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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 381/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2022 R.G.
promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Parte_1 C.F._1
AL e AN TO in forza di procura agli atti;
- Attore -
contro
:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano La Controparte_1 C.F._2
Porta e Serafina A.M. Cefola, in forza di procura agli atti;
- Convenuto -
e
contro
:
(C.F. e P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 procuratore pro tempore, (C.F.: ) e Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Giulio CP_4 C.F._4
PO e ER IU in forza di procura agli atti;
- Convenuti -
avente per oggetto: risarcimento del danno da reato.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, omnibus contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nei fatti sopra esposti, condannarli in solido, ovvero in via alternativa a risarcire a Pt_1
i danni tutti non patrimoniali ad esso singolarmente derivati in conseguenza dei fatti per cui è
[...] causa e comunque il danno morale da esso sopportato in conseguenza della commissione dei reati accertati con sentenza n. 1/15 del 14.12.2015 della Corte di Assise di Alessandria, così come pagina 1 di 15 modificata dalla Corte di Appello di Torino in data 20.06.2018 e confermata dalla Suprema Corte di
AS con sentenza del 12 dicembre 2019. Danno quantificato in euro 20.000,00, ovvero nella misura meglio vista, anche in via equitativa. Con rivalutazione e interessi dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori come per legge”.”.
Per il convenuto : CP_1
“In via preliminare:
1. dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato da parte attrice, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
Nel merito, in via principale:
2. respingere tutte le domande di parte attrice, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni descritte in atti;
In via istruttoria:
3. rigettare le richieste di prova testimoniale della parte attrice per tutte le ragioni esposte in atti;
4. dichiarare la incapacità a testimoniare dei testi di parte attrice: sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
, per tutte le ragioni indicate in atti.
[...]
In ogni caso:
5. Con vittoria integrale di compensi e spese, imponibili e non imponibili, di causa, oltre IVA e CPA, ed imposta di registro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge pro tempore vigente.”
Per i convenuti , e CP_2 CP_4 CP_3
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare di merito,
dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dagli attori, per le ragioni esposte;
- nel merito,
rigettare ogni domanda avversaria avverso gli esponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
- in via istruttoria,
dichiarare la incapacità a testimoniare dei testi attorei escussi alle udienze del 14 maggio 2024 (Sig.
) e 14 settembre 2023 (Sig. ) per le ragioni esposte nella ns. terza memoria ex Tes_2 Testimone_1 art. 183, comma VI, c.p.c., cui si rinvia;
- in ogni caso, con spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Premessa
pagina 2 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio e gli ex dirigenti Parte_1 Controparte_2
e , al fine di farli dichiarare tenuti e condannarli, in Controparte_3 CP_4 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali ed in particolare quello morale, da loro patiti dal reato di disastro ambientale colposo ex art. 449 co. I c.p. – accertato a carico dei convenuti con Sentenza n. 1/2015 della Corte d'Assise di Alessandria, così come modificata dalla sentenza n. 8/2018 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e infine confermata dalla sentenza n. 13843/2020 della Corte di AS.
In particolare, gli attori, a sostegno della propria domanda risarcitoria, hanno allegato:
i) di aver tutti lavorato, presso il cd. “Polo Chimico di ET EN” (alle dipendenze delle varie proprietà succedutesi, ovvero DI, OL OL ed infine ); polo che si sviluppa su una superficie di Controparte_2 circa 130 ettari compresa tra l'abitato di ET EN e la campagna confinante con il fiume Bormida, attualmente gestito dalla convenuta
[...]
Controparte_2
ii) che a partire dal 22 maggio 2008 e sino al 29 giugno 2009, a seguito di accertamenti svolti dall' sulla qualità delle acque sotterranee presso l'area industriale Pt_5 dell'ex-zuccherificio di ET EN, i quali davano atto della presenza, nelle acque di falda, di alcune sostanze tossiche, tra cui cromo esavalente e solventi clorurati, il Sindaco di Alessandria emetteva quattro ordinanze contingibili ed urgenti con cui, in sintesi: - vietava alla popolazione presente sull'area indagata l'uso dell'acqua di falda, per qualsiasi scopo, sia irriguo sia alimentare;
ordinava alla di interrompere l'erogazione dell'acqua proveniente dai pozzi siti Parte_6 nella propria area industriale sino alla certificazione della totale eliminazione degli elementi tossici ivi presenti;
ordinava a tutti i soggetti proprietari/gestori/utilizzatori di pozzi privati siti nella zona, di far certificare dagli enti preposti le acque emunte dagli stessi con riferimento alla concentrazione di solventi clorurati e cromo totale ed esavalente;
iii) che tali ordinanze, da cui si originava la cd. “emergenza cromo”, venivano portate a conoscenza della collettività anche mediante avviso sulla stampa locale e su internet, nonché mediante affissione sul territorio interessato;
iv) che da tale vicenda originava un'indagine della Procura della Repubblica di
Alessandria ed un lungo e complesso processo penale, conclusosi con la Sentenza n.
13843 del 12.12.2019 emessa dalla Corte di AS, che confermava definitivamente la condanna degli odierni convenuti e CP_4 CP_3 CP_1
(nelle rispettive posizioni di Responsabili PAS e HSE e di Direttore di
Stabilimento), per il reato di disastro ambientale colposo ex art. 449 co. I c.p.; v) di aver tutti bevuto, per anni, l'acqua distribuita all'interno dello stabilimento, emunta dai pozzi sottostanti il Polo Chimico interessati dai fenomeni di inquinamento e di averla sempre utilizzata, sia a fini igienico-sanitari (facendo uso delle docce e dei servizi igienici), sia a scopo alimentare (usufruendo del servizio mensa e bevendo l'acqua resa liberamente accessibile ai lavoratori tramite i numerosi rubinetti erogatori disposti all'interno della fabbrica); vi) che la consapevolezza di aver fruito per anni di acqua contaminata, in uno con gli interventi inibitori assunti dalla pubblica autorità locale nel maggio 2008 e con pagina 3 di 15 l'avvio dei procedimenti penali, avevano generato negli attori il profondo timore di essere stati esposti o di trovarsi ancora esposti, a fonti idriche altamente inquinate e dunque pericolose per la propria salute ed l'incolumità; timore che li aveva indotti anche a mutare le proprie abitudini di lavoro e di vita, da un lato evitando di bere l'acqua di rubinetto e dall'altra sottoponendosi a ripetuti accertamenti sanitari;
vii) che tali timori si erano vieppiù rafforzati a fronte della pubblicazione e diffusione degli allarmanti risultati di uno studio epidemiologico di morbosità condotto nel novembre
2019 dall' ; studio che aveva messo in luce, con riguardo ad una coorte di Pt_5 residenti della frazione di ET EN a ridosso del polo chimico, un aumentato del rischio di contrazione di neoplasie e patologie di vario genere;
viii) che la sentenza n. 1/2015 emessa dalla Corte d'Assise di Alessandria, mai riformata sul punto, aveva già riconosciuto, alle parti civili ivi costituitesi, il diritto al risarcimento del danno di natura morale, non come danno da esposizione, ma bensì come danno da metus, vale a dire come sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi della pubblica autorità a fronte dell'inquinamento della falda acquifera, di essere stati esposti o di essere tutt'ora esposti a fonti idriche inquinate e dunque pericolose.
Sulla base di tali allegazioni gli attori, ritenuta sussistente una responsabilità dei convenuti CP_4
e ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. ed una responsabilità ex art. 2049 c.c. di CP_3 CP_1 [...]
(da qui in poi breviter: ”), hanno chiesto la condanna dei Controparte_2 CP_2 medesimi al risarcimento del danno morale patito;
quantificato nella misura di euro 20.000,00, per ciascuno, ovvero in quella meglio vista da determinarsi anche in via equitativa.
Con comparsa del 9.05.2022, si è costituita in giudizio , unitamente a e CP_2 CP_4 CP_3
contestando la ricostruzione avversaria in fatto e in diritto ed in particolare deducendo:
[...]
i) che il processo penale, sin dalla pronuncia di prime cure n. 1/15 aveva invero escluso il reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.), sempre rimaste potabili e dunque non pericolose per la salute umana e che con riguardo al capo di imputazione di “omessa bonifica del sito” tutti gli imputati, compresi i tre odierni convenuti, erano stati assolti;
ii) che non ha mai utilizzato il nei propri processi produttivi e che il responsabile CP_2 CP_5 storico della contaminazione era e resta NT S.p.a., che ha gestito direttamente lo stabilimento dal 1933 al 1980 ed ha poi continuato a gestirlo per il tramite della propria controllata ON sino al 2002 quando quest'ultima lo ha ceduto a Parte_6
iii) che infatti è stata condannata al risarcimento del danno, quale responsabile civile, per i CP_2 soli fatti di reato ascritti ai propri dipendenti imputati, successivi al 2002; iv) che il diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori è prescritto visto l'art. 2947 c.c. e considerato che il termine quinquennale di cui alla norma deve essere fatto decorrere dal 22.05.2008, cioè da quando si è manifestato l'evento di danno che essi attori lamentano, ovvero il turbamento psichico/patema d'animo; v) che il diritto al risarcimento del danno, con riguardo agli attori e Pt_7 Pt_8 Parte_9
e è stato oggetto di espressa loro rinuncia, come risulta dai verbali di transazione Pt_10 sottoscritti rispettivamente in data 24.01.1997, 19.11.1997 e del 27.04.1998, 20.06.2001 e del 27.07.2001 (con e in data 24.04.2008 (con ); Controparte_6 CP_2 vi) che difetta il nesso di causalità tra le condotte di reato accertate in sede penale e l'asserito danno sofferto dagli attori, atteso che non vi è mai stato alcun pericolo derivante dall'uso pagina 4 di 15 dell'acqua e parimenti deve ritenersi con riguardo alle ordinanze sindacali emesse dal maggio 2008, ispirate ad un principio di iper-precauzione, non giustificate da riscontri scientifici e quindi inidonee a suscitare un ragionevole turbamento né tantomeno ad alterare le condizioni di vita;
vii) che un danno non patrimoniale per essere risarcibile deve conseguire alla violazione di un interesse costituzionalmente garantito (anche diverso dalla salute) effettivamente leso oltre ad una soglia minima di tollerabilità imposta dal principio della solidarietà sociale;
deve trattarsi insomma di un'offesa grave (e provata) ad una situazione soggettiva protetta a livello costituzionale – elementi che non ricorrono nel caso di specie, tenuto conto del corredo di allegazioni attoree -;
Con comparsa del 24.05.2022, si è costituito in giudizio anche , spendendo argomenti Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibili alla difesa degli altri convenuti ed in più deducendo la necessità che gli attori offrissero prova di un effettivo turbamento psichico correlato al rischio concreto di contrarre una specifica malattia;
non essendo sufficiente, per giurisprudenza di legittimità costante, il mero fatto di aver prestato lavoro presso il sito di ET EN, né potendosi riconoscere loro un danno in re ipsa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c., la causa è stata istruita tramite l'espletamento di prova orale per testimoni ed assegnata alla scrivente nelle more, con decreto presidenziale del 26.09.2023.
All'esito dell'istruttoria orale, a seguito della rituale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (per avvenuta transazione stragiudiziale della vertenza) da parte degli attori , e Parte_2 Parte_3
con ordinanza del 2.10.2025 è stata: i) dichiarata l'estinzione del processo Parte_4 limitatamente al rapporto processuale tra gli attori rinuncianti ed i convenuti;
ii) è stata disposta la prosecuzione del giudizio avuto riguardo al rapporto processuale tra l'attore ed i Parte_1 convenuti, e, ritenuta la causa matura per essere decisa, la stessa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini perentori abbreviati ex art. 190, co. II, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§2. Sull'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2947 c.c. prevede che: “1. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.].”.
Nel caso che ci occupa, la sentenza n. 1/15 della Corte d'Assise ha escluso che il reato di disastro ambientale, che ha ritenuto perfezionato nel 2011, si fosse prescritto con riguardo agli odierni convenuti e (vedi pagg. da 288 a 290) a ciò conseguendo che neppure CP_4 CP_3 CP_1
l'azione qui promossa contro i medesimi lo era.
È poi intervenuta la sentenza n. 13843/2020 della Corte di AS pronunciata il 12 dicembre 2019
e divenuta irrevocabile, per cui a mente del citato articolo del Codice civile, il termine di prescrizione è pagina 5 di 15 ritornato ad essere quello quinquennale decorrente da tale data e certamente non spirato quando è stato promosso il presente giudizio.
§3. Sull'eccezione preliminare di intervenuta transazione della materia del contendere.
L'eccezione è infondata.
La transazione stipulata dall'attore è rappresentata dal verbale della conciliazione raggiunta in sede sindacale ex art. 411 co. III c.p.c. e risalente al 29.08.2006, un momento in cui non si era ancora manifestato nulla di tutto ciò che ha poi dato origine alle pretese risarcitorie rivendicate nel presente processo. Si tratta, infatti, di una conciliazione occasionata dal licenziamento del , Pt_1 comunicatogli dall'allora datrice OL OL in data 9.08.2006 che risponde all'interesse delle parti (di cui dà conto il verbale) di definire i reciproci rapporti di dare e avere strettamente connessi al rapporto di lavoro (il infatti dà atto di rinunciare al preavviso ed alla relativa indennità Pt_1 sostitutiva, accettando la messa in mobilità, dietro corresponsione di un “incentivo all'esodo di
37.000,00 euro).
Pertanto, a parere di chi scrive, sebbene la transazione in parola contenga anche la rinuncia del Pt_1 ad “ogni domanda ed azione proponibile connessa, vicaria o anche solo occasionata direttamente e/o indirettamente dal pregresso rapporto di lavoro” tale rinuncia non può ritenersi estesa anche all'azione esperita in seno a questo giudizio, poiché il diritto al risarcimento del danno fatto valere nella presente causa, non era in allora presente nel patrimonio dell'attore non essendosi ancora verificato l'evento di danno da cui è scaturito;
esso costituiva un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 e dell'art. 1325 c.c.
Inoltre, come rilevato da altre pronunce rese da questo Tribunale in cause analoghe a quella che qui ci occupa, la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (v. in massima Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20981 del
12/10/2011 e precedente conforme in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005).
§4. Sul merito delle domande risarcitorie promosse dagli attori.
4.1. Sulle condotte – la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Alessandria n. 1/2015-.
I fatti che hanno portato alla condanna degli odierni convenuti , e per il CP_1 CP_4 CP_3 reato di disastro ambientale colposo ex art. 449 co. I c.p., sono coperti dal giudicato della sentenza penale e quindi definitivamente accertati (in punto di esistenza e rilevanza penale della condotta) anche in questo processo civile ex art. 651 c.p.p.
In estrema sintesi, la Corte d'Assise di Alessandria, esclusa la configurabilità del reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.), riqualificò i fatti contestati dal Pubblico Ministero nel diverso reato di disastro ambientale colposo (art. 449 co. I c.p.).
La Corte, infatti, rilevò che le acque destinate all'alimentazione emunte dai pozzi privati di ET EN e dei sobborghi limitrofi e finanche quelle emunte dai pozzi interni dello stabilimento CP_2
pagina 6 di 15 (il pozzo n. 8), pur contaminate, fossero tutte conformi ai requisiti di potabilità di cui alle norme di settore e non potessero quindi considerarsi avvelenate.
Ciò posto però, ritenne al contempo la Corte che non potesse essere parimenti messo in dubbio che i terreni e la falda superficiale e intermedia che scorreva sotto l'intera area occupata dallo stabilimento
, presentassero una costante ed elevata contaminazione da parte di diverse sostanze chimiche CP_2 con proprietà altamente tossiche e cancerogene;
contaminazione che realizzò quindi un fenomeno di inquinamento particolarmente grave, sia per la pericolosità intrinseca delle sostanze coinvolte, sia perché compromise in maniera grave diffusa e difficilmente reversibile più matrici ambientali (il terreno e l'acqua).
Sulla scorta di siffatto ragionamento, la Corte d'Assise, riqualificati i fatti contestati dal Pubblico Ministero nel diverso (e meno grave) reato di disastro ambientale colposo, giunse quindi a condannare, tra gli imputati, anche gli odierni convenuti e , cui venne contestato di aver CP_4 CP_3 CP_1 colposamente cagionato il disastro ambientale, mediante condotte omissive che procurarono il persistere e l'aggravarsi della contaminazione della falda e del suolo sottostanti al sito industriale.
In particolare, quanto a e essi ricoprirono la funzione di PAS (Protezione Ambiente CP_4 CP_3
Territorio) e HSE (ovvero il corrispondente acronimo inglese Health, Safety, Environment) ovvero la cd. “funzione ambiente”, specificamente dedicata alla gestione della problematica ambientale.
In particolare: fu responsabile della funzione ambiente PAS per il sito industriale CP_4
ON di ET EN dal 1995 al 2002 e proseguì questo incarico sempre per lo stabilimento di ET durante la gestione , diventando a decorrere dal 1° gennaio 2004, responsabile CP_2 centrale HSE;
fu responsabile del centro di competenza ambientale (HSE) per tutti gli stabilimenti Controparte_3
OL OL a far data dal 2008.
Secondo la sentenza n. 1/2015 della Corte d'Assise, entrambi rivestirono nei periodi rispettivamente indicati, una posizione di garanzia per la quale erano tenuti a rappresentare a chi di dovere (direttore di stabilimento e in caso di inerzia di quest'ultimo amministratori delegati) la reale situazione di inquinamento del sito, segnalandola anche agli enti preposti e individuando gli strumenti necessari per ovviare alla continua espansione all'esterno ed in profondo, della contaminazione;
obblighi ai quali vennero meno, gestendo in modo improprio e inadeguato una problematica di rilevanti dimensioni, senza richiedere formalmente ai propri interlocutori di diritto l'adesione, anche e soprattutto finanziaria, ad un serio ed efficace progetto di bonifica.
Con riguardo invece a , egli nel periodo tra luglio 2003 e dicembre 2007 fu direttore Controparte_1 di stabilimento;
a lui rispondevano i preposti apicali delle varie funzioni, tra le quali naturalmente anche quella dedicata alle questioni ambientali, a ciò conseguendo che rientrava nei suoi compiti quello di curare l'attuazione ed il costante rispetto delle norme in materia di inquinamento idrico e atmosferico, assumendo decisioni o portandole all'attenzione degli amministratori laddove esorbitanti i limiti della sua competenza;
obblighi ritenuti dalla Corte d'Assise non assolti in alcun modo, dal momento che lo stesso, pur a conoscenza (come tutti) della grave compromissione del terreno e della falda sottostante lo stabilimento, mai si peritò di avviare, controllare e portare a termine una efficace procedura di bonifica.
pagina 7 di 15 Insomma, a dire della sentenza penale di prime cure – mai riformata sul punto nei successivi gradi - tutti e tre gli imputati ricoprirono una specifica posizione di garanzia nelle rispettive attribuzioni e furono quindi tutti e tre, competenti, coinvolti e dunque responsabili del disastro ambientale.
Sotto il profilo delle statuizioni civili e per quanto qui interessa, la Corte di Assise di Alessandria ritenne configurabile per alcune persone fisiche costituitesi parti civili sul presupposto di essere (o di essere stati) residenti di ET EN o lavoratori dello stabilimento ON-OL, un danno di natura morale derivante dal reato di disastro ambientale, inteso non come danno “da esposizione” ma come danno “da metus”.
La Corte, infatti, evidenziò come non fosse predicabile un danno morale cd. da esposizione, rappresentato cioè dalla paura di aver contratto o di contrarre in futuro malattie per aver bevuto acqua avvelenata, poiché nel corso del processo non era stato dimostrato l'avvelenamento delle acque di falda destinate all'alimentazione, sicché nessuna delle parti civili aveva provato di aver bevuto o utilizzato, o di essere stata nelle condizioni di bere o utilizzare, acque avvelenate e concretamente pericolose per la salute umana.
Cionondimeno, la Corte ritenne configurabile un danno morale cd. da metus, rappresentato cioè “dalla sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi della pubblica autorità a fronte dell'inquinamento, certo e provato, delle acque di falda, di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti a fonti idriche altamente inquinate, e dunque pericolose per la propria incolumità.” (pag. 320 Sentenza Corte di Assise di Alessandria, doc. 8 parte attrice).
Gli attori, nel presente processo hanno domandato il risarcimento esattamente di tale voce di danno.
4.2. Sul nesso di causalità materiale.
Sotto tale profilo, in primo luogo deve ritenersi non condivisibile l'obbiezione coltivata dalle difese dei convenuti anche in questa sede civile, circa il fatto che la contaminazione della falda sia “storica” e non sia ascrivibile ai processi produttivi né alla gestione . CP_2
La tesi, infatti, fa propria una concezione “statica” ed “istantanea” dei fenomeni della contaminazione e dell'inquinamento che non si attaglia al caso concreto che ci occupa.
Infatti, come condivisibilmente già ritenuto dalla sentenza della Corte d'Assise (par. 4.6.); ammesso e non concesso che si possa parlare tecnicamente di contaminazione “storica” per un sito industriale che è rimasto sempre produttivo senza soluzione di continuità; se è vero che per la contaminazione dei terreni il danno si consuma sostanzialmente con l'interramento delle sostanze tossiche nel luogo dello smaltimento - sicché quando la condotta ha termine il terreno è contaminato -; per l'acqua di falda il caso è profondamente diverso;
la falda continua ad essere contaminata anche dopo la condotta di interramento dei rifiuti e spesso anche per molti anni, perché le sostanze tossiche si diffondono dal terreno all'acqua di falda e tramite essa alle aree circostanti, secondo un processo di migrazione dall'una all'altra matrice (terreno/acqua) e dall'interno all'esterno, continuo e che progressivamente si aggrava nella sua portata;
a ciò conseguendo che sotto il profilo della rilevanza della condotta “non intervenire a fronte di conclamate esportazioni di inquinante in falda, inquinante del sito, veicolato da perdite del sito, anzi ritardarne l'opera di bonifica anche con diversioni menzogne e silenzi strategici, equivale a produrre contaminazione ed aggravarla ed esclude che essa possa addebitarsi esclusivamente a un fatto del terzo di cui gli attuali imputati sarebbero incolpevoli e inconsapevoli vittime.” (cit. pag. 127 sentenza 1/2015).
pagina 8 di 15 Passando oltre, ed entrando nel merito più stretto della causalità materiale tra le condotte illecite ascritte ai convenuti e l'evento di danno oggetto di causa;
le difese dei primi hanno eccepito che nel caso che ci occupa esso non sussiste dal momento che il danno di cui gli attori domandano il ristoro non può essere nemmeno astrattamente derivato dal reato di disastro ambientale contestato nel processo penale, dove invece si è escluso il reato di avvelenamento delle acque e si è dunque escluso che un qualche pericolo potesse derivare dall'ingestione delle stesse o dal loro utilizzo per suo uso umano (attesa la pacifica potabilità).
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, è bene ricordare che le condotte (pur omissive) dei convenuti sono state comunque generative (nel senso di cui sopra) di un danno ambientale gravissimo, che si è sostanziato in una contaminazione di una matrice ambientale primaria, ovvero l'acqua, che pur potabile, non si deve dimenticare che è pacifico che contenesse (e ancora presumibilmente contiene) sostanze potenzialmente nocive per la salute umana;
fatto questo pacifico, che spiega e legittima i provvedimenti inibitori dell'uso delle acque, che l'autorità pubblica emise dal maggio 2008 (all'indomani di un'indagine condotta sempre dall' , che evidenziava, nelle acque destinate al consumo umano, Pt_5 superamenti del limite normativo relativamente al parametro del Cromo totale); provvedimenti che furono tutt'altro che arbitrari, tenuto conto del principio di precauzione che costituisce indubbiamente uno dei cardini del diritto ambientale contemporaneo e che impone l'adozione di misure cautelative anche in presenza di situazioni di incertezza scientifica.
Oltre a ciò deve parimenti essere evidenziato (perché rilevante per il profilo in disamina), che il danno di cui gli attori domandano il risarcimento nel presente processo civile, non è un danno “da esposizione” vale a dire il patema d'animo di chi sapendo di esser stato esposto a fonti inquinanti patogene teme di poter contrarre a causa di tale esposizione una o più malattie (danno questo sì, che avrebbe implicato quale necessario presupposto quello di aver attinto ad acqua avvelenata) ma bensì un danno “da metus” vale a dire una sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi inibitori della pubblica autorità emessi nel contesto dell' “Emergenza Cromo”, di essere stati esposti o di esserlo tutt'ora a fonti idriche inquinate e quindi potenzialmente pericolose per la propria incolumità
(danno questo che prescinde da un effettivo pericolo per la salute umana ma si fa bastare l'esistenza – questa sì provata e accertata - di una grave compromissione ambientale tale da potenzialmente ledere il diritto, anche della persona fisica, al benessere e alla tranquillità psicologica).
Ma decisiva per la soluzione della questione di cui discute è la natura del reato di disastro colposo ex art. 449 co. I c.p. posto a fondamento della domanda risarcitoria degli attori.
Trattasi infatti di un delitto colposo di pericolo presunto, tale per cui il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità. Trattasi inoltre di delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
Da ciò ne consegue che, il fatto che l'acqua non fosse velenosa (fatto comunque che può ritenersi accertato solo all'esito della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise nel dicembre 2015) non esclude, attesa la ricorrenza pacifica di una grave compromissione ambientale a seguito di disastro colposo, che possa essere risarcito il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in pagina 9 di 15 una particolare relazione di prossimità con tale ambiente, provino in concreto di avere subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e delle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica (danno biologico). (v. la nota Cass. a Sez. U, Sentenza n. 2515 del 21/02/2002).
4.3 Sul danno rivendicato dall'attore.
Prima di entrare nel merito della pretesa attorea, è necessario ricordare in punto di diritto, che nell'attuale quadro giuridico relativo alla tutela dei diritti soggettivi lesi da fenomeni di inquinamento, recentemente, con la sentenza del 21 febbraio 2002 n. 25156, le sezioni Unite della AS hanno riconosciuto l'autonoma risarcibilità del danno morale cagionato da un disastro ambientale anche in assenza di un accertato danno biologico in senso stretto (o di un altro evento produttivo di danno patrimoniale).
La questione aveva ricevuto una prima risposta negativa da parte della terza Sezione Civile della
AS, espressasi due volte a breve distanza di tempo, con le sentenze 24 maggio 1997, n. 46317 e
20 giugno 1997, n. 55308. La risarcibilità del turbamento psichico di natura transitoria subito in conseguenza dei gravi fenomeni di inquinamento ambientale era stata infatti esclusa dalle sentenze del
1997 sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio
1986, n. 1849, a sua volta richiamata dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale del 17 febbraio 1994, n. 3710, secondo cui il danno morale subiettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico, apparterrebbe alla categoria del "danno-conseguenza" in senso stretto, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale.
Le Sezioni Unite, ribaltando l'orientamento sopra citato, con la sentenza n. 2515 del 2002 hanno invece affermato che "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa dell'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale". (orientamento successivamente ripreso dalla Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 29/10/2003 e dalla Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059 che ha trattato il noto “disastro ambientale SO”).
Orbene, ciò posto in termini di astratta risarcibilità, si pone, la questione se il pregiudizio morale individuale sia sempre configurabile in tale tipo di reato o se invece occorra fornire in concreto la prova dell'esistenza stessa del danno.
Al riguardo giova ricordare che nelle sentenze di merito oggetto dei ricorsi per AS (che hanno originato i precedenti di legittimità citati in materia di disastro ambientale) i giudici hanno ritenuto che il danno morale patito era consistito nella sindrome di paura che aveva afflitto e condizionato gli abitanti della zona e/o i lavoratori, alterando il loro stile di vita e le loro aspettative per il futuro: soggetti divenuti improvvisamente “sanitariamente a rischio”, costretti a sottoporsi a continui controlli medici o addirittura a trasferirsi in altro luogo per ordine delle autorità locali.
pagina 10 di 15 Per quanto, ad esempio, riguarda la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 2005/1995
(ritenuta sul punto dalla Cass. a Sez. U, n. 2515 del 2002 sufficientemente e congruamente motivata); in essa si ritenne che il danno morale sofferto dal singolo era consistito nel perturbamento psichico correlato al grave clima di allarme sociale prodotto dal disastro e dalla sottoposizione a numerosi controlli sanitari resi necessari dall'insorgenza di preoccupanti sintomi;
si legge nella sentenza: “i numerosi accertamenti sanitari, ampiamente documentati in causa, se non valgono...a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente accertati, depongono a confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo, che è l'essenza del danno morale".
Ed ancora, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2008/99, (ritenuta anch'essa sufficientemente e congruamente motivata dalla Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 29/10/2003) rinvenne il danno in questione “nella fatica di 'trapiantare' altrove la famigliola per ordine dell'Autorità amministrativa, di cercare una diversa sistemazione economico/sociale, di allacciare rapporti interpersonali nuovi…nel timore del domani, per la salute propria e quella dei figli: panico reso concreto e minaccioso dall'evidenziarsi della malattia cutanea del figlio piccolo”.
Infine, anche nella pronuncia resa dalla Corte d'appello di Milano n. 2829/2005 nel noto caso SO
(ed oggetto del ricorso che ha poi originato la Sentenza Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059 che ebbe senz'altro il merito di semplificare il regime probatorio del danno di cui si discute aprendo la strada alla prova per presunzioni) la sussistenza del danno, sotto forma di turbamento e patema d'animo, fu dedotta in via presuntiva da due fatti noti: i) la severità degli ordini emessi dalla Pubblica autorità nell'immediatezza dell'evento (fu disposta l'evacuazione delle zone limitrofe all'impianto, furono abbattuti animali domestici e da allevamento, fu vietata la coltivazione, l'esercizio di attività artigianali, industriali e commerciali all'aperto, fu suggerito alle famiglie dalle autorità sanitarie, di sospendere l'allattamento materno e optare per un temporaneo controllo delle nascite, fu data autorizzazione a trentatré donne di interrompere la gravidanza in un epoca in cui l'aborto era ancora nel novero dei reati); ii) i ripetuti controlli sanitari a cui per quasi dieci anni furono sottoposti gli individui cd. “a rischio”, poiché posti in rapporto qualificato con i luoghi dell'incidente.
Pertanto, nelle pronunce dei giudici di merito che si sono espressi in fattispecie analoghe a quella che ci occupa e nelle conseguenti pronunce di legittimità che le hanno confermate, a parere di chi scrive si avverte senz'altro l'adesione al principio secondo cui il danno morale, costituendo conseguenza del fatto illecito, non può essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere provato, anche per presunzioni.
Ebbene, passando al caso che ci occupa, valutando le risultanze istruttorie emerse nel corso del processo, deve concludersi che quel turbamento o patema d'animo o mutamento delle condizioni di vita, che costituisce l'anima del danno non patrimoniale oggetto di causa (che lo si voglia qualificare
“morale” o “esistenziale” poco rileva), non risulta sufficientemente provato.
L'attore ha prestato attività lavorativa nello Stabilimento di ET EN alle dipendenze delle varie proprietà che si sono succedute nella sua gestione;
è entrato nello stabilimento di ET
EN il 15.03.1974, quale dipendente di Montecatini Edison S.p.A. ed ha seguito tutti i trasferimenti di proprietà susseguitisi negli anni: NT, ON, Montefluos, sino a OL OL, alle cui dipendenze resterà sino all'agosto 2006 (v. libretto prodotto al doc. 12).
Ebbene, i testimoni escussi sulla sua posizione sono stati sei: tre ex colleghi di lavoro (
[...]
) e tre parenti (la moglie , la figlia Tes_3 Testimone_4 Testimone_2 CP_7
ed il genero ). È stato poi sentito in prova contraria il testimone Persona_1 Persona_2 Tes_5
pagina 11 di 15 responsabile del personale presso lo Stabilimento di di Tes_6 Parte_11
ET EN (AL).
Ebbene, in ordine all'allegata circostanza dell'utilizzo dell'acqua dello stabilimento:
- il testimone – il quale essendo andato in pensione nel 92' ha potuto riferire solo Testimone_3 di fatti occorsi sino a quella data - ha confermato che l'attore, il quale ai tempi lavorava nel reparto attingeva – come gli altri colleghi di reparto – all'acqua dello stabilimento bevendo CP_8 quella erogata dai rubinetti presenti in reparto: “so solo che bevevamo tutti dallo stesso rubinetto ma non so da dove provenisse l'acqua”. Egli ha poi confermato che il usufruiva del cibo preparato Pt_1 dalla mensa aziendale, prima presso il reparto (in cui venivano recapitati i pasti ai turnisti) poi presso i locali adibiti a mensa centrale, dando al contempo atto che in questo secondo contesto l'acqua veniva servita in bottiglia “si confermo;
inizialmente ci portavano i pasti dalla mensa direttamente in reparto e poi col tempo si sono civilizzati e ci hanno consentito di andare a mangiare alla mensa” “alla mensa durante i pasti ci veniva data l'acqua in bottiglia, mentre in reparto mi sembra di no”;
- il collega , nulla ha potuto riferire;
Testimone_4
- anche il collega , lavorando in altro reparto, a parte confermare di aver visto il Testimone_2 Pt_1 qualche volta in mensa centrale, nulla ha potuto riferire;
- la figlia dell'attore, , ha confermato la circostanza che il padre utilizzasse docce e Persona_1 rubinetti presenti nello stabilimento e che usufruisse della mensa aziendale – circostanze probabilmente riferitele dal padre stesso “vero che utilizzava docce e rubinetti dello stabilimento;
lui stesso mi ha riferito che l'acqua provenisse dai pozzi” “so solo che lui usava la mensa dello stabilimento”;
- moglie dell'attore, anch'ella ha confermato che il marito usufruiva della mensa Testimone_7 aziendale e anche dei servizi igienici e delle docce;
circostanze che oltre ad aver appreso dal marito ha potuto desumere direttamente dalla visione dei ticket pasto e dal fatto che il marito portasse a casa asciugamani igienici usati “So che mio marito consumava i propri pasti nella mensa del polo di spinetta lo so perché ho visto i blocchetti che gli aveva dato l'azienda per la consumazione dei pasti;
so anche che utilizzava i servizi igienici all'interno dello stabilimento, lo so perché me lo ha riferito mio marito;
so che faceva la doccia in stabilimento e si lavava li, lo so perché ,me lo ha riferito lui e ogni tanto portava a casa dal lavoro l'asciugamano usato”.
Sempre sulle medesime circostanze:
- il testimone sentito in prova contraria, ha confermato che il usufruisse del Testimone_8 Pt_1 servizio mensa dando però atto che anche quando ciò avveniva presso i locali di reparto, il cibo veniva accompagnato “dalla stessa fornitura di bevande confezionate a scelta” che quindi “per i lavoratori turnisti esisteva un sistema di distribuzione di acqua confezionata cui negli ultimi 15 anni circa si è aggiunto altro sistema di distribuzione di acqua tramite boccioni”; circostanza riferite anche quando lo stesso è stato sentito in prova diretta: “già a partire dagli anni '70, che io sappia, esisteva un servizio di distribuzione di bottigliette di acqua e poi si è aggiunta la distribuzione capillare di boccioni d'acqua, da almeno 15 anni;
nei luoghi refettorio dove poter consumare il pasto, anche proveniente dalla mensa, il dipendente può chiedere una bevanda a scelta, tra cui l'acqua”;
- il testimone impiegato presso lo stabilimento dal 76' al 98', presso la centrale Testimone_9 termica, come turnista, pur sentito sulla posizione FR poi rinunciata, in merito al consumo dei pasti ha riferito che “in mensa non c'erano le caraffe bevevamo dalle bottigliette”.
pagina 12 di 15 Da tutto ciò se ne può trarre, in ordine all'utilizzo dell'acqua di stabilimento, che può ritenersi provato che l'attore attingesse (anche per bere) dai rubinetti presenti nel reparto;
che mangiasse cibo preparato con l'acqua di stabilimento (sino al 98') e usufruisse delle docce e dei servizi igienici.
Ciò posto, quanto allo stato psicologico dell'attore, alla paura ed al cambio delle abitudini di vita maturati dal medesimo al sopraggiungere dell'emergenza Cromo:
- i colleghi escussi nulla hanno potuto riferire sul punto;
- ha riferito che il padre ha smesso di usare l'acqua del rubinetto da quando è stata Persona_1 pubblicata la sentenza di condanna penale nell'estate del 2018 e che da quando dalla stampa locale è emersa la notizia dell'esposizione a sostanze inquinanti ha smesso anche di consumare il caffe al bar
“la sentenza di condanna penale è stata pubblicizzata sulla stampa locale e dal quel momento ha smesso del tutto di usare l'acqua del rubinetto » ; ricordo che la sentenza sarebbe databile all'estate del 2018 (poco prima del mio matrimonio avvenuto il 4.8.2018) ; ricordo la data in quanto argomento di conversazione da parte di mio padre in quel periodo » ; “Dalla stampa locale è emersa la notizia che i dipendenti fossero stati esposti a sostanze inquinanti;
da quel momento non ha neanche più consumato il caffè al bar »
- , il genero dell'attore, ha confermato l'abitudine di quest'ultimo di bere acqua solo Persona_2 in bottiglia, assunta dopo aver letto un articolo di giornale, ed ha dato atto della preoccupazione di un peggioramento della propria salute “io lo conosco dal 2011e nel tempo l'abitudine di bere solo acqua in bottiglia è diventata più pressante;
dopo aver letto un articolo di giornale in cui si parlava dell'inquinamento della montedison non beve più l'acqua dal rubinetto”; mi chiede spesso se il suo stato di salute possa peggiorare a causa di quello che aveva bevuto”; gli ho consigliato di farsi seguire da un medico per assumere terapie calmanti”; che io sappia non le ha mai assunte”.
- la testimone moglie dell'attore, ha invece solo riferito che “quando mio marito seppe Tes_7 dell'inquinamento della falda disse che non si fidava più di bere l'acqua che scorreva dal rubinetto che c'era lì dove lavorava;
credo che bevesse acqua in bottiglia ma non posso aggiungere altro il marito smise di bere l'acqua dello stabilimento”.
Ebbene, alla luce di tali risultanze, a parere di chi scrive, se può ritenersi provato un utilizzo da parte dell'attore delle acque di stabilimento, deve invece ritenersi non sufficientemente provato uno stato di metus o un rilevante sconvolgimento delle abitudini di vita, meritevole di tutela risarcitoria.
Sul fatto che l'attore abbia smesso di bere acqua dal rubinetto nella propria dimensione privata, gli unici a riferire di tale circostanza sono la figlia ed il genero, ma nulla ha riferito la moglie a riguardo, la quale ha riportato solo che il marito ha smesso di bere l'acqua “che c'era lì dove lavorava”. Peraltro, lo stesso attore non ha fatto alcuna menzione di tale proprio comportamento al consulente di parte psichiatra-psicologo, Dott. che infatti nulla ha riportato in merito nella propria relazione agli Per_3 atti (doc. 19).
Inoltre, sul punto pare rilevante anche il fatto che la testimone ha riferito che tale Persona_1 condotta del padre è iniziata quando egli ha appreso della sentenza emessa nel 2018 (che non può che essere la sentenza n. 8/2018 della Corte d'Assise d'Appello di Torino) la quale tuttavia ha confermato quanto già affermato dalla Corte d'Assise di Alessandria ovvero che le acque destinate all'alimentazione emunte dai pozzi privati di ET EN e dei sobborghi limitrofi e finanche quelle emunte dai pozzi interni dello stabilimento (il pozzo n. 8), pur contaminate, fossero tutte CP_2
pagina 13 di 15 conformi ai requisiti di potabilità di cui alle norme di settore e non potessero quindi considerarsi avvelenate.
Inoltre, per dare adeguata rilevanza (ai fini risarcitori che ci occupano) alla circostanza in disamina ed anche a quella riferita dai medesimi testimoni circa il fatto che il avrebbe smesso di consumare Pt_1 caffè al bar;
deve necessariamente tenersi conto, che l'attore risiedeva ai tempi e risiede nel Comune di Rivarone (AL); comune che non fu mai interessato dalle ordinanze sindacali inibitorie emesse nel
2008, che riguardarono sempre e solo gli immobili siti nel sobborgo di ET EN (precisamente nella zona definitivamente individuata nell'ordinanza n. 108/2008 che riportava anche una planimetria poi rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva ordinanza n. 585/2009).
Venendo poi al sentimento di timore ed allo stato di ansia che avrebbe interessato l'attore per le vicende per cui è causa, anch'esso a parer di chi scrive non è emerso in maniera sufficientemente chiara nella sua concreta sussistenza e portata.
Infatti, sebbene il testimone (genero dell'attore) abbia riferito di una preoccupazione Persona_2 riportatagli – anche nella sua qualità di medico - dall'attore “mi chiede spesso se il suo stato di salute possa peggiorare a causa di quello che aveva bevuto” è al contempo vero che lo stesso testimone ha riferito che il non si è mai rivolto a qualche specialista, né si è mai sottoposto a controlli medici Pt_1 particolari o frequenti, né ha assunto terapie calmanti di sorta.
E ciò lo si evince anche della già citata relazione di parte a firma del Dott. (doc. 19) che dà Per_3 atto di un quadro generale privo di patologie organiche pregresse e presenti (a parte un'ischemia celebrale risoltasi senza conseguenze) e del fatto che il , pur riferendo di ricorrenti episodi di Pt_1 preoccupazione ed ansia, non ha mai assunto psicofarmaci e rifiuta di assumerli, anche al bisogno.
L'elaborato peraltro risulta invero molto superficiale e a parte riportare quanto riferito dall'attore non contiene alcuna informazione scientifica di particolare rilievo;
si parla di ansia subclinica “reattiva” a situazione specifica ma non viene individuato il preciso momento di esordio (rilevante sotto il profilo dell'eziologia con gli eventi per cui è causa) né l'intensità e la durata delle manifestazioni sintomatiche, che si limitano al solo riferito dal paziente.
Pertanto, tirando le fila di tutto quanto esposto, deve concludersi che l'istruttoria svolta non è stata decisiva ai fini della prova diretta o indiretta di una vera e concreta lesione di quel diritto al “benessere ed alla tranquillità psicologica” meritevole di tutela risarcitoria cui fa anche riferimento la Corte d'Assise nella sentenza n. 1/2015.
Alla luce di ciò la domanda attorea deve essere rigettata.
§5. Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022; per tutte le fasi processuali svolte, parametri minimi e così per un totale di
Euro 2.540,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
pagina 14 di 15 1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di Parte_1 [...]
e ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
2) Dichiara tenuto e condanna , a corrispondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi Euro 2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dichiara tenuto e condanna , a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_2
e le spese processuali, liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_3 CP_4
2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Alessandria, lì 16.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
in composizione monocratica in persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 381/2022 R.G.
promossa da:
, (C.F. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Parte_1 C.F._1
AL e AN TO in forza di procura agli atti;
- Attore -
contro
:
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Stefano La Controparte_1 C.F._2
Porta e Serafina A.M. Cefola, in forza di procura agli atti;
- Convenuto -
e
contro
:
(C.F. e P.IVA ) in persona del Controparte_2 P.IVA_1 procuratore pro tempore, (C.F.: ) e Controparte_3 C.F._3 [...]
(C.F.: ), tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Giulio CP_4 C.F._4
PO e ER IU in forza di procura agli atti;
- Convenuti -
avente per oggetto: risarcimento del danno da reato.
CONCLUSIONI
Per l'attore:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, omnibus contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nei fatti sopra esposti, condannarli in solido, ovvero in via alternativa a risarcire a Pt_1
i danni tutti non patrimoniali ad esso singolarmente derivati in conseguenza dei fatti per cui è
[...] causa e comunque il danno morale da esso sopportato in conseguenza della commissione dei reati accertati con sentenza n. 1/15 del 14.12.2015 della Corte di Assise di Alessandria, così come pagina 1 di 15 modificata dalla Corte di Appello di Torino in data 20.06.2018 e confermata dalla Suprema Corte di
AS con sentenza del 12 dicembre 2019. Danno quantificato in euro 20.000,00, ovvero nella misura meglio vista, anche in via equitativa. Con rivalutazione e interessi dalla data del fatto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori come per legge”.”.
Per il convenuto : CP_1
“In via preliminare:
1. dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato da parte attrice, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa;
Nel merito, in via principale:
2. respingere tutte le domande di parte attrice, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni descritte in atti;
In via istruttoria:
3. rigettare le richieste di prova testimoniale della parte attrice per tutte le ragioni esposte in atti;
4. dichiarare la incapacità a testimoniare dei testi di parte attrice: sigg.ri e Testimone_1 Tes_2
, per tutte le ragioni indicate in atti.
[...]
In ogni caso:
5. Con vittoria integrale di compensi e spese, imponibili e non imponibili, di causa, oltre IVA e CPA, ed imposta di registro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge pro tempore vigente.”
Per i convenuti , e CP_2 CP_4 CP_3
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare di merito,
dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dagli attori, per le ragioni esposte;
- nel merito,
rigettare ogni domanda avversaria avverso gli esponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
- in via istruttoria,
dichiarare la incapacità a testimoniare dei testi attorei escussi alle udienze del 14 maggio 2024 (Sig.
) e 14 settembre 2023 (Sig. ) per le ragioni esposte nella ns. terza memoria ex Tes_2 Testimone_1 art. 183, comma VI, c.p.c., cui si rinvia;
- in ogni caso, con spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§1. Premessa
pagina 2 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato, , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
hanno convenuto in giudizio e gli ex dirigenti Parte_1 Controparte_2
e , al fine di farli dichiarare tenuti e condannarli, in Controparte_3 CP_4 Controparte_1 solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali ed in particolare quello morale, da loro patiti dal reato di disastro ambientale colposo ex art. 449 co. I c.p. – accertato a carico dei convenuti con Sentenza n. 1/2015 della Corte d'Assise di Alessandria, così come modificata dalla sentenza n. 8/2018 della Corte d'Assise d'Appello di Torino e infine confermata dalla sentenza n. 13843/2020 della Corte di AS.
In particolare, gli attori, a sostegno della propria domanda risarcitoria, hanno allegato:
i) di aver tutti lavorato, presso il cd. “Polo Chimico di ET EN” (alle dipendenze delle varie proprietà succedutesi, ovvero DI, OL OL ed infine ); polo che si sviluppa su una superficie di Controparte_2 circa 130 ettari compresa tra l'abitato di ET EN e la campagna confinante con il fiume Bormida, attualmente gestito dalla convenuta
[...]
Controparte_2
ii) che a partire dal 22 maggio 2008 e sino al 29 giugno 2009, a seguito di accertamenti svolti dall' sulla qualità delle acque sotterranee presso l'area industriale Pt_5 dell'ex-zuccherificio di ET EN, i quali davano atto della presenza, nelle acque di falda, di alcune sostanze tossiche, tra cui cromo esavalente e solventi clorurati, il Sindaco di Alessandria emetteva quattro ordinanze contingibili ed urgenti con cui, in sintesi: - vietava alla popolazione presente sull'area indagata l'uso dell'acqua di falda, per qualsiasi scopo, sia irriguo sia alimentare;
ordinava alla di interrompere l'erogazione dell'acqua proveniente dai pozzi siti Parte_6 nella propria area industriale sino alla certificazione della totale eliminazione degli elementi tossici ivi presenti;
ordinava a tutti i soggetti proprietari/gestori/utilizzatori di pozzi privati siti nella zona, di far certificare dagli enti preposti le acque emunte dagli stessi con riferimento alla concentrazione di solventi clorurati e cromo totale ed esavalente;
iii) che tali ordinanze, da cui si originava la cd. “emergenza cromo”, venivano portate a conoscenza della collettività anche mediante avviso sulla stampa locale e su internet, nonché mediante affissione sul territorio interessato;
iv) che da tale vicenda originava un'indagine della Procura della Repubblica di
Alessandria ed un lungo e complesso processo penale, conclusosi con la Sentenza n.
13843 del 12.12.2019 emessa dalla Corte di AS, che confermava definitivamente la condanna degli odierni convenuti e CP_4 CP_3 CP_1
(nelle rispettive posizioni di Responsabili PAS e HSE e di Direttore di
Stabilimento), per il reato di disastro ambientale colposo ex art. 449 co. I c.p.; v) di aver tutti bevuto, per anni, l'acqua distribuita all'interno dello stabilimento, emunta dai pozzi sottostanti il Polo Chimico interessati dai fenomeni di inquinamento e di averla sempre utilizzata, sia a fini igienico-sanitari (facendo uso delle docce e dei servizi igienici), sia a scopo alimentare (usufruendo del servizio mensa e bevendo l'acqua resa liberamente accessibile ai lavoratori tramite i numerosi rubinetti erogatori disposti all'interno della fabbrica); vi) che la consapevolezza di aver fruito per anni di acqua contaminata, in uno con gli interventi inibitori assunti dalla pubblica autorità locale nel maggio 2008 e con pagina 3 di 15 l'avvio dei procedimenti penali, avevano generato negli attori il profondo timore di essere stati esposti o di trovarsi ancora esposti, a fonti idriche altamente inquinate e dunque pericolose per la propria salute ed l'incolumità; timore che li aveva indotti anche a mutare le proprie abitudini di lavoro e di vita, da un lato evitando di bere l'acqua di rubinetto e dall'altra sottoponendosi a ripetuti accertamenti sanitari;
vii) che tali timori si erano vieppiù rafforzati a fronte della pubblicazione e diffusione degli allarmanti risultati di uno studio epidemiologico di morbosità condotto nel novembre
2019 dall' ; studio che aveva messo in luce, con riguardo ad una coorte di Pt_5 residenti della frazione di ET EN a ridosso del polo chimico, un aumentato del rischio di contrazione di neoplasie e patologie di vario genere;
viii) che la sentenza n. 1/2015 emessa dalla Corte d'Assise di Alessandria, mai riformata sul punto, aveva già riconosciuto, alle parti civili ivi costituitesi, il diritto al risarcimento del danno di natura morale, non come danno da esposizione, ma bensì come danno da metus, vale a dire come sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi della pubblica autorità a fronte dell'inquinamento della falda acquifera, di essere stati esposti o di essere tutt'ora esposti a fonti idriche inquinate e dunque pericolose.
Sulla base di tali allegazioni gli attori, ritenuta sussistente una responsabilità dei convenuti CP_4
e ex artt. 185 c.p. e 2059 c.c. ed una responsabilità ex art. 2049 c.c. di CP_3 CP_1 [...]
(da qui in poi breviter: ”), hanno chiesto la condanna dei Controparte_2 CP_2 medesimi al risarcimento del danno morale patito;
quantificato nella misura di euro 20.000,00, per ciascuno, ovvero in quella meglio vista da determinarsi anche in via equitativa.
Con comparsa del 9.05.2022, si è costituita in giudizio , unitamente a e CP_2 CP_4 CP_3
contestando la ricostruzione avversaria in fatto e in diritto ed in particolare deducendo:
[...]
i) che il processo penale, sin dalla pronuncia di prime cure n. 1/15 aveva invero escluso il reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.), sempre rimaste potabili e dunque non pericolose per la salute umana e che con riguardo al capo di imputazione di “omessa bonifica del sito” tutti gli imputati, compresi i tre odierni convenuti, erano stati assolti;
ii) che non ha mai utilizzato il nei propri processi produttivi e che il responsabile CP_2 CP_5 storico della contaminazione era e resta NT S.p.a., che ha gestito direttamente lo stabilimento dal 1933 al 1980 ed ha poi continuato a gestirlo per il tramite della propria controllata ON sino al 2002 quando quest'ultima lo ha ceduto a Parte_6
iii) che infatti è stata condannata al risarcimento del danno, quale responsabile civile, per i CP_2 soli fatti di reato ascritti ai propri dipendenti imputati, successivi al 2002; iv) che il diritto al risarcimento del danno vantato dagli attori è prescritto visto l'art. 2947 c.c. e considerato che il termine quinquennale di cui alla norma deve essere fatto decorrere dal 22.05.2008, cioè da quando si è manifestato l'evento di danno che essi attori lamentano, ovvero il turbamento psichico/patema d'animo; v) che il diritto al risarcimento del danno, con riguardo agli attori e Pt_7 Pt_8 Parte_9
e è stato oggetto di espressa loro rinuncia, come risulta dai verbali di transazione Pt_10 sottoscritti rispettivamente in data 24.01.1997, 19.11.1997 e del 27.04.1998, 20.06.2001 e del 27.07.2001 (con e in data 24.04.2008 (con ); Controparte_6 CP_2 vi) che difetta il nesso di causalità tra le condotte di reato accertate in sede penale e l'asserito danno sofferto dagli attori, atteso che non vi è mai stato alcun pericolo derivante dall'uso pagina 4 di 15 dell'acqua e parimenti deve ritenersi con riguardo alle ordinanze sindacali emesse dal maggio 2008, ispirate ad un principio di iper-precauzione, non giustificate da riscontri scientifici e quindi inidonee a suscitare un ragionevole turbamento né tantomeno ad alterare le condizioni di vita;
vii) che un danno non patrimoniale per essere risarcibile deve conseguire alla violazione di un interesse costituzionalmente garantito (anche diverso dalla salute) effettivamente leso oltre ad una soglia minima di tollerabilità imposta dal principio della solidarietà sociale;
deve trattarsi insomma di un'offesa grave (e provata) ad una situazione soggettiva protetta a livello costituzionale – elementi che non ricorrono nel caso di specie, tenuto conto del corredo di allegazioni attoree -;
Con comparsa del 24.05.2022, si è costituito in giudizio anche , spendendo argomenti Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibili alla difesa degli altri convenuti ed in più deducendo la necessità che gli attori offrissero prova di un effettivo turbamento psichico correlato al rischio concreto di contrarre una specifica malattia;
non essendo sufficiente, per giurisprudenza di legittimità costante, il mero fatto di aver prestato lavoro presso il sito di ET EN, né potendosi riconoscere loro un danno in re ipsa.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6° c.p.c., la causa è stata istruita tramite l'espletamento di prova orale per testimoni ed assegnata alla scrivente nelle more, con decreto presidenziale del 26.09.2023.
All'esito dell'istruttoria orale, a seguito della rituale rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. (per avvenuta transazione stragiudiziale della vertenza) da parte degli attori , e Parte_2 Parte_3
con ordinanza del 2.10.2025 è stata: i) dichiarata l'estinzione del processo Parte_4 limitatamente al rapporto processuale tra gli attori rinuncianti ed i convenuti;
ii) è stata disposta la prosecuzione del giudizio avuto riguardo al rapporto processuale tra l'attore ed i Parte_1 convenuti, e, ritenuta la causa matura per essere decisa, la stessa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini perentori abbreviati ex art. 190, co. II, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
§2. Sull'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2947 c.c. prevede che: “1. il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
2. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
3. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 c.p.c. ss.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [648, 650 c.p.].”.
Nel caso che ci occupa, la sentenza n. 1/15 della Corte d'Assise ha escluso che il reato di disastro ambientale, che ha ritenuto perfezionato nel 2011, si fosse prescritto con riguardo agli odierni convenuti e (vedi pagg. da 288 a 290) a ciò conseguendo che neppure CP_4 CP_3 CP_1
l'azione qui promossa contro i medesimi lo era.
È poi intervenuta la sentenza n. 13843/2020 della Corte di AS pronunciata il 12 dicembre 2019
e divenuta irrevocabile, per cui a mente del citato articolo del Codice civile, il termine di prescrizione è pagina 5 di 15 ritornato ad essere quello quinquennale decorrente da tale data e certamente non spirato quando è stato promosso il presente giudizio.
§3. Sull'eccezione preliminare di intervenuta transazione della materia del contendere.
L'eccezione è infondata.
La transazione stipulata dall'attore è rappresentata dal verbale della conciliazione raggiunta in sede sindacale ex art. 411 co. III c.p.c. e risalente al 29.08.2006, un momento in cui non si era ancora manifestato nulla di tutto ciò che ha poi dato origine alle pretese risarcitorie rivendicate nel presente processo. Si tratta, infatti, di una conciliazione occasionata dal licenziamento del , Pt_1 comunicatogli dall'allora datrice OL OL in data 9.08.2006 che risponde all'interesse delle parti (di cui dà conto il verbale) di definire i reciproci rapporti di dare e avere strettamente connessi al rapporto di lavoro (il infatti dà atto di rinunciare al preavviso ed alla relativa indennità Pt_1 sostitutiva, accettando la messa in mobilità, dietro corresponsione di un “incentivo all'esodo di
37.000,00 euro).
Pertanto, a parere di chi scrive, sebbene la transazione in parola contenga anche la rinuncia del Pt_1 ad “ogni domanda ed azione proponibile connessa, vicaria o anche solo occasionata direttamente e/o indirettamente dal pregresso rapporto di lavoro” tale rinuncia non può ritenersi estesa anche all'azione esperita in seno a questo giudizio, poiché il diritto al risarcimento del danno fatto valere nella presente causa, non era in allora presente nel patrimonio dell'attore non essendosi ancora verificato l'evento di danno da cui è scaturito;
esso costituiva un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, comma 2 e dell'art. 1325 c.c.
Inoltre, come rilevato da altre pronunce rese da questo Tribunale in cause analoghe a quella che qui ci occupa, la Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “Il danneggiato, anche dopo aver transatto la lite col danneggiante, può sempre domandare il risarcimento dei danni sopravvenuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della transazione, a nulla rilevando che la transazione abbia previsto l'estinzione del diritto al risarcimento anche dei danni futuri, potendo tale previsione riguardare solo quelli, tra i danni futuri, ragionevolmente prevedibili al momento della stipula;
stabilire, poi, se un determinato tipo di danno sia o meno prevedibile all'epoca della transazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. (v. in massima Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20981 del
12/10/2011 e precedente conforme in Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12320 del 10/06/2005).
§4. Sul merito delle domande risarcitorie promosse dagli attori.
4.1. Sulle condotte – la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Alessandria n. 1/2015-.
I fatti che hanno portato alla condanna degli odierni convenuti , e per il CP_1 CP_4 CP_3 reato di disastro ambientale colposo ex art. 449 co. I c.p., sono coperti dal giudicato della sentenza penale e quindi definitivamente accertati (in punto di esistenza e rilevanza penale della condotta) anche in questo processo civile ex art. 651 c.p.p.
In estrema sintesi, la Corte d'Assise di Alessandria, esclusa la configurabilità del reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.), riqualificò i fatti contestati dal Pubblico Ministero nel diverso reato di disastro ambientale colposo (art. 449 co. I c.p.).
La Corte, infatti, rilevò che le acque destinate all'alimentazione emunte dai pozzi privati di ET EN e dei sobborghi limitrofi e finanche quelle emunte dai pozzi interni dello stabilimento CP_2
pagina 6 di 15 (il pozzo n. 8), pur contaminate, fossero tutte conformi ai requisiti di potabilità di cui alle norme di settore e non potessero quindi considerarsi avvelenate.
Ciò posto però, ritenne al contempo la Corte che non potesse essere parimenti messo in dubbio che i terreni e la falda superficiale e intermedia che scorreva sotto l'intera area occupata dallo stabilimento
, presentassero una costante ed elevata contaminazione da parte di diverse sostanze chimiche CP_2 con proprietà altamente tossiche e cancerogene;
contaminazione che realizzò quindi un fenomeno di inquinamento particolarmente grave, sia per la pericolosità intrinseca delle sostanze coinvolte, sia perché compromise in maniera grave diffusa e difficilmente reversibile più matrici ambientali (il terreno e l'acqua).
Sulla scorta di siffatto ragionamento, la Corte d'Assise, riqualificati i fatti contestati dal Pubblico Ministero nel diverso (e meno grave) reato di disastro ambientale colposo, giunse quindi a condannare, tra gli imputati, anche gli odierni convenuti e , cui venne contestato di aver CP_4 CP_3 CP_1 colposamente cagionato il disastro ambientale, mediante condotte omissive che procurarono il persistere e l'aggravarsi della contaminazione della falda e del suolo sottostanti al sito industriale.
In particolare, quanto a e essi ricoprirono la funzione di PAS (Protezione Ambiente CP_4 CP_3
Territorio) e HSE (ovvero il corrispondente acronimo inglese Health, Safety, Environment) ovvero la cd. “funzione ambiente”, specificamente dedicata alla gestione della problematica ambientale.
In particolare: fu responsabile della funzione ambiente PAS per il sito industriale CP_4
ON di ET EN dal 1995 al 2002 e proseguì questo incarico sempre per lo stabilimento di ET durante la gestione , diventando a decorrere dal 1° gennaio 2004, responsabile CP_2 centrale HSE;
fu responsabile del centro di competenza ambientale (HSE) per tutti gli stabilimenti Controparte_3
OL OL a far data dal 2008.
Secondo la sentenza n. 1/2015 della Corte d'Assise, entrambi rivestirono nei periodi rispettivamente indicati, una posizione di garanzia per la quale erano tenuti a rappresentare a chi di dovere (direttore di stabilimento e in caso di inerzia di quest'ultimo amministratori delegati) la reale situazione di inquinamento del sito, segnalandola anche agli enti preposti e individuando gli strumenti necessari per ovviare alla continua espansione all'esterno ed in profondo, della contaminazione;
obblighi ai quali vennero meno, gestendo in modo improprio e inadeguato una problematica di rilevanti dimensioni, senza richiedere formalmente ai propri interlocutori di diritto l'adesione, anche e soprattutto finanziaria, ad un serio ed efficace progetto di bonifica.
Con riguardo invece a , egli nel periodo tra luglio 2003 e dicembre 2007 fu direttore Controparte_1 di stabilimento;
a lui rispondevano i preposti apicali delle varie funzioni, tra le quali naturalmente anche quella dedicata alle questioni ambientali, a ciò conseguendo che rientrava nei suoi compiti quello di curare l'attuazione ed il costante rispetto delle norme in materia di inquinamento idrico e atmosferico, assumendo decisioni o portandole all'attenzione degli amministratori laddove esorbitanti i limiti della sua competenza;
obblighi ritenuti dalla Corte d'Assise non assolti in alcun modo, dal momento che lo stesso, pur a conoscenza (come tutti) della grave compromissione del terreno e della falda sottostante lo stabilimento, mai si peritò di avviare, controllare e portare a termine una efficace procedura di bonifica.
pagina 7 di 15 Insomma, a dire della sentenza penale di prime cure – mai riformata sul punto nei successivi gradi - tutti e tre gli imputati ricoprirono una specifica posizione di garanzia nelle rispettive attribuzioni e furono quindi tutti e tre, competenti, coinvolti e dunque responsabili del disastro ambientale.
Sotto il profilo delle statuizioni civili e per quanto qui interessa, la Corte di Assise di Alessandria ritenne configurabile per alcune persone fisiche costituitesi parti civili sul presupposto di essere (o di essere stati) residenti di ET EN o lavoratori dello stabilimento ON-OL, un danno di natura morale derivante dal reato di disastro ambientale, inteso non come danno “da esposizione” ma come danno “da metus”.
La Corte, infatti, evidenziò come non fosse predicabile un danno morale cd. da esposizione, rappresentato cioè dalla paura di aver contratto o di contrarre in futuro malattie per aver bevuto acqua avvelenata, poiché nel corso del processo non era stato dimostrato l'avvelenamento delle acque di falda destinate all'alimentazione, sicché nessuna delle parti civili aveva provato di aver bevuto o utilizzato, o di essere stata nelle condizioni di bere o utilizzare, acque avvelenate e concretamente pericolose per la salute umana.
Cionondimeno, la Corte ritenne configurabile un danno morale cd. da metus, rappresentato cioè “dalla sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi della pubblica autorità a fronte dell'inquinamento, certo e provato, delle acque di falda, di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti a fonti idriche altamente inquinate, e dunque pericolose per la propria incolumità.” (pag. 320 Sentenza Corte di Assise di Alessandria, doc. 8 parte attrice).
Gli attori, nel presente processo hanno domandato il risarcimento esattamente di tale voce di danno.
4.2. Sul nesso di causalità materiale.
Sotto tale profilo, in primo luogo deve ritenersi non condivisibile l'obbiezione coltivata dalle difese dei convenuti anche in questa sede civile, circa il fatto che la contaminazione della falda sia “storica” e non sia ascrivibile ai processi produttivi né alla gestione . CP_2
La tesi, infatti, fa propria una concezione “statica” ed “istantanea” dei fenomeni della contaminazione e dell'inquinamento che non si attaglia al caso concreto che ci occupa.
Infatti, come condivisibilmente già ritenuto dalla sentenza della Corte d'Assise (par. 4.6.); ammesso e non concesso che si possa parlare tecnicamente di contaminazione “storica” per un sito industriale che è rimasto sempre produttivo senza soluzione di continuità; se è vero che per la contaminazione dei terreni il danno si consuma sostanzialmente con l'interramento delle sostanze tossiche nel luogo dello smaltimento - sicché quando la condotta ha termine il terreno è contaminato -; per l'acqua di falda il caso è profondamente diverso;
la falda continua ad essere contaminata anche dopo la condotta di interramento dei rifiuti e spesso anche per molti anni, perché le sostanze tossiche si diffondono dal terreno all'acqua di falda e tramite essa alle aree circostanti, secondo un processo di migrazione dall'una all'altra matrice (terreno/acqua) e dall'interno all'esterno, continuo e che progressivamente si aggrava nella sua portata;
a ciò conseguendo che sotto il profilo della rilevanza della condotta “non intervenire a fronte di conclamate esportazioni di inquinante in falda, inquinante del sito, veicolato da perdite del sito, anzi ritardarne l'opera di bonifica anche con diversioni menzogne e silenzi strategici, equivale a produrre contaminazione ed aggravarla ed esclude che essa possa addebitarsi esclusivamente a un fatto del terzo di cui gli attuali imputati sarebbero incolpevoli e inconsapevoli vittime.” (cit. pag. 127 sentenza 1/2015).
pagina 8 di 15 Passando oltre, ed entrando nel merito più stretto della causalità materiale tra le condotte illecite ascritte ai convenuti e l'evento di danno oggetto di causa;
le difese dei primi hanno eccepito che nel caso che ci occupa esso non sussiste dal momento che il danno di cui gli attori domandano il ristoro non può essere nemmeno astrattamente derivato dal reato di disastro ambientale contestato nel processo penale, dove invece si è escluso il reato di avvelenamento delle acque e si è dunque escluso che un qualche pericolo potesse derivare dall'ingestione delle stesse o dal loro utilizzo per suo uso umano (attesa la pacifica potabilità).
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo, è bene ricordare che le condotte (pur omissive) dei convenuti sono state comunque generative (nel senso di cui sopra) di un danno ambientale gravissimo, che si è sostanziato in una contaminazione di una matrice ambientale primaria, ovvero l'acqua, che pur potabile, non si deve dimenticare che è pacifico che contenesse (e ancora presumibilmente contiene) sostanze potenzialmente nocive per la salute umana;
fatto questo pacifico, che spiega e legittima i provvedimenti inibitori dell'uso delle acque, che l'autorità pubblica emise dal maggio 2008 (all'indomani di un'indagine condotta sempre dall' , che evidenziava, nelle acque destinate al consumo umano, Pt_5 superamenti del limite normativo relativamente al parametro del Cromo totale); provvedimenti che furono tutt'altro che arbitrari, tenuto conto del principio di precauzione che costituisce indubbiamente uno dei cardini del diritto ambientale contemporaneo e che impone l'adozione di misure cautelative anche in presenza di situazioni di incertezza scientifica.
Oltre a ciò deve parimenti essere evidenziato (perché rilevante per il profilo in disamina), che il danno di cui gli attori domandano il risarcimento nel presente processo civile, non è un danno “da esposizione” vale a dire il patema d'animo di chi sapendo di esser stato esposto a fonti inquinanti patogene teme di poter contrarre a causa di tale esposizione una o più malattie (danno questo sì, che avrebbe implicato quale necessario presupposto quello di aver attinto ad acqua avvelenata) ma bensì un danno “da metus” vale a dire una sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi inibitori della pubblica autorità emessi nel contesto dell' “Emergenza Cromo”, di essere stati esposti o di esserlo tutt'ora a fonti idriche inquinate e quindi potenzialmente pericolose per la propria incolumità
(danno questo che prescinde da un effettivo pericolo per la salute umana ma si fa bastare l'esistenza – questa sì provata e accertata - di una grave compromissione ambientale tale da potenzialmente ledere il diritto, anche della persona fisica, al benessere e alla tranquillità psicologica).
Ma decisiva per la soluzione della questione di cui discute è la natura del reato di disastro colposo ex art. 449 co. I c.p. posto a fondamento della domanda risarcitoria degli attori.
Trattasi infatti di un delitto colposo di pericolo presunto, tale per cui il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità. Trattasi inoltre di delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
Da ciò ne consegue che, il fatto che l'acqua non fosse velenosa (fatto comunque che può ritenersi accertato solo all'esito della sentenza di primo grado emessa dalla Corte d'Assise nel dicembre 2015) non esclude, attesa la ricorrenza pacifica di una grave compromissione ambientale a seguito di disastro colposo, che possa essere risarcito il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in pagina 9 di 15 una particolare relazione di prossimità con tale ambiente, provino in concreto di avere subito un turbamento psichico di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti e delle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, anche in mancanza di una lesione all'integrità psicofisica (danno biologico). (v. la nota Cass. a Sez. U, Sentenza n. 2515 del 21/02/2002).
4.3 Sul danno rivendicato dall'attore.
Prima di entrare nel merito della pretesa attorea, è necessario ricordare in punto di diritto, che nell'attuale quadro giuridico relativo alla tutela dei diritti soggettivi lesi da fenomeni di inquinamento, recentemente, con la sentenza del 21 febbraio 2002 n. 25156, le sezioni Unite della AS hanno riconosciuto l'autonoma risarcibilità del danno morale cagionato da un disastro ambientale anche in assenza di un accertato danno biologico in senso stretto (o di un altro evento produttivo di danno patrimoniale).
La questione aveva ricevuto una prima risposta negativa da parte della terza Sezione Civile della
AS, espressasi due volte a breve distanza di tempo, con le sentenze 24 maggio 1997, n. 46317 e
20 giugno 1997, n. 55308. La risarcibilità del turbamento psichico di natura transitoria subito in conseguenza dei gravi fenomeni di inquinamento ambientale era stata infatti esclusa dalle sentenze del
1997 sulla base delle argomentazioni contenute nella sentenza della Corte Costituzionale 14 luglio
1986, n. 1849, a sua volta richiamata dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale del 17 febbraio 1994, n. 3710, secondo cui il danno morale subiettivo, inteso quale transeunte turbamento psicologico, apparterrebbe alla categoria del "danno-conseguenza" in senso stretto, risarcibile solo ove derivi dalla menomazione dell'integrità fisica dell'offeso o da altro tipo di evento produttivo di danno patrimoniale.
Le Sezioni Unite, ribaltando l'orientamento sopra citato, con la sentenza n. 2515 del 2002 hanno invece affermato che "in caso di compromissione dell'ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovano in una particolare situazione (in quanto abitano e/o lavorano in detto ambiente) e che provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all'offesa dell'ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l'offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale". (orientamento successivamente ripreso dalla Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 29/10/2003 e dalla Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059 che ha trattato il noto “disastro ambientale SO”).
Orbene, ciò posto in termini di astratta risarcibilità, si pone, la questione se il pregiudizio morale individuale sia sempre configurabile in tale tipo di reato o se invece occorra fornire in concreto la prova dell'esistenza stessa del danno.
Al riguardo giova ricordare che nelle sentenze di merito oggetto dei ricorsi per AS (che hanno originato i precedenti di legittimità citati in materia di disastro ambientale) i giudici hanno ritenuto che il danno morale patito era consistito nella sindrome di paura che aveva afflitto e condizionato gli abitanti della zona e/o i lavoratori, alterando il loro stile di vita e le loro aspettative per il futuro: soggetti divenuti improvvisamente “sanitariamente a rischio”, costretti a sottoporsi a continui controlli medici o addirittura a trasferirsi in altro luogo per ordine delle autorità locali.
pagina 10 di 15 Per quanto, ad esempio, riguarda la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 2005/1995
(ritenuta sul punto dalla Cass. a Sez. U, n. 2515 del 2002 sufficientemente e congruamente motivata); in essa si ritenne che il danno morale sofferto dal singolo era consistito nel perturbamento psichico correlato al grave clima di allarme sociale prodotto dal disastro e dalla sottoposizione a numerosi controlli sanitari resi necessari dall'insorgenza di preoccupanti sintomi;
si legge nella sentenza: “i numerosi accertamenti sanitari, ampiamente documentati in causa, se non valgono...a dimostrare danni nella sfera della salute causalmente accertati, depongono a confermare quello stato di perturbamento psichico, da disagio e preoccupazione duraturi nel tempo, che è l'essenza del danno morale".
Ed ancora, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2008/99, (ritenuta anch'essa sufficientemente e congruamente motivata dalla Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16231 del 29/10/2003) rinvenne il danno in questione “nella fatica di 'trapiantare' altrove la famigliola per ordine dell'Autorità amministrativa, di cercare una diversa sistemazione economico/sociale, di allacciare rapporti interpersonali nuovi…nel timore del domani, per la salute propria e quella dei figli: panico reso concreto e minaccioso dall'evidenziarsi della malattia cutanea del figlio piccolo”.
Infine, anche nella pronuncia resa dalla Corte d'appello di Milano n. 2829/2005 nel noto caso SO
(ed oggetto del ricorso che ha poi originato la Sentenza Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2009, n. 11059 che ebbe senz'altro il merito di semplificare il regime probatorio del danno di cui si discute aprendo la strada alla prova per presunzioni) la sussistenza del danno, sotto forma di turbamento e patema d'animo, fu dedotta in via presuntiva da due fatti noti: i) la severità degli ordini emessi dalla Pubblica autorità nell'immediatezza dell'evento (fu disposta l'evacuazione delle zone limitrofe all'impianto, furono abbattuti animali domestici e da allevamento, fu vietata la coltivazione, l'esercizio di attività artigianali, industriali e commerciali all'aperto, fu suggerito alle famiglie dalle autorità sanitarie, di sospendere l'allattamento materno e optare per un temporaneo controllo delle nascite, fu data autorizzazione a trentatré donne di interrompere la gravidanza in un epoca in cui l'aborto era ancora nel novero dei reati); ii) i ripetuti controlli sanitari a cui per quasi dieci anni furono sottoposti gli individui cd. “a rischio”, poiché posti in rapporto qualificato con i luoghi dell'incidente.
Pertanto, nelle pronunce dei giudici di merito che si sono espressi in fattispecie analoghe a quella che ci occupa e nelle conseguenti pronunce di legittimità che le hanno confermate, a parere di chi scrive si avverte senz'altro l'adesione al principio secondo cui il danno morale, costituendo conseguenza del fatto illecito, non può essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere provato, anche per presunzioni.
Ebbene, passando al caso che ci occupa, valutando le risultanze istruttorie emerse nel corso del processo, deve concludersi che quel turbamento o patema d'animo o mutamento delle condizioni di vita, che costituisce l'anima del danno non patrimoniale oggetto di causa (che lo si voglia qualificare
“morale” o “esistenziale” poco rileva), non risulta sufficientemente provato.
L'attore ha prestato attività lavorativa nello Stabilimento di ET EN alle dipendenze delle varie proprietà che si sono succedute nella sua gestione;
è entrato nello stabilimento di ET
EN il 15.03.1974, quale dipendente di Montecatini Edison S.p.A. ed ha seguito tutti i trasferimenti di proprietà susseguitisi negli anni: NT, ON, Montefluos, sino a OL OL, alle cui dipendenze resterà sino all'agosto 2006 (v. libretto prodotto al doc. 12).
Ebbene, i testimoni escussi sulla sua posizione sono stati sei: tre ex colleghi di lavoro (
[...]
) e tre parenti (la moglie , la figlia Tes_3 Testimone_4 Testimone_2 CP_7
ed il genero ). È stato poi sentito in prova contraria il testimone Persona_1 Persona_2 Tes_5
pagina 11 di 15 responsabile del personale presso lo Stabilimento di di Tes_6 Parte_11
ET EN (AL).
Ebbene, in ordine all'allegata circostanza dell'utilizzo dell'acqua dello stabilimento:
- il testimone – il quale essendo andato in pensione nel 92' ha potuto riferire solo Testimone_3 di fatti occorsi sino a quella data - ha confermato che l'attore, il quale ai tempi lavorava nel reparto attingeva – come gli altri colleghi di reparto – all'acqua dello stabilimento bevendo CP_8 quella erogata dai rubinetti presenti in reparto: “so solo che bevevamo tutti dallo stesso rubinetto ma non so da dove provenisse l'acqua”. Egli ha poi confermato che il usufruiva del cibo preparato Pt_1 dalla mensa aziendale, prima presso il reparto (in cui venivano recapitati i pasti ai turnisti) poi presso i locali adibiti a mensa centrale, dando al contempo atto che in questo secondo contesto l'acqua veniva servita in bottiglia “si confermo;
inizialmente ci portavano i pasti dalla mensa direttamente in reparto e poi col tempo si sono civilizzati e ci hanno consentito di andare a mangiare alla mensa” “alla mensa durante i pasti ci veniva data l'acqua in bottiglia, mentre in reparto mi sembra di no”;
- il collega , nulla ha potuto riferire;
Testimone_4
- anche il collega , lavorando in altro reparto, a parte confermare di aver visto il Testimone_2 Pt_1 qualche volta in mensa centrale, nulla ha potuto riferire;
- la figlia dell'attore, , ha confermato la circostanza che il padre utilizzasse docce e Persona_1 rubinetti presenti nello stabilimento e che usufruisse della mensa aziendale – circostanze probabilmente riferitele dal padre stesso “vero che utilizzava docce e rubinetti dello stabilimento;
lui stesso mi ha riferito che l'acqua provenisse dai pozzi” “so solo che lui usava la mensa dello stabilimento”;
- moglie dell'attore, anch'ella ha confermato che il marito usufruiva della mensa Testimone_7 aziendale e anche dei servizi igienici e delle docce;
circostanze che oltre ad aver appreso dal marito ha potuto desumere direttamente dalla visione dei ticket pasto e dal fatto che il marito portasse a casa asciugamani igienici usati “So che mio marito consumava i propri pasti nella mensa del polo di spinetta lo so perché ho visto i blocchetti che gli aveva dato l'azienda per la consumazione dei pasti;
so anche che utilizzava i servizi igienici all'interno dello stabilimento, lo so perché me lo ha riferito mio marito;
so che faceva la doccia in stabilimento e si lavava li, lo so perché ,me lo ha riferito lui e ogni tanto portava a casa dal lavoro l'asciugamano usato”.
Sempre sulle medesime circostanze:
- il testimone sentito in prova contraria, ha confermato che il usufruisse del Testimone_8 Pt_1 servizio mensa dando però atto che anche quando ciò avveniva presso i locali di reparto, il cibo veniva accompagnato “dalla stessa fornitura di bevande confezionate a scelta” che quindi “per i lavoratori turnisti esisteva un sistema di distribuzione di acqua confezionata cui negli ultimi 15 anni circa si è aggiunto altro sistema di distribuzione di acqua tramite boccioni”; circostanza riferite anche quando lo stesso è stato sentito in prova diretta: “già a partire dagli anni '70, che io sappia, esisteva un servizio di distribuzione di bottigliette di acqua e poi si è aggiunta la distribuzione capillare di boccioni d'acqua, da almeno 15 anni;
nei luoghi refettorio dove poter consumare il pasto, anche proveniente dalla mensa, il dipendente può chiedere una bevanda a scelta, tra cui l'acqua”;
- il testimone impiegato presso lo stabilimento dal 76' al 98', presso la centrale Testimone_9 termica, come turnista, pur sentito sulla posizione FR poi rinunciata, in merito al consumo dei pasti ha riferito che “in mensa non c'erano le caraffe bevevamo dalle bottigliette”.
pagina 12 di 15 Da tutto ciò se ne può trarre, in ordine all'utilizzo dell'acqua di stabilimento, che può ritenersi provato che l'attore attingesse (anche per bere) dai rubinetti presenti nel reparto;
che mangiasse cibo preparato con l'acqua di stabilimento (sino al 98') e usufruisse delle docce e dei servizi igienici.
Ciò posto, quanto allo stato psicologico dell'attore, alla paura ed al cambio delle abitudini di vita maturati dal medesimo al sopraggiungere dell'emergenza Cromo:
- i colleghi escussi nulla hanno potuto riferire sul punto;
- ha riferito che il padre ha smesso di usare l'acqua del rubinetto da quando è stata Persona_1 pubblicata la sentenza di condanna penale nell'estate del 2018 e che da quando dalla stampa locale è emersa la notizia dell'esposizione a sostanze inquinanti ha smesso anche di consumare il caffe al bar
“la sentenza di condanna penale è stata pubblicizzata sulla stampa locale e dal quel momento ha smesso del tutto di usare l'acqua del rubinetto » ; ricordo che la sentenza sarebbe databile all'estate del 2018 (poco prima del mio matrimonio avvenuto il 4.8.2018) ; ricordo la data in quanto argomento di conversazione da parte di mio padre in quel periodo » ; “Dalla stampa locale è emersa la notizia che i dipendenti fossero stati esposti a sostanze inquinanti;
da quel momento non ha neanche più consumato il caffè al bar »
- , il genero dell'attore, ha confermato l'abitudine di quest'ultimo di bere acqua solo Persona_2 in bottiglia, assunta dopo aver letto un articolo di giornale, ed ha dato atto della preoccupazione di un peggioramento della propria salute “io lo conosco dal 2011e nel tempo l'abitudine di bere solo acqua in bottiglia è diventata più pressante;
dopo aver letto un articolo di giornale in cui si parlava dell'inquinamento della montedison non beve più l'acqua dal rubinetto”; mi chiede spesso se il suo stato di salute possa peggiorare a causa di quello che aveva bevuto”; gli ho consigliato di farsi seguire da un medico per assumere terapie calmanti”; che io sappia non le ha mai assunte”.
- la testimone moglie dell'attore, ha invece solo riferito che “quando mio marito seppe Tes_7 dell'inquinamento della falda disse che non si fidava più di bere l'acqua che scorreva dal rubinetto che c'era lì dove lavorava;
credo che bevesse acqua in bottiglia ma non posso aggiungere altro il marito smise di bere l'acqua dello stabilimento”.
Ebbene, alla luce di tali risultanze, a parere di chi scrive, se può ritenersi provato un utilizzo da parte dell'attore delle acque di stabilimento, deve invece ritenersi non sufficientemente provato uno stato di metus o un rilevante sconvolgimento delle abitudini di vita, meritevole di tutela risarcitoria.
Sul fatto che l'attore abbia smesso di bere acqua dal rubinetto nella propria dimensione privata, gli unici a riferire di tale circostanza sono la figlia ed il genero, ma nulla ha riferito la moglie a riguardo, la quale ha riportato solo che il marito ha smesso di bere l'acqua “che c'era lì dove lavorava”. Peraltro, lo stesso attore non ha fatto alcuna menzione di tale proprio comportamento al consulente di parte psichiatra-psicologo, Dott. che infatti nulla ha riportato in merito nella propria relazione agli Per_3 atti (doc. 19).
Inoltre, sul punto pare rilevante anche il fatto che la testimone ha riferito che tale Persona_1 condotta del padre è iniziata quando egli ha appreso della sentenza emessa nel 2018 (che non può che essere la sentenza n. 8/2018 della Corte d'Assise d'Appello di Torino) la quale tuttavia ha confermato quanto già affermato dalla Corte d'Assise di Alessandria ovvero che le acque destinate all'alimentazione emunte dai pozzi privati di ET EN e dei sobborghi limitrofi e finanche quelle emunte dai pozzi interni dello stabilimento (il pozzo n. 8), pur contaminate, fossero tutte CP_2
pagina 13 di 15 conformi ai requisiti di potabilità di cui alle norme di settore e non potessero quindi considerarsi avvelenate.
Inoltre, per dare adeguata rilevanza (ai fini risarcitori che ci occupano) alla circostanza in disamina ed anche a quella riferita dai medesimi testimoni circa il fatto che il avrebbe smesso di consumare Pt_1 caffè al bar;
deve necessariamente tenersi conto, che l'attore risiedeva ai tempi e risiede nel Comune di Rivarone (AL); comune che non fu mai interessato dalle ordinanze sindacali inibitorie emesse nel
2008, che riguardarono sempre e solo gli immobili siti nel sobborgo di ET EN (precisamente nella zona definitivamente individuata nell'ordinanza n. 108/2008 che riportava anche una planimetria poi rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva ordinanza n. 585/2009).
Venendo poi al sentimento di timore ed allo stato di ansia che avrebbe interessato l'attore per le vicende per cui è causa, anch'esso a parer di chi scrive non è emerso in maniera sufficientemente chiara nella sua concreta sussistenza e portata.
Infatti, sebbene il testimone (genero dell'attore) abbia riferito di una preoccupazione Persona_2 riportatagli – anche nella sua qualità di medico - dall'attore “mi chiede spesso se il suo stato di salute possa peggiorare a causa di quello che aveva bevuto” è al contempo vero che lo stesso testimone ha riferito che il non si è mai rivolto a qualche specialista, né si è mai sottoposto a controlli medici Pt_1 particolari o frequenti, né ha assunto terapie calmanti di sorta.
E ciò lo si evince anche della già citata relazione di parte a firma del Dott. (doc. 19) che dà Per_3 atto di un quadro generale privo di patologie organiche pregresse e presenti (a parte un'ischemia celebrale risoltasi senza conseguenze) e del fatto che il , pur riferendo di ricorrenti episodi di Pt_1 preoccupazione ed ansia, non ha mai assunto psicofarmaci e rifiuta di assumerli, anche al bisogno.
L'elaborato peraltro risulta invero molto superficiale e a parte riportare quanto riferito dall'attore non contiene alcuna informazione scientifica di particolare rilievo;
si parla di ansia subclinica “reattiva” a situazione specifica ma non viene individuato il preciso momento di esordio (rilevante sotto il profilo dell'eziologia con gli eventi per cui è causa) né l'intensità e la durata delle manifestazioni sintomatiche, che si limitano al solo riferito dal paziente.
Pertanto, tirando le fila di tutto quanto esposto, deve concludersi che l'istruttoria svolta non è stata decisiva ai fini della prova diretta o indiretta di una vera e concreta lesione di quel diritto al “benessere ed alla tranquillità psicologica” meritevole di tutela risarcitoria cui fa anche riferimento la Corte d'Assise nella sentenza n. 1/2015.
Alla luce di ciò la domanda attorea deve essere rigettata.
§5. Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dal D.M. 10.03.2014 n. 55 come aggiornato dal
D.M. n. 147 del 13/08/2022; per tutte le fasi processuali svolte, parametri minimi e così per un totale di
Euro 2.540,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando:
pagina 14 di 15 1) Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall'attore nei confronti di Parte_1 [...]
e ; Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_1
2) Dichiara tenuto e condanna , a corrispondere in favore di le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, liquidate in complessivi Euro 2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) Dichiara tenuto e condanna , a corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_2
e le spese processuali, liquidate in complessivi euro
[...] Controparte_3 CP_4
2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy.
Così deciso in Alessandria, lì 16.12.2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
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