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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/09/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico, dott.ssa
Viviana Scaramuzza, lette le note depositate all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1854 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
nato a [...] [...] (cod. fisc. Parte_1 Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Mario C.F._1
Restifo, presso il cui studio in Giardini Naxos, via Vittorio Emanuele n. 136 ha eletto domicilio attore
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc. Controparte_1
), nato a [...] il C.F._2 Controparte_2
07.07.1986 (cod. fisc. , e , nato C.F._3 Controparte_3
a Giarre (CT) il 10.11.1984 (cod. fisc. ) C.F._4
convenuti contumaci
OGGETTO: risarcimento danno da reato CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in atti all'esito dell'udienza celebrata ex art. 127 ter c.p.c.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva Parte_1 in giudizio , e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ottenere il risarcimento di tutti danni subiti in conseguenza della condotta lesiva tenuta dai convenuti, e riferiva quanto di seguito richiamato.
In data 13.10.2012, ore 16.30 circa, il si trovava a bordo del Parte_1 proprio furgone parcheggiato nel Comune di Taormina, c.da Trappitello, via Francavilla, allorquando i tre convenuti parcheggiavano il loro furgone di fianco a quello del che chiedeva loro di spostarlo per evitare Parte_1 di ostruire l'imminente uscita dal parcheggio.
Gli odierni convenuti aggredivano, quindi, il colpendolo Parte_1 violentemente con calci e pugni, anche in testa, allontanandosi poi dal luogo dopo averlo lasciato riverso a terra.
Sul luogo dell'aggressione giungeva poi la moglie dell'attore, PE
la quale lo trasportava presso l'ospedale di Taormina ove gli
[...]
veniva diagnosticata “frattura opn e del setto nasale entrambe scomposte, escoriazione naso, trauma cranico lieve, trauma cranico contusivo emitorace destro e sinistro e trauma contusivo fianco destro”, con prognosi iniziale di giorni trenta.
A seguito di formale querela sporta dal nei confronti di Parte_1
e , veniva Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 celebrato dinnanzi al Tribunale di Messina il giudizio penale iscritto al n.
7483/2012 r.g.n.r. – n. 3204/2013 r.g.t. per il reato di cui agli artt. 110, 582
e 585 c.p. in relazione all'art. 577 n. 4 c.p..
Il processo penale si concludeva con sentenza penale n. 2417/2017 del
20.12.2017 con cui venivano condannati gli imputati alla pena di mesi tre di reclusione ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore del Parte_1 costituitosi parte civile, da liquidarsi in sede civile. La sentenza di primo grado veniva, poi, confermata dalla Corte d'Appello di Messina nel giudizio iscritto al n. 2202/2018 r.g.a. con sentenza n. 1114/2019 del
15.04.2019, divenuta irrevocabile in data 01.05.2019.
Il riferiva di aver riportato oltre ai danni morali, anche un Parte_1
danno estetico al volto e un danno fisico per postumi e invalidità temporanea, da quantificarsi in € 50.000,00.
Chiedeva, quindi, di dichiarare che i convenuti si erano resi responsabili dei danni patiti dall'attore, quantificati in complessivi € 50.000,00 e, per l'effetto, di condannare gli stessi al pagamento della predetta somma. Con vittoria di spese e compensi.
I convenuti, regolarmente citati, non si costituivano.
Il giudizio veniva istruito mediante prova testimoniale con escussione dei testi indicati da parte attrice all'udienza del 21.10.2022 e mediante nomina del CTU, dott. per perizia medico legale. Persona_2
All'udienza di discussione orale del 24.09.2025 – in cui subentrava la scrivente – celebrata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa.
RITENUTO IN DIRITTO
L'odierno giudizio è stato instaurato da parte attrice al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni dagli stessi causati in forza della loro condotta illecita così come accertata in sede penale.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di Controparte_2
e , i quali sebbene regolarmente citati Controparte_1 Controparte_3
in giudizio non si costituivano.
Nel merito, le domande attoree vanno accolte, in quanto ritenute fondate nei limiti di quanto di seguito esposto.
La domanda del può essere qualificata quale domanda di Parte_1
risarcimento ex artt. 2043 e 2059 c.c., così come interpretati dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte.
Con riferimento all'art. 2059 c.c. la Corte di Cassazione, difatti, ha chiarito che non si tratta di una autonoma fattispecie distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., in quanto l'art. 2049 c.c. si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c. (cfr. Cass., SS.UU. n. 26972/2008). Ha, altresì precisato la
Suprema Corte che “il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi
“previsti dalla legge” e, cioè, secondo un interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale;
b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (…); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (…); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice.” (ancora Cass., SS.UU. n. 26972/2008).
Nel caso di specie si ricade nella ipotesi di cui alla lettera a), poiché il agiva in giudizio per chiedere il risarcimento del danno Parte_1
scaturente da un fatto illecito configurabile come reato ai sensi dell'art. 582
c.p.
Ciò premesso, la lesione personale aggravata commessa, in concorso, dai convenuti ai danni dell'attore, che ha giustificato l'odierna richiesta di risarcimento dei danni, è stata oggetto di accertamento nell'ambito del processo penale, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 1114/2019 del 15.04.2019, divenuta irrevocabile in mancanza di impugnazione.
Tale pronuncia, che accertava la sussistenza dell'illecito, la riconducibilità dello stesso a e , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 il diritto della persona offesa al risarcimento del danno – da liquidarsi in sede civile – spiega efficacia di giudicato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p., come confermato dall'uniforme orientamento della
Suprema Corte sul tema (Cass. civ. n. 5660/2018: “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati”).
In particolare, alla luce della sentenza penale della Corte d'Appello di
Messina n. 1114/2019, la quale confermava la sentenza n. 2417/2017 con cui il Tribunale di Messina condannava i tre imputati al risarcimento dei danni causati al devono considerarsi accertati sia il danno- Parte_1 evento (la lesione della incolumità personale dell'attore) sia il nesso di causalità tra questo e il fatto-reato (l'aggressione fisica e la conseguente lesione personale), mentre il danno-conseguenza, inteso quale pregiudizio concretamente risarcibile deve essere oggetto di indagine, in sede civile, al fine di verificare la sussistenza e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito penale (cfr. sul punto Cass. civ. ord. n. 8477/2020).
Com'è noto, il danno risarcibile non può configurarsi in re ipsa, essendo indispensabile che l'attore dimostri il pregiudizio derivante dalla lesione della propria situazione giuridica tutelata dall'ordinamento giuridico (in tal senso ex multis Cass. SS.UU. n. 26972/2008).
Procedendo per gradi, occorre distinguere tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, così come allegati dall'attore.
Circa il danno patrimoniale, si ritiene che parte attrice abbia fornito prova di aver subito, in conseguenza della condotta illecita dei convenuti una lesione della propria sfera patrimoniale, sotto il profilo del “danno emergente”, avendo prodotto documentazione medica idonea a dimostrare un depauperamento del proprio patrimonio a causa del reato commesso in suo danno dai . Persona_3
Il ha, quindi, diritto al rimborso delle spese mediche sostenute Parte_1
per far fronte alle lesioni subite a seguito dell'aggressione perpetrata dai convenuti, ammontanti a complessivi € 297,32, di cui € 60,50 ciascuno per fatture n. 122-2012 del 14.11.2012, n.
5-2013 del 12.01.2013, n. 24-2013 dell'11.02.2013 e n. 36-2013 del 13.03.2013, ed € 55,32 per fattura n. 3907 del 14.02.2018 (cfr. all. 3, 5, 6, 7 e 10 atto di citazione), le quali sono state peraltro ritenute congrue in sede peritale dal CTU, dott. (cfr. Per_2 pag.
5-6 perizia), le cui conclusioni si ritiene di poter condividere, in quanto correttamente motivate sotto l'aspetto logico-espositivo e metodologico.
Va invece escluso il risarcimento del danno patrimoniale per “lucro cessante”, stante la mancanza di qualsivoglia allegazione di parte attrice circa un possibile mancato guadagno patrimoniale derivante dalle lesioni subite.
Circa il danno non patrimoniale va innanzitutto ricordato come, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, esso ricomprenda in sé il danno alla salute, inteso come lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale (“danno biologico”), la sofferenza morale patita (“danno morale soggettivo”), il pregiudizio estetico e il danno alla vita di relazione (cd. “fare areddituale”), ma debba comunque essere liquidato nella sua interezza (cfr. Cass. SS.UU. n.
26972/2008).
Come sopra rilevato, anche la sussistenza del danno non patrimoniale va debitamente allegata e provata da chi invoca il risarcimento, potendo questi far ricorso anche al notorio e alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c., in modo che da tali elementi possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio lamentato (cfr. Cass. civ. n. 24474/2014, Cass. civ. n.
8421/2011). L'attore in sede di citazione allegava che, a seguito della condotta dei convenuti, riportava oltre che un danno morale “per effetto dello shock, dell'avvilimento e della prostrazione conseguenti, oltre che della comprensibile persistente paura di imbattersi nuovamente nei convenuti”, anche un danno estetico al volto e un danno fisico in termini di invalidità permanente e temporanea, e postumi per effetto dell'intensità del dolore dovuto alle lesioni.
Quanto allegato da parte attrice ha trovato riscontro nell'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
Circa il danno fisico ed estetico, si richiamano le conclusioni cui perveniva il CTU, dott. in quanto rese all'esito di uno scrupoloso esame Per_2 clinico del e di un attento studio degli atti di causa. Parte_1
Il perito accertava che il a seguito del trauma subito in data Parte_1
13.10.2012, risulta affetto da “postumi di frattura ossa propria del naso e setto nasale con esiti cicatriziali di grado lieve” e che le lesioni refertate, nonché i postumi residuati sono da ricollegarsi eziologicamente all'aggressione causata dai convenuti (cfr. pag. 4 perizia).
Per quanto riguarda la prognosi e la durata della malattia traumatica il CTU, dott. stimava una lesione permanente dell'integrità psico-fisica Per_2
nella misura del 7%, una inabilità temporanea di giorni 90, di cui giorni 30 al 75%, giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
Circa il danno morale vanno invece richiamate le dichiarazioni testimoniali rese da e rispettivamente Persona_1 Testimone_1 moglie e figlia dell'odierno attore, le quali escusse all'udienza del
21.10.2022 non si limitavano a confermare quanto dedotto dal Parte_1 ma fornivano altresì elementi ulteriori idonei a dimostrare il pregiudizio causato dalla condotta illecita dei convenuti.
Ed infatti, la teste riferiva di conoscere gli aggressori del PE
in quanto “svolgono lo stesso lavoro di mio marito e li ho visti Parte_1
nelle ferie” e confermava che a seguito dell'aggressione il marito manifestava per molti mesi un senso di prostrazione e vergogna, nonché di forte paura nell'imbattersi nuovamente negli odierni convenuti in occasione di ferie o mercato settimanali, tanto che il si limitava a fare Parte_1
“solo le fiere in cui non c'erano i sig.ri Controparte_1 CP_2
e (…) ciò per sei sette anni”. Ancora, la teste
[...] Controparte_3
confermava che la paura di ritorsioni e vendette da parte dei PE convenuti, anche a seguito della denuncia-querela sporta nei loro confronti, era tale da limitare le uscite extralavorative del Parte_1
Dello stesso tenore sono, poi, le dichiarazioni rese dalla teste Parte_1
la quale confermava quanto allegato dal padre e precisava che dopo l'aggressione lo stesso aveva cambiato le proprie abitudini lavorative, continuando a presenziare alle fiere “ma mentre prima era quasi sempre da solo (…) con lui c'era sempre mia madre perché aveva paura di essere nuovamente aggredito”. La teste riferiva, poi, che il padre era Parte_1
stato costretto, a seguito dell'episodio lesivo, ad assumere medicinali ansiolitici per combattere il proprio continuo stato di ansia.
Le dichiarazioni trovano peraltro conferma e sviluppo nella perizia del
CTU, dott. secondo il quale “esistono postumi soggettivi Per_2 secondari ed attendibili all'evento traumatico, susseguenti alla gravità dell'evento stesso, con ripercussione negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali con violazione dei propri diritti umani.
Esso si sostanzia nella sofferenza psichica subita dal soggetto a causa di un fatto illecito commesso da altri, che in considerazione del tempo intercorso per guarire e stabilizzarsi negli esiti è possibile ritenersi di grado medio- elevato” (pag. 5 perizia).
Accertata la sussistenza dell'an risarcitorio, è possibile procedere alla determinazione del quantum.
Il danno non patrimoniale subito da parte attrice deve essere liquidato nell'ambito dell'art. 2059 c.c., così come ricostruito dalle note pronunce della Suprema Corte (cfr. C. Cass., SS.UU., nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 del 2008). Lo stesso costituisce una categoria ampia non suscettibile di essere suddivisa in sottocategorie variamente etichettate. La generale figura del danno non patrimoniale è infatti comprensiva non solo del ristoro della sofferenza contingente e del turbamento d'animo, determinati da un fatto illecito, ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.
Tale danno, come da orientamento di questo Tribunale, va risarcito in via equitativa, ex art. 1226 c.c., utilizzando per la determinazione dello stesso le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate all'anno 2024.
Il danno non patrimoniale subito da va, pertanto, Parte_1
liquidato nella seguente misura: € 9.827,29 per il 7% di danno biologico in soggetto di 54 anni all'epoca del fatto;
€ 2.485,80 per danno biologico temporaneo, computando € 55,24 per ogni giorno (in particolare, € 1.242,90 per 30 giorni al 75%, € 828,60 per 30 giorni al 50%, € 414,30 per 30 giorni al 25%), per un totale complessivo di € 12.313,09.
Su tale importo si ritiene di poter operare altresì una personalizzazione
(Cass. n. 11754/2018; Cass. civ. n. 10912/2018; Cass. civ. n. 24075/2017) in ragione di quanto sopra allegato e provato circa l'intensità e sofferenza psichica patite dal in conseguenza del reato commesso nei suoi Parte_1 confronti.
Tale personalizzazione va operata tenuto conto del fatto che l'aggressione avveniva in un luogo in cui l'attore era conosciuto da commercianti e abitanti, come confermato da entrambe le testi;
che il veniva Parte_1 picchiato per motivi futili, come risultante dalle sentenze penali di condanna;
che l'alterco abbia visto contrapposto il solo contro i Parte_1
tre convenuti.
Per tali ragioni, e a partire dalla somma di € 12.313,09, si ritiene di poter operare una personalizzazione del 33,33%, tenuto conto del “grado medio- elevato” del danno morale patito dall'attore, liquidando in favore del la complessiva somma di € 16.417,04. Parte_1
Detto importo va devalutato alla data del fatto lesivo (13.10.2012) ed ammonta, quindi a complessivi € 13.445,57.
L'importo appena liquidato, costituendo debito di valore, va, poi, maggiorato del cd. lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio. La quantificazione del danno anzidetto può essere operata, in assenza di prova sul danno derivante dalla mancata disponibilità somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 1712/1995). In tali casi il lucro cessante, in conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227
c.c., va calcolato equitativamente ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ., SS.UU. n. 1712/1995 e Cass. civ. n.
2325/2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore), applicando un saggio equivalente agli interessi legali ad una base di calcolo, costituita dal credito come sopra determinato, già devalutato all'epoca del fatto
(13.10.2012), rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Tale rivalutazione fa sì che la somma dovuta al a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale sia pari ad € 18.812,17.
Dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza sull'importo liquidato (per sorte capitale ed interessi) sono dovuti gli interessi legali fino al soddisfacimento del credito.
Da tutto quanto sin qui esposto, i convenuti vanno condannati, in solido, al risarcimento in favore dell'attore del danno patrimoniale pari ad € 297,32, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad € 18.812,17, oltre interessi sino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dei convenuti, in solido, e in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 T.U.S.G, stante l'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello Stato.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: €
919,00 per la fase studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, € 1.701,00 per la fase decisoria. Si pongono altresì a carico dei convenuti, in solido, definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1854/2020 R.G. così provvede:
1) Dichiara la contumacia di e Controparte_2 Controparte_1
; Controparte_3
2) Accoglie integralmente le domande attoree;
3) Per l'effetto, condanna e Controparte_2 Controparte_1
, in solido, al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
della somma di € 297,32 a titolo di risarcimento per danno
[...] patrimoniale;
4) Condanna, altresì, e Controparte_2 Controparte_1 CP_3
, in solido, al pagamento in favore di della
[...] Parte_1 somma di € 18.812,17, già rivalutata, a titolo di risarcimento per danno non patrimoniale, oltre interessi legali sino al soddisfo;
5) Condanna e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3
in solido, al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali, liquidate in € 5.077,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
6) Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Messina, il 29 settembre 2025.
IL GIUDICE
(dott.ssa Viviana Scaramuzza)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott.
Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina