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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5890 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno2014,
avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura ai margini dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Nicola Esposito, presso il cui studio in Napoli, al viale V.tto Pietro Colletta n.11 è
elettivamente domiciliata;
-ATTRICE-
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Migliozzi e CP_1
dall'Avv. Laura Laurenza e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio in Teano, al viale Italia n. 40;
- CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio la dottoressa Parte_1 medico specialista oculista, al fine di sentire accertare la sua responsabilità CP_1
professionale e di condannarla al risarcimento dei danni subiti, per non aver correttamente diagnosticato la patologia di cui era affetta l'attrice e per non aver prescritto le cure appropriate a causa della condotta imperita, imprudente e negligente del sanitario.
In particolare, l'attrice esponeva quanto segue: in data 12.10.2006, si recava presso lo studio della convenuta sito in Capua al Largo Porta Napoli n. 2, al fine di correggere un difetto refrattivo
(astigmatismo ipermetropico composto indiretto) volto ad eliminare l'uso di lenti correttive;
in tale circostanza, la dott.ssa riscontrava elevati valori della pressione endooculare dell'occhio CP_1
destro; correttamente, pertanto, la specialista richiedeva ulteriori controlli.
In data 30 ottobre 2006, l'attrice si sottoponeva ai prescritti accertamenti presso la Casa di Cura
GE. dai quali risultava una pressione dell'occhio destro molto elevata (40 mmHg) oltre CP_2
un'escavazione del disco ottico, pertanto, gli stessi sanitari in tale circostanza prescrivevano una terapia antiglaucomatosa e precisamente “Cosopt” e “Lumigan”.
Seguivano successive visite specialistiche, sempre presso lo studio della dott.ssa in particolare CP_1
in data 30 ottobre 2006, il 31 ottobre 2006, in data 19 dicembre 2006, in data 05.02.2007 e ancora in data 22 marzo 2007 e, nonostante tutte le visite eseguite e gli esami svolti, non veniva comunicato all'attrice una precisa diagnosi. L'attrice veniva rinviata a visita di controllo presso lo studio della dott.ssa a distanza di due mesi e ulteriori visite venivano tenute anche in data 3 maggio 2007 CP_1
e 22 MAGGIO 2007, concluse con la prescrizione di colliri senza l'indicazione di una precisa diagnosi e senza prospettare l'assoluta necessità di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico o a terapie alternative.
In data 29 Maggio 2007, l'attrice, in considerazione del continuo peggioramento della vista decideva,
di recarsi presso il Policlinico S. Orsola M. Malpighi di Bologna, dove i sanitari le diagnosticavano un “glaucoma primario ad angolo retto” e, pertanto ne disponevano l'immediato ed urgente ricovero ed, infatti, il giorno seguente veniva sottoposta ad un intervento di “trapanotrabeculectomia protetta”
all'occhio destro e di “iridotomia” con yag-laser a sinistra. In seguito all'indicato intervento ospedaliero l'attrice riusciva ad ottenere un soddisfacente controllo dei valori pressori endo-oculari, ma non la funzionalità delle fibre del nervo ottico che risultavano irrimediabilmente compromesse a causa del tardivo intervento chirurgico.
Si costituiva la convenuta, la quale contestava gli assunti avversi in ordine alla sussistenza della propria responsabilità e concludendo per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
Il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità̀
psicofisica del paziente, ha una responsabilità̀ di natura contrattuale, perché́ è fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004 del 19564; Cass. Civ.
sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass. Civ. sez. III del
22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. Civ.
Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti attrice e convenuta: “in tema di responsabilità̀ contrattuale
del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività̀ di carattere
sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come
causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che
nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato
un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del
danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, l'accertata responsabilità si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato)
gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. già richiamate.
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità̀ medica (Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico.
Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché́ non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai
sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la
professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa perciò̀ da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità̀ del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.
E' vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori,
deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui esaminata, che l'applicazione della legge a fatti già verificatesi al momento della Pt_2
sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione,
venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico (cfr. Tribunale di Avellino, sent. N. 1806/2017). La non applicabilità retroattiva della legge Gelli è stata sostanzialmente affermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n. 28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene la domanda infondata, per i motivi di seguito esposti.
L'attrice basa la propria domanda risarcitoria sull'assunto che l'evoluzione della sua malattia oculare fosse imputabile in via esclusiva alla condotta imperita, imprudente e negligente della dott.ssa CP_1
per non aver correttamente diagnosticato la patologia di cui era affetta e per non aver prescritto le cure appropriate.
Il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa , con la propria relazione – alla Persona_1
quale integralmente ci si riporta poiché chiara, precisa ed esaustiva – dopo un attento esame della documentazione medica in atti ed un inquadramento del “Glaucoma”, affermava che il trattamento prescritto dalla Dott.ssa alla paziente era perfettamente conforme agli standard scientifici e CP_1
alle Linee Guida dell'European Glaucoma Society (EGS), che rappresentano il riferimento internazionale per la gestione di questa patologia Strategia terap.
In particolare, il CTU affermava:“…Sulla base dei protocolli consigliati dalle Linee Guida EGS (
European Glaucoma Society)ed internazionali per la diagnosi e trattamento del Glaucoma, si ritiene
che i trattamenti (terapia farmacologica) prestati all'attrice dalla convenuta , in CP_1
relazione alla patologia refertata e sintomi lamentati, si presentavano necessari e indifferibili ai fini
del controllo della pressione oculare IOP fino al raggiungimento dell'obiettivo pressorio target e così
dicasi per gli accertamenti diagnostici prescritti dalla dott.ssa ai fini di un corretto CP_1
inquadramento nosologico e valutazione iniziale del quadro clinico riscontrato, di un adeguato
monitoraggio/ follow up per la valutazione dello stato del glaucoma e della gravità del danno. Come
da prassi, lo specialista ha prescritto ad ogni controllo la terapia del caso riportando altresì i valori
della PIO riscontrati e prescrivendo gli esami diagnostici complementari ritenuti utili per la
valutazione della patologia e sua evoluzione. In particolare, per quanto attiene la diagnostica e
follow up della condizione di ipertono oculare rilevato alla visita del 12.10.2006( controllo a cui la periziata si sottopose per altra motivazione in quanto affetta da deficit visivo da astigmatismo
ipermetropico..), si rileva che dopo tale riscontro, la Dott.ssa sottopose la Sig.ra CP_1 [...]
oltre che ai controlli ravvicinati della pressione oculare (vedi controlli del 30.10.2006 e Pt_1
31.10.2006 ed altre date), anche a n° 2 Esami del Campo visivo in 3 mesi (come da documentazione
sanitaria agli atti- esame campo visivo del 19.12.2006 e esame campo visivo del 05.02.2007).
Inoltre, il CTU affermava che il primo approccio terapeutico al glaucoma prevede il trattamento farmacologico, con il ricorso alla chirurgia solo in caso di mancato controllo della patologia.
Infatti, viene specificato, nella relazione, che: “…Per quanto attiene l'indirizzo terapeutico (terapia
farmacologica) seguito dal sanitario Dott.ssa , lo stesso parimente risulta essere corretto in CP_1
quanto la terapia farmacologica rappresenta il primo approccio terapeutico alla malattia
glaucomatosa; nella maggior parte dei casi è sufficiente a controllare la progressione della
patologia. Obiettivo della terapia sia medica, parachiurgica o chirurgica è la riduzione della
pressione intraoculare (PIO); i farmaci antiglaucomatosi attualmente disponibili hanno come
obiettivo la riduzione della pressione intraoculare (PIO). Solo se la IOP target non risulta raggiunta
con terapia farmacologica, le Linee Guida consigliano di prendere in considerazione una differente
opzione terapeutica (terapia parachirurgica laser o chirurgia). La terapia chirurgica, nel glaucoma,
a meno che non si tratti di una condizione di Glaucoma acuto con chiusura d'angolo primaria, è
riservata alla condizione in cui la terapia medica e parachirurgica hanno fallito nel conseguimento
del risultato auspicato, che è la conservazione della funzione visiva utile o l'arresto del decadimento
funzionale. La terapia chirurgica è , quindi, nella grande maggioranza dei pazienti glaucomatosi,
l'ultima delle scelte terapeutiche che viene presa in ordine di tempo per bloccare la progressione
della malattia, dopo aver constatato l'inefficacia della terapia medica e parachirurgica”.( dal
trattato “ Il GLAUCOMA”- edizione 2005) Le linee guida del EGS, valide all'epoca dei fatti e
tutt'ora, non pongono una indicazione chirurgica prima dei 6/12 mesi dall'inizio dell'ipertono
oculare riconducibile a patologia glaucomatosa,, fermo restante il concomitante monitoraggio degli
end-poinds ( campo visivo, papilla ottica, pressione intraoculare (IOP), qualità della vita), che nella fattispecie di cui è causa risulta essere stato puntualmente effettuato dal sanitario, dott.ssa Per_2
.”
