TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 03/12/2025 nella causa RG n. 6174/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. FAVRO LORENZO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino, in funzione di GL, impugnando il licenziamento per giusta causa, irrogatogli dalla convenuta con comunicazione del 15.01.2025;
-la resistente, ritualmente citata, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della resistente, a far data dal 5.6.2023, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di direttore tecnico, inquadramento nel 6° liv. CCNL applicato (doc.1);
-egli è stato licenziato per giusta causa con comunicazione del 15.01.2025 (docc. 2, 6);
-egli ha sostenuto in questa sede: l'insussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento disciplinare, il difetto di proporzione della sanzione espulsiva adottata e la mancato rispetto della procedura disciplinare per omessa comunicazione della contestazione;
-ha conseguentemente chiesto l'applicazione delle tutele di cui all'art. 9 d. lgs. 23/15;
-ebbene, a fronte della deduzione dell'illegittimità dell'atto espulsivo da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro fornire la prova della sussistenza della giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 5 l. 604/66;
-spetta, pertanto, al datore di lavoro dare la prova della sussistenza dei fatti posti alla base del recesso;
-nella fattispecie oggetto di causa, attesa l'inerzia della parte gravata dall'onere della prova, non possono ravvisarsi gli estremi della giusta causa posta a fondamento del licenziamento, poichè non è stata dimostrata la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente;
-non vi è, in ogni caso, prova dell'avvenuta contestazione disciplinare dei fatti assunti a fondamento del recesso;
-deve essere, quindi, concessa al lavoratore la tutela invocata ex art. 9 d. lgs. 23/15;
-l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente può essere determinata tenuto conto, da un lato, dell'anzianità di servizio (di circa un anno e mezzo) e, dall'altro, del comportamento delle parti (in particolare di quello della parte resistente, che ha posto in essere una grave violazione, consistita nell'omessa contestazione disciplinare e che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine ai fatti
1 addebitati) in 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. può essere individuata in euro 3.699,22 mensili (vd. busta paga nov. 24 e CCNL: euro 3.414,67x13:12);
-alla luce dei principi di cui alle pronunce di legittimità (vd. Cass. sez. lav., ord. 3247/24, Cass. Sez. lav. sent. 23710/15), nel caso di specie, spetta altresì al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, che si individua in euro lordi 5.122 (vd. art. 68 CCNL, 1 mese e mezzo = 3.414,67+3.414,67/2); il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidati come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, relativo scaglione, valori inferiori ai medi, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate e in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente;
-dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente a pagare, a favore del ricorrente, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente a pagare, a favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, l'importo lordo di euro 5.122, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro
4.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
Torino, 03/12/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 03/12/2025 nella causa RG n. 6174/2025 promossa da
, , assistito dall'avv. FAVRO LORENZO Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
CP_1 P.IVA_1
Parte convenuta
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Torino, in funzione di GL, impugnando il licenziamento per giusta causa, irrogatogli dalla convenuta con comunicazione del 15.01.2025;
-la resistente, ritualmente citata, è rimasta contumace;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'odierna udienza.
Considerato che:
-il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della resistente, a far data dal 5.6.2023, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con mansioni di direttore tecnico, inquadramento nel 6° liv. CCNL applicato (doc.1);
-egli è stato licenziato per giusta causa con comunicazione del 15.01.2025 (docc. 2, 6);
-egli ha sostenuto in questa sede: l'insussistenza dei fatti posti alla base del licenziamento disciplinare, il difetto di proporzione della sanzione espulsiva adottata e la mancato rispetto della procedura disciplinare per omessa comunicazione della contestazione;
-ha conseguentemente chiesto l'applicazione delle tutele di cui all'art. 9 d. lgs. 23/15;
-ebbene, a fronte della deduzione dell'illegittimità dell'atto espulsivo da parte del lavoratore, spetta al datore di lavoro fornire la prova della sussistenza della giusta causa di recesso, ai sensi dell'art. 5 l. 604/66;
-spetta, pertanto, al datore di lavoro dare la prova della sussistenza dei fatti posti alla base del recesso;
-nella fattispecie oggetto di causa, attesa l'inerzia della parte gravata dall'onere della prova, non possono ravvisarsi gli estremi della giusta causa posta a fondamento del licenziamento, poichè non è stata dimostrata la sussistenza dei fatti addebitati al ricorrente;
-non vi è, in ogni caso, prova dell'avvenuta contestazione disciplinare dei fatti assunti a fondamento del recesso;
-deve essere, quindi, concessa al lavoratore la tutela invocata ex art. 9 d. lgs. 23/15;
-l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente può essere determinata tenuto conto, da un lato, dell'anzianità di servizio (di circa un anno e mezzo) e, dall'altro, del comportamento delle parti (in particolare di quello della parte resistente, che ha posto in essere una grave violazione, consistita nell'omessa contestazione disciplinare e che non ha fornito alcuna spiegazione in ordine ai fatti
1 addebitati) in 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. può essere individuata in euro 3.699,22 mensili (vd. busta paga nov. 24 e CCNL: euro 3.414,67x13:12);
-alla luce dei principi di cui alle pronunce di legittimità (vd. Cass. sez. lav., ord. 3247/24, Cass. Sez. lav. sent. 23710/15), nel caso di specie, spetta altresì al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso, che si individua in euro lordi 5.122 (vd. art. 68 CCNL, 1 mese e mezzo = 3.414,67+3.414,67/2); il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
-le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidati come da dispositivo sulla base del d.m. 55/14, relativo scaglione, valori inferiori ai medi, tenuto conto del livello di complessità delle questioni trattate e in considerazione dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-accerta l'illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente;
-dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la resistente a pagare, a favore del ricorrente, un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale nella misura pari a 5,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente a pagare, a favore del ricorrente, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, l'importo lordo di euro 5.122, oltre rivalutazione e interessi legali dalla maturazione al saldo;
-condanna la resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, complessivamente liquidate in euro
4.000, oltre rimb. 15%, iva e cpa come per legge, cu.
Torino, 03/12/2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
2