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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 23/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025; da
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Lapenna, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Lodi, Piazzale 3 Agosto n. 5, giusta procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. LE Pozzoli, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Cavour, n. 28, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 6.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in OS (PC), in data 15.7.1995, trascritto nei Registri degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1995, precisando: che dall'unione erano nati i figli LE (il 29.1.1997) e (il Per_1
31.3.2001);
che era intervenuta separazione dei coniugi, come da verbale di separazione consensuale del 18.1.2018, omologata dal Tribunale di Piacenza con decreto in data
8.2.2018;
che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo oramai venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che, pertanto, sussistevano i presupposti di legge per la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto in data 10.1.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 6 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 5.4.2025 si costituiva in giudizio CP_1 associandosi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in memoria costitutiva, chiedendo, in particolare, il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore.
All'udienza del 6.5.2025 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali, sentite personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, esperito il tentativo di conciliazione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, di tal che i procuratori delle parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisavano le conclusioni congiuntamente chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti alla medesima udienza.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni come concordate dalle parti, disponendo in conformità. Sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OS (PC), in Parte_1 CP_1 data 15.7.1995, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, p. 2, s. A, anno 1995, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento, quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal verbale dell'udienza del 18.1.2018 di comparizione nella separazione consensuale e dal decreto di omologa emesso in data 8.2.2018, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dai certificati anagrafici in atti, che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia. Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OS
(PC), in data 15.7.1995, da e Parte_1 CP_1
Quanto alle condizioni di divorzio ed al relativo regolamento economico, le parti, all'udienza del 6.5.2025, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene pertanto il Collegio di recepire le condizioni di divorzio, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, laddove le stesse hanno dato atto che i due figli nati dall'unione sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed hanno concordato di porre a carico del ricorrente la corresponsione di una somma una tantum, ai sensi dell'art. 5, c. 8, legge div., a favore della moglie, in misura di Euro 50.000,00 – che il Tribunale ritiene equa – da versarsi in varie tranches alle scadenze stabilite.
A fronte di ciò, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OS (PC), in Parte_1 CP_1 data 15.7.1995, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OS
(PC), in data 15.7.1995, da e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, p. 2, s. A, anno 1995;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni:
Il signor si obbliga a versare alla RA , che accetta, Parte_1 CP_1
laddove ritenuto equo dal Tribunale, a titolo di liquidazione in unica soluzione dei diritti della RA ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge CP_1 898/70, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
-Euro 10.000,00 al 31 maggio 2025;
-Euro 10.000,00 al 31 luglio 2025;
-Euro 10.000,00 al 31 ottobre 2025
-Euro 20.000,00 al 31 dicembre 2025;
tutti i termini si intendono essenziali, i predetti importi verranno versati con bonifico bancario sull'iban che verrà indicato dalla RA CP_1
le Parti danno atto che con il puntuale adempimento degli obblighi sopra indicati e con l'integrale versamento dell'importo concordato di Euro 50.000,00 non avranno più nulla a pretendere reciprocamente.
Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OS (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Oggetto: divorzio – cessazione effetti civili.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 8.1.2025; da
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Lapenna, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Lodi, Piazzale 3 Agosto n. 5, giusta procura allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. LE Pozzoli, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Piacenza, via Cavour, n. 28, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE- con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 6.5.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.1.2025 chiedeva di sentire Parte_1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1
in OS (PC), in data 15.7.1995, trascritto nei Registri degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n. 8, parte 2, serie A, anno 1995, precisando: che dall'unione erano nati i figli LE (il 29.1.1997) e (il Per_1
31.3.2001);
che era intervenuta separazione dei coniugi, come da verbale di separazione consensuale del 18.1.2018, omologata dal Tribunale di Piacenza con decreto in data
8.2.2018;
che da allora i coniugi non si erano più riconciliati e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo oramai venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che, pertanto, sussistevano i presupposti di legge per la proponibilità della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Il ricorrente chiedeva, pertanto, di sentire pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto in data 10.1.2025 la Presidente di Sezione, designata sé stessa quale giudice relatore, delegando a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, fissava l'udienza del 6 maggio 2025 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
Con comparsa in data 5.4.2025 si costituiva in giudizio CP_1 associandosi alla richiesta di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma alle diverse condizioni indicate in memoria costitutiva, chiedendo, in particolare, il riconoscimento di un assegno divorzile a suo favore.
All'udienza del 6.5.2025 comparivano le parti personalmente, assistite dai rispettivi Difensori, le quali, sentite personalmente, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e, esperito il tentativo di conciliazione, dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, di tal che i procuratori delle parti, previa adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, precisavano le conclusioni congiuntamente chiedendo al Collegio di recepire in sentenza gli accordi così raggiunti alla medesima udienza.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano recepite le condizioni come concordate dalle parti, disponendo in conformità. Sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al
Collegio per la decisione.
Ciò posto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OS (PC), in Parte_1 CP_1 data 15.7.1995, matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del predetto Comune al n. 8, p. 2, s. A, anno 1995, sussistendo i presupposti fatto e di diritto di cui alla legge n. 898/1970.
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del procedimento, quali, in particolare, la prolungata separazione personale dei coniugi e l'indisponibilità di essi alla riconciliazione – ribadita ancora nel corso del giudizio – dimostrano come non possa essere ricostituita la comunione spirituale e materiale tra gli stessi.
Inoltre, come emerge dal verbale dell'udienza del 18.1.2018 di comparizione nella separazione consensuale e dal decreto di omologa emesso in data 8.2.2018, risulta ampiamente trascorso il termine di legge dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente in sede di separazione personale.
Sul punto, la circostanza che la separazione tra i coniugi prosegua ininterrottamente dall'epoca della separazione risulta pacifica tra le parti.
Il protrarsi della separazione è poi riscontrato anche dai certificati anagrafici in atti, che dimostrano come le parti abbiano da tempo residenze diverse e diverso stato di famiglia. Sulla base del disposto dell'art. 5 legge 898/70, deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OS
(PC), in data 15.7.1995, da e Parte_1 CP_1
Quanto alle condizioni di divorzio ed al relativo regolamento economico, le parti, all'udienza del 6.5.2025, avendo raggiunto un accordo sulle condizioni di divorzio, si sono determinate a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene pertanto il Collegio di recepire le condizioni di divorzio, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, laddove le stesse hanno dato atto che i due figli nati dall'unione sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti ed hanno concordato di porre a carico del ricorrente la corresponsione di una somma una tantum, ai sensi dell'art. 5, c. 8, legge div., a favore della moglie, in misura di Euro 50.000,00 – che il Tribunale ritiene equa – da versarsi in varie tranches alle scadenze stabilite.
A fronte di ciò, non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella oggetto delle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in OS (PC), in Parte_1 CP_1 data 15.7.1995, alle condizioni riportate in dispositivo.
In conformità a tale accordo, deve essere parimenti disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in OS
(PC), in data 15.7.1995, da e trascritto nel Registro Parte_1 CP_1
degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 8, p. 2, s. A, anno 1995;
- In conformità alle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti, stabilisce le seguenti condizioni:
Il signor si obbliga a versare alla RA , che accetta, Parte_1 CP_1
laddove ritenuto equo dal Tribunale, a titolo di liquidazione in unica soluzione dei diritti della RA ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della legge CP_1 898/70, la somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila), da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
-Euro 10.000,00 al 31 maggio 2025;
-Euro 10.000,00 al 31 luglio 2025;
-Euro 10.000,00 al 31 ottobre 2025
-Euro 20.000,00 al 31 dicembre 2025;
tutti i termini si intendono essenziali, i predetti importi verranno versati con bonifico bancario sull'iban che verrà indicato dalla RA CP_1
le Parti danno atto che con il puntuale adempimento degli obblighi sopra indicati e con l'integrale versamento dell'importo concordato di Euro 50.000,00 non avranno più nulla a pretendere reciprocamente.
Spese compensate.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OS (PC) per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 19 giugno 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti