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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI NI GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 252/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pignola - . 85010 Pignola PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento, 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez. 1
e pubblicata il 24/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220249000896731000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la ricorrente_1 srl, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado della Corte di Potenza n. 49 del 2025, favorevole all'ufficio, come in atti, e al Comune di Pignola (PZ), in materia di IMU 2015 per un importo elevato di euro 271.080,70.
La srl insiste nelle proprie determinazioni difensive, anche in memoria del 10.9.2025, e in particolare sul deficit motivazionale, sulla prescrizione e la decadenza, sui vizi di notifica e sulla violazione dello statuto del contribuente.
L'ufficio, come in atti, resiste diligentemente punto per punto mentre il Comune di Pignola (PZ) non risulta costituito in giudizio e presente in udienza di appello.
Vi è, poi, rigetto della richiesta di sospensiva con ordinanza interlocutoria in atti n. 89 del 2025.
All'udienza del 21.1.2026, in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della srl, come in atti, disattesa ogni eccezione e istanza di sospensiva, destituita di fondamento sul fumus e sul periculm (già rigettata in primo grado), come formulata e definita con ordinanza interlocutoria n. 89 del 2025, non merita accoglimento in questa sede di giudizio, per i motivi che seguono.
Giusti e diligenti sono i rilievi difensivi dell'ufficio di Potenza, assente il Comune di Pignola, e la sentenza come resa in primo grado per questo collegio, esaminata la documentazione prodotta in atti, è ritenuta immune da vizi formali e sostanziali, risulta ben strutturata, ha idoneo supporto giurisprudenziale, è sufficientemente motivata e chiara, alla luce dello statuto del contribuente n. 212 del 2000.
La decisione si manifesta bilanciata, proprorzionale e ragionevole sui punti nodali e gangli essenziali appositamente contestati, come la prescrizione e la decadenza, non maturate e dettagliatamente non provate e non sufficientemente dimostrate dalla parte (che, poi, insiste, in palese contraddizione, su quella specifica di sanzioni ed interessi), i vizi di notifica, insussitenti per l'iter procedurale ampiamente conosciuto dal contribuente, assolutamente conforme a legge nel raggiungimento del fine prefissato, stante, soprattutto, come elemento dirimente ed assorbente nella fattispecie in esame, la mancata specifica e concreta impugnazione ab initio degli atti prodromici, a monte dell'intimazione finale, ritenuti fondamentali in questa sede, per cui anche il calcolo degli interessi e delle sanzioni, dovuti, in logica conseguenza, ex lege, nel caso di specie, risulta corretto, in sede di intimazione per l'IMU 2015.
Le spese del grado di appello, tuttavia, posso essere compensate stante la peculiarità della questione trattata e la indefensio del Comune di Pignola
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MATERI PASQUALE, Presidente
DI NI GIUSEPPE, Relatore
PADULA DOMENICO PIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 252/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pignola - . 85010 Pignola PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Potenza - Viale Del Basento, 128 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 49/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado POTENZA sez. 1
e pubblicata il 24/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09220249000896731000 IMU 2015 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la ricorrente_1 srl, come in atti, in esito alla sentenza di primo grado della Corte di Potenza n. 49 del 2025, favorevole all'ufficio, come in atti, e al Comune di Pignola (PZ), in materia di IMU 2015 per un importo elevato di euro 271.080,70.
La srl insiste nelle proprie determinazioni difensive, anche in memoria del 10.9.2025, e in particolare sul deficit motivazionale, sulla prescrizione e la decadenza, sui vizi di notifica e sulla violazione dello statuto del contribuente.
L'ufficio, come in atti, resiste diligentemente punto per punto mentre il Comune di Pignola (PZ) non risulta costituito in giudizio e presente in udienza di appello.
Vi è, poi, rigetto della richiesta di sospensiva con ordinanza interlocutoria in atti n. 89 del 2025.
All'udienza del 21.1.2026, in camera di consiglio, come da verbale in atti, la causa è decisa previo dispositivo ex lege
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della srl, come in atti, disattesa ogni eccezione e istanza di sospensiva, destituita di fondamento sul fumus e sul periculm (già rigettata in primo grado), come formulata e definita con ordinanza interlocutoria n. 89 del 2025, non merita accoglimento in questa sede di giudizio, per i motivi che seguono.
Giusti e diligenti sono i rilievi difensivi dell'ufficio di Potenza, assente il Comune di Pignola, e la sentenza come resa in primo grado per questo collegio, esaminata la documentazione prodotta in atti, è ritenuta immune da vizi formali e sostanziali, risulta ben strutturata, ha idoneo supporto giurisprudenziale, è sufficientemente motivata e chiara, alla luce dello statuto del contribuente n. 212 del 2000.
La decisione si manifesta bilanciata, proprorzionale e ragionevole sui punti nodali e gangli essenziali appositamente contestati, come la prescrizione e la decadenza, non maturate e dettagliatamente non provate e non sufficientemente dimostrate dalla parte (che, poi, insiste, in palese contraddizione, su quella specifica di sanzioni ed interessi), i vizi di notifica, insussitenti per l'iter procedurale ampiamente conosciuto dal contribuente, assolutamente conforme a legge nel raggiungimento del fine prefissato, stante, soprattutto, come elemento dirimente ed assorbente nella fattispecie in esame, la mancata specifica e concreta impugnazione ab initio degli atti prodromici, a monte dell'intimazione finale, ritenuti fondamentali in questa sede, per cui anche il calcolo degli interessi e delle sanzioni, dovuti, in logica conseguenza, ex lege, nel caso di specie, risulta corretto, in sede di intimazione per l'IMU 2015.
Le spese del grado di appello, tuttavia, posso essere compensate stante la peculiarità della questione trattata e la indefensio del Comune di Pignola
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.