[...]
Di conseguenza, la decisione della Dott.ssa di non procedere immediatamente con intervento CP_1
chirurgico era del tutto conforme ai protocolli scientifici, e non rappresentava in alcun modo un errore o una negligenza professionale.
Né tanto meno è ravvisabile una condotta imperita, imprudente e negligente della dott.ssa per CP_1
non aver diagnosticato la patologia di cui era affetta l'attrice.
Il C.T.U. ha affermato la correttezza della diagnosi formulata dalla Dott.ssa la quale aveva CP_1
individuato tempestivamente la patologia della paziente e avviato un iter terapeutico idoneo. In
particolare, nella Relazione di Consulenza Tecnica si legge “…la terapia e l'iter diagnostico ed i
risultati degli accertamenti diagnostici eseguiti sono specifici per diagnosi di glaucoma…”
“…Dall'analisi della cartella clinica emerge che la paziente ha effettuato tutti gli esami clinici e
strumentali funzionali (perimetria convenzionale) come da Linee Guida” ….
Inoltre, va evidenziato che la Dott.ssa aveva correttamente individuato la presenza di ipertono CP_1
oculare già alla prima visita, con conseguente avvio della terapia farmacologica idonea a controllare la progressione della malattia. Infatti, la CTU riportava: “La condizione di ipertono oculare bilaterale,
di cui probabilmente la periziata non era a conoscenza in quanto asintomatica, fu rilevata proprio
dalla Dott.ssa nel corso della prima visita”. CP_1
Alla luce delle risultanze della CTU, appare evidente che non può essere ravvisata alcuna responsabilità professionale in capo alla Dott.ssa CP_1
Anche le dichiarazioni rese dai testimoni, nel corso del giudizio, confermano la correttezza dell'operato della Dott.ssa l'assenza di omissioni diagnostiche e terapeutiche, e l'inesistenza CP_1
di una sua responsabilità professionale.
In particolare, dalla prova testimoniale emerge in modo univoco che la Dott.ssa ha operato CP_1
con la massima correttezza e professionalità, diagnosticando tempestivamente il glaucoma e prescrivendo la terapia idonea. Non si riscontra alcuna omissione diagnostica o terapeutica, poiché la paziente è stata sottoposta a tutti gli accertamenti necessari, come confermato anche dal teste, Dott. primario della Testimone_1
clinica Gepos di Telese.
Inoltre, da tutte le dichiarazioni testimoniali, ad eccezione di quelle rese da marito Tes_2
dell'attrice, emerge che la paziente non seguiva la terapia prescritta, circostanza che rappresenta una condotta negligente da parte della stessa e che ha potuto influire sulla progressione della patologia.
Infatti, il Dott. affermava: “…omissis…ricordo che la Dott.ssa rimproverava la Persona_3
paziente perché non eseguiva la terapia prescrittale, in quanto fu misurata nuovamente la pressione
oculare ed era nuovamente alterata...omissis...” Anche dichiarava: Testimone_3
“…omissis…Ricordo che nel secondo incontro la Dott.ssa aveva ammonito la paziente perché CP_1
aveva confessato di non avere effettuato la terapia, perché forse la reputava non
necessaria…omissis…”. Il teste dichiarava “…omissis… ricordo che la dott.ssa Testimone_4
aveva chiaramente spiegato alla sig.ra , come a tutti i pazienti con lo stesso problema di seguire Pt_1
scrupolosamente la terapia… ricordo che la signora riferì alla Dott.ssa che aveva sospeso la CP_1
terapia perché le gocce bruciavano… Omissis..”. Il aggiungeva: Il primario confermò la Tes_4
diagnosi di glaucoma e ribadì l'importanza della terapia, in quanto se non si fossero abbassati i
livelli della pressione oculare sarebbe stato necessario l'intervento chirurgico…omissis…”.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi qualsiasi profilo di responsabilità a carico della convenuta dal momento che fin dalla prima visita la Dott.ssa CP_1
individuava correttamente la presenza di ipertono oculare, sottoponeva la paziente agli esami clinici necessari e le prescriveva una terapia farmacologica conforme alle Linee Guida Internazionali e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Pertanto, l'evoluzione della malattia oculare lamentata dall'attrice è riconducibile esclusivamente alla naturale progressione del glaucoma, alla scarsa collaborazione della paziente, alla mancata aderenza al piano terapeutico e non a presunti errori medici.
Del resto, già in sede di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis, (R.g 4438/2009,) si era esclusa qualsiasi responsabilità in capo alla Dott. ssa e si era ravvisata la sussistenza di una CP_1
concausa che avrebbe interrotto il nesso causale tra le cure e l'evento dannoso, individuata nella arbitraria sospensione delle cure stesse.
Per tutti motivi fin qui esposti, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5890/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
S. Maria Capua Vetere, 7.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5890 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno2014,
avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura ai margini dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Nicola Esposito, presso il cui studio in Napoli, al viale V.tto Pietro Colletta n.11 è
elettivamente domiciliata;
-ATTRICE-
E
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Angelo Migliozzi e CP_1
dall'Avv. Laura Laurenza e con loro elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il loro studio in Teano, al viale Italia n. 40;
- CONVENUTA-
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.01.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio la dottoressa Parte_1 medico specialista oculista, al fine di sentire accertare la sua responsabilità CP_1
professionale e di condannarla al risarcimento dei danni subiti, per non aver correttamente diagnosticato la patologia di cui era affetta l'attrice e per non aver prescritto le cure appropriate a causa della condotta imperita, imprudente e negligente del sanitario.
In particolare, l'attrice esponeva quanto segue: in data 12.10.2006, si recava presso lo studio della convenuta sito in Capua al Largo Porta Napoli n. 2, al fine di correggere un difetto refrattivo
(astigmatismo ipermetropico composto indiretto) volto ad eliminare l'uso di lenti correttive;
in tale circostanza, la dott.ssa riscontrava elevati valori della pressione endooculare dell'occhio CP_1
destro; correttamente, pertanto, la specialista richiedeva ulteriori controlli.
In data 30 ottobre 2006, l'attrice si sottoponeva ai prescritti accertamenti presso la Casa di Cura
GE. dai quali risultava una pressione dell'occhio destro molto elevata (40 mmHg) oltre CP_2
un'escavazione del disco ottico, pertanto, gli stessi sanitari in tale circostanza prescrivevano una terapia antiglaucomatosa e precisamente “Cosopt” e “Lumigan”.
Seguivano successive visite specialistiche, sempre presso lo studio della dott.ssa in particolare CP_1
in data 30 ottobre 2006, il 31 ottobre 2006, in data 19 dicembre 2006, in data 05.02.2007 e ancora in data 22 marzo 2007 e, nonostante tutte le visite eseguite e gli esami svolti, non veniva comunicato all'attrice una precisa diagnosi. L'attrice veniva rinviata a visita di controllo presso lo studio della dott.ssa a distanza di due mesi e ulteriori visite venivano tenute anche in data 3 maggio 2007 CP_1
e 22 MAGGIO 2007, concluse con la prescrizione di colliri senza l'indicazione di una precisa diagnosi e senza prospettare l'assoluta necessità di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico o a terapie alternative.
In data 29 Maggio 2007, l'attrice, in considerazione del continuo peggioramento della vista decideva,
di recarsi presso il Policlinico S. Orsola M. Malpighi di Bologna, dove i sanitari le diagnosticavano un “glaucoma primario ad angolo retto” e, pertanto ne disponevano l'immediato ed urgente ricovero ed, infatti, il giorno seguente veniva sottoposta ad un intervento di “trapanotrabeculectomia protetta”
all'occhio destro e di “iridotomia” con yag-laser a sinistra. In seguito all'indicato intervento ospedaliero l'attrice riusciva ad ottenere un soddisfacente controllo dei valori pressori endo-oculari, ma non la funzionalità delle fibre del nervo ottico che risultavano irrimediabilmente compromesse a causa del tardivo intervento chirurgico.
Si costituiva la convenuta, la quale contestava gli assunti avversi in ordine alla sussistenza della propria responsabilità e concludendo per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
Il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità̀
psicofisica del paziente, ha una responsabilità̀ di natura contrattuale, perché́ è fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004 del 19564; Cass. Civ.
sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass. Civ. sez. III del
22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo.
Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. Civ.
Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti attrice e convenuta: “in tema di responsabilità̀ contrattuale
del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività̀ di carattere
sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come
causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che
nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato
un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del
danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, l'accertata responsabilità si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato)
gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. già richiamate.
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità̀ medica (Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico.
Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione
sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché́ non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai
sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la
professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio
operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di
obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa perciò̀ da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità̀ del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.
E' vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori,
deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui esaminata, che l'applicazione della legge a fatti già verificatesi al momento della Pt_2
sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione,
venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico (cfr. Tribunale di Avellino, sent. N. 1806/2017). La non applicabilità retroattiva della legge Gelli è stata sostanzialmente affermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n. 28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale ritiene la domanda infondata, per i motivi di seguito esposti.
L'attrice basa la propria domanda risarcitoria sull'assunto che l'evoluzione della sua malattia oculare fosse imputabile in via esclusiva alla condotta imperita, imprudente e negligente della dott.ssa CP_1
per non aver correttamente diagnosticato la patologia di cui era affetta e per non aver prescritto le cure appropriate.
Il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa , con la propria relazione – alla Persona_1
quale integralmente ci si riporta poiché chiara, precisa ed esaustiva – dopo un attento esame della documentazione medica in atti ed un inquadramento del “Glaucoma”, affermava che il trattamento prescritto dalla Dott.ssa alla paziente era perfettamente conforme agli standard scientifici e CP_1
alle Linee Guida dell'European Glaucoma Society (EGS), che rappresentano il riferimento internazionale per la gestione di questa patologia Strategia terap.
In particolare, il CTU affermava:“…Sulla base dei protocolli consigliati dalle Linee Guida EGS (
European Glaucoma Society)ed internazionali per la diagnosi e trattamento del Glaucoma, si ritiene
che i trattamenti (terapia farmacologica) prestati all'attrice dalla convenuta , in CP_1
relazione alla patologia refertata e sintomi lamentati, si presentavano necessari e indifferibili ai fini
del controllo della pressione oculare IOP fino al raggiungimento dell'obiettivo pressorio target e così
dicasi per gli accertamenti diagnostici prescritti dalla dott.ssa ai fini di un corretto CP_1
inquadramento nosologico e valutazione iniziale del quadro clinico riscontrato, di un adeguato
monitoraggio/ follow up per la valutazione dello stato del glaucoma e della gravità del danno. Come
da prassi, lo specialista ha prescritto ad ogni controllo la terapia del caso riportando altresì i valori
della PIO riscontrati e prescrivendo gli esami diagnostici complementari ritenuti utili per la
valutazione della patologia e sua evoluzione. In particolare, per quanto attiene la diagnostica e
follow up della condizione di ipertono oculare rilevato alla visita del 12.10.2006( controllo a cui la periziata si sottopose per altra motivazione in quanto affetta da deficit visivo da astigmatismo
ipermetropico..), si rileva che dopo tale riscontro, la Dott.ssa sottopose la Sig.ra CP_1 [...]
oltre che ai controlli ravvicinati della pressione oculare (vedi controlli del 30.10.2006 e Pt_1
31.10.2006 ed altre date), anche a n° 2 Esami del Campo visivo in 3 mesi (come da documentazione
sanitaria agli atti- esame campo visivo del 19.12.2006 e esame campo visivo del 05.02.2007).
Inoltre, il CTU affermava che il primo approccio terapeutico al glaucoma prevede il trattamento farmacologico, con il ricorso alla chirurgia solo in caso di mancato controllo della patologia.
Infatti, viene specificato, nella relazione, che: “…Per quanto attiene l'indirizzo terapeutico (terapia
farmacologica) seguito dal sanitario Dott.ssa , lo stesso parimente risulta essere corretto in CP_1
quanto la terapia farmacologica rappresenta il primo approccio terapeutico alla malattia
glaucomatosa; nella maggior parte dei casi è sufficiente a controllare la progressione della
patologia. Obiettivo della terapia sia medica, parachiurgica o chirurgica è la riduzione della
pressione intraoculare (PIO); i farmaci antiglaucomatosi attualmente disponibili hanno come
obiettivo la riduzione della pressione intraoculare (PIO). Solo se la IOP target non risulta raggiunta
con terapia farmacologica, le Linee Guida consigliano di prendere in considerazione una differente
opzione terapeutica (terapia parachirurgica laser o chirurgia). La terapia chirurgica, nel glaucoma,
a meno che non si tratti di una condizione di Glaucoma acuto con chiusura d'angolo primaria, è
riservata alla condizione in cui la terapia medica e parachirurgica hanno fallito nel conseguimento
del risultato auspicato, che è la conservazione della funzione visiva utile o l'arresto del decadimento
funzionale. La terapia chirurgica è , quindi, nella grande maggioranza dei pazienti glaucomatosi,
l'ultima delle scelte terapeutiche che viene presa in ordine di tempo per bloccare la progressione
della malattia, dopo aver constatato l'inefficacia della terapia medica e parachirurgica”.( dal
trattato “ Il GLAUCOMA”- edizione 2005) Le linee guida del EGS, valide all'epoca dei fatti e
tutt'ora, non pongono una indicazione chirurgica prima dei 6/12 mesi dall'inizio dell'ipertono
oculare riconducibile a patologia glaucomatosa,, fermo restante il concomitante monitoraggio degli
end-poinds ( campo visivo, papilla ottica, pressione intraoculare (IOP), qualità della vita), che nella fattispecie di cui è causa risulta essere stato puntualmente effettuato dal sanitario, dott.ssa Per_2
.”
[...]
Di conseguenza, la decisione della Dott.ssa di non procedere immediatamente con intervento CP_1
chirurgico era del tutto conforme ai protocolli scientifici, e non rappresentava in alcun modo un errore o una negligenza professionale.
Né tanto meno è ravvisabile una condotta imperita, imprudente e negligente della dott.ssa per CP_1
non aver diagnosticato la patologia di cui era affetta l'attrice.
Il C.T.U. ha affermato la correttezza della diagnosi formulata dalla Dott.ssa la quale aveva CP_1
individuato tempestivamente la patologia della paziente e avviato un iter terapeutico idoneo. In
particolare, nella Relazione di Consulenza Tecnica si legge “…la terapia e l'iter diagnostico ed i
risultati degli accertamenti diagnostici eseguiti sono specifici per diagnosi di glaucoma…”
“…Dall'analisi della cartella clinica emerge che la paziente ha effettuato tutti gli esami clinici e
strumentali funzionali (perimetria convenzionale) come da Linee Guida” ….
Inoltre, va evidenziato che la Dott.ssa aveva correttamente individuato la presenza di ipertono CP_1
oculare già alla prima visita, con conseguente avvio della terapia farmacologica idonea a controllare la progressione della malattia. Infatti, la CTU riportava: “La condizione di ipertono oculare bilaterale,
di cui probabilmente la periziata non era a conoscenza in quanto asintomatica, fu rilevata proprio
dalla Dott.ssa nel corso della prima visita”. CP_1
Alla luce delle risultanze della CTU, appare evidente che non può essere ravvisata alcuna responsabilità professionale in capo alla Dott.ssa CP_1
Anche le dichiarazioni rese dai testimoni, nel corso del giudizio, confermano la correttezza dell'operato della Dott.ssa l'assenza di omissioni diagnostiche e terapeutiche, e l'inesistenza CP_1
di una sua responsabilità professionale.
In particolare, dalla prova testimoniale emerge in modo univoco che la Dott.ssa ha operato CP_1
con la massima correttezza e professionalità, diagnosticando tempestivamente il glaucoma e prescrivendo la terapia idonea. Non si riscontra alcuna omissione diagnostica o terapeutica, poiché la paziente è stata sottoposta a tutti gli accertamenti necessari, come confermato anche dal teste, Dott. primario della Testimone_1
clinica Gepos di Telese.
Inoltre, da tutte le dichiarazioni testimoniali, ad eccezione di quelle rese da marito Tes_2
dell'attrice, emerge che la paziente non seguiva la terapia prescritta, circostanza che rappresenta una condotta negligente da parte della stessa e che ha potuto influire sulla progressione della patologia.
Infatti, il Dott. affermava: “…omissis…ricordo che la Dott.ssa rimproverava la Persona_3
paziente perché non eseguiva la terapia prescrittale, in quanto fu misurata nuovamente la pressione
oculare ed era nuovamente alterata...omissis...” Anche dichiarava: Testimone_3
“…omissis…Ricordo che nel secondo incontro la Dott.ssa aveva ammonito la paziente perché CP_1
aveva confessato di non avere effettuato la terapia, perché forse la reputava non
necessaria…omissis…”. Il teste dichiarava “…omissis… ricordo che la dott.ssa Testimone_4
aveva chiaramente spiegato alla sig.ra , come a tutti i pazienti con lo stesso problema di seguire Pt_1
scrupolosamente la terapia… ricordo che la signora riferì alla Dott.ssa che aveva sospeso la CP_1
terapia perché le gocce bruciavano… Omissis..”. Il aggiungeva: Il primario confermò la Tes_4
diagnosi di glaucoma e ribadì l'importanza della terapia, in quanto se non si fossero abbassati i
livelli della pressione oculare sarebbe stato necessario l'intervento chirurgico…omissis…”.
Nel caso di specie, alla luce delle risultanze istruttorie, deve escludersi qualsiasi profilo di responsabilità a carico della convenuta dal momento che fin dalla prima visita la Dott.ssa CP_1
individuava correttamente la presenza di ipertono oculare, sottoponeva la paziente agli esami clinici necessari e le prescriveva una terapia farmacologica conforme alle Linee Guida Internazionali e le buone pratiche clinico-assistenziali.
Pertanto, l'evoluzione della malattia oculare lamentata dall'attrice è riconducibile esclusivamente alla naturale progressione del glaucoma, alla scarsa collaborazione della paziente, alla mancata aderenza al piano terapeutico e non a presunti errori medici.
Del resto, già in sede di accertamento tecnico preventivo ex art.696 bis, (R.g 4438/2009,) si era esclusa qualsiasi responsabilità in capo alla Dott. ssa e si era ravvisata la sussistenza di una CP_1
concausa che avrebbe interrotto il nesso causale tra le cure e l'evento dannoso, individuata nella arbitraria sospensione delle cure stesse.
Per tutti motivi fin qui esposti, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Maria Feola,
definitivamente pronunciando in ordine alla causa civile iscritta al n. 5890/2014, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
3) pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice.
S. Maria Capua Vetere, 7.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola