Tribunale adito anche laddove il fatto illecito sia stato autorizzato amministrativamente (così Sez. U., sent. del 12/03/2008, n. 6535,
Rv. 602478 – 01), l'assenso anche non impugnato della P.A. non scrimina ex se i lavori del privato nei rapporti con i terzi danneggiati dagli stessi, come analogicamente rilevabile dai principi di Cass. Sez. 2, 20/01/2003, n. 742, Rv. 559868 – 01, se non, più in generale, dall'ultrattiva disapplicabilità degli atti amministrativi non impugnati, sancita da parte della giurisprudenza (in tal senso, Sez. U., sent. dell'08/01/1983, n.
134, Rv. 424934 – 01 e Cass. Sez. 2, sent. del 09/07/1987, n.
5982, Rv. 454357 – 01, quest'ultima citata anche da Trib. Pavia, sent. n. 1236 del 2024).
3.3.5. Parimenti le osservazioni alla bozza di CTU non inficiano le conclusioni suesposte e l'attendibilità di tale relazione dell'ausiliario del giudice. Invero, oltre a richiamarsi quanto indicato al punto 3.3.4. circa la mancanza di valore probatorio delle perizie di parte e/o formatasi al di fuori del contraddittorio processuale,
A. non inficia la validità di tale consulenza tecnica d'ufficio quanto lamentato circa la mancata trasmissione delle fotografie, essendo già le stesse in possesso dei TP (così il verbale delle operazioni peritali del 15/04/2025) e, in
5 ogni caso, avendo i medesimi partecipato alla visione dello stato di fatto immortalato in loco,
B. sono irrilevanti le deduzioni circa i lavori di ripristino ed il loro costo, considerato come gli uni e l'altro (sebbene avrebbero potuto definire gli estremi di una non raggiunta soluzione bonaria della controversia) afferiscano alle modalità di esecuzione della presente sentenza, la definizione delle quali, ex art. 612 e ss. c.p.c., non attiene al presente procedimento di cognizione,
C. non impatta sulla responsabilità della convenuta l'effettiva misura della riduzione dell'alveo, considerato come, da un lato, il quantum della stessa non inficia l'an del contributo eziologico della medesima al pregiudizio alla proprietà attorea, mentre, dall'altro, “il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (così pag. 4 di Cass. Sez. L., sent. del 21/11/2016,
n. 23653, Rv. 641713 - 01),
D. quanto eccepito sul piano delle vicende amministrative concernente la tubazione fognaria non muta le conclusioni della presente pronuncia, alla luce di quanto già indicato al punto 3.3.4. della presente motivazione;
E. correttamente il CTU non ha acquisito altra documentazione non tempestivamente prodotta e, comunque, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, superflua per rilevare l'an del restringimento dell'alveo.
3.3.6. Occorre, infine, evidenziare come nulla sia stato argomentato circa una ipotetica eccessiva onerosità ex art. 2058
6 c.c., comunque da ritenersi insussistente – quantomeno – alla luce dello scenario di ulteriore sversamento di liquidi reflui ed ambiente insalubre della proprietà attorea, determinabile in caso di nuova rottura della tubazione fognaria cui contribuisca, secondo quanto rilevato dal CTU, l'andamento della muratura imperitamente innovato dalla convenuta.
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento per equivalente formulata da parte attrice per difetto di allegazione.
Invero, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 171ter c.p.c. oggi, al pari della prima ex art. 183, comma 6, c.p.c. previgente (sul punto, ex multis, Trib.
Milano 23-5-2013, e così anche Corte d'Appello di Milano 13-1-
2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016
– 01, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale
Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter,
n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024, Trib.
Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), l'attore non ha allegato specifici e quantificabili danni-conseguenza risarcibili, tali non potendo essere i meri
“disagi” indicati in citazione, o quanto intempestivamente e indimostratamente indicato circa “spese legali, consulenza e specialistiche” nelle note scritte del 26/09/2025.
5. La parziale soccombenza della convenuta e la natura tecnica dei rilievi suesposti escludono che le difese attoree, pur laddove parzialmente infondate, siano suscettibili di condanna ex art. 96
c.p.c., come richiesto dalla società.
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'attore, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, lo scaglione tra € 26.001,00 e € 52.000,00 (vuoi alla luce del costo lordo di € 47.912,00 dei lavori da eseguirsi ed indicati a pag. 10-11 della CTU, vuoi, altrimenti, per l'indeterminabilità della non difficilmente affrontabile domanda
7 ex art. 2058 c.c.), la nota spese depositata, la compensazione di
1/3 delle spese giudiziali per la soccombenza attorea sulla domanda di risarcimento per equivalente, in € 176,00 per spese vive (già decurtate di 1/3) ed € 4.467,00 per compensi (fase di mediazione € 536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva
€ 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria, in ragione della conclusione del giudizio con una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., e con la successiva decurtazione di 1/3 sull'ammontare complessivo dei compensi), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del
12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza in relazione alla domanda ex art. 2058 c.c., e sono poste definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori, visto che tali operazioni peritali si sono rese necessarie solamente in relazione a detta azione, rispetto alla quale la società convenuta è integralmente soccombente.
7. Nulla di diverso si provvede sulle spese processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 6773/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, essendo il rigetto della relativa domanda cautelare motivato sulla carenza di periculum in mora tipico di quel giudizio sommario, ancorché assente nel presente procedimento a cognizione piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
8 1. Accertata e dichiarata la responsabilità de Controparte_1 nei termini indicati in parte motiva, condanna CP_1
al ripristino, in favore di dello
[...] Parte_1 stato dei luoghi controversi a come si trovavano prima dell'inizio dei lavori edili censurati, vale a dire ristabilendo l'originaria ampiezza dell'alveo del torrente
TT e provvedendo a fissare in maniera stabile, duratura e sicura la condotta fognaria in PVC al muro spondale in calcestruzzo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
176,00 per spese vive ed € 4.467,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso Co decreto, definitivamente ed integralmente a carico de
, con i conseguenti obblighi restitutori;
CP_1
5. Nulla provvede sulle spese processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 6773/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo.
Bergamo, 23/10/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
22/10/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 5044/2024 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
22/10/2025, promossa da
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MELE LORENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 64
24121 BERGAMO, giusta procura in calce all'atto di citazione,
ATTORE, nei confronti di
C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to
CA EL ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in Bergamo, via Matris Domini, n. 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTA,
1 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni come da verbale di udienza del 22/10/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 02/09/2024, Parte_1
promuoveva il presente giudizio nei confronti de
[...] [...]
chiedendo l'accertamento della responsabilità di CP_1 quest'ultima società per i lavori restringenti l'alveo del corso d'acqua tra le proprietà delle due parti, nonché la condanna di tale ente al ripristino dello status quo ante ed all'ulteriore risarcimento dei danni per equivalente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, eccepiva l'inammissibilità delle avverse domande e comunque chiedeva il rigetto delle medesime, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., veniva espletata CTU;
il Giudice, quindi, rinviava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione, all'udienza del 22/10/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo,
c.p.c.
2. Premessa la giurisdizione del Tribunale adito per la controversia de qua (in base ai principi di Cass. Sez. 3, sent. del 18/05/2015, n. 10128, Rv. 635420 – 01, incidentalmente enuncianti la pertinenza del Giudice ordinario per le opere che incidano sulle acque in guisa tale da far sorgere una responsabilità – almeno in questo caso – di un soggetto privato), le domande attoree sono solo in parte fondate e da accogliersi, dovendo essere rigettate per il resto.
3. In particolare e anzitutto, sono fondate, nei limiti e nei termini che seguono, le domande di acclaramento della
2 responsabilità della convenuta per i lavori restringenti l'alveo del corso d'acqua tra le proprietà delle due parti, nonché di condanna della società al ripristino dello status quo ante.
3.1. Va preliminarmente rilevato come tale causa petendi azionata dall'attore è ravvisabile nel combinato disposto degli artt. 917, secondo comma, c.c. e dell'art. 2058 c.c.: quanto al primo, esso fonda l'obbligazione risarcitoria in capo al soggetto che, proprietario di sponda ed argini di un corso d'acqua, ponga in essere colpevolmente opere varianti lo scorrere del flusso in guisa tale da impattare sull'altrui sfera giuridica;
quanto alla seconda disposizione citata, essa è pertinente alla fattispecie de qua in ragione di come “La domanda volta alla condanna del convenuto all'esecuzione delle opere necessarie per eliminare la causa del pregiudizio (…) integra un'azione di risarcimento in forma specifica” (così, ex multis, Cass. Sez. 3, ord. del
27/11/2023, n. 32898, Rv. 669627 - 01).
3.2. Ebbene, l'istruttoria ha confermato la responsabilità della convenuta in base a tali disposizioni. Pacifico ed ammesso anche dalla convenuta che si abbia riguardo a propri lavori sull'argine, dopo che un dipendente di una subappaltatrice di questi aveva causato un crollo della muratura posta a barriera del corso d'acqua (così pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta e doc. 3 allegato alla stessa, atti a smentire le tardive contestazioni in merito, sollevate solo in sede di discussione ex art. 281sexies c.p.c.). Acclarato, invece, in via definitiva dalla
CTU espletata – cui ritiene il Giudicante di dover avere riguardo, in quanto condotta con un criterio d'indagine serio, razionale ed osservante i quesiti proposti – che i lavori de quibus abbiano imprudentemente ristretto l'alveo del corso d'acqua, così aggravando “nei periodi di piena [l']azione della forza della corrente dell'acqua con erosione della sponda e in particolare con l'estirpazione della vegetazione arbustiva” sulla proprietà attorea, oltre che determinando “maggiori rischi sia di esondazione del torrente durante gli eventi di piena che di danneggiamento della proprietà (così pag. 3-4 Parte_1
3 della relazione dell'ausiliario del giudice); a ciò si aggiunge come la “perdita dell'andamento rettilineo” della muratura, a causa dei lavori della convenuta, possa determinare il rischio di nuove rotture della tubatura fognaria ivi attigua e di ulteriore fuoriuscita di acque reflue, idonee a determinare l'insalubrità della frontista proprietà attorea (in tal senso pag.
4-5 della
CTU).
Tali conclusioni implicano inevitabilmente la condanna ex art. 2058 c.c. della convenuta al ripristino dello status quo ante, stante l'attitudine di quanto esposto dal consulente e dei lavori censurati a determinare nuovi episodi di danni alla proprietà (se non anche alla persona stessa) dell'attore.
3.3. Non smentiscono quanto suesposto le ulteriori difese della convenuta.
3.3.1. Anzitutto, non rilevano le eccezioni di tale società laddove sottese ad evidenziare l'eventuale responsabilità di altri enti: nessuna delle prospettate condotte di questi assurge a quella eccezionalità e straordinarietà di cui all'art. 41, comma
2, c.p., di talché tale deduzione al massimo potrebbe fondare una ipotetica responsabilità solidale di più soggetti ex art. 2055
c.c., ma ciò non esclude di per sé l'esigibilità della condanna ex art. 2058 c.c. qui disposta.
3.3.2. In secondo luogo, non giovano alla posizione della convenuta le disposizioni del R.D. n. 523 del 1904, indicate a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta, considerato come tali norme non derogano (e, anzi, anche a voler ipotizzare una antinomia, sono anteriori e, dunque, recessive) alla suesposta disciplina normativa in tema di responsabilità aquiliana.
3.3.3. In terzo luogo, non risulta comprovato che quanto interessabile dai lavori prescritti ex art. 2058 c.c. non sia più di proprietà della convenuta o sia altrimenti impossibile per quest'ultima società, e ciò anche a non voler evincere, peraltro, una situazione esattamente opposta proprio dal doc. 3 di tale parte.
4 3.3.4. Conclusioni differenti nemmeno possono essere tratte dai non impugnati provvedimenti che hanno assentito i lavori qui censurati e/o dalle relazioni peritali dei relativi procedimenti amministrativi. Anzitutto queste ultime non possono avere ex se una definitiva rilevanza probatoria, viste la loro elaborazione in assenza del contraddittorio tra le parti processuali e, dunque, la richiamabilità analogica di quanto enunciato dalla giurisprudenza a proposito del carente valore dimostrativo delle perizie di parte
(ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017,
Rv. 645101 – 01, Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013, Rv.
626469 - 01, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 708 del 02/04/1964, Rv.
300987 - 01). Quanto ai dedotti provvedimenti amministrativi, premessa la permanenza della giurisdizione del Tribunale adito anche laddove il fatto illecito sia stato autorizzato amministrativamente (così Sez. U., sent. del 12/03/2008, n. 6535,
Rv. 602478 – 01), l'assenso anche non impugnato della P.A. non scrimina ex se i lavori del privato nei rapporti con i terzi danneggiati dagli stessi, come analogicamente rilevabile dai principi di Cass. Sez. 2, 20/01/2003, n. 742, Rv. 559868 – 01, se non, più in generale, dall'ultrattiva disapplicabilità degli atti amministrativi non impugnati, sancita da parte della giurisprudenza (in tal senso, Sez. U., sent. dell'08/01/1983, n.
134, Rv. 424934 – 01 e Cass. Sez. 2, sent. del 09/07/1987, n.
5982, Rv. 454357 – 01, quest'ultima citata anche da Trib. Pavia, sent. n. 1236 del 2024).
3.3.5. Parimenti le osservazioni alla bozza di CTU non inficiano le conclusioni suesposte e l'attendibilità di tale relazione dell'ausiliario del giudice. Invero, oltre a richiamarsi quanto indicato al punto 3.3.4. circa la mancanza di valore probatorio delle perizie di parte e/o formatasi al di fuori del contraddittorio processuale,
A. non inficia la validità di tale consulenza tecnica d'ufficio quanto lamentato circa la mancata trasmissione delle fotografie, essendo già le stesse in possesso dei TP (così il verbale delle operazioni peritali del 15/04/2025) e, in
5 ogni caso, avendo i medesimi partecipato alla visione dello stato di fatto immortalato in loco,
B. sono irrilevanti le deduzioni circa i lavori di ripristino ed il loro costo, considerato come gli uni e l'altro (sebbene avrebbero potuto definire gli estremi di una non raggiunta soluzione bonaria della controversia) afferiscano alle modalità di esecuzione della presente sentenza, la definizione delle quali, ex art. 612 e ss. c.p.c., non attiene al presente procedimento di cognizione,
C. non impatta sulla responsabilità della convenuta l'effettiva misura della riduzione dell'alveo, considerato come, da un lato, il quantum della stessa non inficia l'an del contributo eziologico della medesima al pregiudizio alla proprietà attorea, mentre, dall'altro, “il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (così pag. 4 di Cass. Sez. L., sent. del 21/11/2016,
n. 23653, Rv. 641713 - 01),
D. quanto eccepito sul piano delle vicende amministrative concernente la tubazione fognaria non muta le conclusioni della presente pronuncia, alla luce di quanto già indicato al punto 3.3.4. della presente motivazione;
E. correttamente il CTU non ha acquisito altra documentazione non tempestivamente prodotta e, comunque, diversamente da quanto eccepito dalla convenuta, superflua per rilevare l'an del restringimento dell'alveo.
3.3.6. Occorre, infine, evidenziare come nulla sia stato argomentato circa una ipotetica eccessiva onerosità ex art. 2058
6 c.c., comunque da ritenersi insussistente – quantomeno – alla luce dello scenario di ulteriore sversamento di liquidi reflui ed ambiente insalubre della proprietà attorea, determinabile in caso di nuova rottura della tubazione fognaria cui contribuisca, secondo quanto rilevato dal CTU, l'andamento della muratura imperitamente innovato dalla convenuta.
4. Deve, invece, essere rigettata la domanda di risarcimento per equivalente formulata da parte attrice per difetto di allegazione.
Invero, entro il termine di maturazione delle preclusioni assertive coincidente con la scadenza per il deposito della prima memoria ex art. 171ter c.p.c. oggi, al pari della prima ex art. 183, comma 6, c.p.c. previgente (sul punto, ex multis, Trib.
Milano 23-5-2013, e così anche Corte d'Appello di Milano 13-1-
2016, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/09/2017, Rv. 646016
– 01, Corte d'appello di Brescia, sent. n. 730 del 2019, Tribunale
Monza, sez. IV, 09/04/2019, n. 818, Trib. Lanciano, sent. n. 165 del 2020 e, circa l'estensione di tali principi all'art. 171ter,
n. 1), c.p.c., Trib. Bergamo, sent. n. 957 del 2024, Trib.
Bergamo, sent. n. 1286 del 2024 e pag. 17 di Cass., ord. n. 4410 del 2025), l'attore non ha allegato specifici e quantificabili danni-conseguenza risarcibili, tali non potendo essere i meri
“disagi” indicati in citazione, o quanto intempestivamente e indimostratamente indicato circa “spese legali, consulenza e specialistiche” nelle note scritte del 26/09/2025.
5. La parziale soccombenza della convenuta e la natura tecnica dei rilievi suesposti escludono che le difese attoree, pur laddove parzialmente infondate, siano suscettibili di condanna ex art. 96
c.p.c., come richiesto dalla società.
6. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte convenuta e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore dell'attore, considerati le tariffe forensi del D.M. n.
55/2014, lo scaglione tra € 26.001,00 e € 52.000,00 (vuoi alla luce del costo lordo di € 47.912,00 dei lavori da eseguirsi ed indicati a pag. 10-11 della CTU, vuoi, altrimenti, per l'indeterminabilità della non difficilmente affrontabile domanda
7 ex art. 2058 c.c.), la nota spese depositata, la compensazione di
1/3 delle spese giudiziali per la soccombenza attorea sulla domanda di risarcimento per equivalente, in € 176,00 per spese vive (già decurtate di 1/3) ed € 4.467,00 per compensi (fase di mediazione € 536,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva
€ 1.204,00, fase istruttoria € 1.806,00, fase decisoria €
1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase decisoria, in ragione della conclusione del giudizio con una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c., e con la successiva decurtazione di 1/3 sull'ammontare complessivo dei compensi), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
6.1. Nel mero riparto interno delle spese giudiziali e fatta salva la solidarietà delle parti in base al decreto di liquidazione del compenso (così, ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23133 del
12/11/2015), le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso decreto, seguono la soccombenza in relazione alla domanda ex art. 2058 c.c., e sono poste definitivamente ed integralmente a carico di parte convenuta, con i conseguenti obblighi restitutori, visto che tali operazioni peritali si sono rese necessarie solamente in relazione a detta azione, rispetto alla quale la società convenuta è integralmente soccombente.
7. Nulla di diverso si provvede sulle spese processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 6773/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo, essendo il rigetto della relativa domanda cautelare motivato sulla carenza di periculum in mora tipico di quel giudizio sommario, ancorché assente nel presente procedimento a cognizione piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
8 1. Accertata e dichiarata la responsabilità de Controparte_1 nei termini indicati in parte motiva, condanna CP_1
al ripristino, in favore di dello
[...] Parte_1 stato dei luoghi controversi a come si trovavano prima dell'inizio dei lavori edili censurati, vale a dire ristabilendo l'originaria ampiezza dell'alveo del torrente
TT e provvedendo a fissare in maniera stabile, duratura e sicura la condotta fognaria in PVC al muro spondale in calcestruzzo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese processuali, liquidate in € Parte_1
176,00 per spese vive ed € 4.467,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e rimborso spese generali del 15%;
4. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato e già emesso Co decreto, definitivamente ed integralmente a carico de
, con i conseguenti obblighi restitutori;
CP_1
5. Nulla provvede sulle spese processuali del pregresso procedimento di ATP, n. 6773/2023 r.g. del Tribunale civile di Bergamo.
Bergamo, 23/10/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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