CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 2817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2817 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2817/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19232/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065227 TARI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1163/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale comunicando l'avvenuto annullamento totale dell'avviso impugnato.
All'udienza del 02/02/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava l'estinzione del giudizio per i seguenti motivi.
La Corte, viste le dichiarazioni delle parti, redige la sentenza in forma semplificata ex art. 98 D. Lgs. n.
175/2024 non sussistendo l'omessa dichiarazione d'imposta ed il relativo pagamento essendo stato assolto l'obbligo tributario dal comodatario Studio Legale Società_1.
Pertanto la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in favore della ricorrente nella misura di
€ 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna Roma
Capitale alle spese del giudizio liquidate nella misura di euro 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del cut.
Roma, 02/02/2026
Il Giudice Monocratico
DO EC
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 19232/2025 depositato il 23/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500065227 TARI 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1163/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso la Sig.ra Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale comunicando l'avvenuto annullamento totale dell'avviso impugnato.
All'udienza del 02/02/2026 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma dichiarava l'estinzione del giudizio per i seguenti motivi.
La Corte, viste le dichiarazioni delle parti, redige la sentenza in forma semplificata ex art. 98 D. Lgs. n.
175/2024 non sussistendo l'omessa dichiarazione d'imposta ed il relativo pagamento essendo stato assolto l'obbligo tributario dal comodatario Studio Legale Società_1.
Pertanto la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in favore della ricorrente nella misura di
€ 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna Roma
Capitale alle spese del giudizio liquidate nella misura di euro 400,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del cut.
Roma, 02/02/2026
Il Giudice Monocratico
DO EC