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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 05/02/2026, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1859/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16015/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - 80025580632
Difeso da
Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bacoli - Via Lungolago N. 1 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10517 AR 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1741/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.9.2025 Ricorrente_1
proponeva ricorso avverso gli avvisi di pagamento nn. 10517 e 1055 relativi a Tari 2025.
Il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 6.11.2025 si costituiva il comune di Bacoli chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'area di sedime alla quale si riferisce il pagamento del tributo è detenuta dalla società Società_1 s.a.s. per l'intero anno solare al quale si riferisce il versamento del tributo (2025).
A supporto della propria eccezione il ricorrente produceva l'atto di transazione intercorso in data 17.4.2017 tra il Ricorrente_1 e la predetta società volto a regolamentare l'affidamento dell'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale riferite allo Stabilimento elioterapico Nominativo_1 di luogo 1. Peraltro, all'interno dell'atto negoziale è espressamente previsto (art. 13) che la ditta affidataria è tenuta a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di affidamento, dovendosi dunque ricondurre tra i citati “adempimenti fiscali” anche il pagamento della tassa sui rifiuti.
Quanto sopra è stato ripetutamente rappresentato dal ricorrente all'ente impositore che ha mantenuto ferma la propria pretesa sul presupposto che il ricorrente ha ricevuto in concessione in virtù del DPCM del 21 dicembre 1995 (avente ad oggetto: “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”) un'area di proprietà del demanio marittimo dello Stato, sulla quale insiste uno stabilimento Elioterapico di cui, appunto, risulta unico concessionario.
Ebbene l'ente impositore richiamando l'art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima del Codice della navigazione secondo cui “il concessionario deve esercitare direttamente la concessione” e l'art. 45- bis del Codice della Navigazione (“Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione”) secondo cui “Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione”, ritiene che non sia possibile inserire altri soggetti nella gestione della stessa, in considerazione dell'intuitus personae che connota il rapporto concessorio, salvo autorizzazione della P.A. concedente che nel caso di specie mancherebbe con la conseguenza che la concessione prodotta non avrebbe alcuna rilevanza esterna.
Ad ulteriore conforto della pretesa l'ente impositore evidenziava che, pur volendo ritenere valido l'atto negoziale prodotto lo stesso rende la società Società_1 s.a.s. mero gestore del servizio a cui vengono delegate alcune attività senza trasferimento della titolarità del bene e senza che l'obbligo del pagamento della tassa per i rifiuti si trasferisca in capo ai soggetti che li producono (cfr. Cass. n. 8296/2022).
A conferma della propria tesi il Comune di Bacoli evidenziava che l'attuale ricorrente, nonostante il richiamato affidamento, ha continuato a pagare regolarmente l'imposta fino al 2022, mentre la Società_1 s.a.s. contesta il suo obbligo al pagamento della AR, ritendendo che lo stesso gravi sul ricorrente.
Così ricostruite le due opposte tesi deve prendersi atto che, indipendentemente dalla validità o meno dell'atto di affidamento dell'area per la quale è richiesto il pagamento del tributo, ciò che rileva ai fini del pagamento della tassa rifiuti è il rapporto intercorrente tra il soggetto e l'area suscettibile di produrre rifiuti. Ed infatti “La disciplina di AR e SA è differente poiché, pur presupponendo entrambe una relazione di fatto tra il soggetto passivo ed un bene immobile (aree scoperte, locali, strade, piazze), nel caso della AR vi è la detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un'area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, mentre nel caso della SA il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche "sine titulo", sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare. Ne consegue che, con riferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra il proprietario dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi tenendo conto dei differenti presupposti impositivi tra i due tributi: in particolare, riguardo alla AR, verificando attraverso una lettura complessiva delle clausole se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una
"res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio;
in tema di SA, invece, l'interpretazione del contratto deve essere finalizzata a verificare se l'area occupata sia sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limiti a gestire il servizio di parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non del concessionario.” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17617 del 21/06/2021 Rv. 661761 -
01)
Orbene nella fattispecie l'affidamento esistente tra ricorrente e Società_1 s.a.s. comporta per la seconda l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale riferite allo Stabilimento elioterapico Nominativo_1 di luogo 1. Ne consegue da parte della Società_1 s.a.s. la detenzione e custodia dell'area anche nel periodo di non funzionamento dello stabilimento nonché la sussistenza del presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il ricorrente concessionario continui ad esercitare talune facoltà.
L'indicata ricostruzione non appare nemmeno smentita dalla giurisprudenza (Cass. n. 8296/2022) citata da parte resistente che invero ribadisce il principio già affermato in precedenza secondo cui “in tema di Tarsu, nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (Cass. n.
3798 del 16/02/2018).”.
Ed infatti nella fattispecie è pacifico tra le parti che il ricorrente ha comunicato all'ente impositore la detenzione dell'area da parte della Società_1 s.a.s..
Del tutto irrilevanti, infine, si presentano il regolare pagamento dell'imposta da parte del ricorrente fino al 2022 e le contestazioni dell'obbligo di pagamento da parte della Società_1 s.a.s., non consentendo gli stessi di ritenere la legittimazione passiva del ricorrente in capo al quale non sussiste il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(SC de LC NN) (MA RS)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Relatore
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16015/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - 80025580632
Difeso da
Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bacoli - Via Lungolago N. 1 80070 Bacoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10517 AR 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1741/2026 depositato il
02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente: si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 22.9.2025 Ricorrente_1
proponeva ricorso avverso gli avvisi di pagamento nn. 10517 e 1055 relativi a Tari 2025.
Il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
In data 6.11.2025 si costituiva il comune di Bacoli chiedendo il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati dalle parti, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo il ricorrente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'area di sedime alla quale si riferisce il pagamento del tributo è detenuta dalla società Società_1 s.a.s. per l'intero anno solare al quale si riferisce il versamento del tributo (2025).
A supporto della propria eccezione il ricorrente produceva l'atto di transazione intercorso in data 17.4.2017 tra il Ricorrente_1 e la predetta società volto a regolamentare l'affidamento dell'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale riferite allo Stabilimento elioterapico Nominativo_1 di luogo 1. Peraltro, all'interno dell'atto negoziale è espressamente previsto (art. 13) che la ditta affidataria è tenuta a eseguire in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attività oggetto di affidamento, dovendosi dunque ricondurre tra i citati “adempimenti fiscali” anche il pagamento della tassa sui rifiuti.
Quanto sopra è stato ripetutamente rappresentato dal ricorrente all'ente impositore che ha mantenuto ferma la propria pretesa sul presupposto che il ricorrente ha ricevuto in concessione in virtù del DPCM del 21 dicembre 1995 (avente ad oggetto: “Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”) un'area di proprietà del demanio marittimo dello Stato, sulla quale insiste uno stabilimento Elioterapico di cui, appunto, risulta unico concessionario.
Ebbene l'ente impositore richiamando l'art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima del Codice della navigazione secondo cui “il concessionario deve esercitare direttamente la concessione” e l'art. 45- bis del Codice della Navigazione (“Affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione”) secondo cui “Il concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione”, ritiene che non sia possibile inserire altri soggetti nella gestione della stessa, in considerazione dell'intuitus personae che connota il rapporto concessorio, salvo autorizzazione della P.A. concedente che nel caso di specie mancherebbe con la conseguenza che la concessione prodotta non avrebbe alcuna rilevanza esterna.
Ad ulteriore conforto della pretesa l'ente impositore evidenziava che, pur volendo ritenere valido l'atto negoziale prodotto lo stesso rende la società Società_1 s.a.s. mero gestore del servizio a cui vengono delegate alcune attività senza trasferimento della titolarità del bene e senza che l'obbligo del pagamento della tassa per i rifiuti si trasferisca in capo ai soggetti che li producono (cfr. Cass. n. 8296/2022).
A conferma della propria tesi il Comune di Bacoli evidenziava che l'attuale ricorrente, nonostante il richiamato affidamento, ha continuato a pagare regolarmente l'imposta fino al 2022, mentre la Società_1 s.a.s. contesta il suo obbligo al pagamento della AR, ritendendo che lo stesso gravi sul ricorrente.
Così ricostruite le due opposte tesi deve prendersi atto che, indipendentemente dalla validità o meno dell'atto di affidamento dell'area per la quale è richiesto il pagamento del tributo, ciò che rileva ai fini del pagamento della tassa rifiuti è il rapporto intercorrente tra il soggetto e l'area suscettibile di produrre rifiuti. Ed infatti “La disciplina di AR e SA è differente poiché, pur presupponendo entrambe una relazione di fatto tra il soggetto passivo ed un bene immobile (aree scoperte, locali, strade, piazze), nel caso della AR vi è la detenzione, il possesso o anche la semplice occupazione di un'area o di locali suscettibili di produrre rifiuti, mentre nel caso della SA il presupposto impositivo è costituito dall'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche "sine titulo", sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare. Ne consegue che, con riferimento ad un'area pubblica destinata a parcheggio, il contratto tra il proprietario dell'area (Comune) ed il concessionario del servizio di parcheggio deve interpretarsi tenendo conto dei differenti presupposti impositivi tra i due tributi: in particolare, riguardo alla AR, verificando attraverso una lettura complessiva delle clausole se, oltre alla gestione del servizio, sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o di parte delle aree destinate a parcheggio, sì che possa considerarsi sussistente il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una
"res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il proprietario continui ad esercitare talune facoltà di dominio;
in tema di SA, invece, l'interpretazione del contratto deve essere finalizzata a verificare se l'area occupata sia sottratta all'uso pubblico, ovvero se il concessionario si limiti a gestire il servizio di parcheggio, restando così l'area sottoposta ad un'occupazione temporanea ad opera del singolo utente e non del concessionario.” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17617 del 21/06/2021 Rv. 661761 -
01)
Orbene nella fattispecie l'affidamento esistente tra ricorrente e Società_1 s.a.s. comporta per la seconda l'esercizio delle attività connesse agli interventi di protezione sociale riferite allo Stabilimento elioterapico Nominativo_1 di luogo 1. Ne consegue da parte della Società_1 s.a.s. la detenzione e custodia dell'area anche nel periodo di non funzionamento dello stabilimento nonché la sussistenza del presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti, il quale non può essere escluso per il solo fatto che il ricorrente concessionario continui ad esercitare talune facoltà.
L'indicata ricostruzione non appare nemmeno smentita dalla giurisprudenza (Cass. n. 8296/2022) citata da parte resistente che invero ribadisce il principio già affermato in precedenza secondo cui “in tema di Tarsu, nell'ipotesi di concessione demaniale si presume che il soggetto tenuto al pagamento del tributo sia il concessionario, in quanto detentore, in virtù del titolo concessorio, di un'area scoperta sulla quale, ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, si producono rifiuti solidi urbani, e detto obbligo non si trasferisce su coloro i quali, anche tramite contratti conclusi con il concessionario, abbiano concretamente prodotto detti rifiuti, avendo in tutto o in parte l'effettiva disponibilità dell'area, salvo che il contribuente indichi nella denuncia originaria o in quella di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità della stessa, in ragione della detenzione da parte di terzi, ed assolva in giudizio al relativo onere probatorio a proprio carico (Cass. n.
3798 del 16/02/2018).”.
Ed infatti nella fattispecie è pacifico tra le parti che il ricorrente ha comunicato all'ente impositore la detenzione dell'area da parte della Società_1 s.a.s..
Del tutto irrilevanti, infine, si presentano il regolare pagamento dell'imposta da parte del ricorrente fino al 2022 e le contestazioni dell'obbligo di pagamento da parte della Società_1 s.a.s., non consentendo gli stessi di ritenere la legittimazione passiva del ricorrente in capo al quale non sussiste il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti.
2. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati.
In considerazione della natura dell'atto impugnato, della condotta delle parti e della motivazione del provvedimento adottato, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti stesse le spese del procedimento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Napoli il 2.2.2026
Il Relatore Il Presidente
(SC de LC NN) (MA RS)